Articolo 30 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 29Articolo 31
Versione
19 maggio 1981
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Versione
26 aprile 1986
Art. 30. (Acquisizione di aree).

Per l'acquisizione di aree ((di cui alle lettere a) e b)) del secondo comma dell'articolo 28 e dell'articolo 55 valgono le disposizioni previste dall' articolo 1-quater del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , convertito in legge con la presente legge.
Entrata in vigore il 26 aprile 1986
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