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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO RI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5401/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250005239929000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250005239929000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7055/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15.7.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ON RI depositato in data 14.9.2025, Ricorrente_1, con il ministero del difensore e procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250005239929000 per TASSA AUTO anni 2020 e 2022 (di cui non indicava la data di notifica). Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione quinquennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo. Si costituiva pure ON RI e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso con vittoria di competenze di lite. All'odierna udienza, sentito il difensore del ricorrente che insisteva nelle deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Costituendosi invero AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha offerto prova di aver notificato la cartella impugnata il 14.5.2025. Se ne deve far conseguire che il termine per la presentazione del ricorso, considerata la scadenza del termine di 60 giorni sancita dall'art. 21 Dlgs 546/1992 in giorno festivo (domenica 13.7.2025), andava a scadenza il successivo lunedì 14.7.2025. Il ricorso, dunque, è stato notificato (il 15.7.2025) quando era ormai spirato il citato termine prescritto a pena di decadenza dell'azione dall'art. 21 D.L.vo 546/1992.
Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il che solleva dall'evidenziare che, in ogni caso, il ricorso non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento nel merito, avendo Regione Calabria provata la regolare notifica dell'avviso presupposto il 19.6.2023, con conseguente rigetto delle eccezioni, anche di prescrizione, proposte. Proprio la soccombenza virtuale, pure in presenza del rilievo d'ufficio della decadenza, conferma la soccombenza del ricorrente e dunque la condanna del medesimo alla rifusione in favore delle resistenti delle competenze di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 465,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il GIUDICE (Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO RI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5401/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250005239929000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250005239929000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7055/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15.7.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ON RI depositato in data 14.9.2025, Ricorrente_1, con il ministero del difensore e procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250005239929000 per TASSA AUTO anni 2020 e 2022 (di cui non indicava la data di notifica). Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione quinquennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo. Si costituiva pure ON RI e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso con vittoria di competenze di lite. All'odierna udienza, sentito il difensore del ricorrente che insisteva nelle deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Costituendosi invero AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha offerto prova di aver notificato la cartella impugnata il 14.5.2025. Se ne deve far conseguire che il termine per la presentazione del ricorso, considerata la scadenza del termine di 60 giorni sancita dall'art. 21 Dlgs 546/1992 in giorno festivo (domenica 13.7.2025), andava a scadenza il successivo lunedì 14.7.2025. Il ricorso, dunque, è stato notificato (il 15.7.2025) quando era ormai spirato il citato termine prescritto a pena di decadenza dell'azione dall'art. 21 D.L.vo 546/1992.
Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il che solleva dall'evidenziare che, in ogni caso, il ricorso non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento nel merito, avendo Regione Calabria provata la regolare notifica dell'avviso presupposto il 19.6.2023, con conseguente rigetto delle eccezioni, anche di prescrizione, proposte. Proprio la soccombenza virtuale, pure in presenza del rilievo d'ufficio della decadenza, conferma la soccombenza del ricorrente e dunque la condanna del medesimo alla rifusione in favore delle resistenti delle competenze di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 465,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il GIUDICE (Dott. Francesco Petrone)