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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2024, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA NA, nata a [...] il [...], terza interessata nel procedimento a carico di AC VI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Parma del 22/06/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale D.ssa LA Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22/06/2023 il Tribunale del riesame di Parma rigettava il riesame proposto da NA LA, in qualità di terza proprietaria, avverso il provvedimento del GIP di Parma del 28/03/2023 di sequestro finalizzato alla confisca diretta o per equivalente della somma di euro 3.268.248,79, profitto del reato percepito dalla società IM.CA . s.r.l.s., in esecuzione del quale la Guardia di Finanza di Parma eseguiva il sequestro dei seguenti beni, 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 1273 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 19/12/2023 rinvenuti parte presso un appartamento locato dalla Steel Mec Impianti srl e parte all'interno di un controsoffitto sito presso la sede della Steel Mec srl: - la somma di euro 5.000,00, suddivisa in numero 100 banconote da 50 euro nonché un orologio marca Rolex;
- la somma di euro 500, suddivisa in 10 banconote da 50 euro;
- due valigie di marca Luis UI e una borsa della stessa marca;
- la somma di euro 85.000,00, suddivisa in n. 17 mazzette da 100 banconote da euro 50. 2. Avverso l'ordinanza la LA ha presentato, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per Cassazione in cui, con l'unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 321 comma 2, cod. peni, 12-bis comma 1, d. Igs. 74/2000. Il provvedimento impugnato si fonderebbe su un apparato mcitivazionale puramente apparente che finisce per «scaricare» sul terzo l'onere di dimostrare la esclusiva titolarità dei beni sequestrati, in violazione del pacifico principio di diritto secondo cui è l'accusa che deve dimostrare la disponibilità degli stessi in capo all'indagato. 3. In data 11/12/2023, l'Avv. VI De Rosa depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). Ciò determina l'automatica inammissibilità dell'odierno profilo di censura, in cui, sotto l'ombrello della violazione di legge (sub specie carenza di motivazione, che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione. Ed infatti, a pagg.
2-3 dell'ordinanza impugnata è contenuta la motivazione in ordine alla riconducibilità alla «disponibilità» dell'AC VI dei beni in sequestro. Evidenzia in particolare il Tribunale del riesame come, da un lato, costituisca circostanza non contestata che l'odierna ricorrente e l'AC VI siano conviventi presso l'abitazione dove lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari. 2 4 In secondo luogo, che la ricorrente non è stata in grado di produrre documentazione che attesti la proprietà dei beni mobili quali le borse e le valige Luis UI e l'orologio Rolex. In terzo luogo, che, all'atto del sequestro, l'AC stesso ha affermato che i beni sequestrati erano di sua pertinenza, dichiarazioni non elise dalla tardiva e successiva affermazione, resa in sede di interrogatorio di garanzia, secondo cui le pregresse dichiarazioni erano solo volte a tutelare la convivente. Da ultimo, evidenzia il Tribunale come l'origine lecita delle somme e dei beni mal si concilia con l'occultamento degli stessi all'interno di un controsoffitto. La motivazione non è apparente ma, al contrario, conforme alla costante giurisprudenza della Corte (v. da ultimo Sez. 5, n. 21730 del 05/05/2021, Furore, n.rn.; Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 31/01/2019, De Nisi, Rv. 274852) secondo cui, in tema di sequestro e confisca per equivalente, la «disponibilità» del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di «proprietà», ma con quella di «possesso», ricomprendendo tutte quelle «situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 - dep. 20/04/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà» (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 - dep. 23/05/2013, Ucci e altri, Rv. 255950). Il ricorso, anche se formalmente volto a contestare la violazione di legge, di fatto contesta la motivazione offerta dal Tribunale, risultando pertanto inammissibile essendo stato proposto per motivi non consentiti. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale D.ssa LA Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 22/06/2023 il Tribunale del riesame di Parma rigettava il riesame proposto da NA LA, in qualità di terza proprietaria, avverso il provvedimento del GIP di Parma del 28/03/2023 di sequestro finalizzato alla confisca diretta o per equivalente della somma di euro 3.268.248,79, profitto del reato percepito dalla società IM.CA . s.r.l.s., in esecuzione del quale la Guardia di Finanza di Parma eseguiva il sequestro dei seguenti beni, 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 1273 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 19/12/2023 rinvenuti parte presso un appartamento locato dalla Steel Mec Impianti srl e parte all'interno di un controsoffitto sito presso la sede della Steel Mec srl: - la somma di euro 5.000,00, suddivisa in numero 100 banconote da 50 euro nonché un orologio marca Rolex;
- la somma di euro 500, suddivisa in 10 banconote da 50 euro;
- due valigie di marca Luis UI e una borsa della stessa marca;
- la somma di euro 85.000,00, suddivisa in n. 17 mazzette da 100 banconote da euro 50. 2. Avverso l'ordinanza la LA ha presentato, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per Cassazione in cui, con l'unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 321 comma 2, cod. peni, 12-bis comma 1, d. Igs. 74/2000. Il provvedimento impugnato si fonderebbe su un apparato mcitivazionale puramente apparente che finisce per «scaricare» sul terzo l'onere di dimostrare la esclusiva titolarità dei beni sequestrati, in violazione del pacifico principio di diritto secondo cui è l'accusa che deve dimostrare la disponibilità degli stessi in capo all'indagato. 3. In data 11/12/2023, l'Avv. VI De Rosa depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). Ciò determina l'automatica inammissibilità dell'odierno profilo di censura, in cui, sotto l'ombrello della violazione di legge (sub specie carenza di motivazione, che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione. Ed infatti, a pagg.
2-3 dell'ordinanza impugnata è contenuta la motivazione in ordine alla riconducibilità alla «disponibilità» dell'AC VI dei beni in sequestro. Evidenzia in particolare il Tribunale del riesame come, da un lato, costituisca circostanza non contestata che l'odierna ricorrente e l'AC VI siano conviventi presso l'abitazione dove lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari. 2 4 In secondo luogo, che la ricorrente non è stata in grado di produrre documentazione che attesti la proprietà dei beni mobili quali le borse e le valige Luis UI e l'orologio Rolex. In terzo luogo, che, all'atto del sequestro, l'AC stesso ha affermato che i beni sequestrati erano di sua pertinenza, dichiarazioni non elise dalla tardiva e successiva affermazione, resa in sede di interrogatorio di garanzia, secondo cui le pregresse dichiarazioni erano solo volte a tutelare la convivente. Da ultimo, evidenzia il Tribunale come l'origine lecita delle somme e dei beni mal si concilia con l'occultamento degli stessi all'interno di un controsoffitto. La motivazione non è apparente ma, al contrario, conforme alla costante giurisprudenza della Corte (v. da ultimo Sez. 5, n. 21730 del 05/05/2021, Furore, n.rn.; Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 31/01/2019, De Nisi, Rv. 274852) secondo cui, in tema di sequestro e confisca per equivalente, la «disponibilità» del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di «proprietà», ma con quella di «possesso», ricomprendendo tutte quelle «situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 - dep. 20/04/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà» (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 - dep. 23/05/2013, Ucci e altri, Rv. 255950). Il ricorso, anche se formalmente volto a contestare la violazione di legge, di fatto contesta la motivazione offerta dal Tribunale, risultando pertanto inammissibile essendo stato proposto per motivi non consentiti. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2023.