Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8089
CASS
Sentenza 15 giugno 2001

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A seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte Costituzionale - la quale ha affermato che l'unica interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione) è quella che ne estende l'applicazione ai familiari coadiuvanti di imprese artigiane - non è possibile addivenire ad una interpretazione della norma difforme da quella indicata dalla Corte nella suddetta decisione e recentemente ribadita nell'ordinanza n. 21 del 2001. Del resto, con detta interpretazione non si è operata una indiscriminata estensione ai lavoratori autonomi della disciplina dei lavoratori dipendenti, ma si sono individuati nel citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962 connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori che, non essendo abilitati al versamento diretto dei contributi , sono sottoposti a tale riguardo alle determinazioni di altri soggetti (datori di lavoro ovvero titolari di imprese artigiane).

Ai fini del legittimo esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 ai lavoratori subordinati - e ai familiari coadiutori di imprese artigiane, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 1995 e nella ordinanza n. 21 del 2001 - di costituire a proprie spese una rendita vitalizia in caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione, si richiedono esclusivamente l'esistenza di un inadempimento contributivo e l'impossibilità della sua regolarizzazione attraverso il versamento dei contributi arretrati dovuta alla intervenuta prescrizione. Restano, pertanto, estranee alla struttura della fattispecie normativa e sono, quindi, prive di giuridica rilevanza le circostanze (di carattere oggettivo e soggettivo) che hanno dato causa al verificarsi dell'evento estintivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto l'obiezione dell'INPS secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto esercitare legittimamente la facoltà in argomento in quanto egli aveva assunto la titolarità dell'impresa artigiana della quale era stato in precedenza coadiutore familiare quando le omissioni contributive verificatesi a suo danno in tale ultima qualità non si erano ancora prescritte sicché egli avrebbe dovuto considerarsene responsabile in quanto avrebbe potuto versare i contributi arretrati anziché lasciar maturare la prescrizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8089
    Data del deposito : 15 giugno 2001

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