CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1682/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MAGRO AR BEATRICE, Giudice
PAESANO AR LAURA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6262/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaferrata - Piazzetta Eugenio Conti 1 00046 Grottaferrata RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.grottaferrata.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 DEL 25.11.2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 DEL 25.11.2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13142/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso contro due avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Grottaferrata relativi alle annualità 2019 e 2020, aventi ad oggetto i medesimi terreni edificabili.
La ricorrente eccepisce l'esistenza di vincoli di diversa natura e genere che, di fatto, compromettono fortemente l'effettiva capacità edificatoria dei terreni, così come testimoniato dai vari tentativi di ottenimento di permessi, rivelatisi vani, nonché dal tramontare di trattative per la cessione degli stessi, imputabili proprio all'esistenza di detti vincoli. Aggiunge la ricorrente che i terreni sono gravati anche da diversi oneri per la realizzazione di una strada richiesta dallo stesso Comune. Contesta, poi, anche la carenza di motivazione degli atti e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese.
Non risulta costituito nei termini il Comune di Grottaferrata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
Va qui richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Ordinanza n.
8750/2025) secondo cui i vincoli paesaggistici o di altro genere non comportano automaticamente una inedificabilità assoluta e, se la normativa consente, anche in minima parte, interventi edilizi (come il recupero di edifici esistenti o interventi di manutenzione), il terreno conserva una “vocazione edificatoria”.
In questi casi, l'area rimane soggetta a IMU.
Semmai, l'esistenza di vincoli che comprimano la capacità edificatoria o di gravami hanno l'effetto di ridurre il valore venale del bene e, di conseguenza, incidono nella misura del tributo. Ma questo non è stato oggetto del ricorso, che si limita a sostenere la non applicazione de plano dell'IMU che, per quanto detto, non spetta. Infondata è poi anche l'eccezione di carenza di motivazione, atteso che l'atto riporta tutti gli estremi che consentono di comprendere perfettamente la fattispecie, così come avvenuto nel caso in esame dove, per l'appunto, la contribuente ha potuto svolgere delle circostanziate, ancorchè infondate, difese di merito.
Nulla per le spese, in assenza di parte avversa costituita
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MAGRO AR BEATRICE, Giudice
PAESANO AR LAURA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6262/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaferrata - Piazzetta Eugenio Conti 1 00046 Grottaferrata RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.grottaferrata.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 DEL 25.11.2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 DEL 25.11.2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13142/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso contro due avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Grottaferrata relativi alle annualità 2019 e 2020, aventi ad oggetto i medesimi terreni edificabili.
La ricorrente eccepisce l'esistenza di vincoli di diversa natura e genere che, di fatto, compromettono fortemente l'effettiva capacità edificatoria dei terreni, così come testimoniato dai vari tentativi di ottenimento di permessi, rivelatisi vani, nonché dal tramontare di trattative per la cessione degli stessi, imputabili proprio all'esistenza di detti vincoli. Aggiunge la ricorrente che i terreni sono gravati anche da diversi oneri per la realizzazione di una strada richiesta dallo stesso Comune. Contesta, poi, anche la carenza di motivazione degli atti e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese.
Non risulta costituito nei termini il Comune di Grottaferrata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
Va qui richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Ordinanza n.
8750/2025) secondo cui i vincoli paesaggistici o di altro genere non comportano automaticamente una inedificabilità assoluta e, se la normativa consente, anche in minima parte, interventi edilizi (come il recupero di edifici esistenti o interventi di manutenzione), il terreno conserva una “vocazione edificatoria”.
In questi casi, l'area rimane soggetta a IMU.
Semmai, l'esistenza di vincoli che comprimano la capacità edificatoria o di gravami hanno l'effetto di ridurre il valore venale del bene e, di conseguenza, incidono nella misura del tributo. Ma questo non è stato oggetto del ricorso, che si limita a sostenere la non applicazione de plano dell'IMU che, per quanto detto, non spetta. Infondata è poi anche l'eccezione di carenza di motivazione, atteso che l'atto riporta tutti gli estremi che consentono di comprendere perfettamente la fattispecie, così come avvenuto nel caso in esame dove, per l'appunto, la contribuente ha potuto svolgere delle circostanziate, ancorchè infondate, difese di merito.
Nulla per le spese, in assenza di parte avversa costituita
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma rigetta il ricorso. Nulla per le spese.