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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, celebrata l'udienza del
4.11.2025, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 281 sexies, comma
3, cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2628 dell'anno 2020 R.G.A.C., vertente tra
( ), nata a [...] il 151.1995, ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro, via A. Turco n. 27/A, presso lo studio dell'Avv. Magda Mellea
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._2 attrice
e
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Carducci n. 55, presso lo Studio dell'Avv. ( , che la rappresenta e difende, giusta procura Parte_2 C.F._3 speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate da ambo le parti entro il 4.11.2025.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 3.3.2021, iscritto a ruolo il 21.7.2020, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
per i danni patrimoniali e non subiti nella propria sfera psicofisica, Controparte_2 quantificati nella misura di € 250.000,00; deduceva di essere stata ricoverata presso il suddetto nosocomio il 20 agosto 2009, nel reparto di chirurgia pediatrica, con diagnosi di accettazione “colica addominale” e che, in seguito ad una scintigrafia renale, il personale medico programmava un intervento chirurgico a causa della scarsa funzionalità del rene destro.
pagina 1 di 7 Il suddetto intervento (“rimozione endoscopica doppia in pregressa S.C.P.U.”) veniva eseguito il 20 settembre 2009 in seguito a nuovo e successivo ricovero presso il suddetto reparto;
tuttavia – allegava
- dopo le dimissioni del 28.9.2009 non notava miglioramenti della propria situazione clinica, continuando ad avvertire forti dolori per cui, il 24 11 2015, veniva ricoverata presso il reparto di urologia per sottoporsi ad altro intervento consigliato dal personale medico, all'esito del quale, pur essendole stato garantito un aumento della funzionalità del rene destro del 10/15%, quest'ultima risultava ridotta del 10% circa.
Pertanto, ritenendo sussistente il nesso causale tra l'intervento e la diminuzione della funzionalità del rene, chiedeva di: “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per fatto e colpe dell'
[...]
nella causazione del danno alla sig.ra - Controparte_2 Pt_1
Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità |tra la condotta imprudente e negligente dei sanitari e l'evento dannoso, ossia la perdita della funzionalità degli arti inferiori della sig.ra Pt_1
- Condannare per l'effetto, l' , al
[...] Controparte_3 risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non subiti nella misura e mediante pagamento della somma di Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquanta/00) ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo”, vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 16.2.2021 la convenuta si costituiva in giudizio, Controparte_2 chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condizione di procedibilità; in via principale, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata evidenziando la genericità del fatto allegato, nonché il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, sub specie di prova del nesso causale tra i danni lamentati e l'asserita negligenza del personale sanitario, in ogni caso insussistente. Infine, contestava anche il quantum debeatur, ritenendolo esorbitante e talmente generico da non consentire alcun contraddittorio sul punto.
Esperita la mediazione obbligatoria demandata dal giudice all'udienza del 16.3.2021, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6 cod. proc. civ. e, all'esito dello scambio delle memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
dopo diversi rinvii per esigenze di ruolo, assegnata a questo giudice veniva differita per la discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza dell'4.11.2025, sostituita con note scritte, e definita con il deposito del presente provvedimento ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione.
***
Venendo al merito della domanda, occorre necessariamente procedersi, in via preliminare, alla qualificazione giuridica della natura della responsabilità invocata dall'attrice, stante l'epoca dei fatti pagina 2 di 7 oggetto di giudizio (2009-2015), al fine di un corretto inquadramento della fattispecie e del regime giuridico applicabile.
A tal riguardo, deve premettersi che, prima dei noti interventi normativi in materia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 11 gennaio 2008 n. 577) ebbero modo di precisare che la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul «contatto sociale», avesse natura contrattuale:
«Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari
l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendente sulla base dell'art. 1228 cod. civ.» (Cassazione civile sez. III, 03/02/2012, n.1620).
I recenti interventi legislativi avvenuti dapprima con la c.d. legge ZI (L. n. 189 del 2012) e, successivamente, con la l. n. 24 del 2017, cd. , non hanno in alcun modo inciso sulla CP_4 qualificazione della responsabilità dell'ente ospedaliero come contrattuale, lasciando, quindi, fermo il consolidato orientamento della Suprema Corte che individuava il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico di spedalità, concluso con il paziente una volta che quest'ultimo viene preso in carico dalla struttura.
L'ente ospedaliero convenuto dal danneggiato può essere, quindi, responsabile per fatto proprio, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ove i danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale.
Circa i citati interventi normativi, vanno considerate, al riguardo, le previsioni introdotte dalle riforme intervenute in materia;
la l. n. 189/2012 prevede(va) all'art. 3, comma 1, che «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo».
Secondo la lettura data dalla Suprema Corte, a tale disposizione nelle sue prime applicazioni ai giudizi in corso, la norma si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve ma non configurava la pagina 3 di 7 responsabilità del sanitario quale extracontrattuale (cfr. Cass. n. 8940/2014), stabilendo che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui «resta fermo l'obbligo di cui all'art.
2043 c.c.» e l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno;
in altri termini,
l'art. 3 della legge n. 189/2012, nel richiamare l'art. 2043 cod. civ., quindi, non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma definiva soltanto in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione sullo stesso gravante.
La norma è stata successivamente abrogata e, dal 01.04.2017, è in vigore l'art. 7, comma 1, della legge n. 24/2017 che prevede che «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.».
Qualificata, quindi, la natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero, ne deriva, conseguentemente, l'applicazione del relativo regime giuridico.
Coerentemente, in applicazione del regime indicato dall'art. 1218 cod. civ., incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, provando che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza (Corte di cassazione sent. n. 29315 del 07.12.2017).
Ha, infatti, osservato la Corte di legittimità che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001); vicinanza che non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 cod. civ., così valendo il principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ.
Ne deriva che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, pagina 4 di 7 per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr.
Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017; Cass. del
27/02/2023, n.5808)" (in termini, Cass. 20/08/2018 n.20812).
La giurisprudenza della Suprema Corte, dunque, ha chiarito, con orientamento oramai consolidato, come debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: incombe, in ossequio al principio di vicinanza della prova, sul danneggiato l'onere di prova del titolo dell'obbligazione - nel caso di specie del contratto di spedalità con la struttura evocata - nonché l'allegazione dell'inadempimento della stessa, ovvero dell'inesattezza dell'adempimento dovuta a negligenza o imperizia o imprudenza, e il danno che ne sia derivato, mentre grava sulla struttura ospedaliera l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (ex multis Cass.
11488/04).
In altre parole, spetta all'attore provare l'esistenza del contatto e allegare l'inadempimento consistente nell'insorgenza della situazione dannosa lamentata per l'effetto dell'intervento medico, mentre resta a carico del presidio sanitario la prova della diligenza della prestazione e che l'esito nefasto sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche e precauzionali del caso ovvero da concause preesistenti o sopravvenute idonee ex se alla determinazione dell'evento, tali da elidere ogni contributo causale dell'operato medico nell'evento occorso. (Cass n.10297/04).
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, «nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno» (Cass. n. 20547/2014).
Fatta questa precisazione, risulta anche necessario ricordare che il giudice, in siffatte materie, può affidare ad un proprio ausiliario non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti
(consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente c.d. percipiente), e, in tal caso, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere pagina 5 di 7 «percipiente», sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass. 4792/2013; Cass. 6155/2009).
Difatti, la consulenza tecnica d'ufficio è ritenuta un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come, appunto, in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass.
Civ. 24/06/2020 n. 12387).
Tuttavia, si osserva che, quanto all'allegazione dell'inadempimento da parte del danneggiato, è vero che le specificazioni che deve operare l'attore devono essere rapportate alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore (Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024).
Nondimeno, è pur sempre necessario che l'attore-danneggiato indichi almeno quale sia la condotta imperita, sebbene non entrando funditus nel merito della scelta medica, essendo tale peculiarità espressione propria del principio della domanda e, quindi, individuante la causa petendi.
L'importanza della deduzione dell'inadempimento lamentato – che all'esito della consulenza tecnica percipiente potrebbe emergere come riguardante profili di colpa diversi da quelli inizialmente dedotti, senza che debba ritenersi mutata la domanda – è funzionale a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa e, soprattutto, il principio della domanda, consentendo la concentrazione dell'indagine peritale su elementi causativi del danno lamentato.
Nella fattispecie in esame, nondimeno, parte attrice ha del tutto omesso di individuare, anche genericamente, una condotta colposa. Invero, come si legge nell'atto di citazione – e maggiormente nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. del 14.7.2021, depositata a fronte di una specifica eccezione in tal senso – l'attrice si è limitata a dedurre non l'inadempimento, ma solo un asserito danno cagionato dai due interventi eseguiti presso l' convenuto. CP_5
Ha omesso, in sintesi, sia di indicare l'atto medico erroneamente eseguito sia l'errore che i sanitari avrebbero compiuto, limitandosi ad affermare di aver perduto funzionalità del rene per l'intervento medesimo pur a fronte di rassicurazioni di senso opposto;
in altri termini, non è stato dedotto dall'attrice, nemmeno in via ipotetica, l'inappropriatezza degli interventi rispetto al caso in esame.
Tale genericità – ai limiti della nullità della domanda – avrebbe reso l'indagine peritale non
“percipiente” (e quindi finalizzata ad individuare l'errore sotto le leggi scientifiche di copertura) ma del pagina 6 di 7 tutto esplorativa;
il consulente, quindi, avrebbe avuto il compito di scoprire l'errore medico, sostituendosi all'attrice in palese contrasto con il principio della domanda.
Ne consegue, peraltro, l'impossibilità anche di ritenere dimostrato (o specificamente allegato) il nesso di causalità tra il peggioramento delle sue condizioni di integrità psico-fisica e il tipo di intervento chirurgico eseguito dai sanitari della struttura sanitaria convenuta.
Infatti, l'attrice afferma, apoditticamente, che “nonostante i diversi interventi subiti (…) non ha ripreso la piena funzionalità del proprio rene destro” e che “ha continuato e attualmente continua ad avvertire forti dolori, che non le hanno permesso e attualmente non le permettono di vivere la propria vita serenamente. Pertanto, risulta acclarato che dalla descrizione degli elementi di fatto, si ravvisa un nesso di causalità nella condotta negligente, imperita ed imprudente tenuta dal personale sanitario addetto ed il danno subito dalla sig.ra (cfr. p. 2 dell'atto di citazione). Pt_1
Non è quindi possibile intravedere nemmeno un principio di prova da cui poter inferire che il peggioramento delle condizioni di salute dell'attrice sia dipeso, più probabilmente che non, dall'operato dei sanitari che l'hanno avuta in cura;
siffatta prova, invero, non è stata offerta, neppure attraverso elementi indiziari, essendosi limitata l'attrice ad affermare la sussistenza del nesso di causalità, invero in maniera astratta e generica.
Genericità che caratterizza anche i danni asseritamente subiti in conseguenza delle operazioni chirurgiche di cui in narrativa, apoditticamente affermati e astrattamente quantificati, senza alcuna indicazione concreta, nella misura di € 250.000,00.
Pertanto, così come formulata, la domanda attorea non può che essere rigettata.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo il
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del disputandum (da €
52.000,01 ad € 260.000,00) e in base ai valori minimi in ragione delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott. Liberato
Faccenda, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al pagamento, nei confronti della convenuta, della somma di € 7.052,00, per compenso professionale, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge.
7.11.2025 (provvedimento depositato mediante l'applicativo ministeriale consolle del Magistrato)
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, celebrata l'udienza del
4.11.2025, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 281 sexies, comma
3, cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2628 dell'anno 2020 R.G.A.C., vertente tra
( ), nata a [...] il 151.1995, ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro, via A. Turco n. 27/A, presso lo studio dell'Avv. Magda Mellea
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._2 attrice
e
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Carducci n. 55, presso lo Studio dell'Avv. ( , che la rappresenta e difende, giusta procura Parte_2 C.F._3 speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate da ambo le parti entro il 4.11.2025.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 3.3.2021, iscritto a ruolo il 21.7.2020, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
per i danni patrimoniali e non subiti nella propria sfera psicofisica, Controparte_2 quantificati nella misura di € 250.000,00; deduceva di essere stata ricoverata presso il suddetto nosocomio il 20 agosto 2009, nel reparto di chirurgia pediatrica, con diagnosi di accettazione “colica addominale” e che, in seguito ad una scintigrafia renale, il personale medico programmava un intervento chirurgico a causa della scarsa funzionalità del rene destro.
pagina 1 di 7 Il suddetto intervento (“rimozione endoscopica doppia in pregressa S.C.P.U.”) veniva eseguito il 20 settembre 2009 in seguito a nuovo e successivo ricovero presso il suddetto reparto;
tuttavia – allegava
- dopo le dimissioni del 28.9.2009 non notava miglioramenti della propria situazione clinica, continuando ad avvertire forti dolori per cui, il 24 11 2015, veniva ricoverata presso il reparto di urologia per sottoporsi ad altro intervento consigliato dal personale medico, all'esito del quale, pur essendole stato garantito un aumento della funzionalità del rene destro del 10/15%, quest'ultima risultava ridotta del 10% circa.
Pertanto, ritenendo sussistente il nesso causale tra l'intervento e la diminuzione della funzionalità del rene, chiedeva di: “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per fatto e colpe dell'
[...]
nella causazione del danno alla sig.ra - Controparte_2 Pt_1
Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità |tra la condotta imprudente e negligente dei sanitari e l'evento dannoso, ossia la perdita della funzionalità degli arti inferiori della sig.ra Pt_1
- Condannare per l'effetto, l' , al
[...] Controparte_3 risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non subiti nella misura e mediante pagamento della somma di Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquanta/00) ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo”, vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 16.2.2021 la convenuta si costituiva in giudizio, Controparte_2 chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condizione di procedibilità; in via principale, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata evidenziando la genericità del fatto allegato, nonché il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, sub specie di prova del nesso causale tra i danni lamentati e l'asserita negligenza del personale sanitario, in ogni caso insussistente. Infine, contestava anche il quantum debeatur, ritenendolo esorbitante e talmente generico da non consentire alcun contraddittorio sul punto.
Esperita la mediazione obbligatoria demandata dal giudice all'udienza del 16.3.2021, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6 cod. proc. civ. e, all'esito dello scambio delle memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
dopo diversi rinvii per esigenze di ruolo, assegnata a questo giudice veniva differita per la discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza dell'4.11.2025, sostituita con note scritte, e definita con il deposito del presente provvedimento ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione.
***
Venendo al merito della domanda, occorre necessariamente procedersi, in via preliminare, alla qualificazione giuridica della natura della responsabilità invocata dall'attrice, stante l'epoca dei fatti pagina 2 di 7 oggetto di giudizio (2009-2015), al fine di un corretto inquadramento della fattispecie e del regime giuridico applicabile.
A tal riguardo, deve premettersi che, prima dei noti interventi normativi in materia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 11 gennaio 2008 n. 577) ebbero modo di precisare che la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul «contatto sociale», avesse natura contrattuale:
«Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari
l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendente sulla base dell'art. 1228 cod. civ.» (Cassazione civile sez. III, 03/02/2012, n.1620).
I recenti interventi legislativi avvenuti dapprima con la c.d. legge ZI (L. n. 189 del 2012) e, successivamente, con la l. n. 24 del 2017, cd. , non hanno in alcun modo inciso sulla CP_4 qualificazione della responsabilità dell'ente ospedaliero come contrattuale, lasciando, quindi, fermo il consolidato orientamento della Suprema Corte che individuava il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico di spedalità, concluso con il paziente una volta che quest'ultimo viene preso in carico dalla struttura.
L'ente ospedaliero convenuto dal danneggiato può essere, quindi, responsabile per fatto proprio, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ove i danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale.
Circa i citati interventi normativi, vanno considerate, al riguardo, le previsioni introdotte dalle riforme intervenute in materia;
la l. n. 189/2012 prevede(va) all'art. 3, comma 1, che «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo».
Secondo la lettura data dalla Suprema Corte, a tale disposizione nelle sue prime applicazioni ai giudizi in corso, la norma si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve ma non configurava la pagina 3 di 7 responsabilità del sanitario quale extracontrattuale (cfr. Cass. n. 8940/2014), stabilendo che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui «resta fermo l'obbligo di cui all'art.
2043 c.c.» e l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno;
in altri termini,
l'art. 3 della legge n. 189/2012, nel richiamare l'art. 2043 cod. civ., quindi, non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma definiva soltanto in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione sullo stesso gravante.
La norma è stata successivamente abrogata e, dal 01.04.2017, è in vigore l'art. 7, comma 1, della legge n. 24/2017 che prevede che «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.».
Qualificata, quindi, la natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero, ne deriva, conseguentemente, l'applicazione del relativo regime giuridico.
Coerentemente, in applicazione del regime indicato dall'art. 1218 cod. civ., incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, provando che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza (Corte di cassazione sent. n. 29315 del 07.12.2017).
Ha, infatti, osservato la Corte di legittimità che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001); vicinanza che non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 cod. civ., così valendo il principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ.
Ne deriva che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, pagina 4 di 7 per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr.
Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017; Cass. del
27/02/2023, n.5808)" (in termini, Cass. 20/08/2018 n.20812).
La giurisprudenza della Suprema Corte, dunque, ha chiarito, con orientamento oramai consolidato, come debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: incombe, in ossequio al principio di vicinanza della prova, sul danneggiato l'onere di prova del titolo dell'obbligazione - nel caso di specie del contratto di spedalità con la struttura evocata - nonché l'allegazione dell'inadempimento della stessa, ovvero dell'inesattezza dell'adempimento dovuta a negligenza o imperizia o imprudenza, e il danno che ne sia derivato, mentre grava sulla struttura ospedaliera l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (ex multis Cass.
11488/04).
In altre parole, spetta all'attore provare l'esistenza del contatto e allegare l'inadempimento consistente nell'insorgenza della situazione dannosa lamentata per l'effetto dell'intervento medico, mentre resta a carico del presidio sanitario la prova della diligenza della prestazione e che l'esito nefasto sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche e precauzionali del caso ovvero da concause preesistenti o sopravvenute idonee ex se alla determinazione dell'evento, tali da elidere ogni contributo causale dell'operato medico nell'evento occorso. (Cass n.10297/04).
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, «nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno» (Cass. n. 20547/2014).
Fatta questa precisazione, risulta anche necessario ricordare che il giudice, in siffatte materie, può affidare ad un proprio ausiliario non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti
(consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente c.d. percipiente), e, in tal caso, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere pagina 5 di 7 «percipiente», sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass. 4792/2013; Cass. 6155/2009).
Difatti, la consulenza tecnica d'ufficio è ritenuta un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come, appunto, in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass.
Civ. 24/06/2020 n. 12387).
Tuttavia, si osserva che, quanto all'allegazione dell'inadempimento da parte del danneggiato, è vero che le specificazioni che deve operare l'attore devono essere rapportate alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore (Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024).
Nondimeno, è pur sempre necessario che l'attore-danneggiato indichi almeno quale sia la condotta imperita, sebbene non entrando funditus nel merito della scelta medica, essendo tale peculiarità espressione propria del principio della domanda e, quindi, individuante la causa petendi.
L'importanza della deduzione dell'inadempimento lamentato – che all'esito della consulenza tecnica percipiente potrebbe emergere come riguardante profili di colpa diversi da quelli inizialmente dedotti, senza che debba ritenersi mutata la domanda – è funzionale a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa e, soprattutto, il principio della domanda, consentendo la concentrazione dell'indagine peritale su elementi causativi del danno lamentato.
Nella fattispecie in esame, nondimeno, parte attrice ha del tutto omesso di individuare, anche genericamente, una condotta colposa. Invero, come si legge nell'atto di citazione – e maggiormente nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. del 14.7.2021, depositata a fronte di una specifica eccezione in tal senso – l'attrice si è limitata a dedurre non l'inadempimento, ma solo un asserito danno cagionato dai due interventi eseguiti presso l' convenuto. CP_5
Ha omesso, in sintesi, sia di indicare l'atto medico erroneamente eseguito sia l'errore che i sanitari avrebbero compiuto, limitandosi ad affermare di aver perduto funzionalità del rene per l'intervento medesimo pur a fronte di rassicurazioni di senso opposto;
in altri termini, non è stato dedotto dall'attrice, nemmeno in via ipotetica, l'inappropriatezza degli interventi rispetto al caso in esame.
Tale genericità – ai limiti della nullità della domanda – avrebbe reso l'indagine peritale non
“percipiente” (e quindi finalizzata ad individuare l'errore sotto le leggi scientifiche di copertura) ma del pagina 6 di 7 tutto esplorativa;
il consulente, quindi, avrebbe avuto il compito di scoprire l'errore medico, sostituendosi all'attrice in palese contrasto con il principio della domanda.
Ne consegue, peraltro, l'impossibilità anche di ritenere dimostrato (o specificamente allegato) il nesso di causalità tra il peggioramento delle sue condizioni di integrità psico-fisica e il tipo di intervento chirurgico eseguito dai sanitari della struttura sanitaria convenuta.
Infatti, l'attrice afferma, apoditticamente, che “nonostante i diversi interventi subiti (…) non ha ripreso la piena funzionalità del proprio rene destro” e che “ha continuato e attualmente continua ad avvertire forti dolori, che non le hanno permesso e attualmente non le permettono di vivere la propria vita serenamente. Pertanto, risulta acclarato che dalla descrizione degli elementi di fatto, si ravvisa un nesso di causalità nella condotta negligente, imperita ed imprudente tenuta dal personale sanitario addetto ed il danno subito dalla sig.ra (cfr. p. 2 dell'atto di citazione). Pt_1
Non è quindi possibile intravedere nemmeno un principio di prova da cui poter inferire che il peggioramento delle condizioni di salute dell'attrice sia dipeso, più probabilmente che non, dall'operato dei sanitari che l'hanno avuta in cura;
siffatta prova, invero, non è stata offerta, neppure attraverso elementi indiziari, essendosi limitata l'attrice ad affermare la sussistenza del nesso di causalità, invero in maniera astratta e generica.
Genericità che caratterizza anche i danni asseritamente subiti in conseguenza delle operazioni chirurgiche di cui in narrativa, apoditticamente affermati e astrattamente quantificati, senza alcuna indicazione concreta, nella misura di € 250.000,00.
Pertanto, così come formulata, la domanda attorea non può che essere rigettata.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo il
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del disputandum (da €
52.000,01 ad € 260.000,00) e in base ai valori minimi in ragione delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott. Liberato
Faccenda, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al pagamento, nei confronti della convenuta, della somma di € 7.052,00, per compenso professionale, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge.
7.11.2025 (provvedimento depositato mediante l'applicativo ministeriale consolle del Magistrato)
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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