Sentenza 21 gennaio 1997
Massime • 2
Il disposto dell'art.573 cod.proc.pen., quando prevede che l'impugnazione per i soli interessi civili sia - tra l'altro - trattata "con le forme ordinarie del processo penale", ha per referente ogni rituale modalità di trattazione del procedimento penale di impugnazione che risulti inderogabilmente vincolata alla tipologia cui appartenga il provvedimento impugnato ed alle conseguenti modalità di trattazione del procedimento di primo grado. ( Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, la S.C. non ha ritenuto plausibile la doglianza che prendeva di mira "la trattazione camerale - in luogo di quella pubblica - della causa di appello").
La doglianza con la quale la parte civile lamenti il preteso mancato adeguamento del giudice d'appello al disposto dell'art.521 cod.proc.pen. per non essere stati trasmessi gli atti al pubblico ministero perché - nella specie - procedesse a contestare all'imputato il delitto di cui all'art.323 cod.pen. "in concorso con più persone", oltre ad esulare dall'ambito di quelle correttamente deducibili con l'impugnazione della parte civile, per i soli effetti che possono riguardarla, non tiene conto del parametro, predisposto alla lettera c) dell'art.606 cod.proc.pen., che consente al ricorrente la deduzione, nel giudizio di cassazione, dell'inosservanza di norme processuali solo se siano stabilite - tra l'altro - a pena di nullità; mentre nessuna sanzione del genere può colpire l'omissione del giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero, pur quando possa emergere che il reato ascritto al giudicabile sia, di fatto, circostanziato nel senso dell'aggravamento, dacché la nullità - sancita nell'art.522 cod.proc.pen.- invalida solo la sentenza che sia affetta dal vizio del difetto di contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1997, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1997 |
Testo completo
6 9 M. 0 AL MASSIMARIO 4 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UDIENZA
PUBBLICA del 21|1|1997
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
composta dai Signori
SENTENZA
N° 9f97 DOTT. NICOLA MARVULLI Presidente
DOTT. GUIDO IETTI Consigliere
DOTT. GIOVANNI D'URSO
relatore.
REGISTRO
GENERALE DOTT. ANDREA COLONNESE 66
N°14974|96
DOTT. ANIELLO NAPPI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFF COPIE
SENTENZA Richies studio
راة RICCI SUL RICORSO proposto da 3000 per PARTE CIVILE il1 2 APR 1997 IE VI LE nato il 22\3\1931
-
-
IL CANCELLIERE
AVVERSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE la sentenza della Corte d'appello di Bari del 23.1.1996 UFFIC: COF LIRE 2000 CANCELLERIARilasci nei confronti di al #: ILS LIRE EO CE nato il [...] per diritti CANC
II 03 Letti gli atti la sentenza denunciata ed il ricorso IL
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. D'Urso G.
AMB85999 Udite le conclusioni del P.M. - in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. V. Esposito - che
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha chiesto rigettarsi il ricorso
UFFICIO COPIE UDITI I DIFENSORI: Richiesta copia legale per la Parte Civile ricorrente: Avv. G. Donnanno, che ha chiesto accogliersi il ricorso dal Sig. C ENTR per diritti L. 12.000+3. per TA AN: Avv. G. Contento che ha concluso per il rigetto il 29 APR. 1997- CORTE SUPREM O CASSAZIONE IL CANCELLIERECANCEL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 3000 DI CIC CANCELLERIA Rizanta al CIGJou to per diritti 8.
M 3000
#8 R/A MAP 1998 pe
IL CANCELLIBRE DIC. 1998 CC397249
IL CANCELLIERF
-svolgimento del processo motivi della decisione
a carico di AN TA per i reati Procedendosi
di che agli articoli 323 I comma e 479 (continuati)
c.p., rispettivamente ascrittigli nei seguenti termini:
quale preside della facoltà di lettere e 1) per avere,
filosofia dell'Universià di Bari e presidente del
consiglio di facoltà, indebitamente impedito a VI
professore associato di letteratura grecaER
-
di svolgere 1'attività inerente alla posizione tra l'altro iprofessionale rivestita, inducendo
partecipanti alle sedute del consiglio di facoltà ad
professore Russo l'insegnamento di affidare al solo nel corso di laurea in lettere letteratura greca attribuendo al IE compiti didattici di min'or rilievo - e quindi a non attuare la dovuta distribuzione del carico didattico tra i due menzionati docenti ed ad ottemperare all'ordinanza del Consiglio di omettere di del 10.1.1992, eludendone di fatto il Stato 1
abusando, perciò,dei poteri inerenti al deliberato, ed suo ufficio, al fine di arrecare al ER il danno espletamento di ingiusto derivante dal mancato una completa attività didattica
2) perchè nom avendo provveduto a notificare
ritualmente al IE gli avvisi di convocazione delle riunioni del consiglio di facoltà del 15 e del 29.1.1992
nei relativi verbali, che era
- attestava falsamente ingiustificata l'assenza del predetto, III
il g.i.p. del Tribunale di Bari in esito al giudizio
-
abbreviato, cui il giudicabile era stato ammess0 -10
proscioglieva perchè il fatto non costituisce reato, con sentenza del 15..1.1993.
Analogamente provvedevasi
- con sentenza del 2.3
successivo, dello stesso ufficio - a petto d'una
323.1 c.P., mossa al TA imputazione, sempre ex art.
nei termini che, nella sua qualità, algià accennata procurare al professor SS fine di
- titolare della cattedra di lett. greca -il vantaggio non patrimoniale, dalla conservazione di una posizione dicostituito
preminenza nella facoltà, abusando del suo prestigio e propo re in consiglio di facoltà soluzioni ufficio col capziose e riferendo circostanze non corrispondenti al vero, ometteva di ottemperare al d.m. 11.1.1988, con cui professore associato diil ER era stato nominato letter. greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'universirà suddetta, su un posto di professore di all'uopo assegnatoruolo fascia degli associati all'università, cagionando al IE l'ingiusto danno di non consentirgli l'espletamento di attività didattica e la conseguente valutazione, indispensabile per 10
in Bari dal gennaio 1988 sviluppo della sua carriera
al 31.3.1992 -
Essendo state impugnate dette sentenze dal Procuratore
Repubblica nonchè dal ER, che si Generale della parte civile, i procedimenti di appello era costituito
बंद IV
provenivano disgiuntamente alla Corte distrettuale, che 1 li definiva con statuizione di previa riunione
conferma delle gravate decisioni, con la condanna della
parte civile al pagamento delle spese processuali, cui aveva dato causa.
Dopo aver ricostruito i fatti, SE, osservava essenzialmente la Corte d'appello
- а giustificazione delle conclusioni assunte,
quanto al reato di abuso d'ufficio : che il ER,
nel rifiutare l'insegnamento di lett. greca nel corso di
laurea in filosofia (ove era facoltativo pretendendo, invece, la divisione in due gruppi del
carico didattico del corso biennale della detta materia per gli studenti di lettere classiche, interamente
assunto dal titolare della cattedra, trattandosi d'un numero contenuto di studenti "I חפח aveva agito in conformità al decreto ministeriale di nomina, ma l'aveva interpretato secondo un suo personale tornaconto" i nė
poteva la posizione assunta dal medesimo trar vantaggio dalle ordinanze del Consiglio di Stato, essendo le
sede cautelare e non essendo stesse intervenute in di merito definitiva;
che il sopraggiunta decisione aveva ispirato, colin buona sostanza TA
consiglio di facoltà, la propria condotta ad una tesi
:
opposta a quella del docente, ma era assurdo individuare in ciò il fine specifico di danneggiare il ER e di
-conclusivamente non essendovi favorire il SS;
che
Ich Ivbis traccia di dolo specifico nel comportamento del TA,
abuso di proposta e di neppure sotto forma di medesimo addebitati iniziativa, i fatti al non assumevano rilevanza penale;
quanto al reato di falso: ( pel quale il P.G. in udienza aveva chiesto la conferma dell'assoluzione ) che il ER era stato avvisato delle convocazioni del facoltà per il 15/1 ed il 29/1/1992, nonConsiglio di con raccomandata ma a mezzo del telefono °
incaricato, onde, essendo mezzo di personalmente, a
alle riunioni, nell'essersi dato atto rimasto assente dell'assenza, ran era stata integrata alcuna immutatio veri
Contro la pronuncia, la suddetta parte civile ha proposto ricorso, articolandolo in nove mezzi di annullamento.
avversante sembra dell'articolazione In nessun tratto
invero, quanto al primo scorgere fondatezza. Ed consentito
.
motivo di ricorso, le risultanze del verbale di udienza fanno addirittura escludere la plausibilità dell'attuale lamentela di
ER, emergendone che avendo egli richiesto di poter fare '
dichiarazioni a discussione già conclusa, il detto magistrato lo invitò a rivolgersi al suo difensore. E tanto meno plausibile è
successiva doglianza, che prende di mira la trattazionela
- in luogo dell'udienza pubblica
- della causa di camerale appello, stante la palese erroneità del modo in cui il ricorrente
रुंद mostra di volere interpretare il disposto dell'art. 573 c.p.p.,
il quale, quando prevede che l'impugnazione per i soli interessi
- trattata " con le forme ordinarie del civili sia tra l'altro processo penale " ha per referente com' è ovvio ogni modalità di trattazione del procedimento penale di rituale impugnazione, che risulti inderogabilmente vincolata alla tipologia, cui appartenga il provvedimento impugnato, ed alle
conseguenti modalità di trattazione del procedimento di primo grado.
3 con cui si denunciano Le doglianze riversate nel motivo n'
-323 ) e processuale non violazioni della legge penale ( art.
dimostrative, dacchè si riescono ad esserne congruamente :
rivelano, nella gran parte, ispirate da un disaccordo di
profilo ricostruttivo-effettuale, la cui espressione non può che restar sterile di effetti, nel giudizio di legittimità; e
quando si trasferiscono sul piano concettuale della opposizione ai ragionamenti svolti critica, alle valutazioni ed nell'impugnata sentenza, di altri, che il ricorrente propende,
- non risultano producenti a prediligere alternativamente,
d'un apparato argomentativo abile ad una dette censure
efficace confutazione delle ragioni del decidere, come assunte
dalla Corte territoriale. La quale per converso ha esplicato-
esaurientemente - col corredo d'un discorso giustificativo adeguato, coerente ed immune da errori, sia di natura logica che giuridica le valutazioni in base alle quali non potesse l'imputato ritenersi punibile, per il titolo criminoso descritto nell'articolo 323 c.p. : il tratto essenziale dell'avversata motivazione che può in tal senso cogliersi consta
dell'espressione del convincimento che fosse stato estraneo alla condotta dell'incolpato il fine specifico di danneggiare h ER e di favorire altri, mercè l'abuso dell' ufficio. Ed è
giudice d'appellogiunto a tanto il ' sottendendovi un iter ricostruttivo e delibativo, riguardo al quale le censure del VI ricorrente non adducono congrue ragioni, per potervi individuare errori, che possano essere di rilievo, nella sede
dello scrutinio di legittimità ; sicchè non può riconoscersi alcun nucleo di fondatezza nel discorso avversante di che neppure il caso di evocare trattasi, del quale non è
partitamente i vari segmenti argomentativi, in cui è stato pur
-fin troppo particolareggiatamente articolato con la mira di contestare la validità logico-giuridica delle or dette
conclusioni dell'impugnata sentenza per rendersi conto,
considerandolo nella sua globalità, della non aderenza del suo concreto svolgimento alla visione dei limiti del sindacato
esperibile nel giudizio di cassazione, in quanto volto non già alla preordinazione d'una terza istituzionalmente istanza di merito bensì solo alla verifica della legittimità
della decisione, da effettuarsi sulla scorta dei parametri all'uopo predisposti. E nessuno di questi appare attendibilmente
evocato, nel caso - a censura della gravata pronuncia essendo ineccepibili, sul piano dello scrutinio della
legittimità, le conclusioni di che essa consta.
quanto al reato di cui si è sinora trattato
- possono Nè
-risultare producenti i contenuti di altri motivi cioè il VI, il VII, 1' VIII ed il IX i quali, vertendo sulla stessa
materia, devono accennarsi in questo punto, malgrado la diversa posizione ordine numerico datavi nell'atto di ricorso) posto che:
( in modo, anche di per sè, col VI mezzo, si critica estremamente labile ) il preteso mancato adeguamento del giudice di appello al disposto dell'art. 521 c.p.p., per non essere
से stati trasmessi gli atti al p.m. perchè procedesse a contestare
all'imputato il delitto di cui all'art. 323" in concorso con più
persone "; così venendo a proporsi doglianza, che oltre ad
esulare dall'ambito di quelle correttamente deducibili con l'impugnazione della parte civile, per i soli effetti che possono riguardarla non tien conto dei deltermini parametro, VII
predisposto nella lettera c> dell'art. 606 c.p.p., che consente dell' al ricorrente la deduzione, nel giudizio di cassazione,
inosservanza di norme processuali, solo se siano stabilite
- tra l'altro a pena di nullità ; mentre nessuna sanzione del genere può colpire l'omissione del giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero, pur quando possa emergere che il reato ascritto al giudicabile sia, di fatto, circostanziato nel senso aggravamento, dacchè la nullità dell'
- sancita nel successivo
- invalida solo la sentenza, che sia affetta dal articolo 522
vizio del difetto di contestazione;
il VII mezzo è volto a critica del convincimento del giudice d'appello, che non ha ritenuto integrato il reato de quo neppure con riferimento al fatto dedotto nella contestazione
-
che lla seduta del 29.1.1992 si era consentita la presenza di rappresentanti degli studenti, non legittimati invece - a parteciparvi. Ma ogni spunto critico, in proposito, non può non rivelarsi sterile, a petto della motivazione data nell'impugnata pronuncia, ove si è Osservato che non vi era prova, al riguardo, d'una intenzionalità denigratoria, volta contro
ER, sicchè neppure per tal verso l' abuso d'ufficio poteva ritenersi integrato;
- mentre non si scorge alcuna congruenza critica nel contenuto dell' VIII mezzo, quanto al successivo è a dirsi come sia del
tutto inefficace a segnalare un vizio motivazionale invalidante,
sub specie di della disciplina
- pretesa inosservanza normativa, dettata nei decreti del Presidente della Repubblica
ogni questione al riguardo numeri 382180 e 341190, essendo
assorbita dalla valutazione del giudice del manifestamente come sopra acclarata di consistenza tale da sfuggire merito ad ogni fondata censura, proponibile in termini di legittimità
circa l'accertata assenza, nell'agente, del fine di danneggiare
ER о di procurare un vantaggio ad altri, ond'è che non 1
VIII
sembra attaccabile, neppure sotto il profilo in discorso, la
correttezza della conferma del proscioglimento di Tateo, con
1' adottata formula di spettanza.
Quanto all'ulteriore reato, dal quale il medesimo imputato è
stato pure assolto, non diversamente da quanto già esposto dovrà
risolversi la valutazione dell'inerente IV motivo di ricorso,
essendo, al riguardo, la motivazione dell'impugnata sentenza del pari insuscettibile di fondata censura: la falsità ascritta non si è reputata che costituisse reato, non potendo affermarsi che il TA avesse falsamente attestato la non giustificazione dell'assenza del ER, nelle sedute del consiglio di facoltà,
vi era rimastodato che il medesimo
- in effetti
- assente non si poteva non dare atto nel verbale, ond'è che di tanto che perciò non conteneva alcuna immutatio veri. Nè la secondo sostiene, in questafalsità potrebbe individuarsi
sede, il ricorrente [pagina 18 del ricorso] nel fatto che fu
l'assenza nella colonna del modulo del verbale,registrata destinata all'annotazione delle assenze ingiustificate, essendo incontroverso che ER non aveva addotto alcuna preventiva giustificazione della sua non presenza alla seduta, mentre gli era stata comunque fornita come incensurabilmente accertato dal
-
giudice del merito E, quanto- convocazione.la notizia della di quest'ultima ritenute, nel caso, alle modalità
sentenza, "equipollenti.... (alle
) forme dall'impugnata non essendo neppur dedotto dal ricorrente che i canoniche"
-
sedute in questione avessero contenuto delle verbali degli estremi delle lettere raccomandate di l'indicazione resta del tutto non plausibile osservare come fa convocazione
- che l'impugnataalla pagina 20 del ricorsoil ricorrente risposta allo specifico motivo sentenza non avrebbe dato
( il cui omologo, peraltro, nel d'appello opposto dal P.G. "1
concluse, reatoquanto al di procedimento di che trattasi, 1
tX
falso, per la conferma dell'assoluzione, già pronunciata dal
g.i.p. ).
Chiaramente improducente
- a qualsiasi effetto
- è, poi, il contenuto del V motivo, volto al rilievo che "... gli atti processuali sono pieni di innumerevoli episodi di falso identici o analoghi ed ancora più vistosi......." trattandosi di materia estranea al contesto dell'imputazione suddetta e non essendo consentito, in questa sede, di potervi dar rilevanza
- come in funzione diinvece sembra voler pretendere il ricorrente
-
critica all'opzione assolutoria, fatta dal giudice del merito,
anche per l'altro reato, ascritto al prevenuto.
E poichè non è neppure concludente
- oltre ad essere, comunque,
del tutto ingiustificato l'ultimo rilievo critico, volto alla
-
"inopinata irrogazione della condanna al pagamento di una parte delle spese di giustizia", che è stata, invece, corretta
statuizione dell'impugnata sentenza, in quanto discendente, ex
art. 592 c.p.p., dal rigetto dell'impugnazione proposta dalla parte civile, l'attuale ricorso
- per tutte le esposte ragioni
- non può meritare accoglimento.
p.q.m.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente ER VI LE - parte civile
- alle spese del procedimento.
Roma 21.1.1997 hoanal relatore
IL PRESIDENTE
(DOTT. NICOLA MARVULLI)
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Carmela Lanzuise
addl
-> APP. 1988
IL COLLABOBATORE DI CANCELLERIA Carmela Lanzuise