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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3404/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: regolamento di confini;
TRA
e , elettivamente domiciliate a Sogliano Parte_1 Parte_2
Cavour in via G. D'Annunzio n. 18, presso lo studio legale dell'Avv. Leonardo
Margari, che le rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTRICI
E
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliati a Bari in via Dante Alighieri n. Controparte_4
434, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Ferreri, che li rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
CONVENUTI
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18/5/2020, e Parte_1 Parte_2
riassumevano la causa già introdotta innanzi al Giudice di Pace di Lecce (r.g.n.
[...]
9312/2018), dichiaratosi incompetente per materia in favore del Tribunale, in cui,
1 premesso di essere proprietarie di un terreno sito nel Comune di Martano, intercluso alla pubblica strada, catastalmente identificato al foglio 12, part.lla 732, confinante con immobile di proprietà di , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, censito in Catasto al foglio 12, p.lla 611 e p.lla 694, adducendo una Controparte_4
incertezza della linea di demarcazione, a causa della discontinuità del muretto di cinta a secco (che sarebbe stata riconducibile, secondo i germani , ad un intervento di CP_1
un terzo, tale sig. proprietario di terreno limitrofo ad entrambi i Persona_1
fondi di cui si discute), agivano in giudizio nei confronti dei suddetti, essendo rimasti insoluti i tentativi di soluzione bonaria della controversia, al fine di ottenere un accertamento degli esatti confini tra le due proprietà, con vittoria delle spese di lite.
, e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
costituitisi in giudizio, in rito sollevavano eccezione di carenza dello ius postulandi in capo al difensore delle attrici;
nel merito, contestavano l'esistenza di una situazione di incertezza di confini, rilevando che, per fatto del terzo, solo un tratto di circa due metri lineari del muro di cinta risultava divelto, così che sarebbe stata sufficiente una riapposizione materiale dei termini di confine venuti meno;
chiedevano il rigetto della domanda di regolamento dei confini.
In fase istruttoria, veniva svolta una c.t.u., conferendo l'incarico (previo sopralluogo, di svolgere un'indagine tecnica, sulla scorta della documentazione prodotta in atti o, comunque, consultabile accedendo ai pubblici uffici, diretta ad individuare gli esatti confini tra i terreni di rispettiva proprietà delle attrici e dei convenuti di cui all'atto di citazione), all'ing. il quale depositava apposita relazione. Persona_2
All'udienza del 13 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini di seguito delineati.
Preliminarmente, riguardo allo ius postulandi del difensore delle attrici e alla eccezione di carenza dello stesso sollevata dai convenuti, (i quali rilevavano che il suddetto aveva
2 conseguito il titolo di abilitazione professionale in Romania da Pt_3 [...]
a Barourilor din Romania, c.d. struttura , anziché CP_5 CP_6 Pt_3 [...]
a Barourilor din Romania, Ordine tradizionale Bucarest, unico organismo CP_5
indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione Europea), si osservi che, su ordine di esibizione del Giudice di Pace di Lecce, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Velletri rilasciava comunicazione di avvenuta iscrizione del medesimo, con delibera del 14 febbraio 2018 nell'Albo degli Avvocati Ordinario, avendo completato i tre anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati Stabiliti.
Ebbene, il d.lgs. n. 96/2001, dando attuazione alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, consente a coloro che abbiano conseguito il titolo abilitante all'esercizio alla professione forense in un Paese membro dell'UE di prestare la propria attività in un altro Stato UE utilizzando detto titolo di origine, ma con l'obbligo di iscriversi in una sezione speciale dell'albo professionale e di rispettare le regole deontologiche dello Stato ospitante. Decorsi tre anni di attività continuativa, si può chiedere l'integrazione nell'albo ordinario, diventando avvocato integrato.
Pertanto, non essendo ormai consentita alcuna valutazione circa la idoneità del titolo di abilitazione originario conseguito in Romania da detto difensore, essendo intervenuta iscrizione all'albo ordinario in data 14 febbraio 2018, ovverosia anteriormente alla notifica dell'atto di citazione (2 ottobre 2018) innanzi al Giudice di Pace di Lecce,
l'eccezione non merita accoglimento.
Passando ad esaminare il merito della causa, deve essere, innanzitutto, rilevato che, ai sensi dell'art. 950 c.c. “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
Sul piano probatorio, quindi, incombe sia su parte attrice sia su parte convenuta l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea
3 di confine, dovendosi ricorrere solo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (v. Cass., sez. II, 4 giugno 2024 n. 21227).
Il terreno delle attrici, a pianta triangolare, catastalmente individuato al foglio 12, part. 732, risulta intercluso a nord da costruzione insistente sulla originaria particella 738, ad ovest dalla particella 731 destinata a verde condominiale e a sud e a est dalla particella
631 dei convenuti.
Invero, stante la presenza di un muretto a secco, risultato attualmente inglobato in un terrapieno, non essendo stata contestata una differente delimitazione reale cui la delimitazione visibile non sarebbe conforme, la situazione di incertezza di confine dedotta concerne solo il limitato tratto in cui il muretto è stato divelto, rappresentando, invece, il suddetto, pacificamente, la linea di demarcazione per la restante prevalente estensione dei fondi.
Ebbene, all'esito di misurazioni strumentali eseguite in loco “partendo da un punto certo rappresentato dallo spigolo di recinzione dell'immobile insistente sulla particella
738 e sulle contigue originarie particelle 735-693 e 549”, (vertice “B”, da cui sono state tracciate tutte le dividenti, inclusa quella che, in sede di frazionamento, diede origine alla particella 732 delle attrici), avendo il c.t.u. riscontrato (p. 5 della relazione, rilievo allegato n. 4) che proprio l'asse longitudinale di detto terrapieno, inglobante il muretto, costituisce il confine tra i terreni, rispettivamente, di proprietà delle attrici e dei convenuti, “perfettamente allineato con i muri di vecchie costruzioni” in conformità ai precedenti frazionamenti del 23/5/1984 e del 7/7/1984 e successivi aggiornamenti, si è agevolmente giunti alla individuazione, alla distanza di c.a. 13 m. dal vertice inferiore
“A” della p.lla 732, contrassegnato dalla presenza del muretto, del vertice “D”, colmando così ogni incertezza di confine relativamente al tratto attualmente mancante di segni lapidei.
Per quanto concerne la lunghezza del lato del terreno di proprietà adiacente a CP_1
via Don Minzoni, risultata pari a 31,34 m. e, quindi, maggiore di quella (30 m.) risultante sia dall'atto di acquisto per notar del 13/1/1982 e relativa nota Persona_3
4 di trascrizione, sia dal Piano Planivolumetrico dell'area compresa tra via Don Minzoni, piazza Gramsci e via della Pace, trattasi di un elemento, come ben rappresentato graficamente nel rilievo allegato n. 4 cit. della relazione, del tutto ininfluente in questa sede, in quanto detta discrasia ricadrebbe su terreni di terzi estranei dell'odierno giudizio.
Le spese processuali, tenuto conto della esigua entità della questione, della agevole attività di accertamento svolta e della inconferenza del rilievo sollevato dalle attrici circa la lunghezza del lato via Don Minzoni del fondo dei convenuti, si dichiarano interamente compensate.
Sono, infine, posti definitivamente metà a carico delle attrici e metà a carico dei convenuti gli oneri economici connessi all'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di , Parte_2 CP_1 CP_2
, e , ogni contraria
[...] Controparte_3 Controparte_4
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che gli esatti confini tra i terreni di rispettiva proprietà delle attrici e dei convenuti sono rappresentati e individuati lungo il lato compreso tra i vertici “A” e “D” di lunghezza di c.a
13,00 m., come da rilievo allegato n. 4 della relazione tecnica del c.t.u. ing.
Persona_2
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
c) pone definitivamente metà a carico delle attrici e metà a carico dei convenuti gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come già liquidati in separato decreto.
Lecce, 17 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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