Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2001, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) E 3 . E E C N N , A O 1 I P 8 Z 01 RTE SUPRE CASS IONE00705 I 9 A UBBLICA ITALIANA 1 D R - 1 T E S 1 I - C 1 G I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 E D R . L U A I 9 D G 3 E Oggetto E T N N 6 E . S T SEZIONE SE NDA CIVILE сониренню E S T I T profes vouale ( R A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: w Presidente R.G.N. 9551/98 Dott. Gaetano GAROFALO dipak Cron.13591 - Consigliere- Dott. Matteo IACUBINO Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.25/05/00 w - Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 600 ALL' DI il C.S.E.I. CENTRO STUDI ECONOMIA APPLICATA INGEGNERIA, CANCELLIBRE Politecnico Università di Bari, in persona del Presidente p.t. prof. Ing. RUGGIERO Umberto, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACAIA 37, presso lo studio dell'avvocato POTENZA M G, difeso dall'avvocato DE' ROBERTIS RAFFAELE, giusta delega in atti;
CG575162 - ricorrente
contro
FEDERICI IA GIUDITTA;
- intimata 2000 1 avverso la sentenza n. 290/98 del Giudice di pace di 1029 -1- IV sez BARI, depositata il 10/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso l'accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo, inammissibili il quarto e quinto motivo del ricorso. -2- 9551/98 H SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 14/11/97, il C.S.E.I. (Centro di Economia Applicata all'Ingegneria) Studi premesso - che la Dr.ssa Maria Giuditta FE aveva svolto, su incarico d'esso deducente, attività di docente per corsi d'aggiornamento professionale riservati ad insegnanti nel periodo aprile-maggio 1991; che, per la prestazione ese- guita, avendo maturato un compenso di £ 2.400.000 sul quale le era stato corrisposto un acconto di £ 2.000.000, aveva ottenuto dal giudice di pace di Bari decreto in- giuntivo per l'importo residuo di £ 400.000, oltre gli interessi legali maturati sulla somma complessiva;
che, in data 3.10.97, la FE aveva dato atto, con di- chiarazione apposta in calce al ricorso ed al pedissequo decreto, d'aver ricevuto il pagamento di £ 324.000, pari in a £ 400.000 al netto della ritenuta d'acconto; che, data 7.10.97, ricorso e decreto erano stati, comunque, notificati ad esso deducente -- proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio chiedendone la revoca. Costituendosi, la FE ribadiva l'avvenuto pa- gamento delle somme di cui sopra, ma eccepiva la mancata corresponsione degli interessi legali maturati sulle me- desime. Con sentenza 10/2/98, il Giudice di Pace di Bari fattispecie inritenuto che fossero applicabili alla 9551/98 esame le disposizioni di cui agli artt. 1224 e 1194 c.c.; che, pertanto, in assenza del consenso del creditore, ogni somma versata dovesse imputarsi prima agli interessi ed alle spese e poi al capitale;
che, quindi, il C.S.E.I. non potesse ritenersi liberato dalla propria obbligazio- tanto più che dalla sua nota 15.7.97 emergevano chia- ne, ramente l'esposizione debitoria nei confronti della Fede- rici, nonché la liquidità ed esigibilità del credito;
che l'eccezione, sollevata dall'opponente, d'intervenuta pre- scrizione degli interessi legali, dovesse accogliersi parzialmente, in quanto il decorso della stessa era stato interrotto dall'atto di intimazione 2.9.97 inviato dal procuratore della creditrice al C.S.E.I.; che, in consi- derazione di ciò e della nota 15.7.97, dovessero rite- nersi prescritti soltanto gli interessi maturati oltre i 60 mesi (cinque anni) a far data dalla maturazione della sorte capitale;
che, pertanto, fosse necessario proce- dere ad un nuovo calcolo di detti interessi, al fine di l'ammontare - modificava ilstabilirne con esattezza decreto ingiuntivo opposto nel capo con il quale erano stati liquidati gli interessi maturati oltre i 60 mesi, lo confermava nel resto e, per l'effetto, condannava il C.S.E. I. al pagamento della somma di £ 1.200.000 (com- prensiva della sorte capitale e degli interessi, così come nuovamente calcolati), nonché al pagamento degli 9551/98 沸 interessi legali a far data dall'azione monitoria sino al soddisfo, oltre alle spese del giudizio. Avverso tale decisione il C.S.E.I. proponeva ri- corso per Cassazione con cinque motivi illustrati anche L' intimuata nove svolgeva attività difensive. Aft da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunziando nullità della sentenza anche per violazione e falsa applicazione dell'art. 653 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 c.p.c. si duole che il giudice di pace, pur avendo accolto parzialmente l'opposizione, non abbia revocato il decreto ingiuntivo, limitandosi a modificarlo. Il motivo, ammissibile in quanto vi si denunzia un error in procedendo per violazione dell'art. 653 sec. co. c.p.c., merita accoglimento. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente evidenziato come, accogliendo sia pur parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice debba revocare in toto il provvedimento stesso e, nel giudizio di merito che conte- stualmente si svolge sulla ribadita domanda dell'opposto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario (Cass. 25.5.99 n. 5074, 12.12.98 n. 12521, 21.12.95 n. 13027, 12.2.94 n. 1421, 19.2 93 n. 2019, S.U.
7.7.93 n. 2448). 9551/98 Con il secondo motivo il ricorrente denun- della sentenza per violazione e falsa ziando nullità hell' applicazione art. 1194 c.c. e per vizio di ultra peti- 3 e 4 c.p.c. - si zione in relazione all'art. 360 nn. ritenuto di applicare duole che il giudice di pace abbia al caso in esame la disposizione di cui all'art. 1194 c.c., che prevede la mancanza del consenso del creditore, mentre la creditrice aveva chiaramente riconosciuto, nel proprio atto difensivo, l'integrale soddisfo della sorte capitale mediante il pagamento dell'importo residuo di £ 400.000, con ciò implicitamente prestando il proprio con- senso circa l'imputazione di detta somma a saldo della sorte. Il motivo, ammissibile in quanto vi si denunzia un error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., merita accoglimento. Il giudice di pace ha, infatti, imputato il paga- mento parziale agli interessi senza considerare che l'opposta, nella comparsa di costituzione, aveva esplici- tamente chiesto darsi atto dell'avvenuto totale pagamento a saldo del capitale con condanna dell'opponente al pagamento dei soli interessi, onde non poteva il giudice effettuare una diversa imputazione di pagamento senza incorrere, come infatti è incorso, nella violazione dell'art. 112 c.p.c.. 9551/98 La questione è rilevante in ordine al regime degli interessi sul non pagato che, se relativi al capitale residuo, decorrono in via ordinaria, mentre, se relativi agli interessi, decorrono secondo la speciale disposizio- ne dell'art. 1283 c.c.. Con il terzo motivo il ricorrente denunziando nullità della sentenza per vizio di motivazione, travisa- mento dei fatti, illogicità manifesta, in relazione all' si duole che il giudice di paceart. 360 n. 5 c.p.c. - abbia modificato in parte e confermato nel resto un de- creto ingiuntivo infondato ed inammissibile contestual- mente emettendo anche una sentenza di condanna. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo. Con il quarto motivo il ricorrente - denunziando nullità della sentenza per vizio della motivazione in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. si duole che il - giudice di pace lo abbia condannato al pagamento degli interessi legali sull'intera sorte capitale di 2.400.000 a decorrere dalla costituzione in mora (2.9.97) pur essendo stata estinta l'obbligazione principale relativa al capitale prima del deposito del ricorso O, comunque, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo onde a tale data doveva ritenersi estinta anche l'obbligazione acces- soria degli interessi che, comunque, dovevano farsi de- 9551/98 Ah correre dalla data della domanda e non da quella di maturazione del credito ed erano prescritti non essendo intervenuta costituzione in mora tra il maggio 1991 (epo- d'espletamento dell'attività) ed il settembre 1997ca (data della raccomandata dell'Avv. Di Renzo). Con il quinto motivo il ricorrente denunziando nullità della sentenza per violazione e falsa applicazio- 3 e ne dell'art. 1219 c.c. in relazione all'art. 360 nn. si duole che il giudice di pace abbia applica- 4 c.p.c. - to alla fattispecie in esame, l'art. 1219 C.C., senza considerare che, trattandosi di richiesta di pagamento d'interessi moratori, la relativa obbligazione sorge soltanto in quanto il debitore sia stato ritualmente messo in mora per il pagamento del debito;
abbia, in fine, applicato il tasso del 10% per tutti i cinque anni, mentre questo a partire dal 1.1.97 è stato ridotto al 5%. I due motivi, che, per la comunanza dei principi ap- congiuntamente, nonplicabili, possono essere trattati meritano accoglimento. Quanto alle pretese violazioni od erronee appli- cazioni delle norme di legge, infatti, devesi rilevare come la sentenza del giudice di pace, ove resa in una controversia il cui valore non ecceda i due milioni di lire, sia da considerare pronunziata sempre secondo equità per testuale disposizione normativa art. 113- 1 -A 9551/98 sec. co. CPC, nel testo sostituito, con decorrenza 1.5.95, dall'art. 21 L 21.11.91 n. 374, che ha portato nell'alveo della cosiddetta il giudizio così regolato equità formativa o sostitutiva, non correttiva od inte- grativa anche se il giudicante abbia applicato una nor- - ma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto pur senza riferimento alcuno all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza sic et simpliciter della norma giuridica applicata alla regola di equità; ciò che già ritenevasi per le pronunzie del conciliatore ed, a maggior ragione, devesi ritenere per quelle del giudice di pace, cui non è posta neppure la limitazione della rispondenza della decisione ai "prin- cipi generali della materia", vincolanti in passato il giudice conciliatore ma non, per manifesta espunzione della relativa previsione dalla normativa vigente, il giudice di pace (da ultimo Cass. SS.UU. 15.10.99 n. 716 ma già, e pluribus, Cass. 29.10.98 n. 10809, 1.9.98 n. 8686, 3.7.98 n. 6492, 11.6.98 n. 5794). Onde la sentenza del giudice di pace, pronunziata a dell'art. 113 sec. CO. CPC, è impugnabile con norma ricorso per cassazione soltanto in relazione ad errores procedendo e non anche ad errores in iudicando, in atteso che il giudizio di equità, per sua stessa natu- 9551/98 ra, sfugge ad ogni nuova valutazione da parte del giudice superiore, salvo il rispetto delle norme costituzionali, delle norme concernenti materie soggette a riserva asso- luta di legge, delle norme di diritto comunitario di rango superiore alle ordinarie e dei principi generali dell'ordinamento. Le doglianze in esame, in quanto proposte ex art. 3 CPC, non attengono ad alcuna delle menzionate 360 n. eccezioni al criterio dell'inimpugnabilità delle decisio- ni adottate ex lege secondo equità dal giudice di pace e non possono, pertanto, essere considerate ammissibili. Quanto, poi, ai dedotti vizi di motivazione, de- giudice di pacevesi rilevare come la sentenza resa dal ex art. 113 sec. co. CPC possa formare oggetto di censu- ra in sede di legittimità soltanto ove affetta da nulli- tà, ex art. 360 n. 4 CPC, per essere la motivazione del tutto mancante o apparente ovvero fondata su argomenta- zioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi ed, ex art. 360 n. 5 CPC, per essere la motivazione radical- mente ed insanabilmente contraddittoria. Nel caso in esame non è dedotto, né è obiettivamen- te riscontrabile nell'impugnata sentenza, alcuno dei men- zionati vizi motivazionali, onde le censure al riguardo non sono ammissibili. Per quanto sin qui esposto il ricorso va, dunque, 9551/98 accolto in relazione ai primi due motivi e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice dell'ufficio del giudice di pace di Bari cui è damandato anche, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legit- timità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, respinge il quarto ed il quinto;
cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice dell'ufficio del giudice di pace di Bari. Così deciso in Camera di Consiglio il 25.5.2000 Il Presidente Балин Стаи Пе Il est. Atettuj IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 18 GEN 2001 IL CANCERNERECT ) 4 E 7 3 C . O L A N L P , O 1 I B 9 D E 9 1 E E - 1 N C 1 I O - I 1 D Z 2 U A I . R L T G S 9 I E 3 G E E N . R 6 T 4 A S I . D ( T E T T R N A E S E