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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3062/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB ET Presidente dott. CI LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3062/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PANSINI MICHELE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CHIOMONTE il 28/05/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIOMONTE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 05/11/2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/12/2023
Con ricorso depositato il 12/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIOMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime condiviso e avrà Per_1 residenza e dimora prevalente e anagrafica presso la madre.
DISPONE che il padre potrà vedere liberamente la figlia, compatibilmente ai propri impegni di lavoro ed alle esigenze ludiche e ricreative della piccola.
DISPONE che i coniugi concordano altresì che la figlia potrà trascorrere con il padre più periodi, anche non continuativi, in occasione delle vacanze estive.
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la minore verranno assunte di comune accordo tra i coniugi. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un rapporto di collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto sereno della figlia con ciascuno di loro.
DISPONE che in caso di disaccordo i coniugi si impegnano a rispettare le seguenti condizioni:
a) il padre potrà tenere con sé la figlio almeno due giorni infrasettimanali;
b) la figlia trascorrerà i fine settimana (dal venerdì sera alle 21 al lunedì mattina con riaccompagnamento presso la scuola materna) alternativamente con ciascuno genitore;
c) per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre (vigilia con un genitore e natale con l'altro) con un genitore ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) seguendo un principio di alternanza;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di pasqua con un genitore e pasquetta con l'altro; d) durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé la figlia per un periodo, anche non continuativo di 15 giorni, impegnandosi a comunicare i periodi di soggiorno entro la fine del mese di maggio.
DISPONE che entrambi i genitori si occuperanno del mantenimento ordinario della minore quando avranno la figlia presso di sè, coordinandosi e confrontandosi su ogni spesa ordinaria.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche (tasse, libri, gite scolastiche ed abbonamento al mezzo pubblico per raggiungere la scuola e attualmente retta dell'asilo, e successivamente mensa), come tutte le altre spese straordinarie saranno sopportate dai coniugi in ragione del 50% per ognuno, secondo quanto previsto dal Protocollo di Torino 2006 che le parti dichiarano di conoscere e accettare.; Per_ DÀ ATTO che le parti concordano altresì che il cane di famiglia, starà con ognuno di loro nei medesimi giorni e periodi in cui avranno con sé la figlia minore e che le spese di mantenimento dello stesso graverà su entrambi in eguale misura.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento avendo risolto in separata sede ogni questione di ordine patrimoniale e attinenti ai conti correnti bancari, che risultano già separati a far data dalla separazione;
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto con iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI LL LB ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB ET Presidente dott. CI LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3062/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PANSINI MICHELE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CHIOMONTE il 28/05/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIOMONTE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 05/11/2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/12/2023
Con ricorso depositato il 12/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIOMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime condiviso e avrà Per_1 residenza e dimora prevalente e anagrafica presso la madre.
DISPONE che il padre potrà vedere liberamente la figlia, compatibilmente ai propri impegni di lavoro ed alle esigenze ludiche e ricreative della piccola.
DISPONE che i coniugi concordano altresì che la figlia potrà trascorrere con il padre più periodi, anche non continuativi, in occasione delle vacanze estive.
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la minore verranno assunte di comune accordo tra i coniugi. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un rapporto di collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto sereno della figlia con ciascuno di loro.
DISPONE che in caso di disaccordo i coniugi si impegnano a rispettare le seguenti condizioni:
a) il padre potrà tenere con sé la figlio almeno due giorni infrasettimanali;
b) la figlia trascorrerà i fine settimana (dal venerdì sera alle 21 al lunedì mattina con riaccompagnamento presso la scuola materna) alternativamente con ciascuno genitore;
c) per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre (vigilia con un genitore e natale con l'altro) con un genitore ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) seguendo un principio di alternanza;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di pasqua con un genitore e pasquetta con l'altro; d) durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé la figlia per un periodo, anche non continuativo di 15 giorni, impegnandosi a comunicare i periodi di soggiorno entro la fine del mese di maggio.
DISPONE che entrambi i genitori si occuperanno del mantenimento ordinario della minore quando avranno la figlia presso di sè, coordinandosi e confrontandosi su ogni spesa ordinaria.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche (tasse, libri, gite scolastiche ed abbonamento al mezzo pubblico per raggiungere la scuola e attualmente retta dell'asilo, e successivamente mensa), come tutte le altre spese straordinarie saranno sopportate dai coniugi in ragione del 50% per ognuno, secondo quanto previsto dal Protocollo di Torino 2006 che le parti dichiarano di conoscere e accettare.; Per_ DÀ ATTO che le parti concordano altresì che il cane di famiglia, starà con ognuno di loro nei medesimi giorni e periodi in cui avranno con sé la figlia minore e che le spese di mantenimento dello stesso graverà su entrambi in eguale misura.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento avendo risolto in separata sede ogni questione di ordine patrimoniale e attinenti ai conti correnti bancari, che risultano già separati a far data dalla separazione;
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto con iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI LL LB ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.