Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato trova applicazione anche nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di liberazione anticipata di competenza del magistrato di sorveglianza, giacché l'art. 75, comma secondo, d.P.R. n. 115 del 2002, nel menzionare la "fase dell'esecuzione" si riferisce ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare attività di esecuzione, ivi compreso il Magistrato di Sorveglianza, anche nei casi di provvedimenti emessi da quest'ultimo "de plano" (v. Corte cost., sentenza n. 139 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2014, n. 43476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43476 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 30/09/2014
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1566
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 33279/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA OA RG N. IL 09/01/1975;
avverso l'ordinanza n. 5/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE, del 19/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 15/11/2012 il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di RA IO GH, in un procedimento avente ad oggetto la richiesta di liberazione anticipata.
2. Con ordinanza del 19/3/2013 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo avverso il predetto provvedimento. Secondo il giudice di merito, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 2, l'ammissione al beneficio innanzi al
Magistrato di Sorveglianza è prevista solo per i procedimenti che si svolgono nel contraddittorio delle parti. Invero, l'introduzione nell'Ordinamento Penitenziario dell'art. 69 bis, ad opera della L. 19 dicembre 2002, n. 277, ha previsto il potere del magistrato di sorveglianza di decidere sulla liberazione anticipata de plano, con conseguente assenza di contraddittorio e, quindi, della necessità di una difesa tecnica.
3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando la erronea applicazione della legge, dovendo essere garantita la difesa tecnica, quindi il patrocinio a spese dello Stato, anche nelle procedure innanzi al Magistrato di Sorveglianza.
CONSIDERAO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 20 aprile 1998, ha stabilito il principio dell'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato anche nelle procedure innanzi al Magistrato di Sorveglianza, così come già previsto per la fase della esecuzione.
2.1. La Corte di legittimità, nel recepire il predetto principio, con consolidata giurisprudenza, ha stabilito che "In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore del collaboratore di giustizia ha diritto ad ottenere la liquidazione dell'onorario, quanto alle attività professionali compiute nel procedimento di sorveglianza, non solo per quelle strettamente attinenti a fasi da svolgersi in contraddittorio, ma anche per tutte quelle, purché effettive e pertinenti, riguardanti la persona assistita in vista di provvedimenti che debbano essere emessi nei suoi confronti de plano, non potendo l'opposta conclusione trarsi dalla clausola limitativa "sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore" contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 2" (Sez. 4, n. 42852 del 09/10/2008, Traversa, Rv. 241337; Sez. 1, n. 37529 del 04/07/2003, Foresta, Rv. 225995).
2.2. Anche di recente, in casi analoghi a quello per cui si procede, questa Sezione ha ribadito lo stesso principio (Sez.4, n. 21570 del 17/01/2014, Missere, n.m.; Sez.4, n. 27757 del 5/04/2011, Di Cagno, n.m.). Si è, infatti, rilevato che già con la sentenza n. 139 del 20 aprile 1998, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 15, nella parte in cui, secondo l'interpretazione del remittente, non sarebbe previsto il gratuito patrocinio per tutti i procedimenti che si svolgono davanti al Magistrato di Sorveglianza, ha affermato che detta norma, richiamando la "fase di esecuzione" ha evidentemente inteso riferirsi ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare attività di esecuzione, ivi compreso il Magistrato di Sorveglianza. Ciò perché non vi sarebbero ragioni per escludere l'accesso al patrocinio gratuito (ora patrocinio a spese dello Stato) ai procedimenti che si svolgono davanti allo stesso magistrato, in attuazione della garanzia prevista dall'art. 24 Cost.. 3. Per quanto detto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce per nuovo esame della questione alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014