Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
7771/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 04/02/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. QUARTICELLI MARIA STELLA
ricorrente
E
CP_1
Avv. PALUMBO CLAUDIA resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2022 l'odierna parte ricorrente esponeva:
“1) che l'istante laureata in fisioterapia, svolge l'attività lavorativa di fisioterapista dal 1991 a tempo indeterminato presso il Centro di riabilitazione ASL FG di Cerignola, con un orario settimanale di 36 ore;
2) che la sua attività lavorativa consiste nella riabilitazione attiva e passiva di pazienti affetti da patologie neurologiche e ortopediche che richiedono movimentazioni di parti corporee, massaggi osteoarticolari e muscolari in maniera intensiva ed estensiva;
4) che nel caso di specie, tale attività lavorativa -pluridecennale- ha interessato quotidianamente i medesimi distretti anatomici, determinando nell'istante l'insorgere delle malattie professionali “tunnel carpale bilaterale”, nonché “ernie discali del rachide cervicale e lombosacrale”;
5) che infatti, l'impegno intenso delle mani nelle manovre riabilitative di prensione e manipolazione dei corpi, ha determinato l'usura e la compromissione dei polsi con compressione dei nervi mediano ulnare e radiale, con conseguente diagnosi di
“tunnel carpale bilaterale, trattato chirurgicamente”;
6) che inoltre, l'impegno continuativo del rachide nel mantenere per molte ore la postura flessa del corpo, nonché il sollevamento di pazienti invalidi, ha determinato -di fatto- la fuoriuscita delle ernie discali del rachide cervicale e lombare;
7) che pertanto, in seguito al manifestarsi delle suddette malattie professionali è stata presentata regolare denuncia all' in data 05.12.2021, allegando la CP_1
documentazione medica e gli esami strumentali del caso;
8) che quindi, l'odierna ricorrente è stata sottoposta a visita medico-legale dall' ; CP_1
CP_ 9) che con provvedimento del 29.03.2022 l' comunicava l'esito della visita medico-legale, che per quanto riguarda il tunnel carpale è stata: “S. Tunnel carpale bilaterale trattato con neurolisi;
grado accertato 4% grado complessivo 9%.”, con conseguente riconoscimento di malattia professionale e liquidazione della somma di €
4.308,34, in favore dell'odierna istante (v. allegati);
10) che con ulteriori provvedimenti del 29.03.2022, l' comunicava altresì, CP_1
l'esito della visita medico-legale relativamente alle patologie di ernie del rachide
Pag. 2 di 17 cervicale e lombosacrale, entrambe con la seguente motivazione “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale. La pratica pertanto, viene archiviata” (v. allegati).
11) che pertanto, l'odierna opponente formulava mezzo pec del 20.04.2022 a firma del sottoscritto difensore, opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124 avverso le suddette valutazioni del danno, in quanto relativamente all'accertata malattia del tunnel carpale, non congrua e relativamente alle ernie, poiché entrambe non riconosciute (v. allegati);
12) che a fronte di tale opposizione l' con provvedimenti del 09.06.2022 CP_1
reiterava il proprio diniego, malgrado la relazione medico-legale dello specialista Dott.
che si allega;
Persona_1
13) che contrariamente alla valutazione dell' le patologie professionali CP_1
risultano sussistere in capo alla ricorrente, rinvenendosene tutti i presupposti anche strumentali.”
Pertanto presentava le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare accertare e dichiarare che dall'attività lavorativa espletata dalla ricorrente è conseguita la malattia professionale denunciata (ernie discali del rachide cervicale e lombosacrale, tunnel carpale bilaterale), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura del 36%-38% od in quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda
Consulenza Medica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione CP_1
economica ex Dlgs.38/2000, detratto quanto già percepito, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo;
”
Con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Era ammessa ed assunta la prova testimoniale per iscritto.
Pag. 3 di 17 Era ammessa ed espletata la CTU.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata.
La prova orale ha confermato le mansioni dedotte e le loro modalità di espletamento.
Il teste dott. Quarticelli medico neurologo, marito della ricorrente, ha dichiarato:
Pag. 4 di 17 Pag. 5 di 17 Pag. 6 di 17 Pag. 7 di 17 Pag. 8 di 17 Il CTU, dott. Per_2
ha presentato le seguenti valutazioni e conclusioni:
Pag. 9 di 17 Pag. 10 di 17 Pag. 11 di 17 Pag. 12 di 17 Pag. 13 di 17 Pag. 14 di 17 Il CTU ha risposto alle osservazioni delle parti:
Pag. 15 di 17 Attesa a completezza e correttezza dell'elaborato peritale, la domanda va accolta nella misura accertata dal CTU.
Come già detto, infatti, le mansioni in base alle quali il CTU ha accertato la natura lavorativa della patologia assicurata sono stante confermate dalla prova testimoniale.
D'altro canto attesa la figura professionale della ricorrente esse sono conformi ai compiti e alla mansioni proprie del fisioterapista.
Si condivide anche la motivazione del CTU sull'irritualità del deposito, e quindi la non rilevanza, del certificato medico del 16.1.2023.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con ricorso depositato il 04/10/2022, nella causa Pt_1 CP_1
iscritta al n. 7771/2022 R.G.A.C. così provvede: dichiara che parte ricorrente è affetta dalla patologia denunciata: “patologia colonna vertebrale lombare” con danno biologico
– complessivo con la sindrome del tunnel carpale - al 20% dalla domanda amministrativa;
condanna l' alla costituzione di una rendita pari al 20% dalla CP_1
Pag. 16 di 17 domanda amministrativa detratto quanto già percepito, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. CP_1
2.500,00 oltre rimborso forfettario, spese di c.u. se versato, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 04/02/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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