Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10058
CASS
Sentenza 10 luglio 2002

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In tema di licenziamenti collettivi, gli accordi sindacali, che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, e che prevedono, secondo l'accertamento del giudice del merito, la loro applicazione congiunta e concorsuale, vincolano il datore di lavoro che, essendo tenuto pertanto ad applicare i suddetti criteri secondo le modalità concordate, non può, rispetto a questo o quel lavoratore, utilizzare in via esclusiva uno solo dei criteri previsti dall'accordo. (Nella specie la Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che la esigenza di sopprimere una posizione lavorativa, relativa a mansioni fungibili nell'ambito aziendale, non costituiva impedimento al rispetto dell'accordo sindacale che aveva previsto la applicazione congiunta dei criteri di scelta concordati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10058
    Data del deposito : 10 luglio 2002

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