Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 2
A seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte Costituzionale - la quale ha affermato che l'unica interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione) è quella che ne estende l'applicazione ai familiari coadiuvanti di imprese artigiane - non è possibile addivenire ad una interpretazione della norma difforme da quella indicata dalla Corte nella suddetta decisione e recentemente ribadita nell'ordinanza n. 21 del 2001. Del resto, con detta interpretazione non si è operata una indiscriminata estensione ai lavoratori autonomi della disciplina dei lavoratori dipendenti, ma si sono individuati nel citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962 connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori che, non essendo abilitati al versamento diretto dei contributi , sono sottoposti a tale riguardo alle determinazioni di altri soggetti (datori di lavoro ovvero titolari di imprese artigiane).
Ai fini del legittimo esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 ai lavoratori subordinati - e ai familiari coadiutori di imprese artigiane, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 1995 e nella ordinanza n. 21 del 2001 - di costituire a proprie spese una rendita vitalizia in caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione, si richiedono esclusivamente l'esistenza di un inadempimento contributivo e l'impossibilità della sua regolarizzazione attraverso il versamento dei contributi arretrati dovuta alla intervenuta prescrizione. Restano, pertanto, estranee alla struttura della fattispecie normativa e sono, quindi, prive di giuridica rilevanza le circostanze (di carattere oggettivo e soggettivo) che hanno dato causa al verificarsi dell'evento estintivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto l'obiezione dell'INPS secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto esercitare legittimamente la facoltà in argomento in quanto egli aveva assunto la titolarità dell'impresa artigiana della quale era stato in precedenza coadiutore familiare quando le omissioni contributive verificatesi a suo danno in tale ultima qualità non si erano ancora prescritte sicché egli avrebbe dovuto considerarsene responsabile in quanto avrebbe potuto versare i contributi arretrati anziché lasciar maturare la prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8089 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FRANCESCO NT MAIORANO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA NT, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDROGARLATTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10359/98 del Tribunale di Milano, depositata il 26/09/98 R.G.N. 569/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
TO PA aveva chiesto all'INPS la costituzione di rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, per il periodo - non coperto da contribuzione - in cui aveva lavoratore come familiare coadiutore del titolare dell'impresa artigianale "parrucchiere per uomo" Tino PA.
A seguito del rigetto della sua domanda, con ricorso al Pretore di Milano chiedeva la condanna dell'Istituto alla costituzione della rendita con onere a proprio carico.
Il Pretore accoglieva la domanda e il Tribunale di Milano, con sentenza in data 26 settembre 1998, respingeva l'appello dell'Istituto.
Decidendo sui vari rilievi formulati dall'appellante, il Tribunale osservava: quanto alla obiezione secondo cui il PA aveva assunto egli stesso la titolarità dell'impresa quando ancora i contributi omessi non erano prescritti (sicché avrebbe potuto in tempo utile provvedere al loro pagamento), che l'art. 13 della legge n. 1338/1962 aveva inteso attuare un congegno di regolarizzazione contributiva riferito ai periodi nei quali si erano verificate omissioni contributive non più sanabili per effetto di prescrizione e che tale congegno operava indipendentemente dalle cause della prescrizione:
quanto al rilievo relativo alla mancata determinazione (da parte del primo giudice) dell'ammontare della riserva matematica, che il sistema di calcolo di tale riserva era direttamente enunciato dalla legge (art. 13 citato) e che l'importo della stessa era facilmente quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico sulla base del dato normativo.
L'INPS ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo. Il PA resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico articolato motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) e, premesso che il Tribunale non ha dato alcuna spiegazione del perché abbia ritenuto la norma applicabile anche agli artigiani, assume, per il caso che il giudice a quo abbia implicitamente aderito alla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1995, che tale motivazione non è convincente in quanto estende indiscriminatamente ad intere ed estese categorie di soggetti diversi istitutivi normativi propri dei lavoratori dipendenti con abnormi conseguenze sulla finanza pubblica. Aggiunge che la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato in merito alla deduzione con cui si rilevava che l'art. 13 cit., come interpretato dalla Corte Costituzionale nella ricordata sentenza, è applicabile ai lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo e che tale non era la situazione del PA, essendo costui divenuto titolare dell'impresa artigiana in tempo utile per sanare l'omissione contributiva, per cui il non averlo fatto (lasciando maturare la prescrizione) lo rendeva responsabile del mancato versamento dei contributi a suo danno. Sostiene infine di aver contestato, nel terzo motivo di appello, l'applicabilità del sistema di calcolo previsto nell'art. 13 cit. per la ragione che la norma vale per il sistema vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, che è diverso da quello vigente per i lavoratori autonomi. Non è vero, pertanto, ciò che afferma il Tribunale e cioè che sul punto non vi sia stata contestazione.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte, quanto al primo profilo del motivo di ricorso, che sottintesa alla intera motivazione della sentenza impugnata, è la tesi della estensione ai familiari coadiutori del titolare di impresa artigiana della disciplina dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, così come interpretata dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 18 del 1995 (significativamente menzionata nella parte dedicata alla narrativa dei fatti di causa), che ha ritenuto la norma idonea a realizzare, anche nei confronti dei lavoratori in questione, la possibilità di un trattamento sostitutivo di quello propriamente previdenziale, vanificato da omissioni contributive ormai (a causa del maturare dei termini di prescrizione) irrimediabilmente consumate.
Alla deduzione del ricorrente, secondo cui la motivazione adottata dal giudice delle leggi non appare convincente, può obiettarsi che non è possibile addivenire ad una interpretazione della norma difforme da quella indicata dalla Corte senza suscitare un dubbio di legittimità costituzionale non manifestamente infondato, con conseguente obbligo di rinvio al giudice costituzionale: rinvio, peraltro, superfluo, ove si consideri la recente ordinanza 23 gennaio 2001 n. 21, con la quale la Corte ha nuovamente ribadito la necessità di una interpretazione che porti a ritenere applicabile in via estensiva la norma dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 anche ai familiari dell'artigiano che non siano titolari dell'impresa, ma lavorino prevalentemente ed abitualmente nell'azienda. A proposito di tale interpretazione, poi, non può non osservarsi che con essa non si è operata (diversamente da quanto sostiene l'INPS) una indiscriminata estensione ai lavoratori autonomi della disciplina dei lavoratori dipendenti, ma si sono individuati nel detto art. 13 connotati di generalità e astrattezza, tali da consentirne l'applicazione a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non sono abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sono sottoposti, a tale riguardo, alle determinazioni di altri soggetti (datori di lavoro ovvero titolari di impresa artigiana) (vedi, sul punto, anche Cass. 26 luglio 1999 n. 8112). Quanto al secondo profilo, deve osservarsi che, con l'attribuzione al lavoratore della facoltà di chiedere e di ottenere a proprie spese la costituzione di rendita vitalizia , ove il datore di lavoro (o, nel caso, il titolare della impresa artigiana) abbia omesso di pagare la contribuzione dovuta all'ente assicuratore e non possa più versarla per sopravvenuta prescrizione, la norma dell'art. 13 più volte citato ha inteso realizzare il medesimo effetto dell'ormai non più possibile adempimento dell'obbligo contributivo da parte di chi era tenuto al versamento, vale a dire la possibilità di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, (anche) quei periodi lavorativi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione. Ciò che rileva, quindi, ai fini del legittimo esercizio dell'anzidetta facoltà, è soltanto l'esistenza di un inadempimento contributivo e l'impossibilità della sua regolarizzazione attraverso il versamento dei contributi arretrati, mentre le circostanze (di carattere oggettivo o soggettivo) che hanno dato causa al verificarsi dell'evento estintivo restano estranee alla struttura della fattispecie normativa e sono, perciò, prive di giuridica rilevanza.
Riguardo, infine, all'ultima parte della censura, è sufficiente osservare, correggendosi sul punto la motivazione della sentenza impugnata (correzione consentita alla Corte ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c.), che, interpretato l'art. 13 della legge n. 1338/1962 come applicabile ai lavoratori che versino nelle condizioni dell'attuale resistente, l'intero suo contenuto diventa regola del rapporto, con la conseguente operatività, per i familiari coadiutori del titolare di impresa artigiana, (anche) della disposizione dell'ultimo comma, che individua il sistema di calcolo della rendita, stabilendo che "... il datore di lavoro, ovvero il lavoratore (allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma) deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale". Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ravvisa la Corte la sussistenza di giusti motivi (art. 92, comma 2, c.p.c.) per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001