Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
In tema di licenziamenti collettivi, gli accordi sindacali, che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, e che prevedono, secondo l'accertamento del giudice del merito, la loro applicazione congiunta e concorsuale, vincolano il datore di lavoro che, essendo tenuto pertanto ad applicare i suddetti criteri secondo le modalità concordate, non può, rispetto a questo o quel lavoratore, utilizzare in via esclusiva uno solo dei criteri previsti dall'accordo. (Nella specie la Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che la esigenza di sopprimere una posizione lavorativa, relativa a mansioni fungibili nell'ambito aziendale, non costituiva impedimento al rispetto dell'accordo sindacale che aveva previsto la applicazione congiunta dei criteri di scelta concordati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10058 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO ETTORE - Presidente -
Dott. FOGLIA RAFFAELE - Consigliere -
Dott. CELLERINO GIUSEPPE - Consigliere -
Dott. LA TERZA MAURA - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso per revocazione proposto da
ITALFARMACO SPA in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Gianfranco Pajani e Gianfranco Parisi, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il secondo in via F. Confalonieri n.
2 - Roma.
- ricorrente -
contro
ON SS rapp.to e difeso dall'avv. Giuliano Boaretto, giusta procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Ferdinado Lezzerini in Lungotevere delle Navi n.19 - Roma.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2737 del 12/3/1999 - RG 1130 del 1998
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/5/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24 novembre 1998 la spa AL ha appellato la sentenza n. 1174 del 15 aprile 1998 del Pretore di Milano, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a IM ET, nell'ambito di una procedura di mobilità ai sensi della legge 223 del 23 luglio 1991. Il Tribunale ha rigettato il gravame. Ha osservato, a fondamento della decisione, che, nonostante l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, riguardante proprio la procedura di mobilità in questione, avesse previsto la utilizzazione dei criteri di scelta dei carichi e del reddito familiare, della anzianità aziendale e delle esigenze tecniche ed organizzative, da applicarsi in concorso fra loro, l'azienda aveva utilizzato il solo criterio delle esigenze aziendali, licenziando il ET per soppressione del relativo posto di lavoro, senza procedere ad alcuna valutazione comparativa in relazione agli altri criteri di scelta, e quindi senza fornire le comunicazioni di cui all'art. 4 legge 223/1991 circa le modalità applicative di detti criteri.
Avverso tale pronuncia la spa AL propone ricorso per cassazione affidato a due motivi
IM ET resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso (violazione dell'art. 5 commi 1 e 3 della legge 223 del 23 luglio 1991, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) la società rileva che l'accordo sindacale, che prevedeva i criteri scelta da applicare nella individuazione dei lavoratori da licenziare, non poteva trovare applicazione (se non con riferimento a quello delle esigenze aziendali) nei confronti del ET, essendosi deciso di sopprimere la posizione lavorativa dallo stesso ricoperta e la cessazione della specifica attività svolta. Con il secondo motivo del ricorso (omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell'art. 4 comma 9 della legge 223 del 23 luglio 1991) la società censura la sentenza impugnata per non aver motivato sulla doglianza proposta in appello, con la quale si evidenziava il sostanziale rispetto dell'obbligo di comunicare le modalità applicative dei criteri di scelta adottati, avendo provveduto a precisare che il criterio applicato con riferimento alla posizione del ET era stato quello della cessazione della attività specifica dallo stesso svolta.
Non si comprenderebbe inoltre se il Tribunale ha ritenuto la illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 comma 1 legge 223/1991, ovvero per violazione degli obblighi di comunicazione (relativi alla indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati detti criteri) di cui all'art. 4 della legge stessa.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati.
Il Tribunale ha interpretato l'accordo sindacale del 25 settembre 1997 nel senso che lo stesso, non avendo previsto un ordine gerarchico dei criteri di scelta concordati, andava inteso nel senso di aver voluto imporre la loro applicazione congiunta e concorsuale. Sulla base di tale interpretazione, che non è oggetto di censura, ha correttamente e conseguentemente escluso che l'obbligo imposto dall'accordo sindacale possa venir meno con riferimento alla necessità di sopprimere questa o quella posizione lavorativa. Tale esigenza infatti non costituisce impedimento al rispetto dell'accordo, e quindi alla applicazione congiunta e concorsuale dei criteri di scelta con riferimento alle posizioni lavorative relative a mansioni fungibili rispetto a quelle svolte dal ET, e, a maggior ragione, con riferimento a quelle analoghe, la cui sussistenza è riconosciuta dalla stessa società ricorrente, laddove al riguardo indica il nominativo di altro lavoratore che, per la riconosciuta affinità dei compiti lavorativi espletati, ben avrebbe potuto essere comparativamente valutato insieme al ET, (e alle altre eventuali posizioni lavorative fungibili), attraverso l'applicazione, in concorso fra loro, dei criteri di scelta imposti dall'accordo collettivo, ai fini della individuazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della suddetta legge, dei lavoratori da licenziare, previo adempimento dell'obbligo di comunicazione relativo alle modalità applicative dei criteri stessi, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 9 della legge 223/1991. Immeritevole delle censure proposte appare quindi la statuizione del Tribunale che ha ritenuto la illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge 223/1991, sia perché non erano stati applicati congiuntamente i criteri di scelta stabiliti nell'accordo sindacale, ma esclusivamente quello delle esigenze aziendali, in violazione dell'art. 5 comma 1 della legge 223/1991;
sia perché, di conseguenza. non erano state comunicate le modalità comparative collegate alla applicazione dei suddetti criteri di scelta, in violazione dell'art. 4, comma 9, della stessa legge. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 9,44 oltre euro 1500 (millecinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2002