Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2013, n. 43723
CASS
Sentenza 23 maggio 2013

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La valutazione del giudice d'appello sulla testimonianza del minore, persona offesa di un reato sessuale, per essere affidabile e fondare legittimamente la riforma della pronuncia assolutoria emessa dal giudice di primo grado, deve essere conseguenza non della sola lettura delle trascrizioni dell'incidente probatorio, ma dell'analisi, seppure indiretta, dell'evento-testimonianza del minore, attraverso la visione delle videoregistrazioni della testimonianza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il principio scaturisce dalla considerazione per la quale l'evento-testimonianza in riferimento alla vittima di età minore si compone, oltre che del "risultato" dell'esame-intervista, anche delle modalità con le quali l'incombente istruttorio venga realizzato.)

Le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al consulente tecnico del P.M., officiato di un accertamento personologico, esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità del minore e la sussistenza degli indici di patito abuso sessuale, ma non possono essere utilizzate, neppure nel giudizio abbreviato - stante il divieto espresso di cui all'art. 228 comma terzo cod. proc. pen. - come fonte di prova per la ricostruzione del fatto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2013, n. 43723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43723
Data del deposito : 23 maggio 2013

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