Sentenza 21 novembre 2018
Massime • 1
È illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, prescriva al condannato l'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurarlo alle concrete condizioni economiche del reo, subordinando a tale adempimento l'esito positivo della decisione da assumere al termine dell'esperimento della misura.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2018, n. 11923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11923 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2018 |
Testo completo
1 1923-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 4507/2018 ANGELA TARDIO CC 21/11/2018- DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 25534/2018 TERESA LIUNI ROBERTO BINENTI Relatore FRANCESCO CENTOFANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IC IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 04/04/2018 del Tribunale di sorveglianza di Catania;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ammetteva IC IO all'affidamento in prova al servizio sociale, subordinando preventivamente l'esito positivo della decisione, da assumere al termine dell'esperimento della misura, all'adempimento delle obbligazioni nascenti dai reati e degli obblighi di assistenza familiare.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione IC IO, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento con rinvio per nuovo esame. Lamenta al riguardo vizio della motivazione per essere stato imposto un obbligo del risarcimento incondizionato senza considerare la necessità della compatibilità del suo adempimento con le condizioni economiche del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Come rilevato nella requisitoria depositata dal Procuratore generale, è illegittima l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, prescrive al condannato l'incondizionato obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare tale obbligo alle concrete condizioni economiche e prevedendo un'automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione (Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Rv. 258884). Una previsione di questo genere rimane non consentita qualora sia posta come condizione che subordina preventivamente la decisione in senso positivo in ordine all'esperimento della misura (Sez. 1, n. 37049 del 27/05/2004, Rv. 230361; Sez. 1, n. 6955 del 07/12/1999, dep. 2000, Rv. 215204), non potendo peraltro in tal modo vincolarsi il contenuto di successive e autonome pronunzie. L'ordinanza impugnata presenta proprio questo contenuto, senza tenere al contempo in considerazione le concrete condizioni economiche del condannato.
3. Ne discende l'annullamento con rinvio del provvedimento di cui trattasi, non potendo tale annullamento limitarsi alla prescrizione illegittima, poiché spetta al Tribunale di sorveglianza riconsiderare l'intero quadro delle prescrizioni, nel rispetto dei criteri legali, ai fini dell'assetto giustificativo della decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 21 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Roberto Binenti Angle Book DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefanis FAIELLA