Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 7658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7658 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Numero registro generale 21197/2022 Numero sezionale 440/2026
Numero di raccolta generale 7658/2026
Data pubblicazione 30/03/2026
Dott.ssa LINA RUBINO
- Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO
- Consigliere -
Dott. ROBERTO SIMONE
- Consigliere -
Dott. MARCO ROSSETTI
- Consigliere -
Dott. VA FANTICINI
Esercizio di plurime azioni civili in sede penale - Impugnazione dell'assoluzione da alcune parti civili - Annullamento a fini civili - Effetti favorevoli per le parti civili che non hanno proposto impugnazione - Esclusione. Ud. 3/2/2026 UP
- Consigliere Rel. R.G.N. 21197/2022
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21197/2022 R.G.
proposto da
VA AC, TT RS, LA AC, NA AC, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo DI MAURO (c.f. [...]) e dall'avv. Massimo Camaldo [...]), con domicilio digitale ex lege
- ricorrenti -
(c.f.
contro
IE CAMPELLONE, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Paola Formichelli (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvo- catura Generale dello Stato (c.f. 80224030587)
- controricorrente e ricorrente incidentale -
Firmato Da: VA FANTICINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 79124497ce46501c877e137c21a83453 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 38s65e7cd6b53648
e nei confronti di
NI AC
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MA AC
NG RE
ALLIANZ S.P.A.
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI CAMPOBASSO
NG DI GL
- intimati -
al quale è stato riunito, ex art. 335 c.p.c., il ricorso iscritto al n. 21670/2022 R.G.
proposto da
NI AC, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Amato (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
e da
- ricorrente-
MA AC, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Minghelli (c.f. [...]) e dall'avv. Ombretta Pacchiarotti (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente successivo -
contro
ALLIANZ S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Clemente (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
e contro
IE CAMPELLONE, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Paola Formichelli (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
e nei confronti di
controricorrente -
2
Firmato Da: VA FANTICINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 79124497ce46501c877e137c21a83453 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 38s65e7cd6b53648
VA AC
TT RS
LA AC
NA AC
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NG RE
MINISTERO DELL'INTERNO
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI CAMPOBASSO
NG DI GL
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 68 del 21 febbraio 2022; udita la relazione svolta all'udienza del 3/2/2026 dal Consigliere Dott. NI Fanticini;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fresa;
uditi i difensori di IA NE e di IA S.p.A. e lette le memorie.
FATTI DI CAUSA
1. Nell'incidente stradale verificatosi il 23 marzo 2012 lungo la SS 85, nel territorio di Macchia d'Isernia, l'agente della Polizia di Stato US NE perdeva la vita: la volante condotta dall'agente, con a bordo l'assistente GE Di GL, stava pattugliando l'area quando intercettava un mezzo guidato da RO EL, il quale teneva una condotta di guida estremamente pericolosa (procedeva a forte ve- locità, effettuava sorpassi azzardati e reiterati, invadendo l'opposta corsia di marcia e utilizzando impropriamente il clacson). I poliziotti si ponevano all'inseguimento, attivando i dispositivi sonori e luminosi di
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Firmato Da: VA FANTICINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 79124497ce46501c877e137c21a83453 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 365e7cd6b53648
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emergenza;, ma l'agente NE, nel tentativo di raggiungere il vei- colo in fuga, perdeva il controllo dell'auto di servizio che, dopo aver invaso l'opposta corsia di marcia, collideva frontalmente con un auto- carro che si era già spostato quanto più possibile verso il margine de- stro della carreggiata nel tentativo di evitare l'impatto.
2.Per tali fatti veniva instaurato un procedimento penale nei con- fronti di RO EL, imputato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di morte come conseguenza di altro delitto.
3.Il G.U.P. di Isernia, con la sentenza n. 107 del 26 agosto 2014, assolveva l'imputato «perché il fatto non sussiste», pur rilevando che egli aveva comunque tenuto una guida «chiaramente scorretta».
4.La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza n. 338 del 19 maggio 2016, confermava l'assoluzione, seppure con diversa formula, ritenendo non provato oltre ogni ragionevole dubbio che il EL si fosse reso conto di essere inseguito, anche se reputava accertata la condotta di guida estremamente pericolosa.
5.Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione, oltre al Pubblico Ministero e all'imputato, l'Avvocatura dello Stato per il Mi- nistero dell'Interno e la parte civile IA NE.
6.La Sesta Sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 39479 del 30 maggio 2017, rigettava il ricorso del Ministero dell'Interno e, in parziale accoglimento del ricorso di IA NE, annullava la decisione d'appello ai soli effetti civili, rilevando un vizio di motivazione in ordine all'idoneità causale della condotta del EL rispetto all'evento mortale e rinviando per tale accertamento alla Corte d'ap- pello in sede civile.
7. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Campobasso, IA NE chiedeva l'accertamento della responsabilità civile di RO EL e la condanna di questo, unitamente alla compagnia assicuratrice (della r.c.a.) IA S.p.A., al risarcimento dei danni.
Firmato Da: VA FANTICINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 79124497ce46501c877e137c21a83453 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 365e7cd6b53648
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8.Si costituivano in giudizio anche altri congiunti della vittima - IN NE, NI NE, GI RS, DA NE, NA NE, già parti civili nel procedimento penale - nonché il Ministero dell'Interno, tutti avanzando proprie domande risarcitorie.
9.Il conducente EL, LI LL (proprietaria del vei- colo) e la società assicuratrice IA ne chiedevano il rigetto. Con la sentenza n. 68 del 21 febbraio 2022, la Corte d'appello accertava che la condotta del EL, pur non essendo egli con- sapevole dell'inseguimento, aveva comunque innescato la sequenza causale che conduceva al sinistro, riconoscendo un concorso di respon- sabilità a suo carico nella misura del 30%; la stessa Corte territoriale riteneva altresì che l'agente US NE avesse tenuto una con- dotta imprudente, non avendo adeguato la velocità alle condizioni del traffico e non essendo riuscito a evitare l'impatto nonostante la visuale libera, attribuendo pertanto alla vittima il restante 70% di responsabi- lità. 11. La Corte d'appello riconosceva a IA NE il solo danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, liquidato in € 52.956,18, in misura corrispondente alla quota di responsabilità del EL, mentre escludeva le ulteriori voci risarcitorie richieste. 12. Le domande degli altri familiari e del Ministero dell'Interno venivano dichiarate inammissibili, poiché la sentenza della Cassazione aveva limitato l'annullamento alla sola ricorrente IA NE, escludendo ogni estensione degli effetti favorevoli agli altri soggetti co- stituiti.
13.
Avverso tale decisione NI NE, GI RS, DA NE, NA NE proponevano ricorso per cassa- zione (iscritto al n. 21197/2022 R.G.), fondato su cinque motivi.
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L'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'In- terno, notificava controricorso contenente ricorso incidentale, basato
su un unico motivo.
15.
Con separato ricorso (iscritto al n. 21677/2022 R.G.), arti- colato in quattro motivi, anche IA NE impugnava la suindicata decisione. 16. Con ricorso successivo, IN NE a sua volta propo- neva impugnazione della sentenza con ricorso fondato su tre motivi. Alle avverse impugnazioni resistevano, con distinti
contro
-
17.
ricorsi, RO EL e la IA S.p.A.
18.
LI LL e GE Di GL (trasportato sulla vettura della polizia condotta dallo NE, già contumace nel grado di me- rito) non svolgevano difese nel giudizio di legittimità.
19.
Con ordinanza interlocutoria resa in data odierna i procedi- menti nn. 21197/2022 e 21677/2022 sono stati riuniti ex art. 335
c.p.c.
20. Il Pubblico Ministero ha concluso, con la propria memoria e nella discussione durante l'odierna udienza, chiedendo il rigetto del ri- corso di NI NE, GI RS, DA NE, NA NE, il rigetto del ricorso di IN NE, l'accoglimento del ricorso di IA NE, l'accoglimento del ricorso del Ministero dell'Interno. 21. IA NE e IA S.p.A. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. e insistito nelle rispettive istanze e difese nel corso della discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si devono esaminare, perché logicamente prioritari e implicanti la medesima questione (in quanto riguardanti l'ammissibilità stessa della formulazione di domande risarcitorie in sede civile), e possono
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essere esaminati congiuntamente in quanto pongono le medesime que- stioni, i primi motivi dei ricorsi di NI NE-GI RS-Da- LA NE-NA NE, di IN NE e del Ministero dell'Interno.
2. Col primo motivo del ricorso di NI NE-GI RS- DA NE-NA NE si deduce «Violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 2043 Cod. Civ. e 587 Cod. Proc. Pen.», per avere la Corte di merito dichiarato inammissibili le domande risarcitorie avan- zate dagli odierni ricorrenti, in quanto 1) l'omessa formulazione di un motivo di ricorso per cassazione in sede penale non incide sul diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'omicidio colposo (es- sendo stato così riqualificato il reato ex art. 586 c.p. per cui il Campel- lone era imputato), 2) la norma dell'art. 587 c.p.p. riguarda l'esten- sione degli effetti dell'impugnazione ad altri coimputati, ma non attiene all'estensione dell'impugnazione di una parte civile a favore di altri dan- neggiati.
3. Col primo motivo del ricorso di IN NE si deduce <Vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma secondo, C.P.P., 622 C.P.P., 587 C.P.P. e 2043 C.C.», per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibili le domande risarcitorie avanzate dai convenuti in rias- sunzione diversi da IA NE, già parti civili nel procedimento penale.
4. Col primo (e unico) motivo del ricorso del Ministero dell'Interno si deduce <<Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76, 576, 587, 622 c.p.p., art. 185 c.p., art. 2043 c.c. e art. 384 c.p.c. in relazione all'art. 360 co.1 n.3) c.p.c.», per avere la Corte di merito dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria sull'assunto che la sentenza pe- nale n. 39479/2017 aveva annullato la decisione di assoluzione ai soli effetti civili a vantaggio esclusivo della parte civile IA NE, escludendo ogni effetto favorevole per le altre parti civili. Ad avviso
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Firmato Da: VA FANTICINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 79124497ce46501c877e137c21a83453 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 38s65e7cd6b53648
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dell'Amministrazione ricorrente l'art. 76 c.p.p. (immanenza della costi- tuzione di parte civile) è stato erroneamente disatteso, giacché il di- vieto di estensione in malam partem dell'art. 587 c.p.p. riguarda solo il processo penale e non l'azione civile, che è autonoma nel giudizio di rinvio, in cui le domande risarcitorie vanno esaminate in base all'art. 2043 c.c.
5.I predetti motivi sono complessivamente infondati, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta.
6. La Corte d'appello di Campobasso ha preliminarmente rilevato che la sentenza di questa Corte n. 39479/2017 aveva annullato la de- cisione impugnata ai soli effetti civili e a vantaggio esclusivo della parte civile IA NE, unica ricorrente ammessa allo scrutinio di legit- timità, avendo espressamente precisato che il vizio di motivazione ri- levato riguardava esclusivamente la posizione della predetta parte ci- vile e non poteva estendersi agli altri soggetti costituiti nel processo penale, <<pena l'attribuzione all'impugnazione della parte civile dell'ef- fetto di una estensione in malam partem per l'imputato», in violazione degli artt. 587 c.p.p. e 576, comma 1, c.p.p.
7. Pertanto, l'oggetto del giudizio di rinvio risultava necessaria- mente circoscritto all'esame della sola domanda risarcitoria di IA NE, posto che il giudice del rinvio era tenuto, ai sensi dell'art. 627, comma 3, c.p.p., ad uniformarsi non solo al dispositivo, ma anche alle premesse logico-giuridiche della sentenza di annullamento (la quale aveva stabilito in modo inequivoco che l'illegittimità accertata operava solo nei confronti di IA NE e che nessuna estensione poteva essere ammessa in favore delle altre parti civili).
8. Il principio di immanenza della costituzione di parte civile <<in ogni stato e grado del processo>> ai sensi dell'art. 76, comma 2, c.p.p., in- vocato dalle altre parti diverse da IA NE, era reputato inap- plicabile nel giudizio di rinvio ai soli effetti civili, perché la perdurante
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efficacia della costituzione di parte civile non può prevalere sul divieto di estensione degli effetti dell'impugnazione, dato che l'art. 587 c.p.p. pone un limite inderogabile alla propagazione degli effetti favorevoli dell'impugnazione di una parte civile sulle posizioni delle altre parti ci- vili non ricorrenti.
9. Per le predette ragioni, le domande risarcitorie di tutti i soggetti diversi da IA NE erano definitivamente precluse, poiché non oggetto dell'annullamento disposto da questa Corte, con conseguente inammissibilità della «domande proposte dal Ministero dell'Interno, da NE IN, da NE NI, da RS GI, da NE DA e da NE NA». 10. La motivazione della sentenza impugnata si basa sul ri- chiamo al disposto dell'art. 587 c.p.p. che sancisce l'estensione, in bo- nam partem nei confronti dei coimputati non impugnanti, degli effetti della sentenza resa nel giudizio d'impugnazione.
11.
La disposizione, tuttavia, non ha attinenza al caso de quo, perché - pur riguardando anche gli effetti civili delle decisioni penali si riferisce unicamente al lato passivo del rapporto debitorio e, cioè, all'imputato impugnante, ai coimputati e al responsabile civile, mentre la situazione in esame concerne l'impugnazione a fini civilistici della parte civile.
12.
Non assume rilievo nemmeno l'art. 627, comma 3, c.p.p. (pure richiamato dalla Corte d'appello), perché l'annullamento per di- fetto di motivazione (come quello pronunciato da Cass. 39479/2017 nella vicenda de qua: «All'accoglimento del ricorso della parte civile IA NE, nei limiti e per le ragioni precisate, segue l'annulla- mento agli effetti civili della sentenza impugnata, a vantaggio della sola ricorrente appena indicata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, affinché lo stesso esamini se la condotta
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ritenuta accertata a carico del EL abbia avuto idoneità eziolo- gica rispetto alla morte dell'agente US NE, e, in caso af- fermativo, se possa essere qualificata come colposa in relazione a tale evento>>) non contiene un principio di diritto al quale si deve attenere il giudice del rinvio, che è stato invece incaricato di riesaminare la quaestio facti. 13. Correggendo la motivazione (ex art. 384 c.p.c.), si deve piuttosto affermare che l'inammissibilità delle domande risarcitorie di IN NE, NI NE, GI RS, DA NE e NA NE deriva dalla loro acquiescenza alla sentenza n. 338 del 19 maggio 2016 resa dalla Corte d'appello di Campobasso, che aveva confermato l'assoluzione di RO EL.
14.
Rispetto a tale decisione, infatti, le predette parti civili non hanno svolto impugnazione, sicché il giudicato formatosi nei loro con- fronti sulla statuizione di assoluzione determina, ex art. 652, comma 1, c.p.p., l'irretrattabilità della pronuncia, senza che gli stessi possano giovarsi dell'impugnazione del Pubblico Ministero o di un'altra parte ci- vile. 15. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità affermando, in passato, che «La mancata impugnazione della parte ci- vile avverso la decisione di merito che comprometta i suoi interessi deve essere valutata quale acquiescenza alla decisione a sé pregiudi- zievole» (Cass., Sez. 4 pen., n. 7671 del 21/06/1993, Baccilieri, Rv. 194861-01) e, più recentemente, che «Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione avverso una sentenza di assoluzione proposto da una soltanto delle parti civili, il conseguente giudizio di rinvio non si estende alle domande delle altre parti civili non ricorrenti, in quanto la mancata impugnazione da parte di queste ultime determina acquie- scenza rispetto al decisum assolutorio.» (Cass., Sez. 1 pen., n. 50426 del 28/05/2016, Linguanti, Rv. 269183-01; nello stesso senso, Cass.,
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Sez. 2 pen., n. 27488 del 14/06/2018, Cass., Sez. 1 pen., n. 10504 del 23/03/2020, la quale conferma che «la presentazione dell'unico ri- corso non può produrre effetti estensivi in favore delle parti civili non impugnanti, non previsti per gli interessi civili, che, essendo regolati dal principio dispositivo e dal diritto di azione, presuppongono l'inizia- tiva processuale della parte che ne è titolare», e Cass., Sez. 4 pen., n. 17890 del 05/05/2022).
16.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Gene- rale, il medesimo principio concerne anche il Ministero dell'Interno, sebbene quest'ultimo avesse impugnato, a fini civili, la citata sentenza della Corte d'appello.
17.
L'esercizio dell'azione civile in sede penale da parte di cia- scun danneggiato dal reato implica la proposizione di un'autonoma do- manda risarcitoria da parte di ognuno di essi, in relazione alla propria posizione giuridica;
in altre parole, la costituzione di parte civile non determina la commistione delle diverse cause risarcitorie incardinate dai diversi danneggiati e ogni rapporto processuale col danneggiante- imputato è indipendente dagli altri, benché riuniti ed esaminati in un unico processo.
18.
Conseguentemente, è ben possibile che un'azione risarci- toria si concluda col diniego del risarcimento - per effetto o di acquie- scenza alla pronuncia assolutoria (come nel caso delle domande risar- citorie originariamente avanzate da IN NE, NI IA vone, GI RS, DA NE e NA NE), o di rigetto dell'impugnazione avverso la predetta statuizione - e un'altra con l'ac- coglimento della domanda. 19. Nel caso de quo, Cass. 39479/2017 ha respinto, in via de- finitiva, l'impugnazione del Ministero dell'Interno e, dunque, ha confer- mato nei suoi confronti l'assoluzione che, divenuta res iudicata, rende
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inammissibile la riproposizione della domanda risarcitoria dell'Ammini- strazione. 20. È suggestivo, ma non convincente, il rilievo secondo cui la predetta pronuncia ha annullato a tutti i fini civilistici la predetta deci- sione assolutoria, con effetto anche nei confronti del Ministero: in pri- mis, un simile effetto espansivo non trova riscontro nell'art. 336 c.p.c., che non estende gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione sotto il profilo soggettivo;
in secondo luogo, per addivenire a tale conclusione dovrebbe postularsi l'unicità dell'azione risarcitoria esercitata dalle va- rie parti civili, ma ciò contrasta con l'affermata autonomia delle singole controversie introdotte da ciascuna delle parti civili (del resto, basta osservare che, se le domande risarcitorie fossero state avanzate diret- tamente in sede civile, la cassazione della sentenza d'appello avrebbe potuto giovare soltanto alla parte che avesse vittoriosamente esperito l'impugnazione e non alle altre, acquiescenti o la cui impugnazione per cassazione fosse stata respinta o dichiarata inammissibile). 21. Non supera le suesposte conclusioni il richiamo dell'art. 76, comma 2, c.p.p.: il principio di immanenza della parte civile comporta che, con l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, il danneggiato assume la qualità di parte, la conserva in tutti gli stati e gradi del pro- cesso, senza la necessità di ulteriori adempimenti ricognitivi della co- stituzione ormai cristallizzata, o pregiudizio nelle ipotesi di sua as- senza, morte (nel qual caso subentrano gli eredi, senza necessità di una nuova costituzione) o perdita della capacità di stare in giudizio, sino a che non è pronunciata sentenza irrevocabile. 22. L'acquiescenza di IN NE, NI NE, GI RS, DA NE e NA NE e il rigetto del ri- corso del Ministero hanno reso irrevocabile, nei loro confronti, la sen- tenza della Corte d'appello di Campobasso n. 338 del 19 maggio 2016 (che, assolvendo l'imputato, ha respinto le loro istanze risarcitorie).
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23. In definitiva, il thema decidendum della Corte d'appello di Campobasso, quale giudice del rinvio, era oggettivamente delimitato dalla sola domanda di IA NE. 24. La confermata inammissibilità dell'esercizio dell'azione ri- sarcitoria in sede civile determina l'assorbimento degli altri motivi for- mulati da IN NE («Omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all'art 360 n. 5 c.p.c.», per essere stata attribuito il 70% della respon- sabilità alla vittima e il 30% a EL;
«Violazione o falsa applica- zione dell'art. 177 co. 2 Codice della strada») e del secondo, del terzo e del quarto motivo dei ricorrenti NI NE, GI RS, Da- LA NE e NA NE («Violazione e falsa applicazione de- gli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., e 177 c.2 Cod. Strada», per avere la Corte di merito ritenuto la responsabilità concorrente del EL nella misura del 30%, senza tener tenuto conto degli oggettivi rilievi della Polizia Stradale;
«Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c.>>; <<Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 587 c.p.p.»). 25. Il quinto motivo del ricorso di NI NE, GI RS, DA NE e NA NE col quale si deduce la <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 Cod. Proc. Civ.>>, per non aver condannato EL alla rifusione delle spese di lite - è inam-
missibile.
26.
La censura si sostanzia, in realtà, in un non-motivo, dato che i ricorrenti non affermano che la Corte territoriale ha violato o er- roneamente applicato il principio di soccombenza, ma sostengono che le loro istanze risarcitorie erano fondate e che, dunque, la Corte avrebbe dovuto regolare le spese in loro favore.
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27. Al contrario, la statuizione sulle spese contenuta nella sen- tenza impugnata è conforme alla ritenuta inammissibilità delle loro do- mande (decisione che qui ha trovato conferma). 28. In definitiva, vanno respinti i ricorsi di NI NE- GI RS-DA NE-NA NE, di IN NE
e del Ministero dell'Interno.
29.
Passando all'esame dell'altro ricorso, IA NE, coi primi tre motivi, ha lamentato: 1) l'«omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.»), in quanto <<nella sentenza impugnata non vi è motivazione adeguata per l'attribuzione della responsabilità del decesso dell'agente scelto NE US pari al 70% a carico dello stesso deceduto>>; 2) l'«omessa, contraddittoria, illogica ed insuffi- ciente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione dell'art. 177 comma 2 Codice della Strada»), perché l'attribuzione della responsabilità al deceduto non considera che lo stesso aveva azionato lampeggianti e sirene e poteva, perciò, derogare alle norme del Codice della Strada senza che la violazione di dette regole potesse essergli imputata come colpa;
3) l'<<omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motiva- zione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.>>), in quanto <<nella sentenza impugnata non vi è motivazione adeguata per l'attribuzione della responsabilità del decesso dell'agente scelto NE US proprio nella misura del 70% allo stesso de- ceduto». 30. Le predette censure possono essere esaminate congiunta- mente, perché, sotto diversi profili, attengono alle ragioni per le quali la Corte d'appello ha attribuito la responsabilità dell'incidente mortale
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in parte a EL (30%) e in parte alla stessa vittima (US NE). 31. Il giudice di secondo grado ha così spiegato la propria de- cisione: *In fatto, è rimasto irrevocabilmente accertato in sede penale, come risulta dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Isernia, dalla sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Campobasso e dalla sentenza rescindente di legittimità (tutte in atti), che Campel- lone RO, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo di im- putazione, teneva una condotta di guida estremamente scorretta, im- perita, negligente e imprudente ( ... "sopraggiungeva all'improvviso e a forte velocità" - teste TI AN;
"... sorpassava e rientrava continuamente quasi sempre invadendo l'opposto senso di marcia..." - teste Clorindo Aceto;
" ... udivo un'autovettura che con il dispositivo clacson azionato continuamente, sorpassava l'intera colonna di auto ... il SUV non rallentava in alcun modo la marcia, anzi continuava la sua fuga sorpassando i veicoli incolonnati, nonostante la segnaletica oriz- zontale lo vietasse" - teste PA Conte;
"... effettuava i sorpassi azzardati e pericolosi ad una fila di veicoli ... suonando ripetutamente il clacson e lampeggiando. Ricordo bene che ho dovuto effettuare una manovra azzardata sulla destra per non essere colpito dal veicolo sum- menzionato" - testi ZO RC e ER AU -), così vio- lando in maniera reiterata e continuativa, numerose disposizioni e di- vieti previsti dal Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) a tutela della pubblica incolumità, quali gli artt. 141 e 142 (velocità), art. 143 (veicoli sulla carreggiata), art. 146 (segnaletica stradale), art. 148 (sorpasso), art. 149 (distanza di sicurezza tra veicoli), art. 156 (uso dispositivi se- gnalazione acustica), e perciò ponendo in grave e serio pericolo la vita
altrui e propria.
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Dal canto suo l'agente US NE, a bordo, nell'occorso, della volante di servizio della Polizia Stradale di Isernia, nel pattugliare il territorio al fine precipuo di controllare, impedire, interrompere e sanzionare comportamenti contrari al C.d.S. che potessero rappresen- tare una situazione di pericolo per tutti i cittadini/utenti della strada, compiendo il proprio dovere istituzionale a tutela della pubblica sicu- rezza, di fronte ad una condotta di guida si pericolosa che si verificava davanti ai suoi occhi sulla strada dove stava prestando servizio, fu co- stretto a procedere all'inseguimento del EL, Ciò posto, sulla base del criterio del più probabile che non, si deve ritenere sussistente il nesso causale, quanto meno, tra la descritta con- dotta di guida del EL e la decisione della Polizia di iniziare l'inseguimento. Pur non essendosi reso conto che la volante lo stesse inseguendo (come accertato irrevocabilmente in sede penale), con il suo comportamento illegittimo il EL ha comunque dato causa e innescato la sequenza causale degli eventi che, al fine, portarono all'incidente che costò la vita all'agente NE, aumentando colpo- samente il rischio del verificarsi di quell'incidente, ciò che porta a rico- noscere una sua responsabilità concorrente nella misura del 30% nella determinazione dello stesso incidente, ferma restando la responsabilità preponderante della stessa vittima che, seppure in servizio, venne meno al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, di cui all'art. 177 comma 2 Codice della Strada, regole cui sono sempre e comunque soggetti i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dello stesso articolo (tra i quali vengono annoverati gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia). Di vero l'agente, (evidentemente a causa della velocità elevata e/o comunque non commisurata ai luoghi e alle condizioni del traffico), non fu in grado (pur avendo la visuale libera il Supremo Collegio ha escluso lo stretto contatto tra il veicolo in fuga e quello della Polizia) di
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arrestare la marcia e mantenere il controllo dell'autoveicolo al cospetto del pur ben visibile autocarro proveniente dall'opposta corsia di marcia. Ciò, nonostante il conducente dell'automezzo pesante si fosse piena- mente conformato all'obbligo impostogli dall'art. 177, comma 3, Codice della Strada, arrestando immediatamente la propria marcia e ponen- dosi - per quanto possibile in relazione alla conformazione dello stato dei luoghi - il più possibile accostato al proprio margine destro (finan- che effettuando una manovra di spostamento laterale fino a salire sulla banchina posta a destra della strada). Tale ultima circostanza è emersa incontrovertibilmente dalle con- cordi deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio penale (richiamate tanto dalla sentenza resa dalla Corte di Appello Penale di Campobasso, quanto dalle statuizioni del Supremo Collegio che ha operato il presente rinvio), ove spiccano le dichiarazioni rese dal sig. TI AN (conducente dell'autocarro contro il quale si schiantò la vettura della Polizia), ritenute da tutti i giudici penali fortemente attendibili. Da esse, infatti, risulta che nei pressi del km 36,00 il conducente dell'autocarro notava all'improvviso il sopraggiungere dall'opposto senso di marcia di un SUV, di colore scuro, che procedeva in forte ve- locità in fase di sorpasso;
l'autocarro era costretto a deviare verso la propria destra al fine di non entrare in collisione, andando a finire sulla banchina di destra;
prosegue la dichiarazione: "Quindi notavo il so- praggiungere dall'opposto senso di marcia anche della volante della polizia, in fase di inseguimento del predetto SUV. La stessa in fase di sorpasso, a propria volta, invadeva la mia corsia di pertinenza e quindi, al fine di evitarla, salivo sulla banchina di destra;
ma ciononostante si concretizzava l'urto tra la parte anteriore sinistra della volante contro la parte anteriore spigolare sinistra dell'autocarro da me condotto.".>>. 32. I limiti del sindacato di questa Corte di legittimità sulla con- gruità della motivazione delle decisioni di merito sono attualmente
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molto ridotti: infatti, come statuito da Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, poi seguita da un costante e consolidato orien- tamento giurisprudenziale, «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (sono identici i principi espressi, da ultimo, da Cass. Sez. 1, 03/02/2026, n. 2262, da Cass. Sez. T, 03/02/2026, n. 2242, Cass. Sez. 2, 03/02/2026, n. 2230). 33. Le censure formulate col primo e col terzo motivo di nul- lità della sentenza per omessa, contraddittoria, illogica motivazione, così come quella, non più contemplata come vizio deducibile in sede di legittimità, di insufficienza della medesima si infrangono contro la motivazione della sentenza impugnata che, non potendosi ritenere al di sotto del "minimo costituzionale", sfugge al controllo di legittimità di questa Corte Suprema. 34. Infatti, il giudice di merito ha mostrato di aver preso in considerazione le circostanze emerse dalle risultanze istruttorie (ivi compreso, espressamente, il fatto che il mezzo della Polizia di Stato non svolgeva funzioni di soccorso, bensì di inseguimento di una vettura
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di altro soggetto, che aveva violato molteplici norme del Codice della Strada e che stava ponendo in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada», che erroneamente il Procuratore Generale assume come pretermesso), di averle compiutamente analizzate e di aver operato un raffronto tra le concause dell'incidente, illustrando le relative argomen- tazioni a sostegno delle conclusioni tratte
35.
36.
Il primo e il terzo motivo, dunque, sono inammissibili. Per quanto concerne la pretesa violazione dell'art. 177, comma 2, C.d.S., il (secondo) motivo è ammissibile, ma infondato. 37. Infatti, Cass. Sez. 3, 23/02/2016, n. 3503, Rv. 638917-01, ha stabilito che «La specificazione del parametro normativo contenuto nella disposizione di cui all'art. 177, comma 2, cod. strada, relativa all'obbligo dei conducenti dei cd. mezzi di soccorso, che eseguano ser- vizi urgenti di istituto con attivazione dei dispositivi acustici e di segna- lazione visiva, di rispettare comunque le regole di comune prudenza e diligenza, deve avvenire da parte del giudice mediante l'individuazione della regola di condotta da osservare nel caso concreto. Tale valuta- zione di adeguatezza della velocità di marcia del mezzo di soccorso, e comunque della condotta di guida che eviti ingiustificati pericoli agli altri utenti che percorrano quella strada o quelle che con essa si incro- ciano, secondo il parametro normativo individuato, e da commisurarsi all'urgenza del servizio da espletare, è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non anche per il giudizio di fatto sulla dinamica del sinistro e l'esistenza o l'esclusione del rapporto causale tra l'evento e le rispettive condotte di guida.».
38.
Il principio giurisprudenziale delimita i poteri di sindacato della Corte di legittimità, alla quale sono preclusi la (ri)valutazione delle circostanze fattuali e il loro apprezzamento ai fini della individuazione e della graduazione delle responsabilità nella causazione dell'incidente: ciò significa che in questa sede non sono sindacabili l'accertamento e
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le valutazioni del giudice di merito sulla dinamica del sinistro e sull'in- dividuazione dell'apporto causale dato dalle rispettive condotte di guida alla realizzazione del sinistro. 39. La ricorrente e il Procuratore Generale sembrano prospet- tare che l'espletamento di servizi urgenti di polizia - in presenza di uso congiunto del dispositivo acustico di allarme e di quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu - costituisca ex se causa giustificatrice della condotta di guida dell'agente di pubblica sicurezza, ma proprio la deroga alle regole del Codice della Strada disposta dall'art. 177, comma 2, del C.d.S. fa salva l'esigenza di rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza» e, cioè, proprio di quelle disposizioni che la Corte territoriale ha ritenuto violate. 40. In altre parole, non può ravvisarsi una violazione della ci- tata norma, dato che proprio in essa è contenuta la regola di chiusura, fondata sul generale dovere di rispettare le regole di comune prudenza, sulla quale si basa la sentenza impugnata e il cui rispetto si impone anche a chi, impegnato nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, sia temporaneamente esentato dal rispettare le regole della circola- zione stradale: in proposito, Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21402, Rv. 665209-02: «Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le sirene in funzione, è esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza».
41.
Da ultimo, non è pertinente il richiamo (effettuato dal Pro- curatore Generale) della decisione di Cass. Sez. 3, 25/02/2025, n. 4963, perché in quella fattispecie gli agenti avevano deliberatamente tamponato il veicolo fuggitivo, che non aveva ottemperato all'ordine di arresto, allo scopo di fermarlo;
avevano poi agito per ottenere il risar- cimento dei danni subiti nella collisione, in ordine alla quale era stata
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esclusa una loro responsabilità, nemmeno concorrente ex art. 2054, comma 2, c.c., per avere adempiuto il loro dovere istituzionale, es- sendo stata accertata la proporzionalità tra la condotta tenuta e il pe- ricolo da evitare;
nel caso de quo, non vi è dubbio che l'agente IA vone abbia svolto un inseguimento adempiendo il proprio dovere, ma - secondo il giudizio della Corte d'appello (come detto, insindacabile in questa sede) - la sua condotta aveva contribuito all'evento letale ed era stata caratterizzata dal mancato rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza» (ex art. 177 C.d.S.),
42.
Col quarto motivo di ricorso, IA NE deduce «Vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in collegamento all'art. 4 comma 4 DM 140/2012>>, per difetto di adeguata motivazione in ordine alla condanna della ricorrente alla rifusione delle spese. 43. La Corte d'appello di Campobasso ha affermato che «<Le spese di lite del presente giudizio, come liquidate in dispositivo alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, vanno compensate nella misura di un terzo nel rapporto processuale tra la VO, da una parte, e il EL e l'IA dall'altra, e seguono la soccom- benza della prima per il residuo.» e, in conseguenza di tale statuizione, ha così disposto: <<Compensa nella misura di un terzo le spese proces- suali tra VO IA e EL RO e la IA, e pone a ca- rico della prima i residui due terzi che, nell'intero si liquidano, in favore di ciascuna delle suddette parti, in euro 9.500,00 per compensi di av- vocati, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa, 15% del com- penso, Iva e Cpa, come per legge.».
44.
45.
Il motivo è evidentemente fondato. La compensazione parziale può astrattamente giustificarsi alla luce del principio espresso da Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a
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reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo pro- cesso tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.».
46.
In contrasto col succitato precedente giurisprudenziale, la Corte territoriale ha dichiarato di compensare, per un terzo, i costi del giudizio, ma ha poi finito per condannare IA NE - che deve reputarsi vittoriosa, giacché la sua domanda risarcitoria è stata accolta, benché parzialmente a pagare (in parte, per i due terzi) le spese dei soccombenti. 47. In accoglimento del quarto motivo e in relazione alla que- stione con quello posta, dunque, la sentenza impugnata va cassata. 48. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ai sensi dell'art. 384 c.p.c.) con una nuova regolazione delle spese del grado d'appello, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel di- spositivo in favore di IA NE e a carico di EL, LL e IA in solido tra loro. 49. I costi del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensati: tra IA NE, RO EL, LI LL e IA S.p.A., per reciproca soccombenza;
tra IN IA vone, NI NE, GI RS, DA NE, NA Ia- covone, il Ministero dell'Interno e le altre parti, in ragione dell'assoluta novità della questione posta, priva di specifici precedenti.
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Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte di IN NE, NI Ia- covone, GI RS, DA NE e NA NE ed al com- petente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
51.
Poiché il Ministero dell'Interno, ricorrente incidentale, è un'Amministrazione dello Stato, come tale esonerata dal pagamento del contributo unificato, va escluso l'obbligo di versare l'ulteriore im- porto pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, Rv. 657198-06).
Firmato Da: VA FANTICINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 79124497ce46501c877e137c21a83453 - Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 365e7cd6b53648
La Corte:
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P. Q. M.
rigetta il primo motivo del ricorso di NI NE, GI RS, DA NE, NA NE, dichiara inammissibile il quinto motivo e assorbiti gli altri motivi;
rigetta il primo motivo del ricorso di IN NE e dichiara assorbiti gli altri motivi;
rigetta il ricorso del Ministero dell'Interno; dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso di IA NE, rigetta il secondo motivo, accoglie il quarto motivo;
per l'effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna RO EL, LI LL e IA S.p.A., in solido tra loro, a rifondere a IA NE le spese del secondo grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 9.500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge;
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compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di IN NE, NI NE, GI RS, DA NE e NA NE ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Ministero dell'Interno, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, in data 3 febbraio 2026. Il Consigliere estensore (NI Fanticini)
Il Presidente (Lina Rubino)
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