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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 8141/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Parte_1
Massimo Comunale, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Via Nazionale n. 3, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1
di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Roberto Bocchini, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via G. Filangieri n. 21, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 22.9.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Casoria, la compagnia deducendo: di essere Controparte_1
proprietario del camion Iveco, targato NAR80909, assicurato per la r.c.a. con la compagnia che in data 11.8.2019, alle ore 11:00 circa, allorché si trovava alla guida Controparte_1
del suddetto camion, a causa di problemi tecnici, era costretto ad arrestare la marcia dell'autoveicolo sulla via Aurelia nei pressi dello svincolo CO (frazione di Sanremo); che, al fine di mettere in sicurezza il camion sul lato sinistro della carreggiata, si era posizionato al fianco sinistro della cabina di guida ed aveva spinto a mani il veicolo con l'ausilio di altre due persone collocate nella parte posteriore;
che, a seguito della manovra di svolta a sinistra effettuata dal conducente di fortuna del camion, aveva subito lo schiacciamento del piede destro sotto la ruota anteriore sinistra del veicolo;
che le lesioni riportate avevano reso necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Sanremo, dove gli era stato diagnosticato un “trauma contusivo da schiacciamento piede destro 1° dito ematoso con ematoma voluminoso e da indagini successive emergeva la frattura della I falange ungueale piede destro”, con prognosi di 20 giorni;
che a seguito della guarigione clinica aveva riportato un'invalidità temporanea e postumi permanenti quantificabili nella misura del 5% di danno biologico, oltre al danno morale;
che in ragione dei danni non patrimoniali subiti a causa del sinistro aveva diritto ad essere risarcito dalla propria compagnia assicurativa.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché la venisse condannata Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese di lite.
La compagnia assicurativa , benché ritualmente evocata nel giudizio di primo Controparte_1
grado, restava contumace.
Con sentenza n. 563/2023, pubblicata in data 17.5.2023, il Giudice di Pace di Casoria rigettava la domanda sul presupposto che la responsabilità nella determinazione del sinistro era da imputare in via esclusiva al comportamento imprudente dell'attore e non alla circolazione del veicolo assicurato.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello il quale censurava Parte_1
la decisione di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto non adeguatamente assolto
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
l'onere probatorio posto a suo carico dall'ordinamento.
In particolare, prospettava le seguenti censure alla sentenza impugnata:
- il Giudice di Pace aveva operato un'erronea qualificazione della fattispecie in esame poiché, contrariamente a quanto statuito nella sentenza appellata, l'evento dannoso era stato causato dalla circolazione in senso lato del veicolo assicurato ed era, quindi, ricompreso nella garanzia legale della r.c.a.;
- in sentenza vi era stata un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, il cui contenuto era stato ritenuto insufficiente per ritenere adeguatamente dimostrata la riconducibilità eziologica delle lesioni alla incauta manovra di svolta del camion;
nello specifico, il
Giudice di prime cure aveva erroneamente disatteso le dichiarazioni de testi che corroboravano la ricostruzione dei fatti di causa con riguardo all'assenza di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannasse la al risarcimento CP_1
di tutti i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, nel giudizio d'appello la che, contestando le ragioni poste Controparte_1
a base dell'impugnazione proposta, assumeva: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, proposto dalla controparte in maniera non conforme alle previsioni normative all'art. 342 c.p.c. per la mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione;
nel merito, che il comportamento imprudente dell'attore aveva causato in via esclusiva le lesioni personali di cui si chiedeva il risarcimento.
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di inammissibilità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
Preso atto dell'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
22.9.2025 la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (Cass. civ.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda azionata da Pt_1
poiché ha ritenuto che l'incidente in questione fosse avvenuto unicamente a causa
[...]
della condotta colposa dell'attore in maniera del tutto indipendente dalla circolazione del camion Iveco.
Tale valutazione può essere condivisa sulla base anche degli ulteriori profili motivazionali che si vanno a sviluppare in questa sede.
Innanzitutto, in punto di diritto, occorre evidenziare che l'assicurazione r.c.a. ha la funzione di tutelare l'assicurato, responsabile civile, contro il rischio di eventuali danni subiti da soggetti terzi in conseguenza della circolazione del veicolo oggetto della garanzia assicurativa.
Ragion per cui, in caso di incidenti stradali coinvolgenti il veicolo assicurato, la copertura assicurativa garantisce ai terzi danneggiati il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro.
Nell'ottica di maggior tutela dei soggetti terzi, ai sensi dell'art. 122 comma 2 d.lgs.
n.209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), l'assicurazione r.c.a. comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai soggetti trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.
Alla luce del quadro normativo in materia di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, si definisce terzo trasportato il soggetto che viaggia come passeggero a bordo di uno dei veicoli coinvolti nell'incidente e che subisce danni fisici o materiali a seguito dello stesso.
L'ordinamento prevede, quindi, una tutela rafforzata per il soggetto terzo trasportato che ha diritto di essere risarcito dall'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
Più precisamente, nell'ipotesi in cui nello scontro siano stati coinvolti più veicoli, i terzi trasportati possono agire ex art. 141 cod. ass. direttamente contro l'assicurazione del veicolo a bordo del quale erano trasportati, mentre, nell'ipotesi in cui nello scontro sia rimasto
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
coinvolto un solo veicolo, i terzi trasportati possono agire ex art. 144 cod. ass. contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Cassazione civile Sezioni Unite
n.35318/2022).
Nella fattispecie in esame, l'appellante non è qualificabile come un soggetto terzo trasportato poiché, come emerge pacificamente dalla citazione e dalle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, al momento del sinistro, il non si trovava a bordo del Pt_1
veicolo ma all'esterno dello stesso, in particolare, sul lato sinistro della cabina di guida del camion.
Pertanto, prescindendo dalla sua qualità di proprietario del veicolo, l'appellante non assume la veste di terzo passeggero trasportato e non può, quindi, agire contro l'assicurazione del veicolo per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della circolazione lato sensu del mezzo.
Da ciò discende la carenza di legittimazione passiva della compagnia rispetto Controparte_1
alla domanda risarcitoria avanzata dall'appellante.
Ad ogni buon conto, quand'anche la domanda attorea fosse qualificata giuridicamente come un'ordinaria pretesa risarcitoria ex art. 2043-2054 c.c. azionata nei confronti del conducente del veicolo - soggetto non citato nel giudizio di primo grado - sulla base delle risultanze istruttorie la domanda andrebbe comunque rigettata.
Attraverso l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. si chiede di essere risarciti a causa del fatto illecito del responsabile civile con il conseguente onere probatorio gravante sulla parte attrice di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito aquiliano fatta valere in giudizio: il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.
Pur inquadrando la controversia nell'alveo normativo dell'art. 2054 c.c., giova ricordare che i soggetti che dalla circolazione ricevono danni, ai fini risarcitori, sono comunque tenuti a fornire la prova della dinamica del sinistro e della responsabilità del soggetto danneggiante.
Nel caso di specie, il quadro istruttorio consente di poter formulare un giudizio di esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro da cui sono scaturite le conseguenze
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
pregiudizievoli poste a fondamento della pretesa risarcitoria azionata nel giudizio di prime cure.
Dalla ricostruzione della vicenda storica, alla luce delle allegazioni attoree e delle dichiarazioni testimoniali, emerge che l'attore si sarebbe infortunato poiché, durante la fase di spinta a mani del camion, il suo piede destro sarebbe rimasto schiacciato dalla ruota anteriore sinistra del veicolo.
La dinamica dell'incidente consente di rilevare chiaramente il comportamento colposo dell'attore che ha omesso di utilizzare la necessaria cautela durante lo spostamento del camion.
Invero, considerato che il sinistro avveniva in orario diurno, alle ore 11:00 circa, l'eventuale situazione di rischio rappresentata dal movimento delle ruote del veicolo a distanza ravvicinata rispetto ai soggetti che spingevano il mezzo, rappresentava una situazione oggettivamente visibile da parte di un soggetto mediamente diligente in ragione delle buone condizioni di illuminazione dei luoghi.
L'utilizzo della dovuta prudenza durante la manovra di spostamento del camion a spinta avrebbe certamente consentito all'attore di poter controllare l'angolo di sterzata e la traiettoria delle ruote rispetto ai suoi piedi e, soprattutto, di poter prevedere con largo anticipo i movimenti del mezzo che ragionevolmente avvenivano con estrema lentezza in assenza di spinta proveniente dal motore in avaria.
Deve ritenersi allora che l'attore avesse la concreta ed effettiva possibilità di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di rischio ed evitare la stessa attraverso l'osservanza di un maggior grado di attenzione che la situazione concreta imponeva di utilizzare.
Pertanto, alla luce dell'elevato grado di prevedibilità-evitabilità dell'accadimento dannoso mediante l'adozione delle ordinarie misure di cautela, può ritenersi che la condotta colposa della vittima abbia avuto un'efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro che lo ha visto coinvolto.
La sentenza di rigetto della domanda va pertanto integralmente confermata, anche alla luce delle ulteriori argomentazioni illustrate in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellata (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
Alla pronuncia di rigetto dell'appello proposto da consegue, inoltre, Parte_1
l'obbligo a carico di tale parte, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (cfr. art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo. Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. sez. unite, n. 4315/2020).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 563/2023 emessa dal Giudice di Pace di Casoria e pubblicata in data 17.5.2023;
• condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali relative al giudizio d'appello, che si liquidano in € 1.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa in data 15.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 8141/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Parte_1
Massimo Comunale, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Via Nazionale n. 3, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1
di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Roberto Bocchini, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via G. Filangieri n. 21, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 22.9.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Casoria, la compagnia deducendo: di essere Controparte_1
proprietario del camion Iveco, targato NAR80909, assicurato per la r.c.a. con la compagnia che in data 11.8.2019, alle ore 11:00 circa, allorché si trovava alla guida Controparte_1
del suddetto camion, a causa di problemi tecnici, era costretto ad arrestare la marcia dell'autoveicolo sulla via Aurelia nei pressi dello svincolo CO (frazione di Sanremo); che, al fine di mettere in sicurezza il camion sul lato sinistro della carreggiata, si era posizionato al fianco sinistro della cabina di guida ed aveva spinto a mani il veicolo con l'ausilio di altre due persone collocate nella parte posteriore;
che, a seguito della manovra di svolta a sinistra effettuata dal conducente di fortuna del camion, aveva subito lo schiacciamento del piede destro sotto la ruota anteriore sinistra del veicolo;
che le lesioni riportate avevano reso necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Sanremo, dove gli era stato diagnosticato un “trauma contusivo da schiacciamento piede destro 1° dito ematoso con ematoma voluminoso e da indagini successive emergeva la frattura della I falange ungueale piede destro”, con prognosi di 20 giorni;
che a seguito della guarigione clinica aveva riportato un'invalidità temporanea e postumi permanenti quantificabili nella misura del 5% di danno biologico, oltre al danno morale;
che in ragione dei danni non patrimoniali subiti a causa del sinistro aveva diritto ad essere risarcito dalla propria compagnia assicurativa.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché la venisse condannata Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese di lite.
La compagnia assicurativa , benché ritualmente evocata nel giudizio di primo Controparte_1
grado, restava contumace.
Con sentenza n. 563/2023, pubblicata in data 17.5.2023, il Giudice di Pace di Casoria rigettava la domanda sul presupposto che la responsabilità nella determinazione del sinistro era da imputare in via esclusiva al comportamento imprudente dell'attore e non alla circolazione del veicolo assicurato.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello il quale censurava Parte_1
la decisione di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto non adeguatamente assolto
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
l'onere probatorio posto a suo carico dall'ordinamento.
In particolare, prospettava le seguenti censure alla sentenza impugnata:
- il Giudice di Pace aveva operato un'erronea qualificazione della fattispecie in esame poiché, contrariamente a quanto statuito nella sentenza appellata, l'evento dannoso era stato causato dalla circolazione in senso lato del veicolo assicurato ed era, quindi, ricompreso nella garanzia legale della r.c.a.;
- in sentenza vi era stata un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, il cui contenuto era stato ritenuto insufficiente per ritenere adeguatamente dimostrata la riconducibilità eziologica delle lesioni alla incauta manovra di svolta del camion;
nello specifico, il
Giudice di prime cure aveva erroneamente disatteso le dichiarazioni de testi che corroboravano la ricostruzione dei fatti di causa con riguardo all'assenza di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannasse la al risarcimento CP_1
di tutti i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, nel giudizio d'appello la che, contestando le ragioni poste Controparte_1
a base dell'impugnazione proposta, assumeva: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, proposto dalla controparte in maniera non conforme alle previsioni normative all'art. 342 c.p.c. per la mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione;
nel merito, che il comportamento imprudente dell'attore aveva causato in via esclusiva le lesioni personali di cui si chiedeva il risarcimento.
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di inammissibilità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
Preso atto dell'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
22.9.2025 la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (Cass. civ.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda azionata da Pt_1
poiché ha ritenuto che l'incidente in questione fosse avvenuto unicamente a causa
[...]
della condotta colposa dell'attore in maniera del tutto indipendente dalla circolazione del camion Iveco.
Tale valutazione può essere condivisa sulla base anche degli ulteriori profili motivazionali che si vanno a sviluppare in questa sede.
Innanzitutto, in punto di diritto, occorre evidenziare che l'assicurazione r.c.a. ha la funzione di tutelare l'assicurato, responsabile civile, contro il rischio di eventuali danni subiti da soggetti terzi in conseguenza della circolazione del veicolo oggetto della garanzia assicurativa.
Ragion per cui, in caso di incidenti stradali coinvolgenti il veicolo assicurato, la copertura assicurativa garantisce ai terzi danneggiati il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro.
Nell'ottica di maggior tutela dei soggetti terzi, ai sensi dell'art. 122 comma 2 d.lgs.
n.209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), l'assicurazione r.c.a. comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai soggetti trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.
Alla luce del quadro normativo in materia di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, si definisce terzo trasportato il soggetto che viaggia come passeggero a bordo di uno dei veicoli coinvolti nell'incidente e che subisce danni fisici o materiali a seguito dello stesso.
L'ordinamento prevede, quindi, una tutela rafforzata per il soggetto terzo trasportato che ha diritto di essere risarcito dall'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
Più precisamente, nell'ipotesi in cui nello scontro siano stati coinvolti più veicoli, i terzi trasportati possono agire ex art. 141 cod. ass. direttamente contro l'assicurazione del veicolo a bordo del quale erano trasportati, mentre, nell'ipotesi in cui nello scontro sia rimasto
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
coinvolto un solo veicolo, i terzi trasportati possono agire ex art. 144 cod. ass. contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Cassazione civile Sezioni Unite
n.35318/2022).
Nella fattispecie in esame, l'appellante non è qualificabile come un soggetto terzo trasportato poiché, come emerge pacificamente dalla citazione e dalle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, al momento del sinistro, il non si trovava a bordo del Pt_1
veicolo ma all'esterno dello stesso, in particolare, sul lato sinistro della cabina di guida del camion.
Pertanto, prescindendo dalla sua qualità di proprietario del veicolo, l'appellante non assume la veste di terzo passeggero trasportato e non può, quindi, agire contro l'assicurazione del veicolo per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della circolazione lato sensu del mezzo.
Da ciò discende la carenza di legittimazione passiva della compagnia rispetto Controparte_1
alla domanda risarcitoria avanzata dall'appellante.
Ad ogni buon conto, quand'anche la domanda attorea fosse qualificata giuridicamente come un'ordinaria pretesa risarcitoria ex art. 2043-2054 c.c. azionata nei confronti del conducente del veicolo - soggetto non citato nel giudizio di primo grado - sulla base delle risultanze istruttorie la domanda andrebbe comunque rigettata.
Attraverso l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. si chiede di essere risarciti a causa del fatto illecito del responsabile civile con il conseguente onere probatorio gravante sulla parte attrice di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito aquiliano fatta valere in giudizio: il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.
Pur inquadrando la controversia nell'alveo normativo dell'art. 2054 c.c., giova ricordare che i soggetti che dalla circolazione ricevono danni, ai fini risarcitori, sono comunque tenuti a fornire la prova della dinamica del sinistro e della responsabilità del soggetto danneggiante.
Nel caso di specie, il quadro istruttorio consente di poter formulare un giudizio di esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro da cui sono scaturite le conseguenze
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
pregiudizievoli poste a fondamento della pretesa risarcitoria azionata nel giudizio di prime cure.
Dalla ricostruzione della vicenda storica, alla luce delle allegazioni attoree e delle dichiarazioni testimoniali, emerge che l'attore si sarebbe infortunato poiché, durante la fase di spinta a mani del camion, il suo piede destro sarebbe rimasto schiacciato dalla ruota anteriore sinistra del veicolo.
La dinamica dell'incidente consente di rilevare chiaramente il comportamento colposo dell'attore che ha omesso di utilizzare la necessaria cautela durante lo spostamento del camion.
Invero, considerato che il sinistro avveniva in orario diurno, alle ore 11:00 circa, l'eventuale situazione di rischio rappresentata dal movimento delle ruote del veicolo a distanza ravvicinata rispetto ai soggetti che spingevano il mezzo, rappresentava una situazione oggettivamente visibile da parte di un soggetto mediamente diligente in ragione delle buone condizioni di illuminazione dei luoghi.
L'utilizzo della dovuta prudenza durante la manovra di spostamento del camion a spinta avrebbe certamente consentito all'attore di poter controllare l'angolo di sterzata e la traiettoria delle ruote rispetto ai suoi piedi e, soprattutto, di poter prevedere con largo anticipo i movimenti del mezzo che ragionevolmente avvenivano con estrema lentezza in assenza di spinta proveniente dal motore in avaria.
Deve ritenersi allora che l'attore avesse la concreta ed effettiva possibilità di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di rischio ed evitare la stessa attraverso l'osservanza di un maggior grado di attenzione che la situazione concreta imponeva di utilizzare.
Pertanto, alla luce dell'elevato grado di prevedibilità-evitabilità dell'accadimento dannoso mediante l'adozione delle ordinarie misure di cautela, può ritenersi che la condotta colposa della vittima abbia avuto un'efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro che lo ha visto coinvolto.
La sentenza di rigetto della domanda va pertanto integralmente confermata, anche alla luce delle ulteriori argomentazioni illustrate in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellata (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8141/2023
Alla pronuncia di rigetto dell'appello proposto da consegue, inoltre, Parte_1
l'obbligo a carico di tale parte, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (cfr. art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo. Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. sez. unite, n. 4315/2020).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 563/2023 emessa dal Giudice di Pace di Casoria e pubblicata in data 17.5.2023;
• condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali relative al giudizio d'appello, che si liquidano in € 1.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa in data 15.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfredo Maffei
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