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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 10186/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 10186/2025 R.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Tiziano BOSCOLO CHIELON ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Luciana Penzo resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 16/10/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/4/2025, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto a Chioggia, il giorno 7/12/2007, con , trascritto nel registro Controparte_1
dello Stato civile del Comune di Chioggia al n. 80, Parte I, dell'anno 2007.
Il ricorrente ha allegato che dall'unione matrimoniale nascevano due figli: nato a [...]_1 il 2.2.2008, e , nato a [...] il [...]. Per_2
Veniva depositato avanti a questo Tribunale ricorso per la separazione consensuale definito con omologa n. 2877/2018 del 11/4/2018.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione Parte_1
è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio / cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e in data 07.12.2007 in Chioggia (VE) e trascritto presso il Registro degli Parte_1 Controparte_2
atti di matrimonio del Comune di Chioggia (VE) al n. 80, Parte I, anno 2007 ad ogni effetto di legge e, pertanto, volerne dare comunicazione all'ufficio dello stato civile del Comune di Chioggia (VE) per l'opportuna annotazione;
2. i figli della coppia e continueranno a vivere presso l'abitazione della madre Persona_3 Persona_4
che sarà così da considerarsi affidataria degli stessi e ciò in regime di affidamento condiviso, luogo in cui essi manterranno la loro residenza;
3. il potrà tenere seco entrambi i figli un fine settimana alternato dal pomeriggio del sabato (dalle Parte_1
ore 16.00) alla sera della domenica (alle ore 18.00) e durante la settimana potrà tenerli seco il martedì e il giovedì dalle
16.00 alle 18.00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori nonché di lavoro del padre mentre durante il periodo natalizio potranno trascorre alternativamente il Natale e il Capodanno col padre o colla madre nel senso che l'anno in cui i minori trascorreranno il Natale col padre a Capodanno rimarranno colla madre e viceversa;
identico discorso per la festività della Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo laddove quando i minori trascorreranno la Santa Pasqua col padre passeranno il Lunedì dell'Angelo colla madre e ciò alternativamente di anno in anno;
il potrà Parte_1
tenere seco, durante le vacanze scolastiche estive, i figli anche per una settimana continuativa concordando colla madre degli stessi il periodo entro e non oltre il giorno 31 maggio di ciascun anno;
4. assegnare ai figli della coppia e a titolo di assegno di mantenimento, la Persona_3 Persona_4
somma di € 100,00 mensili per ciascuno o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e che in corso di causa potrebbe risultare, da versarsi ad opera del Sig. alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese, somma così Parte_1
rivalutata annualmente sulla scorta dell'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo in essere del Tribunale di Venezia;
per il rilascio dei documenti valevoli per l'espatrio di entrambi i figli minori vi dovrà essere idoneo accordo tra i genitori che non potranno mai agire in piena autonomia;
5. nulla assegnarsi reciprocamente tra i coniugi a titolo di mantenimento o ad altro titolo stante la piena autonomia economica di entrambi;
6. con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari come per legge in caso di resistenza in giudizio.
7. ammettersi il riconoscimento delle spese di lite a mente della legge sul PSS in caso di mancata costituzione di controparte o di eventuale trasformazione del presente ricorso da giudiziale a consensuale”.
Si è costituita in giudizio la quale ha concluso chiedendo: Controparte_1
“1) Nulla si oppone alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Chioggia (VE) in data 07.12.2007 , iscritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia (VE) al n.80 Parte I anno 2007, con comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge
2) Affidarsi i figli minori della coppia, e , ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre con la Per_1 Per_2
quale continueranno a vivere. Il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alterni, dal sabato dopo scuola alla domenica sera, nonché due po-meriggi a settimana dalle ore 16,00= alle ore 20,00=, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, nonché con gli impegni lavorativi del padre.
I ragazzi staranno con il padre durante il Periodo Natalizio, alternativamente il giorno di Natale o quello di Santo Stefano
e lo stesso per il Periodo Pasquale, il giorno della Santa Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo , alternando i giorni di anno in anno. Il padre terrà i figli con sé durante le vacanze estive per un'intera settimana, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
3) Obbligarsi il sig. a versare alla sig.ra , a titolo di assegno di mantenimento per ciascun Parte_1 Controparte_1
figlio la somma di €.150,00= mensili, perciò €.300,00=mensili somma che verrà aggiornata annualmente nella misura delle varia-zioni dell'indice ISTAT, a partire dal mese di ottobre 2026, senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'avente diritto, , oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo di Questo Tribunale
L'Assegno Unico per i figli, ove dovuto, verrà percepito esclusivamente dalla madre.
Con vittoria di spese e competenze d'avvocato”.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 16 ottobre 2025 confermando di non volersi riconciliare e dichiarando di aver raggiunto un accordo per la definizione in via conciliativa del contenzioso e hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri e in data Parte_1 Controparte_2
07.12.2007 in Chioggia (VE) e trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia (VE) al n.
80, Parte I, anno 2007 ad ogni effetto di legge e, pertanto, volerne dare comunicazione all'ufficio dello stato civile del Comune di Chioggia (VE) per l'opportuna annotazione;
2. Affidarsi i figli minori della coppia, e , ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre con la Per_1 Per_2
quale continueranno a vivere. Il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alterni, dal sabato dopo scuola alla domenica sera, nonché due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00= alle ore 20,00=, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, nonché con gli impegni lavorativi del padre. I ragazzi staranno con il padre durante il Periodo
Natalizio, alternativamente il giorno di Natale o quello di Santo Stefano e lo stesso per il Periodo Pasquale, il giorno della
Santa Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo , alternando i giorni di anno in anno. Il padre terrà i figli con sé durante le vacanze estive per un'intera settimana, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. Obbligarsi il sig. a versare alla sig.ra , a titolo di assegno di mantenimento per ciascun Parte_1 Controparte_1
figlio la somma di €.150,00= mensili, perciò €.300,00=mensili somma che verrà aggiornata annualmente nella misura delle variazioni dell'indice ISTAT, a partire dal mese di ottobre 2026, senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'avente diritto, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo di Questo Tribunale L'Assegno Unico per i figli, ove dovuto, verrà percepito esclusivamente dalla madre.
4. Spese di lite compensate.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Nel complesso, le pattuizioni delle parti sono idonee a garantire le esigenze dei minori e il mantenimento di rapporti equilibrati con entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze proprie dell'età, per cui possono essere recepite dal Tribunale.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7/12/2007 tra Parte_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Chioggia al Controparte_1
n. 80, Parte I, dell'anno 2007;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16/10/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 10186/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 10186/2025 R.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Tiziano BOSCOLO CHIELON ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Luciana Penzo resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 16/10/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/4/2025, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto a Chioggia, il giorno 7/12/2007, con , trascritto nel registro Controparte_1
dello Stato civile del Comune di Chioggia al n. 80, Parte I, dell'anno 2007.
Il ricorrente ha allegato che dall'unione matrimoniale nascevano due figli: nato a [...]_1 il 2.2.2008, e , nato a [...] il [...]. Per_2
Veniva depositato avanti a questo Tribunale ricorso per la separazione consensuale definito con omologa n. 2877/2018 del 11/4/2018.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione Parte_1
è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio / cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e in data 07.12.2007 in Chioggia (VE) e trascritto presso il Registro degli Parte_1 Controparte_2
atti di matrimonio del Comune di Chioggia (VE) al n. 80, Parte I, anno 2007 ad ogni effetto di legge e, pertanto, volerne dare comunicazione all'ufficio dello stato civile del Comune di Chioggia (VE) per l'opportuna annotazione;
2. i figli della coppia e continueranno a vivere presso l'abitazione della madre Persona_3 Persona_4
che sarà così da considerarsi affidataria degli stessi e ciò in regime di affidamento condiviso, luogo in cui essi manterranno la loro residenza;
3. il potrà tenere seco entrambi i figli un fine settimana alternato dal pomeriggio del sabato (dalle Parte_1
ore 16.00) alla sera della domenica (alle ore 18.00) e durante la settimana potrà tenerli seco il martedì e il giovedì dalle
16.00 alle 18.00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori nonché di lavoro del padre mentre durante il periodo natalizio potranno trascorre alternativamente il Natale e il Capodanno col padre o colla madre nel senso che l'anno in cui i minori trascorreranno il Natale col padre a Capodanno rimarranno colla madre e viceversa;
identico discorso per la festività della Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo laddove quando i minori trascorreranno la Santa Pasqua col padre passeranno il Lunedì dell'Angelo colla madre e ciò alternativamente di anno in anno;
il potrà Parte_1
tenere seco, durante le vacanze scolastiche estive, i figli anche per una settimana continuativa concordando colla madre degli stessi il periodo entro e non oltre il giorno 31 maggio di ciascun anno;
4. assegnare ai figli della coppia e a titolo di assegno di mantenimento, la Persona_3 Persona_4
somma di € 100,00 mensili per ciascuno o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e che in corso di causa potrebbe risultare, da versarsi ad opera del Sig. alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese, somma così Parte_1
rivalutata annualmente sulla scorta dell'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo in essere del Tribunale di Venezia;
per il rilascio dei documenti valevoli per l'espatrio di entrambi i figli minori vi dovrà essere idoneo accordo tra i genitori che non potranno mai agire in piena autonomia;
5. nulla assegnarsi reciprocamente tra i coniugi a titolo di mantenimento o ad altro titolo stante la piena autonomia economica di entrambi;
6. con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari come per legge in caso di resistenza in giudizio.
7. ammettersi il riconoscimento delle spese di lite a mente della legge sul PSS in caso di mancata costituzione di controparte o di eventuale trasformazione del presente ricorso da giudiziale a consensuale”.
Si è costituita in giudizio la quale ha concluso chiedendo: Controparte_1
“1) Nulla si oppone alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Chioggia (VE) in data 07.12.2007 , iscritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia (VE) al n.80 Parte I anno 2007, con comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge
2) Affidarsi i figli minori della coppia, e , ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre con la Per_1 Per_2
quale continueranno a vivere. Il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alterni, dal sabato dopo scuola alla domenica sera, nonché due po-meriggi a settimana dalle ore 16,00= alle ore 20,00=, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, nonché con gli impegni lavorativi del padre.
I ragazzi staranno con il padre durante il Periodo Natalizio, alternativamente il giorno di Natale o quello di Santo Stefano
e lo stesso per il Periodo Pasquale, il giorno della Santa Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo , alternando i giorni di anno in anno. Il padre terrà i figli con sé durante le vacanze estive per un'intera settimana, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
3) Obbligarsi il sig. a versare alla sig.ra , a titolo di assegno di mantenimento per ciascun Parte_1 Controparte_1
figlio la somma di €.150,00= mensili, perciò €.300,00=mensili somma che verrà aggiornata annualmente nella misura delle varia-zioni dell'indice ISTAT, a partire dal mese di ottobre 2026, senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'avente diritto, , oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo di Questo Tribunale
L'Assegno Unico per i figli, ove dovuto, verrà percepito esclusivamente dalla madre.
Con vittoria di spese e competenze d'avvocato”.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 16 ottobre 2025 confermando di non volersi riconciliare e dichiarando di aver raggiunto un accordo per la definizione in via conciliativa del contenzioso e hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri e in data Parte_1 Controparte_2
07.12.2007 in Chioggia (VE) e trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia (VE) al n.
80, Parte I, anno 2007 ad ogni effetto di legge e, pertanto, volerne dare comunicazione all'ufficio dello stato civile del Comune di Chioggia (VE) per l'opportuna annotazione;
2. Affidarsi i figli minori della coppia, e , ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre con la Per_1 Per_2
quale continueranno a vivere. Il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alterni, dal sabato dopo scuola alla domenica sera, nonché due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00= alle ore 20,00=, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, nonché con gli impegni lavorativi del padre. I ragazzi staranno con il padre durante il Periodo
Natalizio, alternativamente il giorno di Natale o quello di Santo Stefano e lo stesso per il Periodo Pasquale, il giorno della
Santa Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo , alternando i giorni di anno in anno. Il padre terrà i figli con sé durante le vacanze estive per un'intera settimana, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. Obbligarsi il sig. a versare alla sig.ra , a titolo di assegno di mantenimento per ciascun Parte_1 Controparte_1
figlio la somma di €.150,00= mensili, perciò €.300,00=mensili somma che verrà aggiornata annualmente nella misura delle variazioni dell'indice ISTAT, a partire dal mese di ottobre 2026, senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'avente diritto, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo di Questo Tribunale L'Assegno Unico per i figli, ove dovuto, verrà percepito esclusivamente dalla madre.
4. Spese di lite compensate.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Nel complesso, le pattuizioni delle parti sono idonee a garantire le esigenze dei minori e il mantenimento di rapporti equilibrati con entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze proprie dell'età, per cui possono essere recepite dal Tribunale.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7/12/2007 tra Parte_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Chioggia al Controparte_1
n. 80, Parte I, dell'anno 2007;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16/10/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca