Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1997, n. 3096
CASS
Sentenza 21 gennaio 1997

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Il disposto dell'art.573 cod.proc.pen., quando prevede che l'impugnazione per i soli interessi civili sia - tra l'altro - trattata "con le forme ordinarie del processo penale", ha per referente ogni rituale modalità di trattazione del procedimento penale di impugnazione che risulti inderogabilmente vincolata alla tipologia cui appartenga il provvedimento impugnato ed alle conseguenti modalità di trattazione del procedimento di primo grado. ( Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, la S.C. non ha ritenuto plausibile la doglianza che prendeva di mira "la trattazione camerale - in luogo di quella pubblica - della causa di appello").

La doglianza con la quale la parte civile lamenti il preteso mancato adeguamento del giudice d'appello al disposto dell'art.521 cod.proc.pen. per non essere stati trasmessi gli atti al pubblico ministero perché - nella specie - procedesse a contestare all'imputato il delitto di cui all'art.323 cod.pen. "in concorso con più persone", oltre ad esulare dall'ambito di quelle correttamente deducibili con l'impugnazione della parte civile, per i soli effetti che possono riguardarla, non tiene conto del parametro, predisposto alla lettera c) dell'art.606 cod.proc.pen., che consente al ricorrente la deduzione, nel giudizio di cassazione, dell'inosservanza di norme processuali solo se siano stabilite - tra l'altro - a pena di nullità; mentre nessuna sanzione del genere può colpire l'omissione del giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero, pur quando possa emergere che il reato ascritto al giudicabile sia, di fatto, circostanziato nel senso dell'aggravamento, dacché la nullità - sancita nell'art.522 cod.proc.pen.- invalida solo la sentenza che sia affetta dal vizio del difetto di contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1997, n. 3096
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3096
    Data del deposito : 21 gennaio 1997

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