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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 27021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27021 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AP IU nato a [...] il [...] SP IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO. ith-e-ha colc-4-uso ch'~ctcy Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. Ithdito il difensore, L'avvocato ERCOLINO CARLO in difesa di AP IU dopo il dibattimento chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27021 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 18 gennaio 2017 dal GIP del Tribunale di Firenze limitatamente alle rapine per come rispettivamente contestate. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati SP EP e AP EP. 2.1. Ricorso AP EP con l'Avv. Carlo Ercolino. 2.1.1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di cui al capo C) dell'imputazione. In particolare, l'identificazione dell'imputato risulterebbe inattendibile e la presenza dell'imputato nel ristorante dove erano presenti anche le vittime la sera dei fatti non sarebbe idonea a dimostrare la partecipazione alla rapina posto che nemmeno risulterebbe che il cellulare del AP abbia agganciato celle prossime al luogo della rapina medesima né può ritenersi che costui avesse lasciato il cellulare a Napoli. 2.2 Ricorso SP EP con l'Avv. Mauro Dezio. 2.2.1. Con il primo motivo, violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla dichiarata penale responsabilità. In particolare, il ricorrente contesta che, posto che gli autori della rapina indossavano dei passamontagna, non poteva esservi riconoscimento da parte delle persone offese. Inoltre non vi sarebbero elementi effettivamente univoci emersi dai tabulati. Irrilevante sarebbe poi il riconoscimento fotografico effettuato da FE SS posto che LA rievocazione di un volto è e rimane uno sforzo mnestico e illogico nel cortocircuito di sensazioni razionalmente inesplorabili" (così letteralmente ricorso) che non permetterebbe "l'esplicazione di argomenti razionali a sostegno". Inoltre, il teste si sarebbe contraddetto affermando prima la presenza di una forte somiglianza poi di una certa possibilità di individuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto alla posizione IT, deve rilevarsi che la formulazione del motivo di ricorso risulta essere, soprattutto in relazione ai profili di responsabilità per i fatti di cui al capo A), tendenzialmente aspecifica posto che non appare confrontarsi con le considerazioni e i passaggi argomentativi che connotano la sentenza impugnata. A tale proposito, va invece rilevato come la valutazione degli elementi desumibili dagli acquisiti tabulati telefonici risulti anche riscontrata, quanto alla rapina di cui al capo C), dal fatto che l'IT risultava essere a bordo dell'automobile utilizzata per la rapina tanto che nella notte tra il 3 il 4 febbraio 2 2017, utilizzando la stessa utenza cellulare più volte richiamate in sentenza, aveva egli stesso provveduto a chiamare il soccorso stradale quando l'auto si era impantanata nel fango di una mulattiera. Ulteriormente coerenti sono le considerazioni in ordine al fatto che il traffico telefonico generato risultava avere come interlocutori soggetti specificamente legati all'imputato e che tale utenza risultava memorizzata da uno dei complici in corrispondenza del nome EP. Per altro verso, risulta ancora una volta logico ritenere che l'accertata disponibilità del telefono nei primi giorni di febbraio implicasse che ad avere la disponibilità esclusiva, anche nel periodo precedente, fosse l'imputato. Stanti tali considerazioni, le individuazioni fotografiche e le dichiarazioni dei testi che hanno riconosciuto l'IT la sera della rapina di cui al capo C), in orario di poco precedente, nei pressi del locale dove cenavano le vittime risultano ulteriormente qualificare gli elementi a carico. Anche a non considerare i profili che riguardano la rapina commessa, sempre il 4 febbraio, in Uzzano, la combinata considerazione della disponibilità dell'automobile, della disponibilità dell'utenza cellulare e dei riconoscimenti dell'imputato nei pressi del ristorante dove, immediatamente prima dei fatti, cenavano le vittime non lasciano dubbi in ordine al fatto che la rapina sia stata commessa dall'IT. La presenza di una pluralità di elementi convergenti vi è anche in relazione alla rapina di cui al capo A) posto che, ancora una volta, vi è una piena coerenza degli spostamenti registrati dai tabulati telefonici e dai dati GPS con gli ultimi spostamenti delle persone offese con la commissione della rapina;
ancora una volta gli spostamenti degli imputati avvenivano attraverso una automobile che risultava noleggiata dallo stesso soggetto che aveva noleggiato l'auto utilizzata nella rapina di cui al capo C). Quanto alla posizione AP e in relazione alla sola rapina di cui al capo C), deve rilevarsi che l'imputato era stato individuato, insieme ai materiali autori della rapina e in particolare all'IT, in un momento precedente ai fatti;
lo stesso imputato è stato individuato, poche ore prima della rapina, ancora una volta insieme agli autori materiali, nel ristorante dove le persone offese erano presenti. Il fatto che il AP e gli autori materiali della rapina fossero insieme e utilizzassero la stessa automobile (nemmeno l'imputato mai riferito di avere utilizzato altri mezzi e non ha in altro modo specificato i propri spostamenti la notte dei fatti) permette di ritenere che sia logica la conclusione per cui si debba ritenere che gli imputati si trovassero insieme al momento della commissione della rapina. L'intera condotta per come sopra definita ha coerentemente determinato il superamento di ogni ragionevole dubbio in ordine al fatto che tutta la preparazione fosse finalizzata alla commissione della rapina su cui vi era un accordo. 3 3. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, considerati i profili di colpa desumibili dai ricorsi, si stima congrua della misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigli estensore Il Presiden
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO. ith-e-ha colc-4-uso ch'~ctcy Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. Ithdito il difensore, L'avvocato ERCOLINO CARLO in difesa di AP IU dopo il dibattimento chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27021 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 18 gennaio 2017 dal GIP del Tribunale di Firenze limitatamente alle rapine per come rispettivamente contestate. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati SP EP e AP EP. 2.1. Ricorso AP EP con l'Avv. Carlo Ercolino. 2.1.1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di cui al capo C) dell'imputazione. In particolare, l'identificazione dell'imputato risulterebbe inattendibile e la presenza dell'imputato nel ristorante dove erano presenti anche le vittime la sera dei fatti non sarebbe idonea a dimostrare la partecipazione alla rapina posto che nemmeno risulterebbe che il cellulare del AP abbia agganciato celle prossime al luogo della rapina medesima né può ritenersi che costui avesse lasciato il cellulare a Napoli. 2.2 Ricorso SP EP con l'Avv. Mauro Dezio. 2.2.1. Con il primo motivo, violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla dichiarata penale responsabilità. In particolare, il ricorrente contesta che, posto che gli autori della rapina indossavano dei passamontagna, non poteva esservi riconoscimento da parte delle persone offese. Inoltre non vi sarebbero elementi effettivamente univoci emersi dai tabulati. Irrilevante sarebbe poi il riconoscimento fotografico effettuato da FE SS posto che LA rievocazione di un volto è e rimane uno sforzo mnestico e illogico nel cortocircuito di sensazioni razionalmente inesplorabili" (così letteralmente ricorso) che non permetterebbe "l'esplicazione di argomenti razionali a sostegno". Inoltre, il teste si sarebbe contraddetto affermando prima la presenza di una forte somiglianza poi di una certa possibilità di individuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto alla posizione IT, deve rilevarsi che la formulazione del motivo di ricorso risulta essere, soprattutto in relazione ai profili di responsabilità per i fatti di cui al capo A), tendenzialmente aspecifica posto che non appare confrontarsi con le considerazioni e i passaggi argomentativi che connotano la sentenza impugnata. A tale proposito, va invece rilevato come la valutazione degli elementi desumibili dagli acquisiti tabulati telefonici risulti anche riscontrata, quanto alla rapina di cui al capo C), dal fatto che l'IT risultava essere a bordo dell'automobile utilizzata per la rapina tanto che nella notte tra il 3 il 4 febbraio 2 2017, utilizzando la stessa utenza cellulare più volte richiamate in sentenza, aveva egli stesso provveduto a chiamare il soccorso stradale quando l'auto si era impantanata nel fango di una mulattiera. Ulteriormente coerenti sono le considerazioni in ordine al fatto che il traffico telefonico generato risultava avere come interlocutori soggetti specificamente legati all'imputato e che tale utenza risultava memorizzata da uno dei complici in corrispondenza del nome EP. Per altro verso, risulta ancora una volta logico ritenere che l'accertata disponibilità del telefono nei primi giorni di febbraio implicasse che ad avere la disponibilità esclusiva, anche nel periodo precedente, fosse l'imputato. Stanti tali considerazioni, le individuazioni fotografiche e le dichiarazioni dei testi che hanno riconosciuto l'IT la sera della rapina di cui al capo C), in orario di poco precedente, nei pressi del locale dove cenavano le vittime risultano ulteriormente qualificare gli elementi a carico. Anche a non considerare i profili che riguardano la rapina commessa, sempre il 4 febbraio, in Uzzano, la combinata considerazione della disponibilità dell'automobile, della disponibilità dell'utenza cellulare e dei riconoscimenti dell'imputato nei pressi del ristorante dove, immediatamente prima dei fatti, cenavano le vittime non lasciano dubbi in ordine al fatto che la rapina sia stata commessa dall'IT. La presenza di una pluralità di elementi convergenti vi è anche in relazione alla rapina di cui al capo A) posto che, ancora una volta, vi è una piena coerenza degli spostamenti registrati dai tabulati telefonici e dai dati GPS con gli ultimi spostamenti delle persone offese con la commissione della rapina;
ancora una volta gli spostamenti degli imputati avvenivano attraverso una automobile che risultava noleggiata dallo stesso soggetto che aveva noleggiato l'auto utilizzata nella rapina di cui al capo C). Quanto alla posizione AP e in relazione alla sola rapina di cui al capo C), deve rilevarsi che l'imputato era stato individuato, insieme ai materiali autori della rapina e in particolare all'IT, in un momento precedente ai fatti;
lo stesso imputato è stato individuato, poche ore prima della rapina, ancora una volta insieme agli autori materiali, nel ristorante dove le persone offese erano presenti. Il fatto che il AP e gli autori materiali della rapina fossero insieme e utilizzassero la stessa automobile (nemmeno l'imputato mai riferito di avere utilizzato altri mezzi e non ha in altro modo specificato i propri spostamenti la notte dei fatti) permette di ritenere che sia logica la conclusione per cui si debba ritenere che gli imputati si trovassero insieme al momento della commissione della rapina. L'intera condotta per come sopra definita ha coerentemente determinato il superamento di ogni ragionevole dubbio in ordine al fatto che tutta la preparazione fosse finalizzata alla commissione della rapina su cui vi era un accordo. 3 3. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, considerati i profili di colpa desumibili dai ricorsi, si stima congrua della misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigli estensore Il Presiden