Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9096 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
DIRITTI 燒 LA CORTE SUPREMA9096/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto H arments SEZIONE TERZA CIVILE Лиші Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GROSSI Presidente R.G.N. 21154/98 Dott. Manfredo Dott. Michele LO PIANO Consigliere Consigliere Cron. 20907год07 Dott. Giovanni Battista PETTI DURANTE Rel. Consigliere Rep. 3202 Dott. Bruno Ud. 13/02/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio HL: SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 300 COLOMBO DANILA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI il IL CANCELLIERE CSSAZIONE, difesa dagli avvocati PROSPERO DE FERRARI, CARLO DE FERRARI, STEFANO DE FERRARI, giusta delega in atti;
EL ricorrente
contro
IN SS SPA (incorporante per fusione della SAPA SSIC SPA), elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CESI 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE UFFICIO COPIE MERLINO, che lo difende anche disgiuntamente Richiesta copia studio dai Sig. BECCHIS 2001 all'avvocato ALBERTO LUCCHINI, giusta delega in atti;
3000 per diritt 311 controricorrente - 17 TT 2001. CANCELLIERE nonchè
contro
CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE UFFICIO COPIE SCATTINA ALEANDRO;
Richiesta copia esecutiva - intimato dal Sig. F 153/98 della Corte d'Appello di per diritti L. 16 coat. 4 avverso la sentenza n. 11 21 IL CANCELLERE GENOVA, emessa il 29/10/97 e depositata il 09/03/98 (R.G. 913/94); DIRITTI D udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Bruno udienza DURANTE;
udito l'Avvocato Alberto LUCCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UR OL AN ha convenuto innanzi al tribunale di DIRITTI La SP TT EA e la S.A.P.A. assicurazioni per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni (lire 5.152.480) asseritamente causati alla propria autovettura da quella dello TT assicurata con la LIRE 10000 società convenuta, oltre accessori. EL Si è costituita in giudizio la sola S.A.P.A. e ha resistito. LAE997506 Istruita la causa, il Tribunale ha accolto la LIRE 10000 EL domanda, liquidando i danni in lire 5.277.490. Su gravame della S.A.P.A. la Corte di Appello di 2 AE997507 Genova ha emesso in data 29.10.1997 sentenza di segno nettamente opposto. La corte ha considerato che la OL ed il di lei marito, NT Bruno, hanno dichiarato al c.t.u., è verificato in unprof. Isoppo, che l'incidente si luogo diverso da quello inizialmente indicato;
che, peraltro, come sottolineato dal detto c.t.u., le conseguenze dinamiche della collisione si palesano incompatibili con la velocità che avrebbe tenuto l'auto investitrice, ove si rifletta che al momento della collisione essa, muovendosi dallo stato di quiete, aveva percorso appena 10 metri e che l'urto ha determinato lo stacco del motore;
che tutto ciò Однолев unitamente al fatto che le riparazioni sono state così immediate da rendere impossibile la constatazione dei danni da parte della società assicuratrice desta gravi perplessità sull'effettiva verificazione della collisione. cassazione La OL ha proposto ricorso per affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la IN assicurazioni spa, che ha incorporato la S.A.P.A. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 115, 116, 345 c.p.c. e 3 lamenta che i giudici di appello 1) abbiano portato da loro valutazione sulla contestazione della S.A.P.A. concernente 1' 'an debeatur", sebbene la parte anzidetta l'abbia sollevata per la prima volta con l'atto di appello dopo avere contestato per tutto il corso del giudizio di primo grado soltanto il "quantum"; 2) abbiano riesaminato la posizione dello TT, riformando la sentenza di primo grado nella lo concerne, ancorchè 10 stesso non abbia parte che impugnazione;
3) abbiano sostituito alle proposto risultanze della c.t.u. e delle prove proposte dalle parti mere congetture prive persino di valore indiziario. Bousand Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sul punto decisivo costituito dalla verificazione dell'evento dannoso. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l'evidente loro connessione, pongono tre questioni. La prima è se, proposto appello dal solo assicuratore avverso la sentenza che ha riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'assicurato, i giudici di secondo grado possano riformare la sentenza, oltre che nei confronti dell'assicuratore, nei confronti dell'assicurato. 4 La questione va risolta affermativamente alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'art. 23 L. 990/1969 configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, con l'effetto che l'appello, sebbene proposto solo dall'assicuratore nei confronti del danneggiato avverso la sentenza che ha riconosciuto la responsabilità dell'assicurato, investe il giudice di secondo grado del potere-dovere di riesaminare le risultanze processuali e di decidere sulla responsabilità del sinistro con un accertamento valevole nei confronti di tutte le parti e, quindi, anche dell'assicurato (Cass. 14.1.1987 n. 198). RR La seconda questione è se sia precluso alla parte, che per tutto il corso del giudizio di primo grado ha contestato solo il "quantum", contestare con l'atto di appello 1' "an", sicché il giudice debba rifiutare l'esame di tale nuova contestazione. La soluzione non può che essere negativa in quanto la parte, la quale abbia contestato nel giudizio di primo grado alcuni dei fatti dedotti dalla controparte, ben può estendere con l'atto di appello la contestazione agli altri, non incontrando l'esercizio del diritto di difesa alcun limite nel passaggio da un 5 grado del giudizio all'altro, sempre che la contestazione rimanga nell'ambito delle difese e non concorrano elementi tali che i fatti non contestati si debbano ritenere pacifici sì che la parte sia dispensata dall'onere di fornirne la prova;
nel qual ostacolo nell'essersi caso la contestazione incontra già formata la prova sul punto. La terza questione concerne la valutazione delle prove e va risolta nel senso che il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio (Cass. 18.10.1991 n. 11041), ma è libero di disattenderle, purchè motivi il proprio convincimento, che rimane Bomand sindacabile in sede di legittimità nei limiti della congruità e logicità (Cass. 15.12.1997 n. 12652). In conclusione, le questioni poste dai motivi vanno risolte sfavorevolmente alla ricorrente, mentre per il resto i motivi si risolvono nella pretesa di riesame risultanze processuali, inammissibile in questa delle sede. Il ricorso, pertanto, va rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese line 173.000*, oltre onorari 6 liquidati in lire 1.000.000. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della di Cassazione il Terza Sezione Civile della Corte 13.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE cafu difiim Вино диган в IL CANCELLIERE C1 Giovanni TI ищ Depositata in Cancelleria oggi, lì 5 LUG. 2001. hoooo IL CANCELLIERE C1 Giovanni TI 290000; a r i oe Registrato in date 3. OTT. 200brie 4. UFFICIO DELLS CATE ROMA 2 290.000 cl n.4320 vertate 9. ANTAMILA DUECENT 1 Dirigento Area Bervizi (re (D.ssa Maria Crania DI FILIPPO) P. Atti Giudiziari Responsabile (Dr. M. RADCCHINI) RON 7