Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dibattimentale dichiari la nullità del decreto d'irreperibilità dell'imputato, legittimamente adottato in un momento antecedente del procedimento, per il solo fatto che successivamente alla sua adozione siano stati acquisiti elementi idonei al rintraccio dell'imputato medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 14506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14506 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 926
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 033508/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
GR EM UL, N. IL 25/07/1979;
GR NS, N. IL 21/02/1976;
avverso ORDINANZA del 17/09/2008 CORTE ASSISE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli M. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza adottata all'udienza pubblica del 17 settembre 2008 la Corte d'assise di Roma dichiarava la nullità dei decreti di irreperibilità emessi rispettivamente il 30 giugno 2008 da parte del gip del locale Tribunale e il 9 novembre 2007 dal pubblico ministero e di tutti gli atti successivi relativi a RO TA e disponeva, previo stralcio, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica in sede.
Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma, che denuncia l'abnormità del provvedimento adottato alla luce del fatto che solo il 19 gennaio 2008, ossia in epoca successiva all'emissione (19 novembre 2007) del decreto di irreperibilità da parte del pubblico ministero, RO IL ha indicato una località della Romania dove sarebbe reperibile il fratello TA, senza peraltro fornire alcun concreto elemento idoneo all'effettivo rintraccio.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato.
1. Occorre premettere che la categoria del provvedimento abnorme è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale. Il ricorso per cassazione rappresenta, pertanto, pertanto, lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico (cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che il provvedimento abnorme si discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da costituire un atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Cass., Sez. 3, 9 luglio 1996, n. 3010, P.M. in proc. Cammarata, riv. 206058; Cass., Sez. 1, 19 maggio 1993, n. 2383, riv. 195510; La Ruffa ed altri;
Cass., Sez., 6, 19 novembre 1992, n. 4121, Bosca, riv. 192943; Cass., 22 giugno 1992, n. 1338, P.M. in proc. Zinno, riv. 191559). Ha, inoltre, osservato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadratole nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass., Sez. Un, 9 luglio 1997, n. 11, riv. 208221; Cass. Sez. 3, 21 febbraio 1997, Cazzaniga ed altro;
Cass., Sez. I, 11 giugno 1996, n. 4023, P.M. in proc. Settegrana, riv.205358; Cass., Sez. 5, 13 gennaio 1994, n. 182, P.M. in proc. Marino ed altri, riv. 197091).
Peraltro, l'abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Cass., Sez. 2, 10 aprile 1995, n. 2035, P.M. in proc. Saraceno, riv. 201657). Essa può riguardare il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, il provvedimento adottato si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, oppure quello funzionale, quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. Un, 9 luglio 1997, n. 11, riv. 208221; Cass., Sez. 30, 14 luglio 1995, n. 2853, P.M. in proc. Beggiato ed altri, riv. 205406; Cass., Sez. 5, 11 marzo 1994, n. 1465, P.M. in proc. Luchino ed altro, riv. 197999).
2. Ciò posto, il provvedimento adottato dalla Corte d'assise di Roma è abnorme, essendo espressione di un potere esplicatosi al di fuori dei casi consentiti che ha determinato un'indebita regressione del procedimento.
Invero, in tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresentativa di una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche prescritte dall'art. 159 c.p.p., l'Autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Di conseguenza, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui le stesse vengono eseguite. Pertanto, eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita alla stregua degli elementi conosciuti e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità (Cass., Sez. 5, l'luglio 12997, n. 9126, riv. 208621 Cass., Sez. 3, 4 giugno 2004, n. 30600, rv. 230056).
Inoltre, nel caso di trasferimento dell'imputato, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero prima di emettere il decreto di irreperibilità sorge solo nel caso in cui da quelle effettuate sul territorio nazionale siano emersi elementi che consentano la individuazione di una precisa località dello Stato estero, ove l'imputato medesimo dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, possano essere utilmente effettuate le ricerche per accertare l'esatto indirizzo (Cass., Sez. 3, 4 giugno 2004, n. 30600, riv. 230056).
3. Alla stregua di questi principi il ricorso merita accoglimento, in quanto il decreto di irreperibilità era stato validamente adottato sulla base delle informazioni all'epoca disponibili e previo espletamento di tutte le ricerche prescritte dall'art. 159 c.p.p. e, inoltre, in quanto le successive indicazioni fornite da RO IL in merito al luogo in cui il fratello TA poteva essere eventualmente reperibile erano connotate da assoluta genericità ai fini del suo effettivo rintraccio.
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di RO TA e la trasmissione degli atti alla Corte d'assise di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di RO TA e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'assise di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009