CASS
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2024, n. 15665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15665 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. RU VA, nato a [...] il [...], 2. RU SE, nato a [...] il [...] 3. IS IA LE, nata 1'11 ottobre 1977 a Cesarò 4. RU IN, nata 1'11 novembre 1995 a Bronte 5. OD RE EP, nata il 1° novembre 1944 a Tortorici 6. ON IA, nata il [...] a [...] il decreto della Corte di appello di Catania del 20 giugno 2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto del 12 giugno 2019 il Tribunale di Catania ha disposto la confisca di prevenzione di diverse utilità - imprese individuali, patrimonio e quote di due società semplici, quote in comproprietà, diritti reali, nuda proprietà e piena proprietà di diversi immobili, 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15665 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 21/02/2024 autovetture e motocicli, titoli AG e rapporti finanziari- riferite alla disponibilità dei proposti SE RU e VA RU e ritenute suscettibili di ablazione in ragione della pericolosità sociale qualificata loro ascritta in termini di appartenenza mafiosa. In virtù di tale presupposto soggettivo, VA RU è stato inoltre sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, esclusa per l'altro proposto perché condannato all'ergastolo. 2.Hanno interposto appello, con autonome impugnazioni, i due proposti e i terzi interessati, attinti dalla confisca in questione, LE IS IA e NA RU (quali fittizie intestatarie dei beni ritenuti nella sostanziale disponibilità di SE RU) nonché NP IA e EP OD RE. E la Corte di appello di Catania, con la decisione descritta in epigrafe, ha revocato la misura personale applicata a VA RU ritenendo insussistente il presupposto della attualità; ha altresì revocato la misura reale con riferimento ad alcuni cespiti, ritenendone legittima la provenienza. Per il resto ha confermato la confisca applicata in primo grado. 3. Avverso tale ultima decisione sono stati proposti due autonomi ricorsi. Uno a firma dell'avvocato Stefania Rafia, nell'interesse dei due proposti nonché di RU NA e LE IS IA;
l'altro a firma dell'avvocato Michele Pansera nell'interesse del solo VA RU e delle terze interessate, ON IA e EP OD RE. 3.1. Con il ricorso sottoscritto dall'avvocato Rafia si lamentano violazione di legge e vizio assoluto di motivazione in relazione alla disponibilità dei beni in capo ai proposti, unicamente ritenuta in ragione del legame familiare corrente tra i terzi e i proposti, trascurando il portato delle difese che avevano messo in evidenza la capacità dei soggetti formali intestatari dei beni ablati a sostenerne la relativa acquisizione. Si contesta, poi, il giudizio di sproporzione, confermato senza considerare le allegazioni difensive dirette a sostenere la presenza di adeguati fonti finanziarie utili a supportare le acquisizioni fatte oggetto di ablazione (avuto riguardo, in particolare, ai numerosi contratti di mutuo e finanziamento ottenuti negli anni, le anticipazioni di cassa, l'avvenuta erogazione di contributi AG). 3.2. Con il ricorso a firma dell'avvocato Pansera, i medesimi vizi vengono riferiti alla ritenuta contraddittorietà tra la motivazione adottata dal decreto (con la quale si riteneva di dover disporre la revoca della misura con riferimento a tutti i beni indicati dal nominato perito siccome di lecita provenienza) e il portato del dispositivo all'uopo reso (non coincidente con tale elenco, risultandone esclusi alcuni). Si contesta, poi, la decisione gravata per aver escluso, nel giudizio di proporzione legato alle acquisizioni di VA RU e IA ON, i contributi AG assegnati alla società "Tellus" e alla ON per una asserita illiceità della relativa percezione fondata sulla base di emergenze di indagine relative a situazioni processuali alle quali sia il proposto che la terza interessata sono rimasti estranei e trascurando di considerare che detti contributi, oltre a non essere mai stati revocati, sulla base dei medesimi titoli sono stati anche erogati all'amministratore giudiziario successivamente al sequestro delle utilità che ne giustificavano la percezione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano l'accoglimento e portano all'annullamento della decisione gravata nei termini di seguito precisati. 2. Giova premettere che il giudizio che porta alla confisca di prevenzione si muove lungo binari logici piuttosto definiti. 2.1. In primo luogo, occorre verificare sul piano storico constatativo la pericolosità sociale del proposto (perché quello prognostico diviene attuale solo in caso di contestuale richiesta di applicazione di una misura personale). In particolare, in funzione della confisca, va data particolare attenzione alla perimetrazione temporale delle condotte sintomatiche della pericolosità ritenuta: come ribadito dalla Corte Costituzionale ( con la sentenza n. 24 del 2019), validando le indicazioni di principio tracciate dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 4880 del 26/6/2014, Spinelli), saranno infatti confiscabili solo i beni acquisiti dal soggetto proposto "in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose" in coincidenza del quale "...si è verificato nel passato, l'incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare". 2.2. Circoscritta l'area della pericolosità riferibile al proposto, occorrerà poi procedere alla individuazione di beni, acquisiti in coincidenza di siffatto torno temporale, che possano essere attinti dall'iniziativa di prevenzione. Tale accertamento ha immediate connotazioni oggettive, riferibili alla puntuale identificazione dei beni sottoposti al vincolo di interesse;
ben più decisamente, presenta, anche e soprattutto, risvolti soggettivi, laddove le utilità da ablare risultino solo nella indiretta disponibilità del proposto, perché formalmente intestate a terzi. In tali casi, il compito del giudice della prevenzione sarà quello di accertare se l'accusa, sulla quale grava il rispettivo onere probatorio, ha adeguatamente comprovato il dato della disponibilità sostanziale dei beni sequestrati ascritti solo formalmente alla titolarità dei terzi, provvedendo a filtrare il portato delle prove addotte a sostegno dell'assunto accusatorio alla luce delle allegazioni di segno contrario offerte dalla difesa del terzo. E solo nel caso in cui siffatta prova possa ritenersi puntualmente acquisita, si potrà procedere all'ulteriore scrutinio degli elementi utili a fondare positivamente l'intervento ablativo, accertando l'eventuale sproporzione tra le capacità reddituali e comunque finanziarie del proposto e i costi affrontati per l'acquisizione o, in alternativa, verificandone il nesso di immediata provenienza illecita addotto e comprovato dall'accusa. 2.3. Si tratta di uno sviluppo progressivo del relativo incedere processuale caratterizzato da una necessaria distinzione tra i diversi snodi logici che lo compongono, occorrendo differenziare la fase inerente all'accertamento della disponibilità dei beni da confiscare, che nella sostanza vede quale contraddittore fondamentale il terzo intestatario, e quella riguardante la 3 provenienza illecita delle utilità, nella quale recupera centralità il proposto, alla stessa stregua di quanto accade in relazione al presupposto soggettivo della misura. Vero è che tutti questi passaggi della verifica demandata al giudice della prevenzione risultano attraversati e sistematicamente orientati da un filo comune che li lega tra loro, rintracciabile nella pericolosità sociale del proposto, ragione legittimante della ragionevolezza e della proporzionalità della normativa che occupa anche laddove introduce regole di giudizio e soprattutto parametri logici di valutazione probatoria destinati ad incidere non poco sulle situazioni soggettive in gioco, sacrificate in nome dell'interesse superiore sotteso all'azione ripristinatoria realizzata con l'iniziativa di prevenzione. Ma è anche vero che le verifiche inerenti alla disponibilità sostanziale del bene e che dunque coinvolgono un terzo diverso dal proposto, per quanto influenzate dalla pericolosità di quest'ultimo, non possono essere dominate dal relativo giudizio e impongono sforzi probatori, regole valutative e scelte interpretative di sistema di segno chiaramente diverso se non si intende mettere in discussione la tenuta costituzionale e convenzionale delle relative disposizioni. Non è invece raro riscontrare - laddove l'azione di prevenzione risulti prospettata, come normalmente accade, in ragione della ritenuta sproporzione reddituale e finanziaria tra costi e disponibilità del proposto, del suo nucleo familiare e dei terzi comunque incisi dalla confisca- una indebita crasi tra questi due diversi segmenti di giudizio, trasferendo sul terzo oneri probatori e regole di valutazione che portano ad una dismetria processuale che, tuttavia, mantiene coerenza, ragionevolezza e proporzione, sul piano del bilanciamento dei valori in gioco, solo alla luce del dato offerto dalla pericolosità sociale e, dunque, limitatamente alla posizione processuale del proposto. 3. Ciò premesso, la decisione impugnata non si attiene a tale lineare ripartizione dei sopra delineati momenti valutativi. In particolare, a fronte dei rilievi critici proposti avverso la decisione di primo grado proprio in relazione al giudizio di disponibilità delle utilità ablate intestate ai terzi interessanti, il tema risulta integralmente trascurato dalla decisione impugnata, dando corpo ad un vizio argomentativo all'evidenza decisivo perché destinato a destrutturare radicalmente il percorso che porta alla legittima adozione della confisca. Da qui una prima ragione di annullamento del decreto gravato, con la conseguenza che incomberà sulla Corte del merito, in risposta ai rilievi articolati in appello, affrontare, in sede di rinvio, e se del caso superare, le criticità prospettate dalle parti, attenendosi alle superiori indicazioni di principio e in particolare evitando potenziali commistioni tra la verifica in questione e quella, logicamente successiva e distinta, inerente al giudizio di sproporzione riferito alla posizione dei proposti laddove questo tema sia stato scrutinato, in primo grado, guardando al complessivo nucleo familiare dello stesso, comprensivo anche dei terzi intestatari. 4 4. Anche il giudizio di sproporzione patrimoniale tra le capacità reddituali e finanziarie complessivamente riferite alla posizione dei proposti e il costo affrontato per le acquisizioni delle diverse utilità attinte dalla confisca rassegna decisivi vuoti argomentativi sanzionabili in sede di legittimità per la decisività degli argomenti pretermessi, oltre che per la integrale non intellegibilità del percorso giustificativo sotteso alla decisione assunta. 5. Sotto quest'ultimo versante, giova evidenziare come nel corso del giudizio di appello sono state disposte due diverse perizie: una conferita ad un perito agronomo;
altra ad un perito contabile. Il laconico argomentare della decisione gravata, non consente, tuttavia, di comprendere il rilievo assunto e i contenuti offerti dai rispettivi elaborati, avendo la Corte del merito omesso anche di precisare quale fosse, a monte, il contenuto specifico dei rispettivi mandati all'uopo conferiti. Ciò che emerge è che la perizia resa dall'agronomo avrebbe riguardato un non meglio definito giudizio valutativo diretto ad accertare "la legittima provenienza" dei beni immobili considerati dal relativo elaborato;
e che in forza di quest'ultimo, alcuni cespiti sono stati dissequestrati, mentre altri sono rimasti avvinti all'ablazione, senza tuttavia offrire all'interprete la possibilità di rintracciare la linea logica sottesa alla relativa conclusione finale. Ci si trova innanzi, in definitiva, ad una così marcata non intellegibilità del tracciato argomentativo che finisce per viziare integralmente la decisione adottata. E anche sotto questo versante, sarà compito della Corte del merito, chiarire, sempre se possibile, alla luce di una puntuale e dettagliata esposizione del relativo elaborato peritale, il tenore e la linearità della linea divisoria già tracciata con le restituzioni disposte dal decreto impugnato nel raffronto con le utilità rimaste avvinte alla confisca. 6. Con gli appelli si rivendicavano, tra le voci da computare nel giudizio di sproporzione a sostegno della legittimità della provvista utilizzata per le relative acquisizioni, i finanziamenti ricevuti dai proposti e dal nucleo familiare di riferimento e i contributi AG percepiti dalle imprese agrarie, sociali e individuali, colpite, anche nei relativi riferimenti patrimoniali, dalla confisca di prevenzione. 6.1. Sul primo tema, il provvedimento impugnato tace integralmente giacché la relativa valutazione resa in risposta ai rilievi articolati dalle parti sul versante della relativa verifica di matrice patrimoniale trova un unico, indistinto e assolutamente inadeguato riferimento al tenore, mai dettagliato, della perizia contabile, richiamata per relationem senza neppure precisare in quale parte del detto elaborato i finanziamenti rivendicati dalle difese sarebbero stati considerati e per quale ragione gli stessi siano stati ritenuti indifferenti rispetto al complessivo giudizio inerente alla proporzione reddituale. Anche in parte qua, coerentemente, si impone l'annullamento con rinvio al fine di colmare tale decisivo vuoto argomentativo. 5 6.2. Una soluzione diversa, di contro, va resa per i contributi AGEA. Vero è che la Corte del merito, nel decretarne l'indifferenza, riprende e sintetizza (alle pagine 3 e 4) le considerazioni spese dal Tribunale nel rimarcare le cointeressenze criminali sottese alla relative attività imprenditoriali di matrice agricola coinvolte dall'ablazione, valorizzate tuttavia, in quella sede, essenzialmente sul piano del giudizio di pericolosità e in particolare dell'attualità della pericolosità qualificata ascritta al RU VA, senza specifici approfondimenti quanto alle rifluenze che possano avere assunto in ordine alla possibilità di apprezzarne la incidenza sulle poste finanziarie in discussione in funzione delle prospettive di legittima acquisizione dei beni ablati. Ma, a ben vedere, quale che sia la correttezza e anche qui la immediata intellegibilità sul tema dell'argomentare tracciato dalla Corte del merito, il rilievo da ascrivere a tali contributi nel giudizio di proporzione reddituale resta estraneo a possibili ulteriori approfondimenti di legittimità e merito alla luce di una assorbente valutazione comparata tra il tenore del decreto reso in primo grado su tali voci e il contenuto dei rilievi critici prospettati dalle difese in sede di gravame avverso tale ultima decisione. 6.2.1. Giova infatti rimarcare che il decreto di primo grado, quanto ai detti contributi AG, ne ha considerato il portato, computandoli nel giudizio di proporzione, relativamente alle posizioni destinate a ruotare intorno alla figura di SE RU, contabilizzandoli e ritenendoli comunque in grado di non influire sul giudizio finale perché assorbiti dalle passività riscontrate nei medesimi periodi di percezione da parte dell'azienda agricola facente capo alla IS IA ( si veda pag. 33 del decreto di primo grado e i relativi prospetti riepilogativi che anno per anno hanno considerato tali voci). E tanto rende la relativa contestazione difensiva aspecifica perché, sia in appello come con il presente ricorso (a firma dell'avvocato Rania), estranea ad un confronto specifico e puntuale con tale valutazione assorbente. 6.2.2. Ad una soluzione non diversa si perviene con riferimento alla posizioni legate a VA RU, rispetto alla quale il Tribunale ebbe a motivare, nel negare rilievo a tali contributi, attribuendo un assorbente significato ad altra causale giustificativa della ritenuta non computabilità di tali voci: la condanna del RU per associazione mafiosa avvenuta nel 2005 e la successiva applicazione della misura di prevenzione personale per la detta appartenenza intervenuta nel 2012 , fattori che avrebbero precluso al proposto e ai suoi familiari conviventi di percepire legittimamente i detti contributi ai sensi dell'art. 67, commi 1, lettera g), 4 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011 sin da 2005 (si veda pagina 55). A fronte di tale pregiudiziale valutazione, diretta a raffigurare l'illiceità della detta percezione come fattore invalidante dell'utile computo della stessa nel relativo giudizio di proporzione reddituale e finanziaria, la difesa (con l'appello a firma dell'avvocato Pansera, si veda in particolare la pagina 26) ebbe a contrapporsi in termini di aspecificità estrinseca: in particolare, senza confrontarsi con l'indicazione assorbente resa dal Tribunale (per l'appunto la matrice illecita della detta percezione) e limitandosi a rivendicare il dato, ininfluente rispetto all'assunto 6 del decreto appellato, della avvenuta contabilizzazione di tali voci, mai materialmente revocate;
senza soffermarsi, inoltre, sulla possibile incidenza di tali contributi per gli anni precedenti al 2005. Da qui l'evidente inammissibilità della censura in questione prospettata con l'appello, che ben può essere stigmatizzata ora per allora in sede di legittimità e che, quale che sia la risposta offerta dalla Corte territoriale, travolge in radice anche la doglianza veicolata sul punto dall'odierno ricorso. 7.Alla luce delle superiori considerazioni, si impone l'annullamento del provvedimento gravato con rinvio alla Corte territoriale al fine di colmare i vuoti argomentatavi sopra rassegnati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto del 12 giugno 2019 il Tribunale di Catania ha disposto la confisca di prevenzione di diverse utilità - imprese individuali, patrimonio e quote di due società semplici, quote in comproprietà, diritti reali, nuda proprietà e piena proprietà di diversi immobili, 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15665 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 21/02/2024 autovetture e motocicli, titoli AG e rapporti finanziari- riferite alla disponibilità dei proposti SE RU e VA RU e ritenute suscettibili di ablazione in ragione della pericolosità sociale qualificata loro ascritta in termini di appartenenza mafiosa. In virtù di tale presupposto soggettivo, VA RU è stato inoltre sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, esclusa per l'altro proposto perché condannato all'ergastolo. 2.Hanno interposto appello, con autonome impugnazioni, i due proposti e i terzi interessati, attinti dalla confisca in questione, LE IS IA e NA RU (quali fittizie intestatarie dei beni ritenuti nella sostanziale disponibilità di SE RU) nonché NP IA e EP OD RE. E la Corte di appello di Catania, con la decisione descritta in epigrafe, ha revocato la misura personale applicata a VA RU ritenendo insussistente il presupposto della attualità; ha altresì revocato la misura reale con riferimento ad alcuni cespiti, ritenendone legittima la provenienza. Per il resto ha confermato la confisca applicata in primo grado. 3. Avverso tale ultima decisione sono stati proposti due autonomi ricorsi. Uno a firma dell'avvocato Stefania Rafia, nell'interesse dei due proposti nonché di RU NA e LE IS IA;
l'altro a firma dell'avvocato Michele Pansera nell'interesse del solo VA RU e delle terze interessate, ON IA e EP OD RE. 3.1. Con il ricorso sottoscritto dall'avvocato Rafia si lamentano violazione di legge e vizio assoluto di motivazione in relazione alla disponibilità dei beni in capo ai proposti, unicamente ritenuta in ragione del legame familiare corrente tra i terzi e i proposti, trascurando il portato delle difese che avevano messo in evidenza la capacità dei soggetti formali intestatari dei beni ablati a sostenerne la relativa acquisizione. Si contesta, poi, il giudizio di sproporzione, confermato senza considerare le allegazioni difensive dirette a sostenere la presenza di adeguati fonti finanziarie utili a supportare le acquisizioni fatte oggetto di ablazione (avuto riguardo, in particolare, ai numerosi contratti di mutuo e finanziamento ottenuti negli anni, le anticipazioni di cassa, l'avvenuta erogazione di contributi AG). 3.2. Con il ricorso a firma dell'avvocato Pansera, i medesimi vizi vengono riferiti alla ritenuta contraddittorietà tra la motivazione adottata dal decreto (con la quale si riteneva di dover disporre la revoca della misura con riferimento a tutti i beni indicati dal nominato perito siccome di lecita provenienza) e il portato del dispositivo all'uopo reso (non coincidente con tale elenco, risultandone esclusi alcuni). Si contesta, poi, la decisione gravata per aver escluso, nel giudizio di proporzione legato alle acquisizioni di VA RU e IA ON, i contributi AG assegnati alla società "Tellus" e alla ON per una asserita illiceità della relativa percezione fondata sulla base di emergenze di indagine relative a situazioni processuali alle quali sia il proposto che la terza interessata sono rimasti estranei e trascurando di considerare che detti contributi, oltre a non essere mai stati revocati, sulla base dei medesimi titoli sono stati anche erogati all'amministratore giudiziario successivamente al sequestro delle utilità che ne giustificavano la percezione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano l'accoglimento e portano all'annullamento della decisione gravata nei termini di seguito precisati. 2. Giova premettere che il giudizio che porta alla confisca di prevenzione si muove lungo binari logici piuttosto definiti. 2.1. In primo luogo, occorre verificare sul piano storico constatativo la pericolosità sociale del proposto (perché quello prognostico diviene attuale solo in caso di contestuale richiesta di applicazione di una misura personale). In particolare, in funzione della confisca, va data particolare attenzione alla perimetrazione temporale delle condotte sintomatiche della pericolosità ritenuta: come ribadito dalla Corte Costituzionale ( con la sentenza n. 24 del 2019), validando le indicazioni di principio tracciate dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 4880 del 26/6/2014, Spinelli), saranno infatti confiscabili solo i beni acquisiti dal soggetto proposto "in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose" in coincidenza del quale "...si è verificato nel passato, l'incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare". 2.2. Circoscritta l'area della pericolosità riferibile al proposto, occorrerà poi procedere alla individuazione di beni, acquisiti in coincidenza di siffatto torno temporale, che possano essere attinti dall'iniziativa di prevenzione. Tale accertamento ha immediate connotazioni oggettive, riferibili alla puntuale identificazione dei beni sottoposti al vincolo di interesse;
ben più decisamente, presenta, anche e soprattutto, risvolti soggettivi, laddove le utilità da ablare risultino solo nella indiretta disponibilità del proposto, perché formalmente intestate a terzi. In tali casi, il compito del giudice della prevenzione sarà quello di accertare se l'accusa, sulla quale grava il rispettivo onere probatorio, ha adeguatamente comprovato il dato della disponibilità sostanziale dei beni sequestrati ascritti solo formalmente alla titolarità dei terzi, provvedendo a filtrare il portato delle prove addotte a sostegno dell'assunto accusatorio alla luce delle allegazioni di segno contrario offerte dalla difesa del terzo. E solo nel caso in cui siffatta prova possa ritenersi puntualmente acquisita, si potrà procedere all'ulteriore scrutinio degli elementi utili a fondare positivamente l'intervento ablativo, accertando l'eventuale sproporzione tra le capacità reddituali e comunque finanziarie del proposto e i costi affrontati per l'acquisizione o, in alternativa, verificandone il nesso di immediata provenienza illecita addotto e comprovato dall'accusa. 2.3. Si tratta di uno sviluppo progressivo del relativo incedere processuale caratterizzato da una necessaria distinzione tra i diversi snodi logici che lo compongono, occorrendo differenziare la fase inerente all'accertamento della disponibilità dei beni da confiscare, che nella sostanza vede quale contraddittore fondamentale il terzo intestatario, e quella riguardante la 3 provenienza illecita delle utilità, nella quale recupera centralità il proposto, alla stessa stregua di quanto accade in relazione al presupposto soggettivo della misura. Vero è che tutti questi passaggi della verifica demandata al giudice della prevenzione risultano attraversati e sistematicamente orientati da un filo comune che li lega tra loro, rintracciabile nella pericolosità sociale del proposto, ragione legittimante della ragionevolezza e della proporzionalità della normativa che occupa anche laddove introduce regole di giudizio e soprattutto parametri logici di valutazione probatoria destinati ad incidere non poco sulle situazioni soggettive in gioco, sacrificate in nome dell'interesse superiore sotteso all'azione ripristinatoria realizzata con l'iniziativa di prevenzione. Ma è anche vero che le verifiche inerenti alla disponibilità sostanziale del bene e che dunque coinvolgono un terzo diverso dal proposto, per quanto influenzate dalla pericolosità di quest'ultimo, non possono essere dominate dal relativo giudizio e impongono sforzi probatori, regole valutative e scelte interpretative di sistema di segno chiaramente diverso se non si intende mettere in discussione la tenuta costituzionale e convenzionale delle relative disposizioni. Non è invece raro riscontrare - laddove l'azione di prevenzione risulti prospettata, come normalmente accade, in ragione della ritenuta sproporzione reddituale e finanziaria tra costi e disponibilità del proposto, del suo nucleo familiare e dei terzi comunque incisi dalla confisca- una indebita crasi tra questi due diversi segmenti di giudizio, trasferendo sul terzo oneri probatori e regole di valutazione che portano ad una dismetria processuale che, tuttavia, mantiene coerenza, ragionevolezza e proporzione, sul piano del bilanciamento dei valori in gioco, solo alla luce del dato offerto dalla pericolosità sociale e, dunque, limitatamente alla posizione processuale del proposto. 3. Ciò premesso, la decisione impugnata non si attiene a tale lineare ripartizione dei sopra delineati momenti valutativi. In particolare, a fronte dei rilievi critici proposti avverso la decisione di primo grado proprio in relazione al giudizio di disponibilità delle utilità ablate intestate ai terzi interessanti, il tema risulta integralmente trascurato dalla decisione impugnata, dando corpo ad un vizio argomentativo all'evidenza decisivo perché destinato a destrutturare radicalmente il percorso che porta alla legittima adozione della confisca. Da qui una prima ragione di annullamento del decreto gravato, con la conseguenza che incomberà sulla Corte del merito, in risposta ai rilievi articolati in appello, affrontare, in sede di rinvio, e se del caso superare, le criticità prospettate dalle parti, attenendosi alle superiori indicazioni di principio e in particolare evitando potenziali commistioni tra la verifica in questione e quella, logicamente successiva e distinta, inerente al giudizio di sproporzione riferito alla posizione dei proposti laddove questo tema sia stato scrutinato, in primo grado, guardando al complessivo nucleo familiare dello stesso, comprensivo anche dei terzi intestatari. 4 4. Anche il giudizio di sproporzione patrimoniale tra le capacità reddituali e finanziarie complessivamente riferite alla posizione dei proposti e il costo affrontato per le acquisizioni delle diverse utilità attinte dalla confisca rassegna decisivi vuoti argomentativi sanzionabili in sede di legittimità per la decisività degli argomenti pretermessi, oltre che per la integrale non intellegibilità del percorso giustificativo sotteso alla decisione assunta. 5. Sotto quest'ultimo versante, giova evidenziare come nel corso del giudizio di appello sono state disposte due diverse perizie: una conferita ad un perito agronomo;
altra ad un perito contabile. Il laconico argomentare della decisione gravata, non consente, tuttavia, di comprendere il rilievo assunto e i contenuti offerti dai rispettivi elaborati, avendo la Corte del merito omesso anche di precisare quale fosse, a monte, il contenuto specifico dei rispettivi mandati all'uopo conferiti. Ciò che emerge è che la perizia resa dall'agronomo avrebbe riguardato un non meglio definito giudizio valutativo diretto ad accertare "la legittima provenienza" dei beni immobili considerati dal relativo elaborato;
e che in forza di quest'ultimo, alcuni cespiti sono stati dissequestrati, mentre altri sono rimasti avvinti all'ablazione, senza tuttavia offrire all'interprete la possibilità di rintracciare la linea logica sottesa alla relativa conclusione finale. Ci si trova innanzi, in definitiva, ad una così marcata non intellegibilità del tracciato argomentativo che finisce per viziare integralmente la decisione adottata. E anche sotto questo versante, sarà compito della Corte del merito, chiarire, sempre se possibile, alla luce di una puntuale e dettagliata esposizione del relativo elaborato peritale, il tenore e la linearità della linea divisoria già tracciata con le restituzioni disposte dal decreto impugnato nel raffronto con le utilità rimaste avvinte alla confisca. 6. Con gli appelli si rivendicavano, tra le voci da computare nel giudizio di sproporzione a sostegno della legittimità della provvista utilizzata per le relative acquisizioni, i finanziamenti ricevuti dai proposti e dal nucleo familiare di riferimento e i contributi AG percepiti dalle imprese agrarie, sociali e individuali, colpite, anche nei relativi riferimenti patrimoniali, dalla confisca di prevenzione. 6.1. Sul primo tema, il provvedimento impugnato tace integralmente giacché la relativa valutazione resa in risposta ai rilievi articolati dalle parti sul versante della relativa verifica di matrice patrimoniale trova un unico, indistinto e assolutamente inadeguato riferimento al tenore, mai dettagliato, della perizia contabile, richiamata per relationem senza neppure precisare in quale parte del detto elaborato i finanziamenti rivendicati dalle difese sarebbero stati considerati e per quale ragione gli stessi siano stati ritenuti indifferenti rispetto al complessivo giudizio inerente alla proporzione reddituale. Anche in parte qua, coerentemente, si impone l'annullamento con rinvio al fine di colmare tale decisivo vuoto argomentativo. 5 6.2. Una soluzione diversa, di contro, va resa per i contributi AGEA. Vero è che la Corte del merito, nel decretarne l'indifferenza, riprende e sintetizza (alle pagine 3 e 4) le considerazioni spese dal Tribunale nel rimarcare le cointeressenze criminali sottese alla relative attività imprenditoriali di matrice agricola coinvolte dall'ablazione, valorizzate tuttavia, in quella sede, essenzialmente sul piano del giudizio di pericolosità e in particolare dell'attualità della pericolosità qualificata ascritta al RU VA, senza specifici approfondimenti quanto alle rifluenze che possano avere assunto in ordine alla possibilità di apprezzarne la incidenza sulle poste finanziarie in discussione in funzione delle prospettive di legittima acquisizione dei beni ablati. Ma, a ben vedere, quale che sia la correttezza e anche qui la immediata intellegibilità sul tema dell'argomentare tracciato dalla Corte del merito, il rilievo da ascrivere a tali contributi nel giudizio di proporzione reddituale resta estraneo a possibili ulteriori approfondimenti di legittimità e merito alla luce di una assorbente valutazione comparata tra il tenore del decreto reso in primo grado su tali voci e il contenuto dei rilievi critici prospettati dalle difese in sede di gravame avverso tale ultima decisione. 6.2.1. Giova infatti rimarcare che il decreto di primo grado, quanto ai detti contributi AG, ne ha considerato il portato, computandoli nel giudizio di proporzione, relativamente alle posizioni destinate a ruotare intorno alla figura di SE RU, contabilizzandoli e ritenendoli comunque in grado di non influire sul giudizio finale perché assorbiti dalle passività riscontrate nei medesimi periodi di percezione da parte dell'azienda agricola facente capo alla IS IA ( si veda pag. 33 del decreto di primo grado e i relativi prospetti riepilogativi che anno per anno hanno considerato tali voci). E tanto rende la relativa contestazione difensiva aspecifica perché, sia in appello come con il presente ricorso (a firma dell'avvocato Rania), estranea ad un confronto specifico e puntuale con tale valutazione assorbente. 6.2.2. Ad una soluzione non diversa si perviene con riferimento alla posizioni legate a VA RU, rispetto alla quale il Tribunale ebbe a motivare, nel negare rilievo a tali contributi, attribuendo un assorbente significato ad altra causale giustificativa della ritenuta non computabilità di tali voci: la condanna del RU per associazione mafiosa avvenuta nel 2005 e la successiva applicazione della misura di prevenzione personale per la detta appartenenza intervenuta nel 2012 , fattori che avrebbero precluso al proposto e ai suoi familiari conviventi di percepire legittimamente i detti contributi ai sensi dell'art. 67, commi 1, lettera g), 4 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011 sin da 2005 (si veda pagina 55). A fronte di tale pregiudiziale valutazione, diretta a raffigurare l'illiceità della detta percezione come fattore invalidante dell'utile computo della stessa nel relativo giudizio di proporzione reddituale e finanziaria, la difesa (con l'appello a firma dell'avvocato Pansera, si veda in particolare la pagina 26) ebbe a contrapporsi in termini di aspecificità estrinseca: in particolare, senza confrontarsi con l'indicazione assorbente resa dal Tribunale (per l'appunto la matrice illecita della detta percezione) e limitandosi a rivendicare il dato, ininfluente rispetto all'assunto 6 del decreto appellato, della avvenuta contabilizzazione di tali voci, mai materialmente revocate;
senza soffermarsi, inoltre, sulla possibile incidenza di tali contributi per gli anni precedenti al 2005. Da qui l'evidente inammissibilità della censura in questione prospettata con l'appello, che ben può essere stigmatizzata ora per allora in sede di legittimità e che, quale che sia la risposta offerta dalla Corte territoriale, travolge in radice anche la doglianza veicolata sul punto dall'odierno ricorso. 7.Alla luce delle superiori considerazioni, si impone l'annullamento del provvedimento gravato con rinvio alla Corte territoriale al fine di colmare i vuoti argomentatavi sopra rassegnati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente