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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
4834/2021 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, lette le note delle parti;
PQM
deposita sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Monica Kumbasar
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Monica Santa Kumbasar
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 4834/2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. SPADONI CARLO ALBERTO ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in via San Paolo, 7 ;
- ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. RENDE GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico pec del difensore: Email_1
- CONVENUTO
(P.IVA: ), RAPPRESENTATO E DIFESO Controparte_2 P.IVA_1
DALL'AVV. GIANLUCA BOLLICI ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico pec del difensore: Email_2
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni di parte attrice: come da note depositate in data
24/10/2024;
Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di costituzione
Conclusioni terza chiamata: come da comparsa conclusionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6
1.La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Va premesso che il presente giudizio in riassunzione è conseguente alla sentenza n. 1331/2021 del Giudice di Pace di Reggio Emilia che si è dichiarato incompetente stante il valore indeterminato della causa.
Con l'atto di citazione per riassunzione di causa davanti al Giudice ritenuto competente ex art
50 cpc, notificato a e alla il sig. ha
CP_1 Controparte_2 Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia il sig. in proprio e quale
CP_1 titolare della ditta omonima per sentire accertare le difformità e i vizi delle opere effettuate dalla ditta presso l'appartamento in Scandiano, Via Kennedy 35, e
CP_1 condannare il convenuto ad eliminare i vizi, a sue esclusive spese, ai sensi art. 1668 c.c., ovvero, in subordine, nell'ipotesi in cui i vizi e le difformità risultassero ineliminabili, dichiarare tenuto a restituire, a parte attrice, la somma di € 1.500,00, o quella
CP_1 minor o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, ex art. 1667 c.c..
Con comparsa in data 16/2/2022 si è costituito il sig. in proprio ed in qualità CP_1 di titolare della Ditta omonima, il quale ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto.
Con comparsa depositata in data 20/7/2022 si è costituita in giudizio la la CP_2 quale, dopo avere premesso di essere stata citata in giudizio a fronte della chiamata in causa dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia ad opera del convenuto principale
[...]
, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva e comunque CP_1
l'assenza di qualsivoglia responsabilità di per i fatti e i danni lamentati CP_2 dall'attore; nel merito ha contestato le domande avversarie in quanto infondate e, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo alla società ha chiesto ridursi l'importo dovuto a quanto risulterà equo e di CP_2 giustizia anche in considerazione delle effettive cause del danno, di altre eventuali cause esclusive o concause, nonché del contributo dell'attore o del convenuto principale.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con le prove testimoniali indotte dalle parti.
Con ordinanza in data 7/12/2023 il giudice ha ammesso affidata Parte_2 al geom. CP_3
pagina 3 di 6 All'udienza del 21/3/2024, fissata per la nomina di altro CTU, stante l'astensione del geom.
il procuratore di parte attrice ha dichiarato che gli infissi e le finestre periziandi CP_3 erano stati rottamati.
Con ordinanza riservata del 7/12/2023 il giudice ha revocato l'ordinanza con la quale era stata disposta la CTU e ha rinviato all'udienza cartolare del 4/11/2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento degli asseriti vizi e difetti degli infissi e serramenti oggetto del contratto di appalto stipulato tra e CP_1 Parte_1 nell'aprile 2019, prodotti dalla che è stata chiamata a manleva da Controparte_2 [...] nel giudizio davanti al Giudice di Pace e citata in rinnovazione dall'attore nel CP_1 presente giudizio.
Nella fattispecie che ci occupa assorbente la circostanza che la domanda attorea è rimasta sfornita di prova, posto che l'oggetto della prestazione fornita dal e cioè i serramenti e CP_1 gli infissi di cui all'ordine in data 9/4/2019 (cfr. doc. 1 convenuta) in relazione ai quali era stata richiesta da parte attrice e disposta dal Tribunale, Consulenza Tecnica d'Ufficio, sono stati rottamati, come ammesso da parte attrice all'udienza del 21/3/2024, né parte attrice, prima di procedere con la rottamazione dei serramenti e degli infissi per cui è causa ha richiesto Accertamento Tecnico Preventivo al fine di “fotografare” lo stato dei fatti, ragion per cui nessuna conferma dell'esistenza dei vizi e difetti come rappresentati da , è Parte_1 più possibile.
Occorre, peraltro, rilevare che, avendo la convenuta eccepito la decadenza della committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c., l'attrice neppure ha provato di aver tempestivamente denunciato i vizi e le difformità di cui ha chiesto l'accertamento.
Rileva anzi questo giudice che l'emissione della fattura di saldo in data 12/9/2019, dà conto dell'avvenuto pagamento delle prestazioni rese dalla convenuta e quindi dell'accettazione dell'opera da parte della committente senza riserve, circostanza che si pone in contraddizione con l'asserita esistenza dei riferiti vizi.
Non avendo dunque parte attrice assolto all'onere probatorio che le incombeva, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato, in dispositivo;
sono quindi poste a carico della parte attrice sia le spese processuali a favore del convenuto, sia quelle a favore della terza chiamata tenuto conto che la chiamata in causa si è
pagina 4 di 6 resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore, risultate infondate in quanto non provate.
Ed invero “In base al principio di causazione, congiunto a quello della soccombenza che governa la distribuzione delle spese legali, le spese processuali sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo. Al contrario, il rimborso è a carico della parte che ha convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitraria, configurando un uso abusivo del diritto di difesa.(cfr.
Cass. civ., 7 marzo 2024, n. 6144).
Le spese di lite sono liquidate in relazione alle controversie di valore indeterminato, sulla base del valore medio delle fasi di studio (1.701,00), di introduzione (euro 1.204,00) e istruttoria
(euro 1.806,00), e dei parametri minimi della fase decisionale (euro 1.453,00), tenuto conto della redazione di note conclusive.
In proposito si rileva che il valore della presente causa deve considerarsi indeterminato atteso che parte attrice non ha indicato il valore economico della domanda principale, genericamente formulata (“Voglia Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria delle difformità e dei vizi delle opere effettuate dalla , presso l'appartamento in Scandiano, Via Kennedy Controparte_4
n. 35, di proprietà attorea, dichiarare che il convenuto è tenuto ad eliminare i medesimi, a sue esclusive spese, a' sensi art. 1668 c.c.”).
Ed invero “il valore della causa, ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, è indeterminabile quando l'oggetto non sia suscettibile di valutazione economica precisa e, cioè di una delle valutazioni economiche previste, in ordine alle varie materie, dal codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 1986/1974; v. anche Cass. n. 5905 del 24/03/2004;
1666/2017).
Il comportamento processuale di parte attrice che, nonostante fosse a conoscenza dell'avvenuta rottamazione degli infissi oggetto di causa, ha insistito per l'ammissione della
CTU da effettuarsi sui suddetti serramenti, comporta la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., che si stima equo liquidare nella somma di euro 2.000,00 corrispondente a circa 1/3 delle spese di lite, come liquidate in dispositivo da corrispondere nella misura del 50% ciascuno a favore del convenuto e della terza chiamata.
pagina 5 di 6 Segue la condanna di parte attrice al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata con il n°4834/2021 R.G, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge le domande attoree;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si CP_1 liquidano in € 6.164,00 per compensi, oltre accessori di legge e nei confronti di CP_2 che si liquidano in € 6.164,00 per compensi, oltre accessori di legge .
[...]
-condanna parte attrice al pagamento ex 96, comma 3, c.p.c., della somma di € 1.000,00 nei confronti di e di ciascuno;
CP_1 Controparte_2
- condanna parte attrice al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €
500,00, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.;
- assorbita ogni altra istanza, eccezione e domanda.
Reggio Emilia lì 27/2/2025.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, lette le note delle parti;
PQM
deposita sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Monica Kumbasar
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Monica Santa Kumbasar
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 4834/2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. SPADONI CARLO ALBERTO ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in via San Paolo, 7 ;
- ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. RENDE GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico pec del difensore: Email_1
- CONVENUTO
(P.IVA: ), RAPPRESENTATO E DIFESO Controparte_2 P.IVA_1
DALL'AVV. GIANLUCA BOLLICI ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico pec del difensore: Email_2
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni di parte attrice: come da note depositate in data
24/10/2024;
Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di costituzione
Conclusioni terza chiamata: come da comparsa conclusionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6
1.La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Va premesso che il presente giudizio in riassunzione è conseguente alla sentenza n. 1331/2021 del Giudice di Pace di Reggio Emilia che si è dichiarato incompetente stante il valore indeterminato della causa.
Con l'atto di citazione per riassunzione di causa davanti al Giudice ritenuto competente ex art
50 cpc, notificato a e alla il sig. ha
CP_1 Controparte_2 Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia il sig. in proprio e quale
CP_1 titolare della ditta omonima per sentire accertare le difformità e i vizi delle opere effettuate dalla ditta presso l'appartamento in Scandiano, Via Kennedy 35, e
CP_1 condannare il convenuto ad eliminare i vizi, a sue esclusive spese, ai sensi art. 1668 c.c., ovvero, in subordine, nell'ipotesi in cui i vizi e le difformità risultassero ineliminabili, dichiarare tenuto a restituire, a parte attrice, la somma di € 1.500,00, o quella
CP_1 minor o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, ex art. 1667 c.c..
Con comparsa in data 16/2/2022 si è costituito il sig. in proprio ed in qualità CP_1 di titolare della Ditta omonima, il quale ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto.
Con comparsa depositata in data 20/7/2022 si è costituita in giudizio la la CP_2 quale, dopo avere premesso di essere stata citata in giudizio a fronte della chiamata in causa dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia ad opera del convenuto principale
[...]
, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva e comunque CP_1
l'assenza di qualsivoglia responsabilità di per i fatti e i danni lamentati CP_2 dall'attore; nel merito ha contestato le domande avversarie in quanto infondate e, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo alla società ha chiesto ridursi l'importo dovuto a quanto risulterà equo e di CP_2 giustizia anche in considerazione delle effettive cause del danno, di altre eventuali cause esclusive o concause, nonché del contributo dell'attore o del convenuto principale.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con le prove testimoniali indotte dalle parti.
Con ordinanza in data 7/12/2023 il giudice ha ammesso affidata Parte_2 al geom. CP_3
pagina 3 di 6 All'udienza del 21/3/2024, fissata per la nomina di altro CTU, stante l'astensione del geom.
il procuratore di parte attrice ha dichiarato che gli infissi e le finestre periziandi CP_3 erano stati rottamati.
Con ordinanza riservata del 7/12/2023 il giudice ha revocato l'ordinanza con la quale era stata disposta la CTU e ha rinviato all'udienza cartolare del 4/11/2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento degli asseriti vizi e difetti degli infissi e serramenti oggetto del contratto di appalto stipulato tra e CP_1 Parte_1 nell'aprile 2019, prodotti dalla che è stata chiamata a manleva da Controparte_2 [...] nel giudizio davanti al Giudice di Pace e citata in rinnovazione dall'attore nel CP_1 presente giudizio.
Nella fattispecie che ci occupa assorbente la circostanza che la domanda attorea è rimasta sfornita di prova, posto che l'oggetto della prestazione fornita dal e cioè i serramenti e CP_1 gli infissi di cui all'ordine in data 9/4/2019 (cfr. doc. 1 convenuta) in relazione ai quali era stata richiesta da parte attrice e disposta dal Tribunale, Consulenza Tecnica d'Ufficio, sono stati rottamati, come ammesso da parte attrice all'udienza del 21/3/2024, né parte attrice, prima di procedere con la rottamazione dei serramenti e degli infissi per cui è causa ha richiesto Accertamento Tecnico Preventivo al fine di “fotografare” lo stato dei fatti, ragion per cui nessuna conferma dell'esistenza dei vizi e difetti come rappresentati da , è Parte_1 più possibile.
Occorre, peraltro, rilevare che, avendo la convenuta eccepito la decadenza della committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c., l'attrice neppure ha provato di aver tempestivamente denunciato i vizi e le difformità di cui ha chiesto l'accertamento.
Rileva anzi questo giudice che l'emissione della fattura di saldo in data 12/9/2019, dà conto dell'avvenuto pagamento delle prestazioni rese dalla convenuta e quindi dell'accettazione dell'opera da parte della committente senza riserve, circostanza che si pone in contraddizione con l'asserita esistenza dei riferiti vizi.
Non avendo dunque parte attrice assolto all'onere probatorio che le incombeva, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato, in dispositivo;
sono quindi poste a carico della parte attrice sia le spese processuali a favore del convenuto, sia quelle a favore della terza chiamata tenuto conto che la chiamata in causa si è
pagina 4 di 6 resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore, risultate infondate in quanto non provate.
Ed invero “In base al principio di causazione, congiunto a quello della soccombenza che governa la distribuzione delle spese legali, le spese processuali sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo. Al contrario, il rimborso è a carico della parte che ha convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitraria, configurando un uso abusivo del diritto di difesa.(cfr.
Cass. civ., 7 marzo 2024, n. 6144).
Le spese di lite sono liquidate in relazione alle controversie di valore indeterminato, sulla base del valore medio delle fasi di studio (1.701,00), di introduzione (euro 1.204,00) e istruttoria
(euro 1.806,00), e dei parametri minimi della fase decisionale (euro 1.453,00), tenuto conto della redazione di note conclusive.
In proposito si rileva che il valore della presente causa deve considerarsi indeterminato atteso che parte attrice non ha indicato il valore economico della domanda principale, genericamente formulata (“Voglia Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria delle difformità e dei vizi delle opere effettuate dalla , presso l'appartamento in Scandiano, Via Kennedy Controparte_4
n. 35, di proprietà attorea, dichiarare che il convenuto è tenuto ad eliminare i medesimi, a sue esclusive spese, a' sensi art. 1668 c.c.”).
Ed invero “il valore della causa, ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, è indeterminabile quando l'oggetto non sia suscettibile di valutazione economica precisa e, cioè di una delle valutazioni economiche previste, in ordine alle varie materie, dal codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 1986/1974; v. anche Cass. n. 5905 del 24/03/2004;
1666/2017).
Il comportamento processuale di parte attrice che, nonostante fosse a conoscenza dell'avvenuta rottamazione degli infissi oggetto di causa, ha insistito per l'ammissione della
CTU da effettuarsi sui suddetti serramenti, comporta la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., che si stima equo liquidare nella somma di euro 2.000,00 corrispondente a circa 1/3 delle spese di lite, come liquidate in dispositivo da corrispondere nella misura del 50% ciascuno a favore del convenuto e della terza chiamata.
pagina 5 di 6 Segue la condanna di parte attrice al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata con il n°4834/2021 R.G, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge le domande attoree;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si CP_1 liquidano in € 6.164,00 per compensi, oltre accessori di legge e nei confronti di CP_2 che si liquidano in € 6.164,00 per compensi, oltre accessori di legge .
[...]
-condanna parte attrice al pagamento ex 96, comma 3, c.p.c., della somma di € 1.000,00 nei confronti di e di ciascuno;
CP_1 Controparte_2
- condanna parte attrice al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €
500,00, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.;
- assorbita ogni altra istanza, eccezione e domanda.
Reggio Emilia lì 27/2/2025.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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