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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1158/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
RE EL, Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4060/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N 45c 98073 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03GA00535 2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03GA00535 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03GA00535 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5450/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Nominativo_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso di accertamento n. TYX03GA00535/2024 , notificato in data 7 giugno 2024, emesso per l'anno di imposta
2019, con il quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 453.373,71 di cui €56.294,00
a titolo di IRES, € 2.130,00 a titolo di IRAP, € 67.141,00 a titolo di IVA, € 309.812,05 a titolo di sanzioni,
€ 17.996,66 a titolo di interessi.
La ricorrente ha affidato il ricorso alle seguenti censure:
Illegittimità e conseguente nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione e violazione dell'art. 42, comma 1 del D.P.R. n. 600/73;
Illegittimità e conseguente nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento di formazione del titolo esecutivo, del precetto e della notificazione;
Nullità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, incorporato nell'avviso di accertamento per difetto e/o inesistenza di motivazione.
Illegittimità dell'avviso per omessa valutazione delle osservazioni presentate dalla Società ai sensi dello
Statuto del Contribuente;
Illegittimità dell'avviso di accertamento per ulteriore vizio di motivazione derivante dalla mancata allegazione di atti e documenti, relativi a soggetti terzi, che sono stati posti a base della verifica;
Illegittimità e conseguente nullità dell'avviso di accertamento stante l'erroneità nel merito del recupero effettuato dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate costituita, ha assunto l'infondatezza del ricorso, insistendo per il rigetto del medesimo, con condanna della parte alle spese del giudizio.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondate si rivelano le eccezioni di carenza di sottoscrizione o delega, mancata indicazione del responsabile del procedimento e di nullità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, incorporato nell'avviso di accertamento per difetto e/o inesistenza di motivazione:
quanto alla prima è sufficiente osservare che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate fornisce la dimostrazione della sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario Nominativo_2, Capo team Imprese 2 - Area Imprese – Ufficio Controlli,sulla base del Provvedimento di Nominativo_3 n. 34/2024 del 23.05.2024 a firma della Direttrice Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Messina, Dott.ssa Nominativo_4 (cfr. Cass. ordinanza 9 settembre 2020, n. 18675, ove la Suprema Corte ha ribadito che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, essendo una delega di firma e non di funzioni, non necessita dell'obbligatoria indicazione del nome del delegato e della durata di validità della stessa, perché tali informazioni possono essere legittimamente riportate nell'ordine di servizio che individui l'impiegato legittimato alla firma attraverso l'indicazione della qualifica rivestita).
Quanto alla mancata indicazione del responsabile del procedimento di formazione del titolo esecutivo, del precetto e della notificazione, appare opportuno evidenziare che al contribuente è stato notificato un unico e peculiare avviso di accertamento, atto impoesattivo, la cui funzione di questo è quella di contestare l'obbligo di pagamento di oneri tributari ed ha, pertanto, natura di atto impositivo, ma il documento assolve anche alla funzione di costituire titolo esecutivo, il primo atto della procedura esattiva.
Nel testo dell'atto è indicato il responsabile del procedimento di accertamento, evidentemente da intendersi quale responsabile dell'intero e specifico procedimento di accertamento, e pertanto anche in riferimento a tutte le diverse possibili funzioni dell'atto.
Quanto alla carenza di motivazione, va rilevato che l'obbligo di motivazione per le sanzioni tributarie esiste solo quando la sanzione è irrogata con atto separato dall'accertamento o dalla rettifica. Se la sanzione è contestuale all'accertamento, l'obbligo è da ritenersi soddisfatto se ed in quanto la pretesa fiscale risulta chiaramente definita (Cass. n. 11610 del 2021).
Nel caso specifico, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni (debitamente motivato in ordine al criterio di calcolo utilizzato dall'ufficio) è incorporato nell'avviso di accertamento, di tal che nessuna ulteriore contestazione può essere sollevata.
Merita rilevare che l'atto opposto rinvia integralmente ad un PVC redatto dalla Guardia di Finanza Tenenza di Sant'Agata di Militello e notificato alla Società in data 12 ottobre 2023.
La società ricorrente a far data dal 13.09.2023 è stata sottoposta a “verifica fiscale” al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria.
L'intervento è stato eseguito ai fini dell'IVA, delle Imposte sui redditi e degli altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51, 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e degli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, del D. Lgs 68/2001, per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
La suddetta verifica trova la sua origine a seguito di attività ispettiva, eseguita con le modalità tipiche della polizia amministrativa e giudiziaria, a tutela dei fondi di cui al FESR 2014/2020 di cui la società è risultata essere beneficiaria.
L'ipotesi investigativa verte su un utilizzo incrociato e triangolare tra vari soggetti economici di fatture emesse per operazioni in tutto o in parte inesistenti, che hanno avuto lo scopo di far percepire un contributo pubblico pari ad € 623.623,65 a fronte di un programma di spesa complessivo di € 800.279,19.
L'A.F. ha proceduto, con l'atto impugnato, ad accertare induttivamente il volume d'affari ed il reddito, per l'anno suddetto, facendone conseguire imposte oltre sanzioni
E' noto, infatti, che “In tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette;
dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave.
Nel caso che ci riguarda, l'indagine condotta a fini penali e fiscali ha fatto emergere una sovrafatturazione del costo del progetto, allo scopo di gonfiare i costi da cui dipendeva il conseguimento del contributo per effetto delle triangolazioni intercorse tra la società beneficiaria (Ricorrente_1 RL) ed alcuni tra i suoi più significativi fornitori, quindi la ditta Società_1 di ER AN, la società Società_2 SRL e la società D&G TECNO DI LUCA SRLS.
La percentuale di maggiorazione è stata determinata avuto riguardo alle fatture attive emesse dalla Ricorrente_1 RL ai fornitori di beni e servizi per il tramite del Consorzio_1 e avuto riguardo alle fatture ricevute dalla Società_2 RL e dalla D&G TECNO DI LUCA RLs dal Consorzio_1 per cessione di beni strumentali usati e ceramiche, attesa l'estrema promiscuità economico-finanziaria tra i due soggetti economici.
Veniva attenzionato il fatto che le società Società_2 RL e D&G TECNO DI LUCA RLs sono state ricondotte allo stesso nucleo familiare: il rappresentante legale della prima società, infatti, è DI Nominativo_5, mentre il legale rappresentante della seconda società è DI Nominativo_6 figlia del già menzionato DI Nominativo_5.
La commistione tra i due operatori ha reso problematica l'esatta identificazione dei confini economici e fiscali esistenti tra gli stessi: la Ricorrente_1 RL ha formalmente acquistato un impianto fotovoltaico (facente anch'esso parte del progetto finanziato con risorse pubbliche) dalla società D&G TECNO DI LUCA RLs, senza che quest'ultima ne avesse formalmente la preventiva disponibilità.
Lo stesso impianto fotovoltaico, infatti, risulta essere stato acquistato dalla Società_2 RL (da un terzo soggetto economico, la società Società_4 Spa) e fatturato alla D&G TECNO DI Nominativo_6 solo nell'anno d'imposta 2020 attraverso la fattura nr. 24/A, emessa in data 18.12.2020 per un importo imponibile di € 8.181,82 ed Iva per € 818,18. Il documento è stato emesso quale "1° acconto per fornitura di materiale fotovoltaico.
Nell'anno 2023 la Società_2 IMPIANTI Società_5 TECNO DI LUCA SRLS per un importo imponibile pari ad € 1.065,57 ed Iva per € 234,43, ma avente ad oggetto Acconto per vendita di attrezzature, materiali di consumo e uso automezzi per vostri cantieri.
E' ormai pacifico indirizzo giurisprudenziale, che ricade sempre sul contribuente l'onere di dimostrare la legittimità e la sussistenza dei costi deducibili e/o del diritto alla detrazione dell' IVA (Cass. 10802/2002;
5599/2003; 22034/2006; 16853/13; 21184/14; 18475/16; 13300/17, 27777/ 2017).
La dimostrazione a carico dell' amministrazione è raggiunta qualora siano forniti validi elementi - che, alla stregua dell'art. 39, primo comma, lett. c), del d.pR. n. 600 del 1973, e dell'art. 54, terzo comma, del d.p.R
n. 633 del 1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi - per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione.
Assolto pertanto l'onere della prova incombente sull' Amministrazione, grava poi sul contribuente la dimostrazione dell' effettiva esistenza delle operazioni contestate(sulla distribuzione dell'onere probatorio in fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti.(Cass. 19/12/2019, n. 33915; Cass. 19/10/2018,
n.26453; Cass. 05/07/2018, n. 17619, Cass. 15/05/2018, n. 11873; Cass. 14/09/2016, n. 18118, Cass.
14/01/2015, n. 428, Cass. 05/12/2014, n. 25775; Cass. 06/06/2012, n.9108, Cass. n. 1278/21).
Sempre secondo la Suprema Corte (Cass. 8535 del 6 maggio 2020) in tema di IVA, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell' impresa utilizzatrice, poiché l'indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti ( Cass. n. 20060/15). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 5.000,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
RE EL, Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4060/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N 45c 98073 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03GA00535 2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03GA00535 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03GA00535 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5450/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Nominativo_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso di accertamento n. TYX03GA00535/2024 , notificato in data 7 giugno 2024, emesso per l'anno di imposta
2019, con il quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 453.373,71 di cui €56.294,00
a titolo di IRES, € 2.130,00 a titolo di IRAP, € 67.141,00 a titolo di IVA, € 309.812,05 a titolo di sanzioni,
€ 17.996,66 a titolo di interessi.
La ricorrente ha affidato il ricorso alle seguenti censure:
Illegittimità e conseguente nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione e violazione dell'art. 42, comma 1 del D.P.R. n. 600/73;
Illegittimità e conseguente nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento di formazione del titolo esecutivo, del precetto e della notificazione;
Nullità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, incorporato nell'avviso di accertamento per difetto e/o inesistenza di motivazione.
Illegittimità dell'avviso per omessa valutazione delle osservazioni presentate dalla Società ai sensi dello
Statuto del Contribuente;
Illegittimità dell'avviso di accertamento per ulteriore vizio di motivazione derivante dalla mancata allegazione di atti e documenti, relativi a soggetti terzi, che sono stati posti a base della verifica;
Illegittimità e conseguente nullità dell'avviso di accertamento stante l'erroneità nel merito del recupero effettuato dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate costituita, ha assunto l'infondatezza del ricorso, insistendo per il rigetto del medesimo, con condanna della parte alle spese del giudizio.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondate si rivelano le eccezioni di carenza di sottoscrizione o delega, mancata indicazione del responsabile del procedimento e di nullità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, incorporato nell'avviso di accertamento per difetto e/o inesistenza di motivazione:
quanto alla prima è sufficiente osservare che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate fornisce la dimostrazione della sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario Nominativo_2, Capo team Imprese 2 - Area Imprese – Ufficio Controlli,sulla base del Provvedimento di Nominativo_3 n. 34/2024 del 23.05.2024 a firma della Direttrice Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Messina, Dott.ssa Nominativo_4 (cfr. Cass. ordinanza 9 settembre 2020, n. 18675, ove la Suprema Corte ha ribadito che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, essendo una delega di firma e non di funzioni, non necessita dell'obbligatoria indicazione del nome del delegato e della durata di validità della stessa, perché tali informazioni possono essere legittimamente riportate nell'ordine di servizio che individui l'impiegato legittimato alla firma attraverso l'indicazione della qualifica rivestita).
Quanto alla mancata indicazione del responsabile del procedimento di formazione del titolo esecutivo, del precetto e della notificazione, appare opportuno evidenziare che al contribuente è stato notificato un unico e peculiare avviso di accertamento, atto impoesattivo, la cui funzione di questo è quella di contestare l'obbligo di pagamento di oneri tributari ed ha, pertanto, natura di atto impositivo, ma il documento assolve anche alla funzione di costituire titolo esecutivo, il primo atto della procedura esattiva.
Nel testo dell'atto è indicato il responsabile del procedimento di accertamento, evidentemente da intendersi quale responsabile dell'intero e specifico procedimento di accertamento, e pertanto anche in riferimento a tutte le diverse possibili funzioni dell'atto.
Quanto alla carenza di motivazione, va rilevato che l'obbligo di motivazione per le sanzioni tributarie esiste solo quando la sanzione è irrogata con atto separato dall'accertamento o dalla rettifica. Se la sanzione è contestuale all'accertamento, l'obbligo è da ritenersi soddisfatto se ed in quanto la pretesa fiscale risulta chiaramente definita (Cass. n. 11610 del 2021).
Nel caso specifico, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni (debitamente motivato in ordine al criterio di calcolo utilizzato dall'ufficio) è incorporato nell'avviso di accertamento, di tal che nessuna ulteriore contestazione può essere sollevata.
Merita rilevare che l'atto opposto rinvia integralmente ad un PVC redatto dalla Guardia di Finanza Tenenza di Sant'Agata di Militello e notificato alla Società in data 12 ottobre 2023.
La società ricorrente a far data dal 13.09.2023 è stata sottoposta a “verifica fiscale” al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria.
L'intervento è stato eseguito ai fini dell'IVA, delle Imposte sui redditi e degli altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51, 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e degli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, del D. Lgs 68/2001, per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
La suddetta verifica trova la sua origine a seguito di attività ispettiva, eseguita con le modalità tipiche della polizia amministrativa e giudiziaria, a tutela dei fondi di cui al FESR 2014/2020 di cui la società è risultata essere beneficiaria.
L'ipotesi investigativa verte su un utilizzo incrociato e triangolare tra vari soggetti economici di fatture emesse per operazioni in tutto o in parte inesistenti, che hanno avuto lo scopo di far percepire un contributo pubblico pari ad € 623.623,65 a fronte di un programma di spesa complessivo di € 800.279,19.
L'A.F. ha proceduto, con l'atto impugnato, ad accertare induttivamente il volume d'affari ed il reddito, per l'anno suddetto, facendone conseguire imposte oltre sanzioni
E' noto, infatti, che “In tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette;
dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave.
Nel caso che ci riguarda, l'indagine condotta a fini penali e fiscali ha fatto emergere una sovrafatturazione del costo del progetto, allo scopo di gonfiare i costi da cui dipendeva il conseguimento del contributo per effetto delle triangolazioni intercorse tra la società beneficiaria (Ricorrente_1 RL) ed alcuni tra i suoi più significativi fornitori, quindi la ditta Società_1 di ER AN, la società Società_2 SRL e la società D&G TECNO DI LUCA SRLS.
La percentuale di maggiorazione è stata determinata avuto riguardo alle fatture attive emesse dalla Ricorrente_1 RL ai fornitori di beni e servizi per il tramite del Consorzio_1 e avuto riguardo alle fatture ricevute dalla Società_2 RL e dalla D&G TECNO DI LUCA RLs dal Consorzio_1 per cessione di beni strumentali usati e ceramiche, attesa l'estrema promiscuità economico-finanziaria tra i due soggetti economici.
Veniva attenzionato il fatto che le società Società_2 RL e D&G TECNO DI LUCA RLs sono state ricondotte allo stesso nucleo familiare: il rappresentante legale della prima società, infatti, è DI Nominativo_5, mentre il legale rappresentante della seconda società è DI Nominativo_6 figlia del già menzionato DI Nominativo_5.
La commistione tra i due operatori ha reso problematica l'esatta identificazione dei confini economici e fiscali esistenti tra gli stessi: la Ricorrente_1 RL ha formalmente acquistato un impianto fotovoltaico (facente anch'esso parte del progetto finanziato con risorse pubbliche) dalla società D&G TECNO DI LUCA RLs, senza che quest'ultima ne avesse formalmente la preventiva disponibilità.
Lo stesso impianto fotovoltaico, infatti, risulta essere stato acquistato dalla Società_2 RL (da un terzo soggetto economico, la società Società_4 Spa) e fatturato alla D&G TECNO DI Nominativo_6 solo nell'anno d'imposta 2020 attraverso la fattura nr. 24/A, emessa in data 18.12.2020 per un importo imponibile di € 8.181,82 ed Iva per € 818,18. Il documento è stato emesso quale "1° acconto per fornitura di materiale fotovoltaico.
Nell'anno 2023 la Società_2 IMPIANTI Società_5 TECNO DI LUCA SRLS per un importo imponibile pari ad € 1.065,57 ed Iva per € 234,43, ma avente ad oggetto Acconto per vendita di attrezzature, materiali di consumo e uso automezzi per vostri cantieri.
E' ormai pacifico indirizzo giurisprudenziale, che ricade sempre sul contribuente l'onere di dimostrare la legittimità e la sussistenza dei costi deducibili e/o del diritto alla detrazione dell' IVA (Cass. 10802/2002;
5599/2003; 22034/2006; 16853/13; 21184/14; 18475/16; 13300/17, 27777/ 2017).
La dimostrazione a carico dell' amministrazione è raggiunta qualora siano forniti validi elementi - che, alla stregua dell'art. 39, primo comma, lett. c), del d.pR. n. 600 del 1973, e dell'art. 54, terzo comma, del d.p.R
n. 633 del 1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi - per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione.
Assolto pertanto l'onere della prova incombente sull' Amministrazione, grava poi sul contribuente la dimostrazione dell' effettiva esistenza delle operazioni contestate(sulla distribuzione dell'onere probatorio in fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti.(Cass. 19/12/2019, n. 33915; Cass. 19/10/2018,
n.26453; Cass. 05/07/2018, n. 17619, Cass. 15/05/2018, n. 11873; Cass. 14/09/2016, n. 18118, Cass.
14/01/2015, n. 428, Cass. 05/12/2014, n. 25775; Cass. 06/06/2012, n.9108, Cass. n. 1278/21).
Sempre secondo la Suprema Corte (Cass. 8535 del 6 maggio 2020) in tema di IVA, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell' impresa utilizzatrice, poiché l'indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti ( Cass. n. 20060/15). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 5.000,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina