Decreto cautelare 9 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2026REG.PROV.COLL.
N. 05596/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5596 del 2025, proposto da OM TI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9399686246, 9399687319, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, non costituito in giudizio;
SO EX Government S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Coopservice Soc. Coop. P. A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Greco e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli n. 60;
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5097/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.), dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, di SO EX Government S.r.l. e di Coopservice Soc. Coop. p. a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. OV UM e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dai procuratori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 5097/2025 il T.A.R. della Campania ha accolto i ricorsi riuniti proposti da SO EX Government S.r.l. per l’esecuzione della sentenza dello stesso T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 24 gennaio 2025 n. 614 (e comunque per la declaratoria di nullità o l’annullamento della determinazione della Società Regionale per la Sanità del 13 febbraio 2025 n. 49); nonché per l’annullamento della determinazione della ASL Napoli 1 Centro 19 febbraio 2025 n. 407 e della determinazione della ASL Napoli 2 Nord 19 febbraio 2025 n. 408.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello da OM TI s.p.a.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A.(d’ora in avanti anche solo OR), l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, SO EX Government S.r.l. (d’ora in avanti anche solo SO EX) e Coopservice Soc. Coop. p. a.
Alla camera di consiglio del 29 luglio 2025, fissata per l’esame della domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata (peraltro già respinta in sede monocratica con decreto n. 2525/2025), sull’accordo delle parti la causa è stata rinviata al merito all’udienza del 26 febbraio 2026.
Con decreto presidenziale n. 523/2025, preso atto che tale calendarizzazione non aveva tenuto conto che nelle more il giudizio era stato fissato già all’udienza del 18 dicembre 2025, e “ritenuto di doversi dare preferenza all’udienza che è stata calendarizzata per prima (il 9.7.2025), ossia quella del 18.12.2025, in assenza di elementi – nel verbale di udienza del 29.7.2025- che possano far ritenere che si sia inteso consapevolmente differire l’udienza dal 18.12.2025 al 26.2.2026, e tenendo conto della regola processuale secondo cui i rinvii di udienza sono eccezionali e devono essere motivati”, si è confermata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
A tale udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente deve darsi atto che in data 5 dicembre 2025 la società appellante ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, con richiesta di compensazione delle spese, così motivata: “ Con il presente atto, l’odierna appellante OM TI dichiara di non avere più interesse alla definizione del giudizio in epigrafe indicato, in quanto i provvedimenti originariamente impugnati in primo grado da SO EX Government sono stati superati dall’ordinanza del Tribunale delle Imprese di Napoli dell’11 luglio 2025 – di revoca della precedente ordinanza del 30 gennaio 2025 – e dalla conseguente presa d’atto di So.Re.Sa. di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 225 del 14 luglio 2025 ”.
In considerazione della superiore dichiarazione al Collegio non rimane che dichiarare il ricorso in appello improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
3. In merito al regime delle spese di lite, non può accedersi alla domanda di compensazione formulata dalla parte appellante.
In argomento deve anzitutto richiamarsi quanto affermato da questa Sezione con la sentenza n. 4603/2022, in relazione al regime delle spese nel processo amministrativo: “ Dal testo dell’art. 26, primo comma, cod. proc. amm, e degli artt. 91, comma 1, e 92,comma 2, cod. proc. civ. (questi ultimi, come interpretati dal giudice delle leggi: Corte costituzionale, sentenza n. 77/2018), emerge che: 6.1. il rinvio del c.p.a. al c.p.c. comporta che, ex art. 91 cod. proc. civ., il giudice sia vincolato alla condanna alle spese della parte soccombente: non sussiste pertanto alcun potere discrezionale, e meno che mai latissimo, proprio perché la statuizione sulle spese “è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)” (Corte cost., sentenza n.77/2108); 6.2. Tale vincolo conosce un’unica eccezione, che è quello della compensazione per le ipotesi tassative indicate dall’art. 92, secondo comma (cui la sentenza additiva delle Corte ha parificato “altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni”). 6.3. Sia le due originarie ipotesi tipiche, che la clausola generale aggiunta dalla Corte, sono comunque eccezionali (la terza ipotesi peraltro non è neppure propriamente atipica: essa in tanto è configurabile in quanto la ragione della compensazione sia “analoga” alle prime due, “grave”, ed “eccezionale”), e dunque non è dato costruire attorno ad esse un potere ampiamente discrezionale ”.
4. Date le superiori premesse in diritto, ritiene il Collegio che nel caso di specie non ricorra alcuna delle condizioni che, in base alle disposizioni richiamate, consentono al giudicante di disporre la compensazione delle spese processuali.
5. Come rappresentato dalle parti nei loro scritti, la vicenda prende le mosse dalla sentenza di questa Sezione 27 maggio 2024, n. 4701, che ha caducato l’intera gara.
Con determinazione dirigenziale n. 146 dell’11 giugno 2024 la stazione appaltante ha “annullato” le convenzioni nelle more stipulate: tale determina è stata impugnata con distinti ricorsi.
Di segno opposto l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. 22 luglio 2024 del Tribunale civile di Napoli (nel frattempo adito dall’odierno appellante) che ha ritenuto valide ed efficaci le convenzioni.
OR, con determina n. 49 del 13 febbraio 2025, ha preso atto di questa ultima decisione e innescato l’adesione delle ASL alle convenzioni con gli aggiudicatari.
Altri ricorsi sono stati proposti avverso questi ultimi atti.
La stessa determina n. 49/2025 è stata impugnata per violazione del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 4701/2024: ricorso per ottemperanza definito da questa Sezione con sentenza 25 maggio 2025 n. 4385: essa è stata poi annullata dal TAR con la sentenza qui appellata, avverso la quale reagisce l’appellante, eccependo:
a) la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo (la determina sarebbe atto esecutivo dell’ordinanza dell’a.g.o., avente carattere non provvedimentale);
b) violazione dell’art. 73 c.p.a. (per essere stata riconvocata dal TAR la camera di consiglio per apprezzare la rilevanza della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4385/2025 nelle more sopravvenuta);
c) la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota OR del 3 giugno 2025 n. 10668.
d) ulteriore carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia avrebbe ad oggetto la validità del contratto (quindi la fase successiva all’aggiudicazione della gara);
e) la carenza di interesse e legittimazione di SO, in quanto gestore uscente (più volte beneficiato da proroghe del servizio) titolare di interesse di mero fatto (profilo sul quale viene sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE) e comunque gestore del servizio ASL 1 e non ASL 2;
f) la vincolatività della determina n. 49/2025, in quanto atto esecutivo dell’ordinanza dell’a.g.o.
6. Il Tribunale delle Imprese di Napoli, con decisione dell’11 luglio 2025, adottata in composizione collegiale, ha modificato in sede di reclamo l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. 22 luglio 2024, aderendo alla posizione espressa nella citata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4385/2025, e con Determinazione del D.G. n. 225 del 14 luglio 2025 OR ha preso atto di questa nuova decisione.
Tale ultimo provvedimento, lesivo degli interessi dell’odierna appellante per come rappresentati in giudizio, non risulta essere stato tuttavia da essa impugnato.
Per tale ragione SO EX ha dedotto in memoria l’improcedibilità comunque dell’appello.
Anche OR già in sede cautelare aveva eccepito la sopravvenuta improcedibilità dell’appello, poiché il nuovo atto supera la determina oggetto del giudizio di primo grado n. 49/2025.
7. Dal richiamato svolgimento degli eventi emergono tre elementi che impongono al Collegio di porre le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, a carico della parte appellante, secondo la regola della soccombenza:
a) la mancata impugnazione della Determinazione del D.G. n. 225 del 14 luglio 2025, che in sostituzione del provvedimento originariamente impugnato ha fissato un nuovo assetto d’interessi nell’ambito del rapporto giuridico controverso, determina comunque sul piano oggettivo l’improcedibilità dell’appello (indipendentemente dalla dichiarazione in tal senso resa della parte appellante), come dedotto da OR e da SO EX;
b) anche a voler trascurare il superiore rilievo la causa che, secondo tale dichiarazione, avrebbe determinato la sopravvenuta carenza d’interesse, è maturata nella prima metà del mese di luglio 2025: ciò non ha tuttavia impedito all’appellante di continuare – fino al successivo 5 dicembre - a coltivare il gravame, con produzione della conseguente e necessaria attività defensionale delle controparti (consistita, tra l’altro, anche in quattro memorie in vista della camera di consiglio cautelare, e in tre memorie conclusionali ed una memoria di replica in vista dell’udienza pubblica di trattazione), ancorché la determina n. 225 del 14 luglio 2025, e la presupposta decisione collegiale del Tribunale delle Imprese di Napoli, fossero state già prodotte nel presente giudizio da OR in data 25 luglio 2025;
c) la tesi posta a fondamento del gravame, articolata nei motivi sopra richiamati, risulta comunque infondata nel merito per le ragioni indicate nelle motivazioni della citata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4385 del 2025 e della pure citata ordinanza del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia d’impresa, in composizione collegiale, dell’11 luglio 2025, alle quali per esigenze di sintesi (art. 3, comma 2, cod proc.amm.) il Collegio in questa sede rinvia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’appellante al pagamento in favore delle parti appellate costituite (So.Re.Sa. S.p.A., Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, SO EX Government S.r.l. e Coopservice Soc. Coop. p. a.) delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro ottomila/00, oltre accessori come per legge, in ragione di euro duemila/00 oltre accessori per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO De CT, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
OV UM, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV UM | RO De CT |
IL SEGRETARIO