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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di PO Nord R.G. 2400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 29.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2400/2024 avente ad oggetto “opposizione ad ingiunzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981” e pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Buonanno, presso il cui studio, sito in Casal di Principe, alla via F. Schubert n. 17, è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE
E
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - IA di PO di PO, rappresentato e difeso dal proprio funzionario delegato
PARTE RESISTENTE
N FATTO E DIRITTO CP_1
Con ricorso depositato in data 20.3.2024 la ricorrente proponeva Parte_1
opposizione, ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 210/2024 del 16.02.2024 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - IA di
PO di PO, con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di €
1 Tribunale di PO Nord R.G. 2400/2024
1.512,80 stante l'accertata violazione dell'art. 10 comma 1 lett. z) del D. Lgs. n.4/2012 del 09.01.2012 e dell'art. 58 del REG. (CE) n.1224/2009, punita dall'art.11 comma 4 del
D. Lgs. n.4/2012 del 09.01.2012, per aver detenuto all'interno dell'esercizio commerciale prodotti ittici - 18 kg. di tonno rosso pinna gialla - destinati alla vendita al pubblico, in assenza di documenti validi ai fini della tracciabilità (fatture, d.d.t. ecc.), ovvero di sistemi e procedure che consentissero di mettere a disposizione delle Autorità competenti le informazioni al riguardo.
Detta ingiunzione è stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento n. 179/2023 del 14.12.2023 a seguito degli accertamenti ispettivi condotti dal personale militare della
IA di PO - Guardia Costiera di PO in data 14.12.2023 presso il mercato ittico di Mugnano.
A fondamento dell'opposizione la società ricorrente deduceva: in via preliminare, che l'ordinanza-ingiunzione opposta era illegittima per carenza di motivazione poiché non conteneva una specifica descrizione dei fatti contestati nel caso concreto;
che l'etichettatura apposta dal fornitore sulle confezioni e la documentazione contabile e fiscale esibita – i documenti di trasporto e le fatture relative alla merce – in sede di verifica erano elementi che consentivano il tracciamento dei prodotti ittici oggetto di accertamento.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché il Tribunale adito, previa adozione di un provvedimento di sospensione, annullasse l'opposta ordinanza-ingiunzione; in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda, chiedeva che venisse disposta la riduzione della sanzione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - IA di PO di
PO che, contestando la fondatezza dell'opposizione, esponeva: in via preliminare, che l'ordinanza-ingiunzione era correttamente motivata sulla base di puntuali riferimenti agli elementi di fatto e di diritto relativi alla concreta vicenda in esame;
che in data 14.12.2023 durante il controllo eseguito dai militari accertatori della Guardia Costiera di PO non era stata riscontrata alcuna etichetta apposta sulle confezioni dei prodotti ittici, né era stata fornita alcuna documentazione utile ai fini alla tracciabilità della merce;
che nel verbale di accertamento dell'illecito il legale rappresentante della società ricorrente, Per_1
nulla aveva dichiarato in merito alle infrazioni contestate.
[...]
Ciò posto, concludeva affinché, fosse rigettata l'opposizione, con condanna di
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controparte al pagamento delle spese di lite.
In assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la discussione al 22.9.2025, udienza poi sostituita dalla previsione di un termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata che indica i concreti presupposti di fatto e le specifiche ragioni di diritto poste a fondamento della decisione, ponendo così il ricorrente in condizioni di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa del soggetto sanzionato, senza dubbio posto in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Passando al merito, il presente giudizio è stato proposto allo scopo di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 210/2024 del 16.02.2024 emessa dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - IA di PO di PO con cui era stata irrogata la sanzione di € 1.512,80, a seguito della notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto dai militari accertatori della Guardia
Costiera di PO all'esito degli accertamenti ispettivi iniziati con l'accesso del
14.12.2023.
Nella fattispecie in esame, la violazione contestata all'odierna opponente risulta fondata sulla circostanza della detenzione all'interno dell'esercizio commerciale di prodotti ittici
- 18 kg di tonno - destinati alla successiva vendita al pubblico, in Parte_2
assenza di una valida documentazione che consentisse di individuarne la provenienza, in tal modo violando gli obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici venduti al dettaglio (art. 10 co. 1 lett. z del
D. Lgs 04/2012 del 09/01/2012; art. 58 del Reg. CE n. 1224/2009).
La società ricorrente nega tale addebito di responsabilità basato sulle risultanze del verbale di accertamento, sostenendo che, al momento dell'accesso dei militari, tutte le informazioni richieste in merito alla tracciabilità dei prodotti ittici oggetto di contestazione erano desumibili dalle etichette apposte sulle confezioni, oltre che dalle fatture e dai documenti di trasporto relativi alla suddetta merce.
La vicenda in esame è, quindi, inquadrabile nell'ambito dagli accertamenti volti alla salvaguardia delle risorse marine e al contrasto di comportamenti illeciti potenzialmente
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nocivi per il consumatore finale.
In punto di diritto viene in rilievo la normativa comunitaria di cui al Reg. (CE) 1224/2009, al Reg. (UE) 404/2011, attuata in Italia con il D.M. Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 10 novembre 2011, che disciplina la tracciabilità del prodotto ittico, dal momento della cattura alla prima vendita, attraverso la produzione e il trasferimento dei dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio;
in particolare, l'articolo 58 del Regolamento CE 1224/2009, comma
5 recita testualmente che “l'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono: a)numero di identificazione di ogni partita;
b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d) data delle catture o data di produzione;
e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
f) nome e indirizzo dei fornitori;
g) informazioni ai consumatori previste dall'articolo 35 del regolamento (UE)
n.1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio: denominazione commerciale, metodo di produzione, zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci;
h) se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati”. Nell'ottica di una maggior tutela del consumatore finale, la regolamentazione europea di settore stabilisce, quindi, che tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere tracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita e che le informazioni relative a tali prodotti devono essere fornite attraverso l'etichettatura e l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la merce.
In tale cornice normativa si inscrive la normativa nazionale, e in particolare, l'art.10, comma 1, lett. z), del D. Lgs. n. 4 del 2012, come modificato dalla L. n. 154 del 2016 che sanziona la violazione degli “obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici” nonché la violazione degli obblighi informativi nei confronti del consumatore finale, per quanto concerne le fasi di produzione, lavorazione e commercializzazione delle relative partite di pesca.
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Con riguardo all'ambito soggettivo e oggettivo del controllo sulla filiera ittica prefigurato dal Regolamento (CE) n. 1224 del 2009, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “i soggetti obbligati a rispettare la suddetta normativa, - operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura -, sono tenuti ad adottare un sistema di tracciabilità che assicuri che, tutte le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura raccolta alla vendita al dettaglio” (cfr. Cass. civ. n.
25939/2020).
In buona sostanza, l'obbligo di etichettatura e tracciabilità, così come specificato dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza nazionale, ha come finalità principale quella di tutelare il diritto del consumatore ad essere informato, al momento dell'acquisto, sulla effettiva provenienza del prodotto ittico, che deve essere costantemente tracciabile e accompagnato da informazioni specifiche e documentate concernenti le fasi di reperimento, lavorazione e trasporto.
Nella vicenda in esame, l'opponente sostiene, contestando genericamente le circostanze riportate nei verbali redatti dai militari accertatori, che la normativa in parola era stata rispettata in quanto le etichette identificative apposte sulla merce, sia pur deteriorate a causa degli sbalzi termici, erano leggibili e consentivano di reperire le informazioni necessarie per la tracciabilità dei prodotti in questione.
In particolare, la società ricorrente asserisce che, al momento della verifica ispettiva, sussisteva anche una documentazione fiscale e commerciale relativa alla partita in questione che avrebbe consentito di ricostruire la filiera del prodotto ittico commercializzato.
Al contrario di quanto allegato dall'opponente, sulla base del verbale redatto dai militari al momento dell'accertamento, risulta che i prodotti ittici de quo, in violazione della richiamata normativa sulla tracciabilità del pescato, non erano corredati da alcuna documentazione in grado di attestare in modo adeguato la loro esclusiva provenienza.
Invero, dall'esame del verbale si rileva che, nonostante il congruo lasso di tempo concesso dai militari per il reperimento dei documenti richiesti, il legale rappresentante della società opponente, , non era stato in grado di produrre alcun dato Persona_1
documentale utile a chiarire la derivazione del prodotto e fornire le informazioni relative
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alla produzione, alla lavorazione, al trasporto e alla commercializzazione della partita di pesca in questione.
Sul tema giova premettere alcuni cenni sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass.
n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
In proposito, è opportuno ribadire che, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché – nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni – spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi
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dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto gli attuali commi 11 dell'art. 6 e 10 dell'art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2011 – così come prima il comma 11 dell'art. 23 della 1.
n. 689/1981 – recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Va qui inoltre aggiunto che, sebbene il comma 6 dell'art. 23 preveda l'assunzione di mezzi di prova di ufficio, è noto che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il potere del Giudice di disporre d'ufficio mezzi di prova è meramente discrezionale (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 22 gennaio 1999, n. 561). Ed è altrettanto noto che il giudizio de quo è disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 24 giugno 2003, n. 9987), e le attività, anche istruttorie, che le parti possono svolgere devono essere disciplinate da tali regole (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 27 ottobre 1992, n. 11653).
Con riferimento al valore probatorio della documentazione prodotta dalla Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - IA di PO di PO (verbali di contestazione di illecito amministrativo e verbale di sequestro amministrativo) si osserva che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, delle veridicità fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti raccolte dal
P.U. procedente.
In particolare, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, la giurisprudenza ha precisato che il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate
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nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (cfr. Cass. civ. n. 6565/2007).
Quindi, in relazione alle altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o in seguito a indagini, i verbali possiedono un grado di attendibilità, che può essere infirmato da una specifica prova contraria, e, se questa non venga raggiunta, possono costituire prova sufficiente di tutte le circostanze di fatto riferite dal pubblico ufficiale, che li ha compilati (Cass. civ. n.
4465 del 06.10.1978).
Pertanto, l'assenza di fede privilegiata in ordine alla verità sostanziale delle dichiarazioni ed agli accertamenti e valutazioni del verbalizzante, non comporta che l'impugnativa renda tali parti del verbale prive di efficacia probatoria, dovendo, al contrario, il giudice del merito, prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali.
Non può, dunque, negarsi qualsivoglia rilevanza al verbale di accertamento ed occorre, invece, procedere alla valutazione del contenuto di esso e, poi, confrontare i risultati raggiunti con le altre prove eventualmente assunte nel processo.
Nel caso di specie, la detenzione ai fini commerciali della partita di tonno rosso pinne gialle in violazione del quadro normativo nazionale e comunitario - in relazione alla quale
è stata irrogata la sanzione amministrativa - appare comprovata dagli accertamenti ispettivi effettuati dal personale militare i quali constatavano, in via diretta, che i prodotti ittici in questione erano del tutto privi di etichette attestanti la provenienza e che risultava assente qualsiasi documento (fatture, documenti di trasporto o bolle di accompagnamento) utile ai fini della tracciabilità della merce.
Occorre poi rilevare che il verbale di accertamento, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente, non riporta alcuna Persona_1
dichiarazione del trasgressore in merito alle violazioni contestate dagli agenti. In alcun modo dal verbale si dà atto della disponibilità del all'esibizione di Per_1
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documentazione indicante l'effettiva provenienza e la filiera di trasporto del prodotto ittico detenuto per la vendita al pubblico.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della prova del rispetto dell'obbligo di tracciabilità, non è necessario che la documentazione richiesta venga fornita in immediato riscontro alla richiesta di informazioni da parte delle Autorità competenti, essendo sufficiente, per escludere la sussistenza dell'illecito, che le informazioni richieste vengano messe a disposizione dell'Amministrazione entro un ragionevole lasso di tempo (“Se le previsioni in rilievo vengono ad imporre l'obbligo di disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni riguardanti la tracciabilità dei prodotti, è da ritenersi che - ferme eventuali diverse ipotesi contemplate in altre previsioni di legge
- l'illecito amministrativo di cui agli artt. 18 Reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002/CE e 2,
D.Lgs. n. 05/04/2006, n. 190 venga a configurarsi allorquando il soggetto tenuto all'osservanza dell'obbligo risulti incapace - anche per la inadeguatezza dei sistemi e delle procedure contemplati al paragrafo 2 del medesimo art. 18, Reg. (CE) 28/01/2002,
n. 178/2002/CE - di fornire alle autorità competenti le dovute informazioni entro un lasso temporale non immediato ma comunque ragionevole, in tal modo dando prova di aver rispettato l'obbligo di tracciabilità, non potendosi invece ritenere sussistente la violazione in virtù della semplice incapacità di ottemperare alla richiesta di informazioni in immediato riscontro alla medesima, e dovendosi, anzi, escludere la sussistenza dell'illecito quando dette informazioni vengano comunque messe a disposizione entro tempi ragionevolmente solleciti”; Cass. Civ. n. 2022/35685).
Orbene, nel caso di specie, si evidenzia che la nelle sue allegazioni Parte_1
difensive non ha dedotto che l'impossibilità di fornire le informazioni richieste fosse dovuta alla inadeguatezza dei sistemi e delle procedure di reperimento dei documenti commerciali utili a tal fine.
In particolare, l'opponente non ha dimostrato di aver prodotto entro un tempo ragionevolmente sollecito la documentazione richiesta, asseritamente presente al momento dell'accertamento, atteso che, anche a seguito della verifica ispettiva, il legale rappresentante della società non ha fornito alcuna prova di aver consegnato tempestivamente tali documenti all'Autorità amministrativa competente durante la fase endoprocedimentale svoltasi in contradditorio tra le parti.
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Invero, la società ricorrente ha versato in atti un documento di trasporto ed una fattura solo nell'ambito del presente procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione
(instaurato il 20.3.2024), a fronte di una verifica ispettiva avvenuta in data 14.12.2023, senza nemmeno aver allegato alcuna plausibile ragione giustificativa di tale ritardo.
Il tutto senza considerare che nemmeno è stata articolata alcuna istanza istruttoria utile a dimostrare che detta documentazione fosse riferibile proprio ai prodotti oggetto dell'accertamento ispettivo.
Occorre evidenziare che le circostanze dedotte da parte ricorrente non sono state supportate da valide argomentazioni probatorie, né sul punto sono state articolate istanze istruttorie in grado di dimostrare, in modo adeguato e certo, il rispetto degli obblighi di etichettatura e tracciabilità previsti dalla normativa di settore.
Gli elementi precisi e concordanti in precedenza esaminati possono già da soli considerarsi chiaramente indice della sussistenza di una effettiva commercializzazione dei prodotti ittici de quo in assenza di una documentazione tracciabile che consentisse di identificarne la provenienza e di ricostruirne tutte le fasi dalla produzione alla distribuzione, in ciò sostanziandosi la violazione dei precetti normativi indicati nel provvedimento impugnato.
Alla luce delle emergenze processuali complessivamente considerate, il materiale probatorio prodotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - IA di PO di PO può considerarsi altamente attendibile e rappresentativo delle circostanze ivi indicate potendo fondare certamente le violazioni contestate al ricorrente.
Occorre infatti considerare lo speciale valore probatorio del verbale di accertamento riferibile a quanto attestato dai pubblici ufficiali essere avvenuto in loro presenza, vale a dire l'aver trovato all'interno dell'esercizio commerciale della dei Parte_1
prodotti ittici in assenza di etichette o altri documenti attestanti la provenienza del pesce destinato ad essere venduto al pubblico.
Orbene, la parte ricorrente, oltre a non aver proposto querela di falso rispetto ai detti verbali di accertamento, non ha contestato in modo specifico i fatti accertati nei medesimi verbali e posti a fondamento della contestata violazione e dell'irrogata sanzione;
né ha fornito nel ricorso una plausibile giustificazione in ordine ai motivi per i quali non tenesse all'interno dell'esercizio commerciale la documentazione necessaria ai fini della commercializzazione.
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Pertanto, alla luce dell'efficacia probatoria privilegiata (superabile, esclusivamente, mediante la proposizione di querela di falso) del verbale di accertamento con riferimento ai fatti verificatisi alla presenza e sotto la percezione degli agenti accertatori quali pubblici ufficiali, può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione.
All'esito del giudizio l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio di segno contrario idoneo a dimostrare l'erroneità dell'accertamento e l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio;
può quindi ritenersi dimostrato che i prodotti ittici venissero commercializzati in violazione della normativa vigente sulla tracciabilità dei prodotti ittici che impone a tutti gli operatori della filiera di detenere la documentazione che consente di ricostruire tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione del pescato, dalla cattura alla raccolta, fino alla vendita al dettaglio.
In conclusione, sulla base del descritto quadro probatorio, liberamente valutato e apprezzato, può dirsi accertata la sussistenza della violazione e la responsabilità della società ricorrente in ordine alle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Per tutti i motivi sopra enunciati, l'opposizione deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Quanto alle spese, deve rilevarsi che in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota (cfr., Cass. Civ., Sez. I, 2 settembre 2005, n. 17708 nonchè Cass. Civ., sez. I, 2 settembre 2004, n. 17674 che ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'amministrazione, nel giudizio di opposizione all'applicazione delle sanzioni, si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota (in applicazione di tale principio, la Corte, decidendo nel merito la vertenza proprio sul punto delle spese liquidate nella sentenza di merito, ha rigettato la richiesta di condanna formulata dalla parte pubblica).
Né, tantomeno, nel caso di specie è applicabile il disposto dell'art 152 bi disp. att. cpc inserito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e successivamente così modificato dall'art. 1,
L. 24 dicembre 2012, n. 228 secondo cui “nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91
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del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. La norma in questione si riferisce infatti ai soli giudizi aventi ad oggetto rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Non avendo la resistente provveduto a documentare le spese vive sostenute, nulla per le spese può esserle riconosciuto nonostante la soccombenza della controparte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in data 8.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 29.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2400/2024 avente ad oggetto “opposizione ad ingiunzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981” e pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Buonanno, presso il cui studio, sito in Casal di Principe, alla via F. Schubert n. 17, è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE
E
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - IA di PO di PO, rappresentato e difeso dal proprio funzionario delegato
PARTE RESISTENTE
N FATTO E DIRITTO CP_1
Con ricorso depositato in data 20.3.2024 la ricorrente proponeva Parte_1
opposizione, ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 210/2024 del 16.02.2024 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - IA di
PO di PO, con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di €
1 Tribunale di PO Nord R.G. 2400/2024
1.512,80 stante l'accertata violazione dell'art. 10 comma 1 lett. z) del D. Lgs. n.4/2012 del 09.01.2012 e dell'art. 58 del REG. (CE) n.1224/2009, punita dall'art.11 comma 4 del
D. Lgs. n.4/2012 del 09.01.2012, per aver detenuto all'interno dell'esercizio commerciale prodotti ittici - 18 kg. di tonno rosso pinna gialla - destinati alla vendita al pubblico, in assenza di documenti validi ai fini della tracciabilità (fatture, d.d.t. ecc.), ovvero di sistemi e procedure che consentissero di mettere a disposizione delle Autorità competenti le informazioni al riguardo.
Detta ingiunzione è stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento n. 179/2023 del 14.12.2023 a seguito degli accertamenti ispettivi condotti dal personale militare della
IA di PO - Guardia Costiera di PO in data 14.12.2023 presso il mercato ittico di Mugnano.
A fondamento dell'opposizione la società ricorrente deduceva: in via preliminare, che l'ordinanza-ingiunzione opposta era illegittima per carenza di motivazione poiché non conteneva una specifica descrizione dei fatti contestati nel caso concreto;
che l'etichettatura apposta dal fornitore sulle confezioni e la documentazione contabile e fiscale esibita – i documenti di trasporto e le fatture relative alla merce – in sede di verifica erano elementi che consentivano il tracciamento dei prodotti ittici oggetto di accertamento.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché il Tribunale adito, previa adozione di un provvedimento di sospensione, annullasse l'opposta ordinanza-ingiunzione; in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda, chiedeva che venisse disposta la riduzione della sanzione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - IA di PO di
PO che, contestando la fondatezza dell'opposizione, esponeva: in via preliminare, che l'ordinanza-ingiunzione era correttamente motivata sulla base di puntuali riferimenti agli elementi di fatto e di diritto relativi alla concreta vicenda in esame;
che in data 14.12.2023 durante il controllo eseguito dai militari accertatori della Guardia Costiera di PO non era stata riscontrata alcuna etichetta apposta sulle confezioni dei prodotti ittici, né era stata fornita alcuna documentazione utile ai fini alla tracciabilità della merce;
che nel verbale di accertamento dell'illecito il legale rappresentante della società ricorrente, Per_1
nulla aveva dichiarato in merito alle infrazioni contestate.
[...]
Ciò posto, concludeva affinché, fosse rigettata l'opposizione, con condanna di
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controparte al pagamento delle spese di lite.
In assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la discussione al 22.9.2025, udienza poi sostituita dalla previsione di un termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata che indica i concreti presupposti di fatto e le specifiche ragioni di diritto poste a fondamento della decisione, ponendo così il ricorrente in condizioni di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa del soggetto sanzionato, senza dubbio posto in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Passando al merito, il presente giudizio è stato proposto allo scopo di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 210/2024 del 16.02.2024 emessa dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - IA di PO di PO con cui era stata irrogata la sanzione di € 1.512,80, a seguito della notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto dai militari accertatori della Guardia
Costiera di PO all'esito degli accertamenti ispettivi iniziati con l'accesso del
14.12.2023.
Nella fattispecie in esame, la violazione contestata all'odierna opponente risulta fondata sulla circostanza della detenzione all'interno dell'esercizio commerciale di prodotti ittici
- 18 kg di tonno - destinati alla successiva vendita al pubblico, in Parte_2
assenza di una valida documentazione che consentisse di individuarne la provenienza, in tal modo violando gli obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici venduti al dettaglio (art. 10 co. 1 lett. z del
D. Lgs 04/2012 del 09/01/2012; art. 58 del Reg. CE n. 1224/2009).
La società ricorrente nega tale addebito di responsabilità basato sulle risultanze del verbale di accertamento, sostenendo che, al momento dell'accesso dei militari, tutte le informazioni richieste in merito alla tracciabilità dei prodotti ittici oggetto di contestazione erano desumibili dalle etichette apposte sulle confezioni, oltre che dalle fatture e dai documenti di trasporto relativi alla suddetta merce.
La vicenda in esame è, quindi, inquadrabile nell'ambito dagli accertamenti volti alla salvaguardia delle risorse marine e al contrasto di comportamenti illeciti potenzialmente
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nocivi per il consumatore finale.
In punto di diritto viene in rilievo la normativa comunitaria di cui al Reg. (CE) 1224/2009, al Reg. (UE) 404/2011, attuata in Italia con il D.M. Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 10 novembre 2011, che disciplina la tracciabilità del prodotto ittico, dal momento della cattura alla prima vendita, attraverso la produzione e il trasferimento dei dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio;
in particolare, l'articolo 58 del Regolamento CE 1224/2009, comma
5 recita testualmente che “l'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono: a)numero di identificazione di ogni partita;
b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d) data delle catture o data di produzione;
e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
f) nome e indirizzo dei fornitori;
g) informazioni ai consumatori previste dall'articolo 35 del regolamento (UE)
n.1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio: denominazione commerciale, metodo di produzione, zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci;
h) se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati”. Nell'ottica di una maggior tutela del consumatore finale, la regolamentazione europea di settore stabilisce, quindi, che tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere tracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita e che le informazioni relative a tali prodotti devono essere fornite attraverso l'etichettatura e l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la merce.
In tale cornice normativa si inscrive la normativa nazionale, e in particolare, l'art.10, comma 1, lett. z), del D. Lgs. n. 4 del 2012, come modificato dalla L. n. 154 del 2016 che sanziona la violazione degli “obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici” nonché la violazione degli obblighi informativi nei confronti del consumatore finale, per quanto concerne le fasi di produzione, lavorazione e commercializzazione delle relative partite di pesca.
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Con riguardo all'ambito soggettivo e oggettivo del controllo sulla filiera ittica prefigurato dal Regolamento (CE) n. 1224 del 2009, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “i soggetti obbligati a rispettare la suddetta normativa, - operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura -, sono tenuti ad adottare un sistema di tracciabilità che assicuri che, tutte le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura raccolta alla vendita al dettaglio” (cfr. Cass. civ. n.
25939/2020).
In buona sostanza, l'obbligo di etichettatura e tracciabilità, così come specificato dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza nazionale, ha come finalità principale quella di tutelare il diritto del consumatore ad essere informato, al momento dell'acquisto, sulla effettiva provenienza del prodotto ittico, che deve essere costantemente tracciabile e accompagnato da informazioni specifiche e documentate concernenti le fasi di reperimento, lavorazione e trasporto.
Nella vicenda in esame, l'opponente sostiene, contestando genericamente le circostanze riportate nei verbali redatti dai militari accertatori, che la normativa in parola era stata rispettata in quanto le etichette identificative apposte sulla merce, sia pur deteriorate a causa degli sbalzi termici, erano leggibili e consentivano di reperire le informazioni necessarie per la tracciabilità dei prodotti in questione.
In particolare, la società ricorrente asserisce che, al momento della verifica ispettiva, sussisteva anche una documentazione fiscale e commerciale relativa alla partita in questione che avrebbe consentito di ricostruire la filiera del prodotto ittico commercializzato.
Al contrario di quanto allegato dall'opponente, sulla base del verbale redatto dai militari al momento dell'accertamento, risulta che i prodotti ittici de quo, in violazione della richiamata normativa sulla tracciabilità del pescato, non erano corredati da alcuna documentazione in grado di attestare in modo adeguato la loro esclusiva provenienza.
Invero, dall'esame del verbale si rileva che, nonostante il congruo lasso di tempo concesso dai militari per il reperimento dei documenti richiesti, il legale rappresentante della società opponente, , non era stato in grado di produrre alcun dato Persona_1
documentale utile a chiarire la derivazione del prodotto e fornire le informazioni relative
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alla produzione, alla lavorazione, al trasporto e alla commercializzazione della partita di pesca in questione.
Sul tema giova premettere alcuni cenni sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass.
n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
In proposito, è opportuno ribadire che, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché – nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni – spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi
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dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto gli attuali commi 11 dell'art. 6 e 10 dell'art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2011 – così come prima il comma 11 dell'art. 23 della 1.
n. 689/1981 – recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Va qui inoltre aggiunto che, sebbene il comma 6 dell'art. 23 preveda l'assunzione di mezzi di prova di ufficio, è noto che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il potere del Giudice di disporre d'ufficio mezzi di prova è meramente discrezionale (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 22 gennaio 1999, n. 561). Ed è altrettanto noto che il giudizio de quo è disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 24 giugno 2003, n. 9987), e le attività, anche istruttorie, che le parti possono svolgere devono essere disciplinate da tali regole (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 27 ottobre 1992, n. 11653).
Con riferimento al valore probatorio della documentazione prodotta dalla Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - IA di PO di PO (verbali di contestazione di illecito amministrativo e verbale di sequestro amministrativo) si osserva che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, delle veridicità fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti raccolte dal
P.U. procedente.
In particolare, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, la giurisprudenza ha precisato che il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate
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nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (cfr. Cass. civ. n. 6565/2007).
Quindi, in relazione alle altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o in seguito a indagini, i verbali possiedono un grado di attendibilità, che può essere infirmato da una specifica prova contraria, e, se questa non venga raggiunta, possono costituire prova sufficiente di tutte le circostanze di fatto riferite dal pubblico ufficiale, che li ha compilati (Cass. civ. n.
4465 del 06.10.1978).
Pertanto, l'assenza di fede privilegiata in ordine alla verità sostanziale delle dichiarazioni ed agli accertamenti e valutazioni del verbalizzante, non comporta che l'impugnativa renda tali parti del verbale prive di efficacia probatoria, dovendo, al contrario, il giudice del merito, prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali.
Non può, dunque, negarsi qualsivoglia rilevanza al verbale di accertamento ed occorre, invece, procedere alla valutazione del contenuto di esso e, poi, confrontare i risultati raggiunti con le altre prove eventualmente assunte nel processo.
Nel caso di specie, la detenzione ai fini commerciali della partita di tonno rosso pinne gialle in violazione del quadro normativo nazionale e comunitario - in relazione alla quale
è stata irrogata la sanzione amministrativa - appare comprovata dagli accertamenti ispettivi effettuati dal personale militare i quali constatavano, in via diretta, che i prodotti ittici in questione erano del tutto privi di etichette attestanti la provenienza e che risultava assente qualsiasi documento (fatture, documenti di trasporto o bolle di accompagnamento) utile ai fini della tracciabilità della merce.
Occorre poi rilevare che il verbale di accertamento, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente, non riporta alcuna Persona_1
dichiarazione del trasgressore in merito alle violazioni contestate dagli agenti. In alcun modo dal verbale si dà atto della disponibilità del all'esibizione di Per_1
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documentazione indicante l'effettiva provenienza e la filiera di trasporto del prodotto ittico detenuto per la vendita al pubblico.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della prova del rispetto dell'obbligo di tracciabilità, non è necessario che la documentazione richiesta venga fornita in immediato riscontro alla richiesta di informazioni da parte delle Autorità competenti, essendo sufficiente, per escludere la sussistenza dell'illecito, che le informazioni richieste vengano messe a disposizione dell'Amministrazione entro un ragionevole lasso di tempo (“Se le previsioni in rilievo vengono ad imporre l'obbligo di disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni riguardanti la tracciabilità dei prodotti, è da ritenersi che - ferme eventuali diverse ipotesi contemplate in altre previsioni di legge
- l'illecito amministrativo di cui agli artt. 18 Reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002/CE e 2,
D.Lgs. n. 05/04/2006, n. 190 venga a configurarsi allorquando il soggetto tenuto all'osservanza dell'obbligo risulti incapace - anche per la inadeguatezza dei sistemi e delle procedure contemplati al paragrafo 2 del medesimo art. 18, Reg. (CE) 28/01/2002,
n. 178/2002/CE - di fornire alle autorità competenti le dovute informazioni entro un lasso temporale non immediato ma comunque ragionevole, in tal modo dando prova di aver rispettato l'obbligo di tracciabilità, non potendosi invece ritenere sussistente la violazione in virtù della semplice incapacità di ottemperare alla richiesta di informazioni in immediato riscontro alla medesima, e dovendosi, anzi, escludere la sussistenza dell'illecito quando dette informazioni vengano comunque messe a disposizione entro tempi ragionevolmente solleciti”; Cass. Civ. n. 2022/35685).
Orbene, nel caso di specie, si evidenzia che la nelle sue allegazioni Parte_1
difensive non ha dedotto che l'impossibilità di fornire le informazioni richieste fosse dovuta alla inadeguatezza dei sistemi e delle procedure di reperimento dei documenti commerciali utili a tal fine.
In particolare, l'opponente non ha dimostrato di aver prodotto entro un tempo ragionevolmente sollecito la documentazione richiesta, asseritamente presente al momento dell'accertamento, atteso che, anche a seguito della verifica ispettiva, il legale rappresentante della società non ha fornito alcuna prova di aver consegnato tempestivamente tali documenti all'Autorità amministrativa competente durante la fase endoprocedimentale svoltasi in contradditorio tra le parti.
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Invero, la società ricorrente ha versato in atti un documento di trasporto ed una fattura solo nell'ambito del presente procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione
(instaurato il 20.3.2024), a fronte di una verifica ispettiva avvenuta in data 14.12.2023, senza nemmeno aver allegato alcuna plausibile ragione giustificativa di tale ritardo.
Il tutto senza considerare che nemmeno è stata articolata alcuna istanza istruttoria utile a dimostrare che detta documentazione fosse riferibile proprio ai prodotti oggetto dell'accertamento ispettivo.
Occorre evidenziare che le circostanze dedotte da parte ricorrente non sono state supportate da valide argomentazioni probatorie, né sul punto sono state articolate istanze istruttorie in grado di dimostrare, in modo adeguato e certo, il rispetto degli obblighi di etichettatura e tracciabilità previsti dalla normativa di settore.
Gli elementi precisi e concordanti in precedenza esaminati possono già da soli considerarsi chiaramente indice della sussistenza di una effettiva commercializzazione dei prodotti ittici de quo in assenza di una documentazione tracciabile che consentisse di identificarne la provenienza e di ricostruirne tutte le fasi dalla produzione alla distribuzione, in ciò sostanziandosi la violazione dei precetti normativi indicati nel provvedimento impugnato.
Alla luce delle emergenze processuali complessivamente considerate, il materiale probatorio prodotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - IA di PO di PO può considerarsi altamente attendibile e rappresentativo delle circostanze ivi indicate potendo fondare certamente le violazioni contestate al ricorrente.
Occorre infatti considerare lo speciale valore probatorio del verbale di accertamento riferibile a quanto attestato dai pubblici ufficiali essere avvenuto in loro presenza, vale a dire l'aver trovato all'interno dell'esercizio commerciale della dei Parte_1
prodotti ittici in assenza di etichette o altri documenti attestanti la provenienza del pesce destinato ad essere venduto al pubblico.
Orbene, la parte ricorrente, oltre a non aver proposto querela di falso rispetto ai detti verbali di accertamento, non ha contestato in modo specifico i fatti accertati nei medesimi verbali e posti a fondamento della contestata violazione e dell'irrogata sanzione;
né ha fornito nel ricorso una plausibile giustificazione in ordine ai motivi per i quali non tenesse all'interno dell'esercizio commerciale la documentazione necessaria ai fini della commercializzazione.
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Pertanto, alla luce dell'efficacia probatoria privilegiata (superabile, esclusivamente, mediante la proposizione di querela di falso) del verbale di accertamento con riferimento ai fatti verificatisi alla presenza e sotto la percezione degli agenti accertatori quali pubblici ufficiali, può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione.
All'esito del giudizio l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio di segno contrario idoneo a dimostrare l'erroneità dell'accertamento e l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio;
può quindi ritenersi dimostrato che i prodotti ittici venissero commercializzati in violazione della normativa vigente sulla tracciabilità dei prodotti ittici che impone a tutti gli operatori della filiera di detenere la documentazione che consente di ricostruire tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione del pescato, dalla cattura alla raccolta, fino alla vendita al dettaglio.
In conclusione, sulla base del descritto quadro probatorio, liberamente valutato e apprezzato, può dirsi accertata la sussistenza della violazione e la responsabilità della società ricorrente in ordine alle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Per tutti i motivi sopra enunciati, l'opposizione deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Quanto alle spese, deve rilevarsi che in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota (cfr., Cass. Civ., Sez. I, 2 settembre 2005, n. 17708 nonchè Cass. Civ., sez. I, 2 settembre 2004, n. 17674 che ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'amministrazione, nel giudizio di opposizione all'applicazione delle sanzioni, si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota (in applicazione di tale principio, la Corte, decidendo nel merito la vertenza proprio sul punto delle spese liquidate nella sentenza di merito, ha rigettato la richiesta di condanna formulata dalla parte pubblica).
Né, tantomeno, nel caso di specie è applicabile il disposto dell'art 152 bi disp. att. cpc inserito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e successivamente così modificato dall'art. 1,
L. 24 dicembre 2012, n. 228 secondo cui “nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91
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del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. La norma in questione si riferisce infatti ai soli giudizi aventi ad oggetto rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Non avendo la resistente provveduto a documentare le spese vive sostenute, nulla per le spese può esserle riconosciuto nonostante la soccombenza della controparte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in data 8.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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