Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9122/2024
RE BBLICA TATIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Presidente Dr. Alberto Tetamo
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 9122/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PAUTASSO ANTONELLA in virtù di procura Parte 1 speciale in atti;
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. FAVRO LORENZO in virtù di procura speciale in CP 1 atti;
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
relativo ai minori:
CP 2 nata a [...] in data [...]
e
CP 3 nato a [...] [...]
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 15.1.2025
Per il P.M.:
visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
c.p.c., e sino all'esito dell'intervento dei Servizi, la collocazione principale di CP_2 e CP_3 presso la residenza del padre;
chiedeva, poi, disporsi, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., e sino all'esito dell'intervento dei Servizi, un calendario di visite madre - minori confacente ai bisogni di questi ultimi;
chiedeva, ancora, disporsi un regime confacente ai bisogni dei minori anche in punto mantenimento;
chiedeva disporsi la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di verificare gli ambienti di vita dei minori presso la madre, presso il padre e presso i nonni materni;
chiedeva disporsi la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Psicologia territorialmente competente;
chiedeva disporsi la presa in carico della sig.ra Pt 1 da parte di un servizio di supporto alla genitorialità; chiedeva, inoltre, disporsi che le spese straordinarie extra assegno così come previste al Protocollo adottato dal Tribunale di Torino del 15/03/2016, venissero sostenute da parte di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
chiedeva, infine, disporsi, all'esito degli accertamenti effettuati dai predetti Servizi Sociali, Servizi di Psicologia e servizio di supporto alla genitorialità, in via definitiva il regime ritenuto più idoneo in punto affidamento dei minori, collocazione principale, diritto di visita e obblighi di mantenimento. In via subordinata, chiedeva disporsi, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., e sino all'esito dell'intervento dei Servizi infra richiesto, un regime di affidamento, collocazione e diritto di visita dei minori confacente ai bisogni di questi ultimi;
chiedeva disporsi, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., e sino all'esito dell'intervento dei Servizi infra richiesto, un regime di mantenimento dei minori confacente ai bisogni di questi ultimi;
chiedeva disporsi la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di verificare gli ambienti di vita dei minori presso la madre, presso il padre e presso i nonni materni;
chiedeva, ancora, disporsi la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Psicologia territorialmente competente al fine di svolgere accertamenti circa la valutazione della relazione genitoriale dei minori con il padre e con la madre;
chiedeva disporsi la presa in carico della sig.ra Pt_1 da parte di un servizio di supporto alla genitorialità; chiedeva, inoltre, disporsi che le spese straordinarie extra assegno venissero sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
chiedeva, infine, disporsi, all'esito degli accertamenti effettuati dai predetti Servizi Sociali, Servizi di Psicologia e servizio di supporto alla genitorialità, in via definitiva il regime ritenuto più idoneo in punto affidamento dei minori, collocazione principale, diritto di visita e obblighi di mantenimento.
All'udienza del 18.11.2024, le parti raggiugevano un accordo in punto affidamento, collocazione prevalente e regime di visita;
all'esito, il g.o.t confermava l'udienza, ex art. 473 bis.21 c.p.c., fissata al 15.01.2025.
In data 27.12.2024, parte resistente depositava in atti memoria ex art 473 bis 17. co. 2 c.p.c.
All'udienza del 15.1.2025, le parti raggiungevano un accordo transattivo anche in punto economico;
all'esito, pertanto, il Giudice provvedeva in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***** *****
Il Collegio ritiene di provvedere in conformità ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse dei minori (rispettivamente, di anni 9 e 3) e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
DISPONE che il padre tenga con sé i minori, come già ora accade sulla base delle indicazioni dei servizi sociali (gradite ai minori) a fine settimana alternati dal sabato alle 11,00 sino alla domenica entro le ore 21,30 (dando atto che il fine settimana 15-16 febbraio 2025 divenga di spettanza materna, quello successivo di spettanza paterna e così di seguito); durante la settimana il mercoledì dalle ore 16,30 al giovedì mattina all'entrata a scuola;
durante le vacanze natalizie 2024-25 i minori staranno con la madre il 24 dicembre tutto il giorno sino alle 16,00 del 25 e con il padre dalle 16,00 del 25 alle
21,30 del 26 dicembre;
il 31 dicembre con la madre e il 6 gennaio 2025 con il, padre dal mattino alla sera;
DÀ ATTO che le parti concordano circa la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e dei minori da parte della NPI;
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre a decorrere dal mese di gennaio 2025;
DISPONE che il padre versi un contributo alla madre per il mantenimento di euro 170,00 complessivi per entrambi i figli, con decorrenza dal mese di giugno 2024, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese come da Protocollo del 15.3.2016;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli arretrati quantificati in euro 1050 verranno corrisposti in 3 rate di 350 euro ciascuna nelle seguenti date: 10.2.2025; 10.3.2025; 10.4.2025;
DÀ ATTO che il signor CP_1 si impegna a saldare con il Comune di Avigliana il debito maturato ad oggi (15.1.2025) per la mensa scolastica di cui hanno usufruito entrambi i figli;
DÀ ATTO che la signora Pt 1 nulla pretende per le spese straordinarie anticipate per i figli ad oggi (15.1.2025);
DÀ ATTO che da oggi in avanti le parti si impegnano a fare applicazione del Protocollo del 15.3.2016 per la regolamentazione delle spese straordinarie.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo Dott. Serafina Aceto
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