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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 854/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3819/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7762/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento in epigrafe, notificatogli dal comune di Palermo il 10 settembre Indirizzo_1 Indirizzo_22025 per IMU 2020 con riferimento agli immobili siti in Palermo, ed in . Lamenta l'erroneità del recupero a tassazione, avendo versato l'imposta agevolata di cui all'art. 2, comma 3 e\o art. 5 commi 1 e 2 della L. 431/1998. A tal fine, documenta i contratti di locazione a canone concordato, redatti Sindacato_1con l'assistenza della . Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese. Il Comune di Palermo, ritualmente intimato, non si è costituito. All'odierna pubblica udienza del 5/02/2026, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per entrambi gli immobili oggetto di recupero a tassazione per maggiore imposta, avendo il ricorrente documentato: Dati contr._1- contratto del 15.09.2016, registrato in Palermo U.T. Palermo 2 il 16.09.2016 al della durata di anni 3, con rinnovo tacito per ulteriori due annualità e dunque fino al 2021, anno in cui è stato ulteriormente rinnovato con registrazione in Palermo U.T. Palermo 2 avvenuta in data 26.09.2021 (doc. 2), con relativa comunicazione di dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 09.06.2020 (doc. 3);
- contratto del 28.01.2020, registrato in Palermo U.T. Palermo 2 il 18.02.2020 al Dati contr._2 (doc. 4) con relativa comunicazione di dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 09.06.2020 (doc. 5). Ne discende il diritto all'aliquota agevolata di cui all'art. 2, comma 3 e\o art. 5 commi 1 e 2 della L. 431/1998 e la fondatezza del ricorso che conduce all'annullamento dell'atto impugnato. In ragione della soccombenza, condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente in euro 250,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti e refusione del CUT.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente in euro 250 oltre accessori in misura di legge se dovuti e refusione del CUT. Firma digitale
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3819/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7762/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento in epigrafe, notificatogli dal comune di Palermo il 10 settembre Indirizzo_1 Indirizzo_22025 per IMU 2020 con riferimento agli immobili siti in Palermo, ed in . Lamenta l'erroneità del recupero a tassazione, avendo versato l'imposta agevolata di cui all'art. 2, comma 3 e\o art. 5 commi 1 e 2 della L. 431/1998. A tal fine, documenta i contratti di locazione a canone concordato, redatti Sindacato_1con l'assistenza della . Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese. Il Comune di Palermo, ritualmente intimato, non si è costituito. All'odierna pubblica udienza del 5/02/2026, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per entrambi gli immobili oggetto di recupero a tassazione per maggiore imposta, avendo il ricorrente documentato: Dati contr._1- contratto del 15.09.2016, registrato in Palermo U.T. Palermo 2 il 16.09.2016 al della durata di anni 3, con rinnovo tacito per ulteriori due annualità e dunque fino al 2021, anno in cui è stato ulteriormente rinnovato con registrazione in Palermo U.T. Palermo 2 avvenuta in data 26.09.2021 (doc. 2), con relativa comunicazione di dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 09.06.2020 (doc. 3);
- contratto del 28.01.2020, registrato in Palermo U.T. Palermo 2 il 18.02.2020 al Dati contr._2 (doc. 4) con relativa comunicazione di dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 09.06.2020 (doc. 5). Ne discende il diritto all'aliquota agevolata di cui all'art. 2, comma 3 e\o art. 5 commi 1 e 2 della L. 431/1998 e la fondatezza del ricorso che conduce all'annullamento dell'atto impugnato. In ragione della soccombenza, condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente in euro 250,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti e refusione del CUT.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente in euro 250 oltre accessori in misura di legge se dovuti e refusione del CUT. Firma digitale