Sentenza 12 novembre 2002
Massime • 1
Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo al reato di cui all'art. 727 cod. pen., ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento.
Commentario • 1
- 1. Collare antiabbaio, sofferenza dell’animale, maltrattamento di animaliAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2002, n. 43230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43230 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 12/11/2002
1. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 2110
3. Dott. TARDINO Enzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - N. 13501/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani;
avverso la sentenza emessa da quel Tribunale - sezione distaccata di Alcamo - il 29 giugno 2001 nei confronti di RA TI, nato il [...];
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del P.G., nella persona del Dr. Fabrizio Hinna Danesi, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trapani - sezione distaccata di Alcamo - con la sentenza in epigrafe ha assolto RA TI dal reato di cui all'art. 727 c.p. perché il fatto non costituisce reato. Al TI era fatto addebito di avere incrudelito senza necessità contro il proprio cane, percuotendolo ripetutamente e con violenza con una canna. Ricostruito il fatto in termini sostanzialmente corrispondenti alla contestazione e premessa una breve esegesi dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla modifica dell'art. 727 c.p. introdotta con la L. 443/1993, il Tribunale ha ritenuto che le risultanze istruttorie non consentissero di escludere ne' che il prevenuto si fosse difeso dal cane per non esserne aggredito ne' che egli lo avesse "rabbonito", ancorché "ricorrendo inurbanamente a modi bruschi", soltanto per non esasperare il vicinato, continuamente infastidito dal latrare dell'animale. In entrambi i casi - afferma il decidente - non può dirsi che la condotta del TI sia stata gratuita, futile o completamente ingiustificata. Difetterebbe conseguentemente l'elemento psicologico della fattispecie. Avverso detta decisione ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo che non era suffragata da elementi di fatto la tesi secondo la quale l'imputato aveva agito per difendersi dagli attacchi dell'animale ed apparendo inverosimile che l'animale senza alcuna ragione si fosse rivoltato contro il proprio padrone. Per altro aspetto, non poteva ritenersi in alcun modo giustificato che il TI avesse percosso ripetutamente il cane per indurlo a desistere dai latrati che molestavano il vicinato. Nell'attuale formulazione della norma incriminatrice - afferma il ricorrente - non è richiesto che la condotta dell'agente sia interamente priva di giustificazione. È nella stessa nozione di "incrudelimento" il connotato della non necessarietà della condotta incriminata, senza tacere che se il fine perseguito dall'imputato fosse stato davvero quello di "convincere l'animale a tacere", dato di esperienza avrebbe dovuto suggerire di non percuoterlo proprio perché una tale violenza può determinare l'opposto risultato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'elemento materiale della fattispecie contravvenzionale in contestazione, anche nella vigente formulazione dell'art. 727 c.p., non diversamente da quanto accadeva antecedentemente alla ricordata novella del '93, si realizza - nell'ipotesi di "incrudelimento senza necessita'" - ogni qualvolta l'agente infligga all'animale sofferenze che non siano imposte da una comprovata e non altrimenti superabile necessità. Ed è proprio l'assenza di una situazione obiettivamente necessitata a distinguere l'incrudelimento dalla diversa ipotesi di maltrattamento attraverso la sottoposizione dell'animale a strazio o sevizie e dalle altre figure descritte nel paradigma normativo. Sul punto va altresì precisato che il concetto di "necessità", quale concettualmente assunto nella norma in esame, non ricomprende soltanto la fattispecie disciplinata come esimente dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione nella quale l'azione sia dettata dall'esigenza di evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona o ai beni propri od altrui. E tuttavia, a dirimere l'antigiuridicità dell'azione vietata, non è sufficiente una qualunque convenienza od opportunità a reprimere i comportamenti eventualmente molesti dell'animale, che possono trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e privi di ogni forma di accanimento e di violenza. È necessario invece che la sofferenza inflitta all'animale non sia altrimenti evitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi e sia comunque contenuta strettamente nei limiti posti dalla specifica situazione giustificatrice.
Si tratta in sostanza di una condotta che non deve necessariamente esprimere un sotteso truce compiacimento di infierire sull'animale nè si richiede che da tale condotta siano scaturite lesioni alla sua integrità fisica. A consumare la previsione incriminatrice è cioè sufficiente la volontaria inflizione di inutili sofferenze, privazioni, paure od altri ingiustificati patimenti, comportamenti che offendono la sensibilità psicofisica dell'animale, quale autonomo essere vivente, capace di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo, e che non possono andare esenti da sanzione. Alla loro origine non sempre si situa un atteggiamento di perversione o di abietto compiacimento, ma assai più frequentemente insensibilità ed indifferenza, ovvero incapacità di esprimersi e di rapportarsi in termini di pietà, di mitezza e di attenzione verso il mondo animale e le sue leggi biologiche, piuttosto che in termini di abuso, incuria e abbandono, pratiche decisamente estranee al costume civile, suscettibili anzi di promuoverne pericolose involuzioni, abituando l'uomo all'indifferenza per il dolore altrui ("saevitia in bruta est tirocinium in homines"). Tanto premesso in linea interpretativa, con riferimento al caso di specie va rilevato che il Tribunale, dopo avere correttamente ricordato che l'incrudelimento in sè presuppone l'assenza di un giustificabile motivo nella condotta dell'agente, ha finito poi per giustificare il fatto in contestazione non soltanto sulla base di elementi circostanziali del tutto congetturali e in contrasto tra loro, ma anche trascurando di considerare se nelle ipotesi ricostruttive a confronto fosse comunque rinvenibile il profilo di un'effettiva e non altrimenti superabile situazione di "necessità", che sola avrebbe potuto dirimere l'illiceità del comportamento epigrafato.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Trapani.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002