CASS
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 22084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22084 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del PG, dott. Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to Serena Ancillotti che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3/11/2021 il Tribunale di Firenze condannò IA SE alla pena di euro 4.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, e dispose la confisca dell'autocarro targato BT00430 ritenendolo responsabile dei reti di cui agli artt.: a) 110 cod. pen. e art. 256 comma 1 lett. a) d.lgs. 152/06 perché, in qualità di titolare dell'impresa "IA SE", in concorso con MO DA, con più azioni, effettuava una gestione di rifiuti speciali non pericolosi (CER 170107), eseguendo nr. 15 viaggi durante i quali trasportava rifiuti speciali provenienti da aCp Penale Sent. Sez. 3 Num. 22084 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 15/05/2025 demolizione/costruzione per un quantitativo di kg. 16.019, svolti in assenza di autorizzazione ovvero iscrizione all'albo nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 comma 5 e 8, nel periodo da giugno 2018 al 1 settembre 2018"; b) art. 256 comma 1 lett. a) d.lgs. 152/06, perché in qualità di titolare dell'impresa "IA SE" nonché conducente dell'automezzo tg. BT00430, effettuava una gestione di rifiuti speciali non pericolosi (CER 170107), costituiti da circa 1.300 kg di materiale da demolizione, provvedendo al loro trasporto, in assenza della necessaria iscrizione all'albo nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 co. 5 e 8. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato, a mezzo del difensore d'ufficio che, con il primo motivo, ha contestato il giudizio di responsabilità in relazione al capo a) dell'imputazione denunciando la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 256 d.lgs. citato, nonché l'omessa, contraddittoria ed erronea motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze dibattimentali. Si assume che il giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo a) era stato fondato sui "blocchettari identificativi i trasporti di rifiuti asseritamente effettuati dall'appellante, su incarico di MO DA, tra il 18.7.2018 ed il 26.07.2018 e del loro rinvenimento sull'automezzo di proprietà del medesimo IA" senza considerare che il teste PA aveva dichiarato che "...la responsabilità del rifiuto ce l'ha sempre il produttore", su cui quindi ricadeva l'obbligo di redazione dei predetti documenti, e che "i testi della difesa MO" non avevano "confermato alcunché circa la presenza di IA SE nel periodo giugno-settembre 2018 all'interno dei cantieri dove operava la ditta MO, né in quali cantieri essa ditta lavorasse in quel periodo". 2.1 Con il secondo motivo si contesta l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. sostenendo che non era rimasta provata l'abitualità delle condotte, essendo ascrivibile a IA solo il trasporto di rifiuti effettuato il 13/9/2018 contestato nel capo b), e che il comportamento dell'imputato non poteva ritenersi abituale, non risultando dal certificato del casellario precedenti specifici recenti. 2.2 Con il terzo motivo, si contestata il diniego delle attenuanti generichie rilevando che la conclusione del Tribunale contrasta "con quanto emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale, in punto di tenuità del fatto e dell'offesa, integrando in maniera evidente la contraddittorietà portata sul punto dall'impugnata sentenza". 2.3 Con ultimo motivo, si contesta la pena pecuniaria irrogata sostenendo che non era stata parametrata, come l'art. 133 bis cod. pen. avrebbe imposto, alle precarie condizioni economiche dell'appellante, siccome emerse dalla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato attestante un reddito annuo di € 7.020,00 derivante dalla pensione di vecchiaia percepita. 2 L'appello si concludeva chiedendo l'assoluzione dell'imputato dai reati ascritti con revoca della confisca del veicolo, e in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. 3. Con sentenza in data 9/1/2025 la Corte d'appello di Firenze, rilevata l'inappellabilità della sentenza, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è inammissibile risultando i motivi non ammessi in sede di legittimità o manifestamen6te infondati. E' noto che . nel giudizio di legittimità "il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perché non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556). La cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504)" ( Sez. 4, n. 20822 del 21/2/2024, Patti). Orbene, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, esaurendosi le doglianze difensive in un dissenso sulle valutazione delle risultanze probatorie. 3 2. L'impugnazione, con il primo motivo, contesta la valenza significativa data dal tribunale ai "blocchettari" ma non spiega le ragioni per le quali i dati inseriti nei formulari dovevano ritenersi non veridici e, ancora, come una tale ipotesi alternativa sia logicamente compatibile con il fatto che tali documenti sono stati trovati a bordo del veicolo con cui il ricorrente stava trasportando kg. 16.019 di rifiuti. Non è dato, ancora, comprendere perché i "blocchettari" sarebbero stati compilati con dati falsi che attestavano l'esecuzione dei trasporti da parte di soggetto privo delle necessarie autorizzazioni. La sentenza, ancora, corrobora il giudizio di responsabilità richiamando le deposizioni di FA e MO EF, di cui l'impugnazione non denuncia il travisamento. Si è, quindi, in presenza di censure generiche che non intaccano la tenuta logica della motivazione contestata. 3. Generico e, comunque, manifestamente infondato risulta il secondo motivo. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'08/11/2018, Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti. In applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi che, nella vicenda in esame, il mancato riconoscimento dell'istituto invocato dalla difesa riveli criticità, avendo il Tribunale rimarcato la particolare offensività della condotta di IA, il quale si è prestato a trasportare oltre 16 tonnellate di rifiuti senza l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Orbene, il percorso motivazionale seguito dal giudice di merito, in quanto fondato su considerazioni tutt'altro che illogiche, resiste senz'altro alle obiezioni difensive, formulate invero in termini non aderenti alle risultanze probatorie e, comunque, assertivi e non adeguatamente specifici. 4. La medesima conclusione si impone anche per in relazione alle ulteriori censure difensive, dovendosi osservare che, anche nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, non sono ravvisabili vizi rilevabili in questa sede. Ed invero il Tribunale ha determinato la pena con scostamenti assai contenuti rispetto ai minimi edittali negando le attenuanti generiche sull'assunto che non ricorrevano ragioni idonee a giustificarne il riconoscimento. 4 Le generiche censure difensive non valgono a inficiare la tenuta logica della motivazione che sorregge la determinazione della pena, avendo l'impugnante collegato le attenuanti generiche a una "tenuità del fatto e dell'offesa" che non trova riscontro nelle valutazioni del Tribunale e denunciato la violazione dell'art. 133 bis cod. pen. senza considerare che la pena è ispirata a canoni assai favori registrandosi scostamenti assai contenuti rispetto ai minimi edittali. 5. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 15/5/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del PG, dott. Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to Serena Ancillotti che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3/11/2021 il Tribunale di Firenze condannò IA SE alla pena di euro 4.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, e dispose la confisca dell'autocarro targato BT00430 ritenendolo responsabile dei reti di cui agli artt.: a) 110 cod. pen. e art. 256 comma 1 lett. a) d.lgs. 152/06 perché, in qualità di titolare dell'impresa "IA SE", in concorso con MO DA, con più azioni, effettuava una gestione di rifiuti speciali non pericolosi (CER 170107), eseguendo nr. 15 viaggi durante i quali trasportava rifiuti speciali provenienti da aCp Penale Sent. Sez. 3 Num. 22084 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 15/05/2025 demolizione/costruzione per un quantitativo di kg. 16.019, svolti in assenza di autorizzazione ovvero iscrizione all'albo nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 comma 5 e 8, nel periodo da giugno 2018 al 1 settembre 2018"; b) art. 256 comma 1 lett. a) d.lgs. 152/06, perché in qualità di titolare dell'impresa "IA SE" nonché conducente dell'automezzo tg. BT00430, effettuava una gestione di rifiuti speciali non pericolosi (CER 170107), costituiti da circa 1.300 kg di materiale da demolizione, provvedendo al loro trasporto, in assenza della necessaria iscrizione all'albo nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 co. 5 e 8. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato, a mezzo del difensore d'ufficio che, con il primo motivo, ha contestato il giudizio di responsabilità in relazione al capo a) dell'imputazione denunciando la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 256 d.lgs. citato, nonché l'omessa, contraddittoria ed erronea motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze dibattimentali. Si assume che il giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo a) era stato fondato sui "blocchettari identificativi i trasporti di rifiuti asseritamente effettuati dall'appellante, su incarico di MO DA, tra il 18.7.2018 ed il 26.07.2018 e del loro rinvenimento sull'automezzo di proprietà del medesimo IA" senza considerare che il teste PA aveva dichiarato che "...la responsabilità del rifiuto ce l'ha sempre il produttore", su cui quindi ricadeva l'obbligo di redazione dei predetti documenti, e che "i testi della difesa MO" non avevano "confermato alcunché circa la presenza di IA SE nel periodo giugno-settembre 2018 all'interno dei cantieri dove operava la ditta MO, né in quali cantieri essa ditta lavorasse in quel periodo". 2.1 Con il secondo motivo si contesta l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. sostenendo che non era rimasta provata l'abitualità delle condotte, essendo ascrivibile a IA solo il trasporto di rifiuti effettuato il 13/9/2018 contestato nel capo b), e che il comportamento dell'imputato non poteva ritenersi abituale, non risultando dal certificato del casellario precedenti specifici recenti. 2.2 Con il terzo motivo, si contestata il diniego delle attenuanti generichie rilevando che la conclusione del Tribunale contrasta "con quanto emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale, in punto di tenuità del fatto e dell'offesa, integrando in maniera evidente la contraddittorietà portata sul punto dall'impugnata sentenza". 2.3 Con ultimo motivo, si contesta la pena pecuniaria irrogata sostenendo che non era stata parametrata, come l'art. 133 bis cod. pen. avrebbe imposto, alle precarie condizioni economiche dell'appellante, siccome emerse dalla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato attestante un reddito annuo di € 7.020,00 derivante dalla pensione di vecchiaia percepita. 2 L'appello si concludeva chiedendo l'assoluzione dell'imputato dai reati ascritti con revoca della confisca del veicolo, e in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. 3. Con sentenza in data 9/1/2025 la Corte d'appello di Firenze, rilevata l'inappellabilità della sentenza, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è inammissibile risultando i motivi non ammessi in sede di legittimità o manifestamen6te infondati. E' noto che . nel giudizio di legittimità "il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perché non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556). La cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504)" ( Sez. 4, n. 20822 del 21/2/2024, Patti). Orbene, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, esaurendosi le doglianze difensive in un dissenso sulle valutazione delle risultanze probatorie. 3 2. L'impugnazione, con il primo motivo, contesta la valenza significativa data dal tribunale ai "blocchettari" ma non spiega le ragioni per le quali i dati inseriti nei formulari dovevano ritenersi non veridici e, ancora, come una tale ipotesi alternativa sia logicamente compatibile con il fatto che tali documenti sono stati trovati a bordo del veicolo con cui il ricorrente stava trasportando kg. 16.019 di rifiuti. Non è dato, ancora, comprendere perché i "blocchettari" sarebbero stati compilati con dati falsi che attestavano l'esecuzione dei trasporti da parte di soggetto privo delle necessarie autorizzazioni. La sentenza, ancora, corrobora il giudizio di responsabilità richiamando le deposizioni di FA e MO EF, di cui l'impugnazione non denuncia il travisamento. Si è, quindi, in presenza di censure generiche che non intaccano la tenuta logica della motivazione contestata. 3. Generico e, comunque, manifestamente infondato risulta il secondo motivo. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'08/11/2018, Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti. In applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi che, nella vicenda in esame, il mancato riconoscimento dell'istituto invocato dalla difesa riveli criticità, avendo il Tribunale rimarcato la particolare offensività della condotta di IA, il quale si è prestato a trasportare oltre 16 tonnellate di rifiuti senza l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Orbene, il percorso motivazionale seguito dal giudice di merito, in quanto fondato su considerazioni tutt'altro che illogiche, resiste senz'altro alle obiezioni difensive, formulate invero in termini non aderenti alle risultanze probatorie e, comunque, assertivi e non adeguatamente specifici. 4. La medesima conclusione si impone anche per in relazione alle ulteriori censure difensive, dovendosi osservare che, anche nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, non sono ravvisabili vizi rilevabili in questa sede. Ed invero il Tribunale ha determinato la pena con scostamenti assai contenuti rispetto ai minimi edittali negando le attenuanti generiche sull'assunto che non ricorrevano ragioni idonee a giustificarne il riconoscimento. 4 Le generiche censure difensive non valgono a inficiare la tenuta logica della motivazione che sorregge la determinazione della pena, avendo l'impugnante collegato le attenuanti generiche a una "tenuità del fatto e dell'offesa" che non trova riscontro nelle valutazioni del Tribunale e denunciato la violazione dell'art. 133 bis cod. pen. senza considerare che la pena è ispirata a canoni assai favori registrandosi scostamenti assai contenuti rispetto ai minimi edittali. 5. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 15/5/2025