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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/09/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
RG 292/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 292/2020 RGAC vertente tra:
( ), in personale del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Minasi
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gulia De Caridi
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.1083/2019, pubblicata il
02.12.2019, nel giudizio iscritto al n. RG. 695/2018
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 03.04.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 201/2018, emesso dal Tribunale di Palmi in data 12.03.2018 nell'ambito del procedimento RG n. 1493/2017, con cui parte attrice è stata condannata al pagamento della somma pari ad € 205.568,43, oltre interessi e spese, in favore di
[...] per il mancato pagamento di fatture a titolo di prestazioni sanitarie per Parte_1
l'anno 2015, in ragione del contratto di convenzione tra e l' Parte_1 [...]
di Palmi. Pt_2
A sostegno della propria domanda ha eccepito preliminarmente la competenza territoriale del giudice adito e, nel merito, la nullità del decreto ingiuntivo, per genericità della domanda e per carenza della prova della sussistenza del credito. In via subordinata, ha contestato la sussistenza della propria legittimazione passiva, atteso che parte opposta ha stipulato il contratto di convenzione con l'azienda sanitaria di competenza e non con la . Controparte_1
Sul punto, ha evidenziato che in materia di assistenza socio-sanitaria la Controparte_1 possiede esclusivamente compiti di programmazione, coordinazione e vigilanza, essendo demandato alle aziende sanitarie ogni potere d'intervento diretto, compresa l'istaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private in regime di accreditamento.
costituitasi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha Parte_1 chiesto il rigetto. Nel dettaglio, ha evidenziato che ai fini della liquidazione delle somme di spettanza, oltre il contratto, è sufficiente l'effettività del rapporto e della prestazione riconosciuta dalla P.A. Ha precisato che la delibera G.R. 557/04 costituisce la fonte del rapporto tra la e e riparte, ai fini del Controparte_1 Parte_1 pagamento, le quote di spettanza tra la e l'ASP. CP_1
Il giudizio, istruito con l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti, è stato poi definito con sentenza n. 1083/2019, pubblicata in data 02.12.2019 nell'ambito del procedimento R.G.
n. 695/2018, con la quale il Tribunale di Palmi, richiamando le disposizioni contenute nel
D.lgs. n. 502/1992, ha ritenuto che l'associazione nessuna pretesa possa vantare nei Parte_1 confronti della , sicché ha accolto l'opposizione e per l'effetto revocato il Controparte_1
2 decreto ingiuntivo n. 201/18, condannando la parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello, Parte_1 contestando l'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, della documentazione prodotta e l'assenza di completa motivazione.
Ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare che tra la CP_1
e l' , per la situazione eccezionale della sanità in , è stata
[...] Parte_3 CP_1 stipulata un'apposita convenzione, con la quale si è stabilito che la retta giornaliera grava in parte, nella misura del 40%, sul Fondo Sanitario Regionale e che la stessa convenzione, in quanto successiva e speciale, supera il riparto di competenze tra la e le aziende CP_1 sanitarie in quanto il Dlgs. 502/1992 non esclude la possibilità di convenzioni modificative.
Infine, ha evidenziato l'infondatezza e l'eccessività della condanna alle spese, pari alla somma di € 5.863,50.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda di parte già opponente all'originario D.I., respingendo ogni eccezione posta a sostegno, con consequenziale conferma appunto del D.I. n. 201/2018 emanato dal Tribunale di Palmi, con consequenziale condanna alle spese e competenze del Giudizio di primo e di secondo grado”.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione Controparte_1 evidenziando che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, un accordo, laddove sussistente, non è idoneo a modificare il riparto di competenze posto da una fonte normativa.
Ha, dunque, ribadito l'inesistenza di qualsiasi accordo negoziale tra la e Controparte_1
l'odierna appellante e la propria carenza di legittimazione passiva. Ha, infine, eccepito l'inammissibilità della censura avente ad oggetto la statuizione delle spese, in quanto generica.
Pertanto, ha così concluso: “1. Preliminarmente, dichiarare infondato l'appello proposto nei confronti della per le motivazioni di cui al punto a) e, per l'effetto, Controparte_1 confermare la sentenza n. 1083/2019 del 2.12.2019. 2. In via subordinata, nel merito, rigettare comunque l'appello ed ogni domanda proposta nei confronti dell' Parte_4
anche per le causali di cui al punto b)”.
[...]
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 22.04.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 2. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'associazione - sulla quale grava l'onere di dimostrare la fonte del rapporto Parte_1 obbligatorio - in forza del consolidato principio secondo cui chi agisca per l'adempimento è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituita dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533) - ha posto a fondamento della propria domanda, oltre alle fatture dell'anno 2015 per prestazioni di assistenza erogate presso la struttura sita in Taurianova via La Resta, la convenzione dalla stessa stipulata con l' in data 14.01.2004, la delibera del commissario straordinario n. Parte_2
241 del 26.01.2004, la delibera della Giunta Regionale n. 557 del 02.08.2004.
Orbene, la convenzione del 10.04.2005 (allegato n. 1 alla comparsa di costituzione in primo grado) in relazione agli impegni di carattere finanziario (art. 1) prevede all'art. 1 che l'
[...]
“si impegna ad assumere a proprio carico gli oneri finanziari della retta pro capite CP_2 per ogni ospite in regime residenziale determinata dalla Giunta regionale nella seduta del
13/11/2002 delibera n. 1044 in euro 77,00 , nella misura del 40%che quindi graverà sul
Fondo Sanitario Regionale. Il restante 60% è a carico dell'utente o del secondo le CP_3 modalità stabilite dall'art. 6 della Direttiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
1044/02”.
Con delibera n. 241 del 26.01.2004, avente ad oggetto “convenzionamento tra l' e Pt_2 Pt_2 le e , secondo lo schema B , allegato alla delibera di Giunta Parte_5 Parte_1
Regionale n. 1044/02 e gli accordi di cui al verbale del 14.01.2004”, il commissario straordinario, preso atto del parere del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ha deliberato di prendere atto dell'accordo con la di cui al verbale del Parte_6
14.01.2004 e di procedere in via provvisoria ed eccezionale secondo l'accordo di cui al verbale sottoscritto in data 14.1.2004 “e secondo le direttive e le tariffe previste dall'allegato
B della delibera di Giunta regionale n. 1044/22 alla stipula di apposita convenzione con la
, nonché “di prendere atto che relativamente alla retta pro capite pro Parte_6 Parte_1 die , in regime residenziale, di euro 77,00 si conviene che le cooperative fattureranno il Part 40%della retta all' , mentre per la restante quota del 60% posta a carico dell'utente o del
4 ci si riserva, come da verbale allegato, di interpellare la in ordine alle CP_3 CP_1 modalità di riscossione e liquidazione”.
Ora è evidente che entrambi gli accordi richiamati – stipulati tra l'azienda sanitaria e la cooperativa erogatrice di prestazioni sanitarie – non sono costitutivi di alcun obbligo a carico della a favore dell'associazione avendo la soltanto determinato a CP_1 Parte_1 CP_1
Parte monte gli oneri finanziari a carico dell' e individuato il metodo del finanziamento (fondo sanitario regionale).
Con la delibera n. 557/2004, la Giunta regionale ha quindi deciso di “disporre che l'onere della retta di euro 77,00 stabilita quale corrispettivo giornaliero per i ricoveri di soggetti affetti da patologie psichiatriche nelle strutture a minore intensità assistenziale funzionanti nella gestite dalle cooperative sociali convenzionate con le aziende Controparte_1 sanitarie, sia posto per il 40% a carico del FSR ed il restante 40% da gravare sul Fondo
Sociale Regionale nelle more del perfezionamento delle attività dirette a trasferire ai Comuni la materia relativa alla gestione dei servizi socio assistenziali”, indicando così lo strumento di finanziamento senza tuttavia assumere alcun obbligo diretto nei confronti della struttura erogatrice delle prestazioni assistenziali.
Dunque, non appare condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui la fonte del rapporto obbligatorio si rinviene negli accordi sopra esaminati e nella delibera della Giunta regionale
557/2024 , in assenza di alcun accordo sottoscritto dalla con l'odierna Controparte_1 appellante e in mancanza di assunzione di obblighi di pagamento in favore della , Parte_6 non ravvisabili neppure nella delibera regionale richiamata, mentre corretto è il richiamo del primo giudicante al Dlgs 502/1992 che distingue tra i compiti di programmazione, indirizzo e controllo attribuiti alla e quelli di gestione della spesa e di erogazione dei servizi sul CP_1 territorio, assegnati alle aziende sanitarie. Pertinente è anche il richiamo fatto dal primo giudice alla giurisprudenza in materia: prendendo le mosse dal Dlgs. n. 502/1992, modificato dal Dlgs. 229/2019, nell'ipotesi di una domanda proposta dal gestore di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nei confronti della , diretta ad ottenere il pagamento Controparte_1 del contributo per prestazioni socio-sanitarie erogate dalla predetta struttura, imputabili per il
30% al Fondo sociale regionale, in presenza di una convenzione stipulata tra la struttura sanitaria e l la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della , Parte_7 Controparte_1
Parte ha evidenziato che la normativa nazionale e regionale demanda alle ogni potere
5 d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di CP_1 programmazione, coordinamento e vigilanza. Dunque - ha chiarito la Suprema Corte - al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, non sono riferibili in via diretta alla gli effetti degli atti degli enti operanti nel settore CP_1 sanitario nell'esercizio delle rispettive funzioni (Cass. civ. 22037/2016; Cass. civ. 22039/2016;
Cass. civ. 11923/2017).
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano in favore della parte appellata sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione relativo alle cause di valore da € 52.001 a € 260.000) e dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia, in complessivi € 7160,00, di cui € 1489,00 per studio della controversia, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase istruttoria, €
2552,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 - condanna , in personale del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del presente procedimento che liquida in €
7.160,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale,
IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 12 settembre
2025
La Consigliera rel. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
7
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 292/2020 RGAC vertente tra:
( ), in personale del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Minasi
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gulia De Caridi
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.1083/2019, pubblicata il
02.12.2019, nel giudizio iscritto al n. RG. 695/2018
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 03.04.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 201/2018, emesso dal Tribunale di Palmi in data 12.03.2018 nell'ambito del procedimento RG n. 1493/2017, con cui parte attrice è stata condannata al pagamento della somma pari ad € 205.568,43, oltre interessi e spese, in favore di
[...] per il mancato pagamento di fatture a titolo di prestazioni sanitarie per Parte_1
l'anno 2015, in ragione del contratto di convenzione tra e l' Parte_1 [...]
di Palmi. Pt_2
A sostegno della propria domanda ha eccepito preliminarmente la competenza territoriale del giudice adito e, nel merito, la nullità del decreto ingiuntivo, per genericità della domanda e per carenza della prova della sussistenza del credito. In via subordinata, ha contestato la sussistenza della propria legittimazione passiva, atteso che parte opposta ha stipulato il contratto di convenzione con l'azienda sanitaria di competenza e non con la . Controparte_1
Sul punto, ha evidenziato che in materia di assistenza socio-sanitaria la Controparte_1 possiede esclusivamente compiti di programmazione, coordinazione e vigilanza, essendo demandato alle aziende sanitarie ogni potere d'intervento diretto, compresa l'istaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private in regime di accreditamento.
costituitasi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha Parte_1 chiesto il rigetto. Nel dettaglio, ha evidenziato che ai fini della liquidazione delle somme di spettanza, oltre il contratto, è sufficiente l'effettività del rapporto e della prestazione riconosciuta dalla P.A. Ha precisato che la delibera G.R. 557/04 costituisce la fonte del rapporto tra la e e riparte, ai fini del Controparte_1 Parte_1 pagamento, le quote di spettanza tra la e l'ASP. CP_1
Il giudizio, istruito con l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti, è stato poi definito con sentenza n. 1083/2019, pubblicata in data 02.12.2019 nell'ambito del procedimento R.G.
n. 695/2018, con la quale il Tribunale di Palmi, richiamando le disposizioni contenute nel
D.lgs. n. 502/1992, ha ritenuto che l'associazione nessuna pretesa possa vantare nei Parte_1 confronti della , sicché ha accolto l'opposizione e per l'effetto revocato il Controparte_1
2 decreto ingiuntivo n. 201/18, condannando la parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello, Parte_1 contestando l'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, della documentazione prodotta e l'assenza di completa motivazione.
Ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare che tra la CP_1
e l' , per la situazione eccezionale della sanità in , è stata
[...] Parte_3 CP_1 stipulata un'apposita convenzione, con la quale si è stabilito che la retta giornaliera grava in parte, nella misura del 40%, sul Fondo Sanitario Regionale e che la stessa convenzione, in quanto successiva e speciale, supera il riparto di competenze tra la e le aziende CP_1 sanitarie in quanto il Dlgs. 502/1992 non esclude la possibilità di convenzioni modificative.
Infine, ha evidenziato l'infondatezza e l'eccessività della condanna alle spese, pari alla somma di € 5.863,50.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda di parte già opponente all'originario D.I., respingendo ogni eccezione posta a sostegno, con consequenziale conferma appunto del D.I. n. 201/2018 emanato dal Tribunale di Palmi, con consequenziale condanna alle spese e competenze del Giudizio di primo e di secondo grado”.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione Controparte_1 evidenziando che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, un accordo, laddove sussistente, non è idoneo a modificare il riparto di competenze posto da una fonte normativa.
Ha, dunque, ribadito l'inesistenza di qualsiasi accordo negoziale tra la e Controparte_1
l'odierna appellante e la propria carenza di legittimazione passiva. Ha, infine, eccepito l'inammissibilità della censura avente ad oggetto la statuizione delle spese, in quanto generica.
Pertanto, ha così concluso: “1. Preliminarmente, dichiarare infondato l'appello proposto nei confronti della per le motivazioni di cui al punto a) e, per l'effetto, Controparte_1 confermare la sentenza n. 1083/2019 del 2.12.2019. 2. In via subordinata, nel merito, rigettare comunque l'appello ed ogni domanda proposta nei confronti dell' Parte_4
anche per le causali di cui al punto b)”.
[...]
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 22.04.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 2. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'associazione - sulla quale grava l'onere di dimostrare la fonte del rapporto Parte_1 obbligatorio - in forza del consolidato principio secondo cui chi agisca per l'adempimento è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituita dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533) - ha posto a fondamento della propria domanda, oltre alle fatture dell'anno 2015 per prestazioni di assistenza erogate presso la struttura sita in Taurianova via La Resta, la convenzione dalla stessa stipulata con l' in data 14.01.2004, la delibera del commissario straordinario n. Parte_2
241 del 26.01.2004, la delibera della Giunta Regionale n. 557 del 02.08.2004.
Orbene, la convenzione del 10.04.2005 (allegato n. 1 alla comparsa di costituzione in primo grado) in relazione agli impegni di carattere finanziario (art. 1) prevede all'art. 1 che l'
[...]
“si impegna ad assumere a proprio carico gli oneri finanziari della retta pro capite CP_2 per ogni ospite in regime residenziale determinata dalla Giunta regionale nella seduta del
13/11/2002 delibera n. 1044 in euro 77,00 , nella misura del 40%che quindi graverà sul
Fondo Sanitario Regionale. Il restante 60% è a carico dell'utente o del secondo le CP_3 modalità stabilite dall'art. 6 della Direttiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
1044/02”.
Con delibera n. 241 del 26.01.2004, avente ad oggetto “convenzionamento tra l' e Pt_2 Pt_2 le e , secondo lo schema B , allegato alla delibera di Giunta Parte_5 Parte_1
Regionale n. 1044/02 e gli accordi di cui al verbale del 14.01.2004”, il commissario straordinario, preso atto del parere del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ha deliberato di prendere atto dell'accordo con la di cui al verbale del Parte_6
14.01.2004 e di procedere in via provvisoria ed eccezionale secondo l'accordo di cui al verbale sottoscritto in data 14.1.2004 “e secondo le direttive e le tariffe previste dall'allegato
B della delibera di Giunta regionale n. 1044/22 alla stipula di apposita convenzione con la
, nonché “di prendere atto che relativamente alla retta pro capite pro Parte_6 Parte_1 die , in regime residenziale, di euro 77,00 si conviene che le cooperative fattureranno il Part 40%della retta all' , mentre per la restante quota del 60% posta a carico dell'utente o del
4 ci si riserva, come da verbale allegato, di interpellare la in ordine alle CP_3 CP_1 modalità di riscossione e liquidazione”.
Ora è evidente che entrambi gli accordi richiamati – stipulati tra l'azienda sanitaria e la cooperativa erogatrice di prestazioni sanitarie – non sono costitutivi di alcun obbligo a carico della a favore dell'associazione avendo la soltanto determinato a CP_1 Parte_1 CP_1
Parte monte gli oneri finanziari a carico dell' e individuato il metodo del finanziamento (fondo sanitario regionale).
Con la delibera n. 557/2004, la Giunta regionale ha quindi deciso di “disporre che l'onere della retta di euro 77,00 stabilita quale corrispettivo giornaliero per i ricoveri di soggetti affetti da patologie psichiatriche nelle strutture a minore intensità assistenziale funzionanti nella gestite dalle cooperative sociali convenzionate con le aziende Controparte_1 sanitarie, sia posto per il 40% a carico del FSR ed il restante 40% da gravare sul Fondo
Sociale Regionale nelle more del perfezionamento delle attività dirette a trasferire ai Comuni la materia relativa alla gestione dei servizi socio assistenziali”, indicando così lo strumento di finanziamento senza tuttavia assumere alcun obbligo diretto nei confronti della struttura erogatrice delle prestazioni assistenziali.
Dunque, non appare condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui la fonte del rapporto obbligatorio si rinviene negli accordi sopra esaminati e nella delibera della Giunta regionale
557/2024 , in assenza di alcun accordo sottoscritto dalla con l'odierna Controparte_1 appellante e in mancanza di assunzione di obblighi di pagamento in favore della , Parte_6 non ravvisabili neppure nella delibera regionale richiamata, mentre corretto è il richiamo del primo giudicante al Dlgs 502/1992 che distingue tra i compiti di programmazione, indirizzo e controllo attribuiti alla e quelli di gestione della spesa e di erogazione dei servizi sul CP_1 territorio, assegnati alle aziende sanitarie. Pertinente è anche il richiamo fatto dal primo giudice alla giurisprudenza in materia: prendendo le mosse dal Dlgs. n. 502/1992, modificato dal Dlgs. 229/2019, nell'ipotesi di una domanda proposta dal gestore di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nei confronti della , diretta ad ottenere il pagamento Controparte_1 del contributo per prestazioni socio-sanitarie erogate dalla predetta struttura, imputabili per il
30% al Fondo sociale regionale, in presenza di una convenzione stipulata tra la struttura sanitaria e l la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della , Parte_7 Controparte_1
Parte ha evidenziato che la normativa nazionale e regionale demanda alle ogni potere
5 d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di CP_1 programmazione, coordinamento e vigilanza. Dunque - ha chiarito la Suprema Corte - al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, non sono riferibili in via diretta alla gli effetti degli atti degli enti operanti nel settore CP_1 sanitario nell'esercizio delle rispettive funzioni (Cass. civ. 22037/2016; Cass. civ. 22039/2016;
Cass. civ. 11923/2017).
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano in favore della parte appellata sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione relativo alle cause di valore da € 52.001 a € 260.000) e dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia, in complessivi € 7160,00, di cui € 1489,00 per studio della controversia, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase istruttoria, €
2552,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 - condanna , in personale del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del presente procedimento che liquida in €
7.160,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale,
IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 12 settembre
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La Consigliera rel. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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