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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 23/12/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1266/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. MB GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1266/2025 promosso con ricorso depositato in data 26/06/2025
da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GHEZZE PAOLO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GHEZZE PAOLO
e
(C.F. ) con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. DE MATTIA MONICA e dell'avv. CREPAZ
AR ( ) domiciliata presso il difensore C.F._3
avv. DE MATTIA MONICA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli nato il Per_1
24.02.2006 a Pieve di Cadore (BL), nata il [...] a Per_2
OL (SS), e , nata il [...] a [...] in Persona_3
Romania, tutti ancora studenti;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28 agosto 2008, in
Comune di Tempio Pausania (SS) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 8, parte II, serie C, anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Tempio Pausania (SS) alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore resta affidata alla responsabilità di Persona_3
entrambi i genitori, e continuerà a vivere con la madre, ove avrà
anche residenza anagrafica. I genitori adotteranno congiuntamente, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della minore, le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue inclinazioni, capacità, aspirazioni e bisogni;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo Persona_3
desidera e, comunque, almeno secondo le seguenti cadenze: - dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina alle ore 8.00 o la domenica sera sino alle 21.00 quando la riaccompagnerà
rispettivamente a scuola, o a casa dalla madre: - due settimane,
anche non consecutive, durante le vacanze estive. A tal fine, i genitori si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno i rispettivi periodi di ferie;
- la metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali (intese in relazione al periodo scolastico); - i giorni di
3 Natale e Pasqua alternativamente, ovvero un anno con la madre e l'anno successivo con il padre.
In ogni caso i genitori potranno prevedere diversi e più ampie modalità di visita e permanenza del padre con la figlia;
3. il padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli Per_1
e , sino alla loro indipendenza economica, Per_2 Persona_3
verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma mensile di 650,00
(seicentocinquanta/00) e dunque € 216,66= per ciascun figlio;
con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito dell'emananda sentenza;
4. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore di e , secondo il protocollo in uso Per_1 Per_2 Persona_3
presso il Tribunale di Belluno che i genitori dichiarano di conoscere avendone ricevuta copia.
Relativamente alle spese straordinarie, i genitori convengono che a fronte della richiesta (anche a mezzo sms o email) di uno dei genitori, il destinatario si impegna a darne riscontro (con lo stesso mezzo) entro tre giorni, convenendo le parti che in caso di silenzio la spesa sarà assentita;
5. le detrazioni fiscali, così come oneri/spese detraibili o deducibili,
saranno regolate come per legge;
mentre l'AS NI e
Universale per i figli a carico (AUU) sarà richiesto e percepito dalla signora . Il genitore che avrà provveduto al Parte_2
4 pagamento di una spesa detraibile sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a consegnarlo all'altro;
6. la casa già coniugale, sita in San Vito di Cadore (BL), in Via
Ladinia 44/c, identificata a Catasto fabbricati al foglio 33, particella
6, subb. 16 e 19, di proprietà piena ed esclusiva di Pt_1
con separato atto notarile viene ceduta in compravendita
[...]
ad per l'importo convenuto in € 70,000=, Parte_2
somma che l'acquirente riconosce essere Parte_2
ben minore del valore di mercato.
7. i coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti e,
dunque, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo iure proprio, disponendo entrambi di redditi sufficienti;
8. i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto pregresso e di non avere qualsivoglia reciproca e diversa pretesa a qualsivoglia titolo o ragione;
9. i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto,
o di altro documento equipollente e idoneo per l'espatrio, per la figlia minore , previa verifica delle ragioni della Persona_3
richiesta e, comunque, solo per fini turistici, scolastici e di studio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
5 Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
6
Il presidente est.
MB LL
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. MB GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1266/2025 promosso con ricorso depositato in data 26/06/2025
da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GHEZZE PAOLO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GHEZZE PAOLO
e
(C.F. ) con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. DE MATTIA MONICA e dell'avv. CREPAZ
AR ( ) domiciliata presso il difensore C.F._3
avv. DE MATTIA MONICA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli nato il Per_1
24.02.2006 a Pieve di Cadore (BL), nata il [...] a Per_2
OL (SS), e , nata il [...] a [...] in Persona_3
Romania, tutti ancora studenti;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28 agosto 2008, in
Comune di Tempio Pausania (SS) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 8, parte II, serie C, anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Tempio Pausania (SS) alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore resta affidata alla responsabilità di Persona_3
entrambi i genitori, e continuerà a vivere con la madre, ove avrà
anche residenza anagrafica. I genitori adotteranno congiuntamente, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della minore, le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue inclinazioni, capacità, aspirazioni e bisogni;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo Persona_3
desidera e, comunque, almeno secondo le seguenti cadenze: - dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina alle ore 8.00 o la domenica sera sino alle 21.00 quando la riaccompagnerà
rispettivamente a scuola, o a casa dalla madre: - due settimane,
anche non consecutive, durante le vacanze estive. A tal fine, i genitori si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno i rispettivi periodi di ferie;
- la metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali (intese in relazione al periodo scolastico); - i giorni di
3 Natale e Pasqua alternativamente, ovvero un anno con la madre e l'anno successivo con il padre.
In ogni caso i genitori potranno prevedere diversi e più ampie modalità di visita e permanenza del padre con la figlia;
3. il padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli Per_1
e , sino alla loro indipendenza economica, Per_2 Persona_3
verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma mensile di 650,00
(seicentocinquanta/00) e dunque € 216,66= per ciascun figlio;
con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito dell'emananda sentenza;
4. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore di e , secondo il protocollo in uso Per_1 Per_2 Persona_3
presso il Tribunale di Belluno che i genitori dichiarano di conoscere avendone ricevuta copia.
Relativamente alle spese straordinarie, i genitori convengono che a fronte della richiesta (anche a mezzo sms o email) di uno dei genitori, il destinatario si impegna a darne riscontro (con lo stesso mezzo) entro tre giorni, convenendo le parti che in caso di silenzio la spesa sarà assentita;
5. le detrazioni fiscali, così come oneri/spese detraibili o deducibili,
saranno regolate come per legge;
mentre l'AS NI e
Universale per i figli a carico (AUU) sarà richiesto e percepito dalla signora . Il genitore che avrà provveduto al Parte_2
4 pagamento di una spesa detraibile sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a consegnarlo all'altro;
6. la casa già coniugale, sita in San Vito di Cadore (BL), in Via
Ladinia 44/c, identificata a Catasto fabbricati al foglio 33, particella
6, subb. 16 e 19, di proprietà piena ed esclusiva di Pt_1
con separato atto notarile viene ceduta in compravendita
[...]
ad per l'importo convenuto in € 70,000=, Parte_2
somma che l'acquirente riconosce essere Parte_2
ben minore del valore di mercato.
7. i coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti e,
dunque, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo iure proprio, disponendo entrambi di redditi sufficienti;
8. i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto pregresso e di non avere qualsivoglia reciproca e diversa pretesa a qualsivoglia titolo o ragione;
9. i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto,
o di altro documento equipollente e idoneo per l'espatrio, per la figlia minore , previa verifica delle ragioni della Persona_3
richiesta e, comunque, solo per fini turistici, scolastici e di studio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
5 Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
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Il presidente est.
MB LL