Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2002, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
0067638 IN NOME0517 8 /02 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DICASSAZIONEUPRE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente A R.G.N. 305/00 RG. Michele CANTILLO Consigliere - Cron. Dott. Nino FICO Dott'. Paolo Consigliere GIULIANI Rep. RAGONESI -Rel. Consigliere Dott. Vittorio Ud.21/12/01 Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67638 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, Richiesta copia studio 10 dal Sig. Sole presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che per diritti € 077 rappresenta e difende ope legis;
# 1.5 APR. 2002 IL CANCELLIERE ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE ROSATO RITA;
Richiesta copia studio dal Sig. IPSOA per diritti € 077 intimata Commissione # 15 APR. 2002 la sentenza n. 460/98 della avverso IL CANCELLIERE depositata il tributaria regionale di CAMPOBASSO, 2001 03/11/98; 2754 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per essere lo stesso manifestamente infondato. -2- La Corte, osserva quanto segue. L'Amministrazione delle Finanze dello Stato proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione regionale del Molise n. 460/1/98 che, nel rigettare l'appello della Amministrazione stessa, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto a AT IT il diritto a detrarre dalla base imponibile le somme corrispondenti alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del 1984. L'intimato non svolgeva alcuna attività difensiva e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 21.12.01 Motivi della decisione La giurisprudenza di questa Corte ha ormai stabilito in maniera costante e ripetuta che “in tema di agevolazioni tributarie l'art. 3,secondo comma bis, del decreto legge n. 791/85, convertito con modificazioni in legge n. 46 del 1986 ( il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette,sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR), in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n. 133 del 1999,posto in relazione all'art. 11 della legge n. 28 del 1999, deve essere considerato come norma introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti 1 sospesi “(Cass sez V n. 4945/00; Cass sez V n. 5230/00;Cass sez V n.8569/01). Del tutto difforme dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte testè enunciato, si rivela l'assunto difensivo della Amministrazione ricorrente,secondo cui la norma interpretativa dell'articolo 28 della legge n. 133 del 1999, nello stabilire che le somme dovute a titolo di imposte o contributi,il cui pagamento sia stato sospeso per gli eventi sismici, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, farebbe concludere che l'importo in questione dovrebbe essere considerato ai fini della determinazione della base imponibile. Il ricorso, pertanto, si rivela manifestamente infondato e va di conseguenza rigettato. Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 21.12.01 Il Cons.est. 纠 Presidente IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 11 APR. 2002 Ogg IL CANCELLIERE C1 Innocer battista 2