Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 1
La consultazione, nel corso del dibattimento, di una relazione di servizio redatta da un carabiniere chiamato a deporre come testimone non è sanzionata da nullità e deve ritenersi consentita se l'imputato non si sia ad essa opposto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2010, n. 17228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17228 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 14/04/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 763
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 11643/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA CA, nato il [...];
avverso la sentenza 24 maggio 2007 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la decisione 11 aprile 2006 del Tribunale di Cosenza, di condanna per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.73, comma 5 alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 900 di multa;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
CA NA ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 24 maggio 2007 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione 11 aprile 2006 del Tribunale di Cosenza di condanna per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 900 di multa.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo che la Corte di appello ha condannato il NA in relazione alla detenzione a fini di spaccio "di gr. 349,22 netti di hashish con principio attivo pari a gr. 2,5 ed in relazione a 720 dosi da fumare" quando invece la quantità contestata era invece pari a grammi 0,486 con principio attivo pari a mg. 23,8, con conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 111 Cost.. Il motivo, si fonda su di un irrilevante quanto evidente errore materiale di trascrizione delle risultanze di Polizia giudiziaria, è privo di rilievo agli effetti della norma invocata posto che il giudice della condanna ha avuto ben riguardo all'esatto valore ponderale e qualità dello stupefacente, tant'è che tanto puntualmente risulta a pag. 4 (riga 4) dell'impugnata sentenza la quale ha di ciò tenuto necessario conto nella valutazione della sussistenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Com'è infatti risaputo, per aversi "mutamento del fatto", occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, che non consenta di rinvenire, tra il fatto contestato e quello accertato, un nucleo comune identificativo della condotta, riscontrandosi invece un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Cass. Penale sez. 2, 45993/2007 Rv. 239320, imputato Cuccia). Quindi, non basta - come avvenuto nella specie nella motivazione del giudice dell'appello - una mera difformità descrittiva, con scarti da sovrapposizione nei fatti stessi (gr. 349,22 netti di hashish indicati in un solo punto della motivazione rispetto alla diversa minore quantità precisata nel capo di imputazione), ma occorre che una tale non corrispondenza abbia una ricaduta, vistosa ed apprezzabile, in termini di pregiudizio e menomazione della difesa, appunto per l'intervenuto "stravolgimento del quadro d'accusa". Ad avviso della Corte, solo siffatta correlazione causale tra "difformità" e i derivati "esiti di impoverimento" nelle risorse e strategie difensive può quindi originare il vizio sanzionato dal disposto degli artt. 521 e 523 c.p.p.. Niente di tutto ciò si è verificato nella presente fattispecie tenuto conto che imputato e difensore hanno avuto ben presente i termini anche quantitativi della contestazione, dalla quale si sono difesi ottenendo, anche nei due gradi di giudizio il riconoscimento della circostanza attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5. Con un secondo motivo si lamenta l'avvenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese in udienza dal carabiniere Quarta essendosi esse risolte nella pedissequa rilettura della relazione di servizio in violazione dell'art. 499 c.p.p., commi 5 e seg.. Il motivo generico è pure palesemente infondato. La consultazione nel corso del dibattimento del verbale redatto dal teste, chiamato a deporre, non è infatti sanzionata da nullità e deve ritenersi consentita dall'imputato che non si sia ad essa opposto (Cass. Pen. Sez. 3, 3968/2006 Rv. 233485 Maurizio. Massime precedenti Vedi: N. 6504 del 1999 Rv. 216689).
Il ricorso pertanto, nella verificata palese infondatezza delle critiche, formulate alla gravata sentenza, va dichiarato inammissibile con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010