Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 11160/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti DI NATALE FRANCESCO e Parte_1
GIANNELLA ANTONIA;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.09.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni “1) Accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 1.742,73 per tutti i motivi esposti in premessa;
2) Condannare l in persona del direttore pro-tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite e competenze professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.
55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (collegamento ipertestuale)”.
l'indennità di accompagnamento da 06/2019, ossia dalla sospensione per assenza a visita, e fino al 01/2020, in quanto dal 02/2020 è stato nuovamente riconosciuto l'accompagnamento su domanda 3930842207595. Il credito derivante dalla ricostituzione è stato parzialmente utilizzato per recuperare il residuo indebito sulla precedente prestazione sospesa per assenza a visita: la parte restante del credito è stata corrisposta con la rata della pensione di gennaio 2025 (cfr. cedolino allegato)”.
All'odierna udienza, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha riconosciuto, CP_1 nelle more del giudizio, la prestazione indicata in ricorso (cfr. allegati al fascicolo di parte resistente), procedendo alle relative operazioni contabili.
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dai procuratori delle parti costituite. E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_1 considerato che il riconoscimento del diritto della ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale si è attivato entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 13.09.2024;
2) liquida le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi €
900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore dei procuratori CP_1 dichiaratisi anticipanti, e che compensa per il residuo.
Bari, 04.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli