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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/12/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2812/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ED RO,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
l'avv. TROJA LUIGI (C.F. ), nato ad [...] il [...], C.F._1 rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- parte ricorrente -
contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
oggetto: liquidazione di compenso professionale di avvocato per prestazioni giudiziali in materia penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 28 L. 794/1942, 14 D.Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., depositato il
14.11.2023, l'avv. Luigi Troja ha chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1
della somma di € 1.797,00 oltre IVA, CPA e spese generali, per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale n. 509/21 R.G.N.R., n.377/2022 R.G. del Tribunale di
Agrigento, definito con sentenza n.2269/23 R.S. del 27/10/2023, con condanna alle spese del presente giudizio.
Correttamente citato, non si è costituito e pertanto ne va Controparte_1
1 dichiarata la contumacia.
Ciò detto in punto di fatto, il ricorso è da accogliere per le ragioni che seguono.
Il ricorrente ha documentato la sussistenza del rapporto (individuazione quale avvocato d'ufficio da parte del sostituto procuratore) e l'attività svolta (vd. sentenza conclusiva del procedimento).
Per ciò che riguarda la liquidazione dei compensi, trovano applicazione i parametri forensi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 come aggiornati con il D.M. n. 147 del 13/08/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e quindi vigente al momento del completamento dell'incarico.
Con la precisazione che il ricorrente ha chiesto liquidarsi i compensi minimi e che non possono essere riconosciuti interessi sulla somma sopra liquidata dalla pronuncia fino al soddisfo, in assenza di domanda: invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – cui si aderisce – “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a
quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi
integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono,
sicché gli stessi – siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione
degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (in termini la massima di Cass.
12140/2016; vedi anche Cass. n. 4028/2017).
Il procedimento giudiziale di liquidazione di cui alla L. 794/1942 non si sottrae alle regole generali dettate dagli art. 91 e 92 c.p.c., sicché il giudice deve sempre provvedere sulle spese del suddetto procedimento speciale, attenendosi al principio della soccombenza, salvo che non ravvisi motivi per una totale o parziale compensazione (così Cass. civ. n. 13570/2008).
P.Q.M.
il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
liquida in favore dell'avv. Luigi Troja, quale compenso professionale dovuto da
[...]
per l'attività difensiva da lui svolta nell'ambito del procedimento penale n. Controparte_1
509/21 R.G.N.R., n.377/2022 R.G. del Tribunale di Agrigento, la somma di € 1.797,00 oltre rimborso spese generali del 15%, c.p.a. al 4% ed i.v.a. come per legge, oltre interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo;
2 condanna a rifondere all'Avv. le spese legali del Controparte_1 CP_2
presente giudizio, quantificate in € 852,00, oltre rimborso spese generali del 15%, c.p.a. al 4%
ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 24 dicembre 2025
il Giudice
ED RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ED RO,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
l'avv. TROJA LUIGI (C.F. ), nato ad [...] il [...], C.F._1 rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- parte ricorrente -
contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
oggetto: liquidazione di compenso professionale di avvocato per prestazioni giudiziali in materia penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 28 L. 794/1942, 14 D.Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., depositato il
14.11.2023, l'avv. Luigi Troja ha chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1
della somma di € 1.797,00 oltre IVA, CPA e spese generali, per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale n. 509/21 R.G.N.R., n.377/2022 R.G. del Tribunale di
Agrigento, definito con sentenza n.2269/23 R.S. del 27/10/2023, con condanna alle spese del presente giudizio.
Correttamente citato, non si è costituito e pertanto ne va Controparte_1
1 dichiarata la contumacia.
Ciò detto in punto di fatto, il ricorso è da accogliere per le ragioni che seguono.
Il ricorrente ha documentato la sussistenza del rapporto (individuazione quale avvocato d'ufficio da parte del sostituto procuratore) e l'attività svolta (vd. sentenza conclusiva del procedimento).
Per ciò che riguarda la liquidazione dei compensi, trovano applicazione i parametri forensi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 come aggiornati con il D.M. n. 147 del 13/08/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e quindi vigente al momento del completamento dell'incarico.
Con la precisazione che il ricorrente ha chiesto liquidarsi i compensi minimi e che non possono essere riconosciuti interessi sulla somma sopra liquidata dalla pronuncia fino al soddisfo, in assenza di domanda: invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – cui si aderisce – “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a
quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi
integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono,
sicché gli stessi – siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione
degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (in termini la massima di Cass.
12140/2016; vedi anche Cass. n. 4028/2017).
Il procedimento giudiziale di liquidazione di cui alla L. 794/1942 non si sottrae alle regole generali dettate dagli art. 91 e 92 c.p.c., sicché il giudice deve sempre provvedere sulle spese del suddetto procedimento speciale, attenendosi al principio della soccombenza, salvo che non ravvisi motivi per una totale o parziale compensazione (così Cass. civ. n. 13570/2008).
P.Q.M.
il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
liquida in favore dell'avv. Luigi Troja, quale compenso professionale dovuto da
[...]
per l'attività difensiva da lui svolta nell'ambito del procedimento penale n. Controparte_1
509/21 R.G.N.R., n.377/2022 R.G. del Tribunale di Agrigento, la somma di € 1.797,00 oltre rimborso spese generali del 15%, c.p.a. al 4% ed i.v.a. come per legge, oltre interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo;
2 condanna a rifondere all'Avv. le spese legali del Controparte_1 CP_2
presente giudizio, quantificate in € 852,00, oltre rimborso spese generali del 15%, c.p.a. al 4%
ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 24 dicembre 2025
il Giudice
ED RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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