Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
In tema di valutazione delle esigenze cautelari ai fini dell'emissione della misura cautelare personale, il giudizio di disvalore della personalità del soggetto, qualora si tratti di incensurato, deve essere il risultato di un vaglio fondato non sulla sola gravità del fatto, ma altresì su comportamenti o atti concreti, al di là e al di fuori del fatto stesso, anche s e talora con esso collegabili o da esso desumibili, come nel caso in cui la condotta criminosa sia rivelatrice di collegamenti con la criminalità organizzata o comunque con ambienti delinquenziali, o nell'ipotesi di reiterazione criminosa; tale fatti devono essere comunque sintomatici di uno stile di vita che di per sè impone una prognosi infausta concretante le esigenze di prevenzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/1999, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 28.9.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Ernesto Perna La Torre " N.4016
Dott. Massimo Oddo " REGISTRO GENERALE
Dott. Michele Besson " N.21451/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ET LA a mezzo del difensore avverso l'ordinanza in data 27.4.1999 del tribunale di Torino;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 27.4.1999 il Tribunale di Torino confermava quella della locale Corte d'appello del 24.3.1999 che aveva rigettato l'istanza del difensore di PA LA - già condannato in primo grado ad anni tre di reclusione e L.
2.000.000 di multa per i reati di estorsione e danneggiamento seguito da incendio - intesa ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.-
Riteneva il Tribunale, richiamandosi ad altra precedente ordinanza del pari reiettiva di analoga istanza del PA, che la gravità del fatto, desunta dalle circostanze e modalità di esso, si ripercuoteva negativamente anche sulla valutazione della personalità dell'imputato si da comportare una prognosi di pericolosità che inducevano a ritenere sussistenti le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) c.p.p.; che l'unico fatto nuovo, rispetto alle precedenti deliberazioni, era costituito dal periodo di detenzione preventiva, che però non poteva aver inciso in modo rilevante su tali esigenze;
che non si erano verificate modificazioni che potessero far ritenere inadeguata e sproporzionata per eccesso la misura della custodia carceraria.-
Con il ricorso per cassazione l'avv. Cosimo Palumbo nell'interesse del PA deduceva erronea applicazione degli artt. 274 lett. c) e 275 commi 2 bis e 3 c.p.p., rilevando che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di tener conto della sola condotta criminosa e non anche della personalità del ricorrente, altro parametro distinto dal primo richiesto dalla legge per la valutazione delle esigenze socialpreventive, la quale va presa in considerazione non alla luce del fatto-reato, ma di altri elementi, che, in assenza di precedenti penali, come nella specie, devono essere ad esso estranei. Con un secondo motivo si lamenta la carenza di motivazione sulla possibilità di applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, che aveva costituito oggetto della richiesta rivolta alla Corte d'appello; si lamenta altresì l'apoditticità dell'affermazione della permanenza della proporzionalità della misura intramuraria, senza tener conto della disposizione del comma 2 bis dell'art. 275 e della permanenza in carcere del PA, alla data del 10 maggio 1999, da un anno e due mesi.-
Il ricorso è fondato.-
La sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione, secondo l'art. 274 lett. c) nel testo anteriore alle modifiche apportate con la legge 8.8.1995, n. 332, va valutata alla stregua di due parametri ben distinti, uno oggettivo costituito dalle modalità e circostanze del fatto, l'altro soggettivo rappresentato dalla personalità dell'indagato o dell'imputato. Dette esigenze devono scaturire dal concreto pericolo della commissione dei reati in detta norma indicati, inteso cioè non come generica possibilità ma come probabilità di recidiva.-
L'art. 3 della citata legge n. 332, modificando il testo dell'art.274 lett. c) c.p.p., ha inserito l'inciso "desunta (la personalità)
da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", così dettando dei criteri precisi e ben determinati ai quali il giudice deve attenersi per la valutazione della personalità del soggetto e che devono Pertanto essere specificamente e puntualmente esaminati nei provvedimenti concernenti la libertà personale, ciò al fine di evitare motivazioni al riguardo del tutto generiche e di stile: gli aspetti di disvalore della personalità devono essere enucleati o dalle precedenti condanne o, in mancanza, da specifiche sue condotte anteriorì coeve o successive al reato contestato, ma ad esso estranee, che dimostrino comunque l'inclinazione, permanente o temporanea, a delinquere. E che si tratti di fatti, di condotte diverse da quella costituente elemento materiale del reato o dei reati contestati lo si deduce all'evidenza dal testo letterale della norma che, mantenendo i due parametri di riferimento, delimita gli elementi sintomatici per la valutazione del solo secondo, la personalità, che quindi nulla hanno a che vedere con il primo, la gravità del fatto-reato per cui si procede. Il legislatore richiede, insomma, che il giudizio di disvalore della personalità del soggetto, qualora si tratti di incensurato, sia il risultato di un vaglio fondato non sulla sola gravità del fatto, come il vecchio testo della norma in esame pur consentiva, ma altresì su comportamentì o atti concreti, al di là e al di fuori del fatto stesso, anche se talora con esso collegabili o da esso desumibili, come nel caso in cui la condotta criminosa sia rivelatrice di collegamenti con la criminalità organizzata o comunque con ambienti delinquenziali o nell'ipotesi di reiterazione criminosa, fatti questi comunque sintomatici di uno stile di vita che di per sè impone una prognosi infausta concretante le esigenze di prevenzione.- La contraria tesi sostenuta dal Tribunale e da alcune decisioni questa Corte Suprema, tra le quali quelle citate nell'ordinanza impugnata, non può quindi essere condivisa.- Ne consegue che quest'ultima, non avendo preso in considerazione per la valutazione della personalità del PA, incensurata, ai fini delle esigenze socialpreventive altri elementi fattuali estranei al fatto criminoso, pur evidenziati dalla difesa, va annullata con rinvio.- Ma il provvedimento del Tribunale torinese non si sottrae neppure alla censura riguardante la carenza motivazionale in ordine alla sostituibilità della detenzione intramuraria con gli arrestì domiciliari, posto che al riguardo i giudici di merito, a fronte di specifiche allegazioni difensive, tra le quali in particolare l'allontanamento dell'indagato dal luogo di commissione dei reati, si sono limitati all'apodittica, oltre che perplessa, affermazione "che non paiono essere sopravvenute modificazioni di rilievo". Manca inoltre totalmente l'indicazione delle ragioni per le quali la misura doveva ritenersi proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che era stata irrogata in prime cure, tenuto conto della durata della custodia cautelare in atto, questione che pure aveva formato oggetto delle doglianze dell'appellante.-
Il giudice di rinvio dovrà quindi attenersi al principio di diritto dianzi esposto nella nuova valutazione delle esigenze cautelari e dare adeguata motivazione ai punti concernenti l'adeguatezza e la proporzionalità della misura, dedotti con i motivi di appello.-
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 623 c.p.p., annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al tribunale di Torino per nuovo esame.- Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..-
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 28 settembre 1999. Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1999