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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/10/2024, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 4903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/04/1966, residente in [...], elettivamente domiciliato in Zibido San Giacomo (MI), Via Turati n. 59, presso lo studio dell'Avv.
Emanuele Pigliacelli, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti contro
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(MI) il 02/04/2002,
nonché contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
08/12/1969,
entrambe residenti in [...], ed elettivamente domiciliate in
Chiavari (GE), Via Nino Bixio n. 13/3 sc. A presso lo studio degli Avv.ti Luca Torrente e
Gian Marco Casaretto, che congiuntamente e disgiuntamente le rappresentano e le difendono, come da procura in atti.
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 24/09/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 13/05/2024 il Sig. ha Parte_1
chiesto che, a modifica delle condizioni di divorzio dalla Sig.ra di Controparte_2
cui alla sentenza n. 230/2013 emessa dal Tribunale di Varese in data 11/02/2013 (R.G.
4632/2012), venisse revocato il contributo economico posto a suo carico per il mantenimento della figlia maggiorenne stante l'ormai Controparte_1
intervenuta indipendenza economica della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/07/2024, si sono costituite in giudizio le
Sig.re e opponendosi alla domanda Controparte_2 Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24/09/2024, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo, a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 230/2013 emessa dal Tribunale di Varese in data 11/02/2013 (R.G. 4632/2012)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
Revoca del contributo al mantenimento posto a carico del Sig. in favore Parte_1
della Sig.ra per il mantenimento della figlia maggiorenne Sig.ra Controparte_2
ormai economicamente indipendente, con decorrenza dalla Controparte_1
mensilità di ottobre 2024, con reciproca rinuncia a ripetere quanto versato fino ad oggi a titolo di spese ordinarie e straordinarie. Il tutto a spese di lite integralmente compensate.
Fermo nel resto.
2 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 27/09/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/04/1966, residente in [...], elettivamente domiciliato in Zibido San Giacomo (MI), Via Turati n. 59, presso lo studio dell'Avv.
Emanuele Pigliacelli, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti contro
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(MI) il 02/04/2002,
nonché contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
08/12/1969,
entrambe residenti in [...], ed elettivamente domiciliate in
Chiavari (GE), Via Nino Bixio n. 13/3 sc. A presso lo studio degli Avv.ti Luca Torrente e
Gian Marco Casaretto, che congiuntamente e disgiuntamente le rappresentano e le difendono, come da procura in atti.
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 24/09/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 13/05/2024 il Sig. ha Parte_1
chiesto che, a modifica delle condizioni di divorzio dalla Sig.ra di Controparte_2
cui alla sentenza n. 230/2013 emessa dal Tribunale di Varese in data 11/02/2013 (R.G.
4632/2012), venisse revocato il contributo economico posto a suo carico per il mantenimento della figlia maggiorenne stante l'ormai Controparte_1
intervenuta indipendenza economica della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/07/2024, si sono costituite in giudizio le
Sig.re e opponendosi alla domanda Controparte_2 Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24/09/2024, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo, a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 230/2013 emessa dal Tribunale di Varese in data 11/02/2013 (R.G. 4632/2012)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
Revoca del contributo al mantenimento posto a carico del Sig. in favore Parte_1
della Sig.ra per il mantenimento della figlia maggiorenne Sig.ra Controparte_2
ormai economicamente indipendente, con decorrenza dalla Controparte_1
mensilità di ottobre 2024, con reciproca rinuncia a ripetere quanto versato fino ad oggi a titolo di spese ordinarie e straordinarie. Il tutto a spese di lite integralmente compensate.
Fermo nel resto.
2 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 27/09/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
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