Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NO0 0549 /02 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ------ - -- - SEZIONE SECONDA CIVILE Rivendics provi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BALDASSARRE Presidente Dott. Vincenzo - R.G.N. 16242/99 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA 18648/99 -1484 MENSITIERI Consigliere Dott. Alfredo Cron. - 182 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. SCHERILLO Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Giovanna ha pronunciato la seguente DICASSAZIONE SE NTENZA IO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: at Sig: SOLE 24 ORE 7.55 IS VO NN,ELEONORE elettivamente 21 GEN. 2002 domiciliata in ROMA VIA M PRESTINARI 15, presso lo IL CANCELLIERE --- ANTONIO FUSILLO, che la difende studio dell'avvocato unitamente all'avvocato HELENE EGGER, giusta delega in € 1,55 L.3000 CANCELLERIA atti;
ricorrente
contro
DH676760 COND KRISTALL 5 PIAZZA MAZZINI 12 BOLZANO, in persona dell'Amm.re P.T. in BOLZANO, Arch. PERISUTTI SERGIO;
- intimati e sul 2° ricorso n° 18648/99 proposto da: 2001 COND KRISTALL 5 BOLZANO, in persona del suo Amm.re 1426 -1- P.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato LUISA CORAZZA, difeso dagli avvocati GIANCARLOSAVERIO MASSARI, 'MASSARI giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
IS VO NN ELEONORE;
intimata avverso la sentenza n. 136/98 della Corte d'Appello di TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 03/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato FUSILLO Anotnio, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale nei confronti di TI RG, accoglimento per il resto, assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 20 marzo 1986 RE IN convenne, davanti al Tri- bunale di Bolzano, il Condominio dell'edificio Kristall n.5, sito in piazza Mazzini n. 12, per l'accertamento della nullità della deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione, con la quale si era disposta la chiusura del varco da cui ella accedeva da un locale, del quale era proprietaria, ubicato al piano interrato dell'immobile, ad altro suo vano, facente parte dell'adiacente fabbricato (Kristall n.6). Il convenuto, costituitosi in giudizio, si oppose all'accoglimento della pretesa, e, con domanda riconvenzionale, chiese la condanna dell'attrice alla chiusura del varco ordi- nata con la delibera assembleare. Dopo essersi integrato il contraddittorio nei confronti del condominio dell'attiguo edificio (Kristall n.6 ), il Tribunale, con sentenza del 5 febbraio 1988, rigettò la do= manda della IN e accolse quella del convenuto. La soccombente propose impugnazione, cui resistette la controparte, e la Corte d'ap= pello di Trento, con sentenza del 9 maggio 1992, in accoglimento del gravame, dichiarò la nullità della deliberazione dell'assemblea dei condomini perché violava i diritti della IN. RG UT, come amministratore del Condominio dell'edificio Kristall n.5 e, in nome proprio, essendo proprietario di un'unità immobiliare del fabbricato, propose ri- corso per cassazione con tre motivi, al quale la IN resistette con controricorso. Questa Corte, con sentenza n.1356 del 1996, dichiarò inammissibile il ricorso propo- sto dal UT in nome proprio, non avendo costui partecipato al giudizio di gravame 1. in tale qualità; rigettò i primi due motivi del ricorso del Condominio;
accolse il terzo motivo, avendo ritenuto che il Giudice d'appello era incorso in errore per avere dichia- rato la IN proprietaria esclusiva del vano di comunicazione tra i locali dei due edifici condominiali, pur non risultando di tale preteso diritto l'iscrizione nel libro fondiario, necessaria per l'acquisto dei diritti reali su beni immobili, ai sensi dell'art.2, comma primo del r.d.28 marzo 1929 n.499; cassò la pronuncia impugnata e rinviò la causa per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trento. Le parti,con due distinti atti, riassunsero la causa davanti al Giudice di rinvio che, con sentenza del 3 giugno 1998, ha annullato la pronuncia del Tribunale di Bolzano per avere partecipato al processo soltanto l'amministratore del condominio dell'edificio Kristall n.5 e non tutti i condomini, pur essendo costoro litisconsorti necessari per la natura della controversia, avente come suo oggetto la questione della proprietà esclu= siva o comune del vano di comunicazione. La IN ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro il Condominio Kristall n.5 e il Presutti. Il Condominio Kristall resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo. Il Condominio ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente si dispone la riunione dei ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza (art.335 cod.proc.civ.).
2. Il ricorso principale, per la parte diretta
contro
RG UT in nome proprio, è inammissibile, avendo costui partecipato al giudizio soltanto nella qualità di ammini= nistratore del Condominio dell'edificio Kristall n.5, come già rilevato da questa Corte, che, per tale ragione, con la sua precedente sentenza (n. 1356 del 1996) aveva dichia= rato l'inammissibilità dell'impugnazione dal medesimo esperita come proprietario di un appartamento del fabbricato. Con il controricorso del Condominio si è eccepita l'inammissibilità dell'impugnazione della IN, conseguente all'estinzione del processo, che sarebbe derivata dalla omessa sua riassunzione davanti al Tribunale, nel termine di sei mesi, decorrente dal' la data di comunicazione del deposito della sentenza del Giudice di rinvio, non essen- do stata questa notificata (art.353 e 307 cod.proc.civ.). L'eccezione è infondata. La notificazione della sentenza d'appello o di quella deliberata a conclusione del Giudizio di rinvio,che abbia rimandato la causa al Giudice di primo grado, per averne annullato la decisione per difetto d'integrità del contraddittorio, non può essere sosti= tuita dalla comunicazione del suo deposito, perché la notifica è un atto formale di co- noscenza legale, che non ammette equipollenti;
e,proprio la previsione espressa, in ca- si particolari, della decorrenza del termine per la riassunzione dalla comunicazione della sentenza (art.50 cod. proc. civ., che prevede la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente), conferma la regola generale e l'eccezionalità del de- corso del termine dalla detta comunicazione (conf.sent.nn.2250 del 1972, 8370 del 3. 1993,8437 del 1997). Pertanto, quando la sentenza non è notificata, la riassunzione deve essere eseguita nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 del codice di procedura civile, applicabile analogicamente, come questa Corte ha già affermato con le sentenze menzionate, "non potendo l'ordinamento consentire che # quando il decorso di un termine perentorio dipenda dall'esercizio di un'attività facol' tativa di una delle parti del processo, lo stato d'incertezza di una situazione giuridica possa perpetuarsi all'infinito, in contrasto col principio generale della estinzione del processo per inattività delle parti". Nella specie,la sentenza del Giudice di rinvio, pubblicata il 3 giugno 1998, non è stata notificata e, quindi, il processo si doveva riassumere davanti al Tribunale di Bolzano entro l'anno da tale data, termine che -tenuto conto della sospensione feriale, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, applicabile anche al termine per la riassunzione - del processo (conf.sent.n.4506 del 1998)- è stato interrotto, a norma dell'ultimo com= ma dell'art.353 cod. proc. civ., dal ricorso per cassazione proposto contro la seconda sentenza pronunciata in sede di rinvio, non essendo ancora decorso interamente al momento della sua notificazione (15 luglio 1999). Con il primo motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli art.331 e 392 del codice di procedura civile in relazione all'art.360 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di rinvio annullato la sentenza di primo gra= do per la mancata partecipazione al giudizio dei condomini del fabbricato Kristall n.5 sebbene la questione della non integrità del contraddittorio fosse preclusa, perché non 4. rilevata dal Supremo collegio, che aveva cassato la sentenza d'appello per ragioni 'diverse attinenti al merito. Il motivo è fondato. Costituisce fermo principio di diritto quello secondo cui nel giudizio di rinvio, instau- rato a seguito della cassazione della sentenza impugnata, non può eccepirsi, né rile- varsi d'ufficio il difetto, anche non originario, d'integrità del contraddittorio, se non risulti considerato in sede di legittimità, dovendosi presumere che sia stato ritenuto integro dalla Corte di cassazione, la cui decisione espressa o implicita sul punto,rende immodificabile l'identificazione dei soggetti del rapporto processuale (sent.nn.3795 del 1994,5131 del 1996,699 del 2000). Nella specie la questione della non integrità del contraddittorio non fu dedotta nel giudizio di legittimità e la Corte di cassazione non la esaminò espressamente nella sua sentenza, ma deve ritenersi che l'abbia decisa implicitamente, nel senso dell'as' senza di incompletezza del contraddittorio, avendo accolto il terzo motivo del ricorso con cui si era sostenuto che il Giudice d'appello aveva dichiarato l'esistenza del diritto di proprietà esclusiva della IN sul vano che collegava le sue due unità immobi= liari, pur non essendo risultata l'iscrizione di tale diritto nel libro fondiario. La Corte d'appello è, pertanto, incorsa nell'errore di diritto denunziato, perché ha an- * nullato la sentenza del Tribunale, per la mancata partecipazione dei condomini al pro- cesso vertente sull'accertamento della proprietà del vano e sulle connesse domande del suo acquisto per usucapione o di riconoscimento del diritto di servitù di passaggio su di esso, benchè tutte le questioni attinenti alla regolarità del contraddittorio nelle 5. fasi anteriori a quella del giudizio di rinvio, fossero definitivamente precluse dalla pronuncia della Corte di cassazione che nulla aveva rilevato al riguardo. Consegue: a) l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale;
b)-la cassazio- ne della sentenza impugnata;
c)- il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di BR;
d)- l'assorbimento del ricorso incidentale e del secondo motivo del ricorso principale, perché il primo investe la statuizione accessoria sulle spese del giudizio di merito ed entrambi punti che il Giudice di rinvio non ha esaminato, aven- do deliberato la pronuncia pregiudiziale di annullamento per il ritenuto vizio di natura processuale (non integrità del contraddittorio). La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, ma soltanto nei rapporti tra la IN e il Condominio, non essendosi il UT in esso costituito. P. T. M. la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara as' 0 sorbiti il suo secondo motivo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di BR, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità nei soli rapporti tra la IN e il Condominio. 129,11 Roma 25 ottobre 2001. AUT 20,66 Il presidente. Il consigliere estensore: ZIA (dott. V.Baldassarre) (dott. ID 16334 N E G -Aurenson 149,77 Belcherann 6. IL CELLIERE C1 Do natella D'NA a 1