Articolo 1 della Legge 2 settembre 1951, n. 1101
Articolo 2
Versione
14 novembre 1951
Art. 1.
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo adeguamento pensioni" per provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall' art. 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971 .
Per la gestione del "Fondo adeguamento pensioni" valgono le norme vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.
Limitatamente alla gestione relativa al personale esattoriale il "Fondo adeguamento pensioni", sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, assorbe e sostituisce, con effetto dal 1 gennaio 1950, i trattamenti previsti dal decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 177 , e successive modificazioni ed estensioni, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 , e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 , e successive modifiche, nonche' il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modifiche ed aggiunte. Il Fondo stesso subentra nelle attivita', passivita', oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
Entrata in vigore il 14 novembre 1951