Art. 44.
Il Ministro per i lavori pubblici il Ministro per l'agricoltura e le foreste e l'Azienda nazionale autonoma delle strade possono assumere, per le esigenze dei programmi previsti dalla presente legge e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successive modificazioni ed integrazioni, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
Il Ministro per i lavori pubblici il Ministro per l'agricoltura e le foreste e l'Azienda nazionale autonoma delle strade possono assumere, per le esigenze dei programmi previsti dalla presente legge e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successive modificazioni ed integrazioni, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.