TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2917/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GU NA Presidente
AN NA GI
RE CH GI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2917/2025 R.G., avente come oggetto “Divorzio - Scioglimento matrimonio”,
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. ARCHETTI SIMONE
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza del 28/10/2025 e da ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.ri Parte_2
[...
[...] e il giorno 24.07.2010 a AZ AN IN (BS), come trascritto a
[...] Controparte_1 cura dell'Ufficiale dello Stato Civile di AZ AN IN (BS) nel registro “atti di matrimonio” del predetto Comune, nella Parte I numero 8, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
AZ AN IN (BS) di procedere all'annotazione della sentenza ed alle altre incombenze di legge, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di cui in premessa, con riserva di meglio precisarle nei termini di legge, dando atto, in particolare, che le parti hanno provveduto a comporre in precedenza ogni questione di natura patrimoniale tra di esse pendente e disponendo, quanto ai figli, come ritenuto opportuno. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/3/2025 la sig.ra ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 24/7/2010 a AZ AN IN (BS) con il sig. e che dall'unione sono Controparte_1
nati i figli (n. 28/8/2012) e (n. 25/6/2015), entrambi in affido etero familiare Per_1 Persona_2
giusta provvedimento reso dal Tribunale per i minorenni di Brescia in data 6/6/2023 nell'ambito del procedimento n. 673/2020 R.G. C.C. (doc. 4).
Ha allegato che la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza parziale n. 2173/2021, pubblicata il 24/8/2021 e passata in giudicato (doc. 2). Con successiva sentenza n. 1488/2022 del
1/6/2022 (doc. 3), preso atto delle statuizioni assunte dal Tribunale per i minorenni, è stata dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale ed è stata disposta la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio da parte dei Servizi sociali.
La ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio per ottenere la pronuncia del divorzio.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 28/10/2025 la parte resistente non è comparsa e il GI ne ha dichiarato la contumacia rimettendo la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473- bis.22 u.c. c.p.c..
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
2 Nel caso in esame ricorrono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che la ricorrente comparve davanti al Presidente del Tribunale in data 2/12/2020, sicché alla data del deposito del ricorso (19/3/2025) erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2173/2021 pubblicata il 24/8/2021, passata in giudicato.
2) Sulla disciplina del rapporto di filiazione
Parte ricorrente in sede di ricorso ha chiesto disporsi, quanto alla prole, “come ritenuto opportuno”.
Al riguardo si osserva che con decreto del Tribunale per i minorenni di Brescia del 6/6/2023 è stato disposto l'affido etero-familiare dei minori e e che, sulla scorta di quanto Per_1 Persona_2
dichiarato in udienza, pende istanza di proroga di tale modulo di affido su richiesta del Pubblico
Ministero minorile.
Si impone quindi la rimessione della causa sul ruolo al fine di prendere atto delle determinazioni che il Tribunale per i minorenni vorrà assumere sul punto.
3) Sulle spese processuali
Stante la natura non definitiva della presente sentenza, nulla va disposto circa la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a AZ AN IN (BS) il 24/7/2010 tra
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 8, parte I, anno 2010;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Presidente Il GI estensore
GU NA RE CH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GU NA Presidente
AN NA GI
RE CH GI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2917/2025 R.G., avente come oggetto “Divorzio - Scioglimento matrimonio”,
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. ARCHETTI SIMONE
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza del 28/10/2025 e da ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.ri Parte_2
[...
[...] e il giorno 24.07.2010 a AZ AN IN (BS), come trascritto a
[...] Controparte_1 cura dell'Ufficiale dello Stato Civile di AZ AN IN (BS) nel registro “atti di matrimonio” del predetto Comune, nella Parte I numero 8, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
AZ AN IN (BS) di procedere all'annotazione della sentenza ed alle altre incombenze di legge, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di cui in premessa, con riserva di meglio precisarle nei termini di legge, dando atto, in particolare, che le parti hanno provveduto a comporre in precedenza ogni questione di natura patrimoniale tra di esse pendente e disponendo, quanto ai figli, come ritenuto opportuno. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/3/2025 la sig.ra ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 24/7/2010 a AZ AN IN (BS) con il sig. e che dall'unione sono Controparte_1
nati i figli (n. 28/8/2012) e (n. 25/6/2015), entrambi in affido etero familiare Per_1 Persona_2
giusta provvedimento reso dal Tribunale per i minorenni di Brescia in data 6/6/2023 nell'ambito del procedimento n. 673/2020 R.G. C.C. (doc. 4).
Ha allegato che la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza parziale n. 2173/2021, pubblicata il 24/8/2021 e passata in giudicato (doc. 2). Con successiva sentenza n. 1488/2022 del
1/6/2022 (doc. 3), preso atto delle statuizioni assunte dal Tribunale per i minorenni, è stata dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale ed è stata disposta la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio da parte dei Servizi sociali.
La ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio per ottenere la pronuncia del divorzio.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 28/10/2025 la parte resistente non è comparsa e il GI ne ha dichiarato la contumacia rimettendo la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473- bis.22 u.c. c.p.c..
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
2 Nel caso in esame ricorrono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che la ricorrente comparve davanti al Presidente del Tribunale in data 2/12/2020, sicché alla data del deposito del ricorso (19/3/2025) erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2173/2021 pubblicata il 24/8/2021, passata in giudicato.
2) Sulla disciplina del rapporto di filiazione
Parte ricorrente in sede di ricorso ha chiesto disporsi, quanto alla prole, “come ritenuto opportuno”.
Al riguardo si osserva che con decreto del Tribunale per i minorenni di Brescia del 6/6/2023 è stato disposto l'affido etero-familiare dei minori e e che, sulla scorta di quanto Per_1 Persona_2
dichiarato in udienza, pende istanza di proroga di tale modulo di affido su richiesta del Pubblico
Ministero minorile.
Si impone quindi la rimessione della causa sul ruolo al fine di prendere atto delle determinazioni che il Tribunale per i minorenni vorrà assumere sul punto.
3) Sulle spese processuali
Stante la natura non definitiva della presente sentenza, nulla va disposto circa la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a AZ AN IN (BS) il 24/7/2010 tra
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 8, parte I, anno 2010;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Presidente Il GI estensore
GU NA RE CH
3