Sentenza 13 maggio 2015
Massime • 1
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l'art. 186, comma nono bis, c.d.s. introduce una deroga alla durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità indicata dall'art. 54, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, ma non anche al criterio di computo della pena stessa sostitutiva stabilito dal comma quinto dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2015, n. 22167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22167 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/05/2015
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1393
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 48410/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO LA, nato il [...];
Avverso l'ordinanza n. 2205/2014 emessa il 30/09/2014 dal Tribunale di Torre Annunziata;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Dott. CENTONZE Alessandro;
Udito il Procuratore generale, in persona del Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 30/09/2014 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l'incidente di esecuzione proposto da CO AR, finalizzato a ottenere la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), relativa alla sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 12/10/211, divenuta irrevocabile il 07/02/2012.
Con tale sentenza era stata inflitta al CO la pena di mesi uno di arresto e 1.000,00 Euro di ammenda, convertita nella prestazione lavorativa di pubblica utilità non retribuita in favore del Comune di Vico Equense per una durata di quarantaquattro giorni, con un numero di ore lavorative settimanali superiore alle sei ore. Tale rigetto veniva giustificato, tenuto conto dei parametri normativi stabiliti dall'art. 189 C.d.S., comma 9 bis, in quanto il CO, per beneficare dell'estinzione del reato e della riduzione della sospensione della patente di guida, avendo svolto lavorativa per complessivi ventidue giorni, doveva prestare attività lavorativa per ulteriori ventidue giorni, nelle forme stabilite dalla sentenza di condanna che gli era stata irrogata.
2. Avverso tale ordinanza CO AR, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione del combinato disposto dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 54, comma 5, cui si collegava il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La violazione della legge penale dedotta, in particolare, discendeva dal fatto che, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 54, comma 5, un giorno di lavoro di pubblica utilità corrispondeva a due ore lavorative, anche non continuative, con la conseguenza che il CO risultava avere svolto 88 ore lavorative complessive, secondo il calendario e con le modalità stabilite dall'ente comunale di riferimento.
Tali ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che la previsione dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, secondo cui il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e della pena pecuniaria convertita, ragguagliando l'importo di 250,00 Euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità, introduce una deroga al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 2, nella parte in cui afferma: "In deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità".
Tale deroga, però, riguarda la sola parte relativa alla previsione della durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità, compresa da un minimo di dieci giorni a un massimo di sei mesi. La disposizione dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, invece, non introduce alcuna deroga al criterio di computo della pena sostitutiva stabilito dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 54, comma 5, secondo cui 1 giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di 2 ore di lavoro;
criterio che deve ritenersi ugualmente valevole nell'ipotesi di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità a seguito di condanna per il reato previsto dall'art. 186 C.d.S.. In questi termini, il sistema derogatorio previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, ai fini della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, rispetto al combinato disposto del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 54, 55 e 58, non coinvolge il criterio generale di computo prescritto dell'art. 54, comma 5 dello cit. Decreto, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, rilevando esclusivamente in relazione alla durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità.
Non può, pertanto, non ribadirsi il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte, a tenore del quale: "In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, introduce una deroga alla durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità indicata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 2, ma non anche al criterio di computo della pena stessa sostitutiva stabilito dal comma 5 del cit. articolo" (cfr. Sez. 1^, n. 64 del 17/10/2013, dep. 02/01/2014, Pmt in proc. Piccone, Rv. 258391).
2. Ne discende conclusivamente che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, affinché riesamini l'istanza formulata da CO AR, applicando il principio di diritto sopra richiamato e tenendo conseguentemente conto che, ai fini del computo della durata della pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis, ciascuna prestazione di due ore di lavoro corrisponde alla prestazione di un giorno intero di lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2015. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015