CASS
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2024, n. 26593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26593 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ikti- iv;
(›Tea,o Preo-A 6,vsri - bi9P- ZZ OB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA g I udita la relazione svolta dal Consi g liere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del PG ) C-0191-C(2 d ai( t,) Penale Sent. Sez. 1 Num. 26593 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 19/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo, proposto da RO AR, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, del 21 marzo 2022, con il quale è stato consentito l'acquisto al detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., presso la Casa circondariale di Spoleto, di riviste non ricomprese nel mod. 72, nonché ha rigettato quello proposto, avverso lo stesso provvedimento, dall'Amministrazione penitenziaria. 1.1. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo proposto dal detenuto disponendo che lo stesso potesse acquistare riviste in libera vendita, anche con allegati, pur se non comprese nell'elenco di cui al cd. Mod. 72, previa attività rituale di controllo di sicurezza. Tanto, secondo il Magistrato, era consentito in ossequio alla circolare, del 2 ottobre 2017, dell'Amministrazione penitenziaria, che poneva limitazione all'ingresso della stampa in carcere, disponendo che l'acquisto della stessa dovesse avvenire per il tramite dell'Istituto di pena e vietando la ricezione autonoma da parte di familiari o colloqui. Tali modalità, però, a parere del Magistrato, non giustificavano alcun divieto ad acquisti di stampa al di fuori dell'elenco indicato nell'allegato alla medesima circolare, il quale doveva intendersi come meramente indicativo. 1.2.Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sostenendo che non era mai stato delineato adeguatamente il pregiudizio lamentato dal detenuto e che, comunque, non vige un divieto di acquisto di stampa ma soltanto delle cautele per evitare inopportuni o pericolosi messaggi con la criminalità esterna, rimarcando che il diritto di acquistare il quotidiano è diverso da quello di acquistare una qualsiasi rivista poiché, spesso, queste ultime afferiscono a mero intrattenimento e non a informazione o studio e si prestano a veicolare messaggi. Il provvedimento è stato, altresì, oggetto di reclamo da parte dell'interessato che si doleva del fatto che il Magistrato di sorveglianza non si era pronunciato con riferimento a libri che pure gli era stato impedito di acquistare e a quotidiani, diversi da quelli di cui all'elenco individuato nella circolare del mese di ottobre del 2017. 1.3. Il provvedimento impugnato ha respinto il reclamo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per le ragioni esposte a p. 2 e ss. e, quanto alla richiesta di acquistare libri e quotidiani con tiratura nazionale proposta dall'interessato, si è richiamato alla motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza ma precisando che le statuizioni, ivi contenute, devono ritenersi applicabili a tutta la stampa in libera vendita a diffusione nazionale. 2 Sotto questo profilo, il provvedimento ha chiarito che il dispositivo del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza andava inteso come riferibile anche a libri e quotidiani, salvo sempre il previsto controllo ex art. 18- ter Ord. pen. essendo quello il contesto in cui eventuali contenuti controindicati possono essere oggetto di censura se ritenuti inappropriati da parte della competente Autorità giudiziaria e non da parte dell'Amministrazione. Sicché, il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo dell'interessato delimitando il perimetro entro il quale deve muoversi l'Amministrazione, quindi ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria medesima e ha accolto quello dell'interessato, nella parte in cui il provvedimento impugnato disponeva che la Direzione della casa circondariale di Spoleto potesse autorizzare l'acquisto, da parte di AR, di riviste in libera vendita, singoli numeri, anche con gli allegati, non compresi nell'elenco di cui al mod. 72, previa sottoposizione ai necessari controlli, chiarendo che l'autorizzazione era relativa a tutta la stampa a tiratura nazionale, compresi i giornali quotidiani, non inseriti nel mod. 72, i libri di libera vendita, fatti salvi controlli di cui agli artt. 18-ter, 41-bis, comma 2- quater lett. e) ord. pen. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale, affidando le proprie doglianze a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis, 69 Ord. pen. e vizio di motivazione. L'ordinanza ha ritenuto che il reclamo dell'Amministrazione non avesse coltivato la doglianza diretta a far rilevare l'assenza di un pregiudizio grave, presupposto per l'operatività dell'art 69 Ord. pen., a tenore del quale il magistrato di sorveglianza provvede sui reclami del detenuto concernenti inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni previste dalla legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto l'internato un attuale grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. Invece, sostiene la ricorrente che, in assenza di un attuale grave pregiudizio dei diritti del detenuto, il reclamo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che denunciava questa mancanza come si rileva a p. 2 del detto reclamo, avrebbe dovuto essere accolto e quello del detenuto rigettato. Tanto più che il Tribunale di sorveglianza ha specificamente accertato che non fosse rinvenibile alcun rigetto di specifica istanza, proposta anteriormente al reclamo del detenuto, con riferimento a libri e quotidiani poiché quanto alle riviste risultava pacifica l'assenza di istanze specifiche. 3 Il Tribunale di sorveglianza ha poi omesso di considerare che/ se nel reclamo proposto risulta escluso che possa essere stato leso un diritto del detenuto, al contrario, l'autorizzazione onnicomprensiva all'acquisto di qualsiasi rivista, diversa da quelle catalogate a mod. 72, imporrebbe un'inesigibile attività di controllo all'Amministrazione. Si ribadisce che il detenuto non ha contestato il diniego ricevuto alla richiesta di acquisto di una specifica rivista libro o quotidiano, ma ha preteso ed ottenuto una generica autorizzazione ad acquistare qualsiasi rivista libro o quotidiano, con salvezza di controlli successivi all'intervento acquisto. Si tratta tuttavia di attività inesigibile e diretta ad incidere negativamente sull'organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria. Si richiamano precedenti di legittimità secondo i quali l'attività di controllo da esercitare, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in grado di incidere gravemente sull'organizzazione del carcere in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, non è considerata esigibile (n. 29819 del 2021; n. 13995 del 2021; Sez. 1, 20155 del 2023, quest'ultima riferita a caso analogo, concluso con la pronuncia di annullamento con rinvio). L'attuale disciplina, quindi, non comporta, di per sé, alcun attuale grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto. Invero, nessuna disposizione vieta, in astratto, l'acquisto di stampa, intesa come quotidiani e riviste;
sicché, in assenza di specifica richiesta avente ad oggetto l'acquisto di una rivista o di un determinato quotidiano, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo del detenuto per genericità e non rigettare il reclamo dell'Amministrazione presupponendo non coltivata la censura relativa alla mancata denuncia di un attuale grave lesione di un diritto. In definitiva, si contesta che il Tribunale di sorveglianza abbia compiuto una valutazione di merito, in assenza dei presupposti legittimanti, relativi all'intervento ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., il quale stabilisce che il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'art. 35-bis Ord. pen., laddove vi sia, da un lato, un'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di attuazione, dall'altro un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto. La Corte di legittimità, per l'amministrazione ricorrente, da tempo ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione con le mere modalità di esercizio di tale diritto assoggettate a regolamentazione. Sussiste, dunque, una riserva alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria nel caso in cui questa eserciti soltanto il proprio potere di regolamentazione delle concrete modalità dell'esercizio del diritto riconosciuto al detenuto. 4 Dunque, il reclamo si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile e l'Autorità giudiziaria che non avrebbe potuto ordinare all'Amministrazione penitenziaria di autorizzare l'acquisto di qualsiasi rivista a tiratura nazionale, giornale quotidiano, libro in libera vendita. Non vi sarebbero, nella specie, i presupposti per l'intervento dell'Autorità giudiziaria, per assenza di una violazione di disposizioni dell'Ordinamento penitenziario, essendo garantito, comunque, il diritto del detenuto all'informazione e per mancanza di un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto. Si sostiene, infatti, che la possibilità di avere qualsiasi rivista, giornale quotidiano, libero in libera vendita, non è prevista dalla legge e non costituisce un diritto fondamentale del detenuto;
inoltre, l'attuale regolamentazione della materia non è incidente su il diritto all'informazione ampiamente garantito. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 41-bis Ord. pen., 606 lett. b) cod. proc. pen. con vizio di violazione di legge nella forma del travisamento del fatto e conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza impugnata, nell'autorizzare senza limiti l'acquisto di qualsiasi rivista in libera vendita oltre a qualsiasi giornale o libro in vendita, si pone in contrasto con i principi affermati con la sentenza Corte Cost. n. 122 del 2017. Il meccanismo garantito deve, in concreto, assicurare che le riviste e gli stampati giungano ai detenuti destinatari in tempo ragionevole e il magistrato di sorveglianza potrà svolgere, su questa attività, funzione di controllo ma tale assunto non implica che ogni pubblicazione possa e debba, tramite canali di acquisto, fare il proprio ingresso in istituto, indipendentemente dalla compatibilità di un tale ingresso con le finalità proprio del regime detentivo speciale e con le ineludibili esigenze organizzative dell'amministrazione a quelle finalità correlate, nonché con l'effettiva inerenza dello stampato all'esercizio di diritti fondamentali. La tutela del diritto all'informazione e il conseguente diritto di acquistare quotidiani a tiratura nazionale a prescindere dal loro inserimento ne mod,72 è cosa diversa dal diritto, riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza nel caso di specie, di acquistare qualsiasi giornale, libro o rivista, posto che l'acquisto delle riviste giornale o libero non corrisponde all'esigenza di essere informati / potendo risultare diretta soltanto a soddisfare una mera esigenza di trattenimento che, comunque, può costituire strumento di veicolazione di messaggi all'esterno soprattutto quando si tratti di riviste di nicchia o specializzate. La ricezione dei quotidiani a tiratura nazionale da un lato e la ricezione di quotidiani a tiratura locale come la ricezione di una rivista dall'altro non può essere equiparata né può essere ammessa come acquisto a priori senza visto successivo (si richiama Sez. 1, n. 28819 del 2021, n. 21803 del 2019). Del resto, per l'impugnante, non sarebbe sufficiente la cautela prevista, cioè l'introduzione del visto di controllo, in quanto scarsamente funzionale e oneroso. Se dunque, inevitabilmente, come chiarito dalla sentenza n. 21803 del 2019, il diritto all'informazione, mediante lettura di quotidiani a diffusione nazionale, deve prevalere sull'esigenza di sicurezza, in ragione delle caratteristiche di questi, al contrario le esigenze di sicurezza e prevenzione di veicolare messaggi all'esterno non può ritenersi soccombente in relazione alla distribuzione di riviste che nulla hanno a che fare con il diritto all'informazione e alla cultura, costituendo una mera forma di intrattenimento. Si richiama l'indirizzo di legittimità secondo il quale imporre alla direzione di applicare il visto di censura per qualsiasi rivista richiesta dal detenuto, comporterebbe una serie di controlli, da esercitare su ogni singola rivista introdotta in istituto, di diretta e grave incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse e materiali da destinare relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative (Sez. 1, n. 29819 del 2021 e giurisprudenza di merito richiamata a p. 15 e ss. del ricorso con riferimento alla questione delle riviste di nicchia, ritenute contenere l'inserzione di messaggistica non controllabile). In definitiva, si ritiene che la scelta dell'Amministrazione di limitare l'acquisto alle pubblicazioni di cui al mod. 72, salvo vagliare specifiche, ulteriori richieste del detenuto, non è illegittima perché la giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha già chiarito che ogni scelta dell'Amministrazione, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative o informative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientra in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. Scelta che deve implicare un impegno sostenibile da parte dell'Amministrazione dovendosi escludere la doverosità di scelte che possano implicare rilevanti ricadute sulla complessiva organizzazione del carcere, a fronte di esigenze che seppur apprezzabili sul piano trattamentale non sono riferibili a diritti fondamentali del detenuto (n. 29817 del 29 luglio 2021). La sottoposizione dei detenuti a regime speciale impone di sottoporre le varie attività interne a soluzioni operative e a specifici protocolli organizzativi che contemperano il diritto al trattamento del detenuto con quelle esigenze che stanno alla base di quel regime, cioè, in particolare, quelle di evitare di comunicare liberamente con l'esterno, mantenendo il legame con il contesto delinquenziale di provenienza e continuando a partecipare ad attività proprie del gruppo criminale di appartenenza. 3.11 Sostituto Procuratore generale, L. Cuomo, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Va precisato che il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", che risultino incise da condotte dell'Amministrazione che si rivelino violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, «dalle quali derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». 2.1.1 presupposti essenziali di tale strumento, dunque, sono costituiti dall'esistenza — in capo al detenuto — di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in una situazione di illegittimo contrasto (tra le altre, Sez. 1, n. 36865 del 03/06/2021, Rv. 281907). È evidente, peraltro, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi adottati dall'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, nonché a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo;
misure e provvedimenti che — laddove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità — incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del detenuto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc. Strangio, Rv. 280532). La giurisprudenza di questa Corte precisa che non va confuso il diritto soggettivo del detenuto (nel suo nucleo intangibile, al quale è garantita protezione) con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (tra le altre, Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasío, Rv. 258398). 2.2. Ciò premesso, si osserva che il provvedimento impugnato non apporta argomentazioni atte a indurre alla rimeditazione di questo consolidato e risalente orientamento. La sola negazione del diritto, in quanto tale, integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto stesso restano affidate alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria, in 7 funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che — ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto — non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549). 3. Ciò posto, in linea generale, occorre ora considerare la regolamentazione in tema di acquisizione e circolazione di libri, riviste e stampa in genere, vigente nei confronti dei detenuti assoggettati allo speciale regime di sospensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Tale regime detentivo è volto a far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, oltre che ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali, tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno, che l'ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale. Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). In questa prospettiva, il vigente comma 2-quater dell'art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso. Figurano nell'elenco, tra l'altro, la «limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno» (lettera c). L'Amministrazione penitenziaria, nella circolare dipartimentale, del 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del circuito detentivo speciale, ha dettato disposizioni attuative del precetto generale, con riferimento all'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa nell'ambito delle sezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale. Si è così stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) possa essere acquistata dai detenuti in regime speciale esclusivamente nell'ambito dell'Istituto, tramite l'impresa di mantenimento o personale delegato dalla Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo). Correlativamente, è stata vietata la ricezione di libri e riviste provenienti dall'esterno — in particolare dai familiari — sia a mezzo pacco postale, sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all'esterno 8 di tale materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quinto paragrafo). 4. A fronte del delineato regime, la Corte di legittimità ha ribadito come spetti all'Amministrazione penitenziaria l'esplicazione del potere regolamentare, in vista della concreta applicazione delle restrizioni;
potere che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, senza rendere vanamente gravoso lo speciale trattamento detentivo e senza cagionare una compressione dei diritti costituzionalmente garantiti anche al soggetto ristretto (tra le altre, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532-01; Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-01; Sez. 1, n. 46783 del 23/9/2013, Gullotti, Rv. 257473-01). La circolare ministeriale citata ha introdotto, in linea con tale indirizzo, misure limitative, che reiterano quelle già antecedentemente adottate in fonti di pari grado e che si giustificano alla luce di dati emersi dalla «pluriennale esperienza delle concrete vicende [dello] specifico settore»: vale a dire che «libri, giornali e stampa in genere [sono] molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno, [...] ricevendo o inviando messaggi in codice L.] che, da un lato, non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall'altro, costituiscono concreti pericoli per l'ordine interno degli istituti» (Sez. 1, n. 5211 del 10/09/2019, dep. 2021, Attanasio, Rv. 278365 - 01; Sez. 1, n. 42902 del 27/09/2013, Cesarano, Rv. 257299 - 01), finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale. 4.1. Le prescrizioni indicate, quindi, non pregiudicano, in modo significativo, il diritto del detenuto a informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi, in quanto non ne precludono la ricezione, ma la indirizzano verso «canali sicuri» (l'impresa di mantenimento o il personale delegato dalla direzione penitenziaria); ciò al fine di impedire un'utilizzazione di tale materiale in funzione elusiva rispetto alle restrizioni connesse al regime speciale e, in particolare, per evitare che esso venga adoperato per effettuare scambi di messaggi criptici, che risulterebbero non facilmente individuabili ad opera del personale addetto alla censura (Sez. 1, n. 32469 del 07/04/2015, Ennmanuello, n.m.). Né varrebbe obiettare che, per le limitazioni nella ricezione della stampa, l'art. 18-ter, comma 1, lett. a), Ord. pen. esige l'intervento dell'Autorità giudiziaria;
tale disposizione generale, infatti, non esclude forme ulteriori di restrizione, aventi pur sempre base legale, che discendano dalla sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Tale ultima disposizione assume, nell'ambito specifico, la valenza di norma speciale derogatoria;
il più elevato livello di pericolosità del detenuto, 9 sancito dal provvedimento ministeriale di adozione di detto regime, suscettibile di controllo giurisdizionale, legittima, infatti, le misure previste dal comma 2- quater dello stesso art. 41-bis, tra cui quelle in tema di limitazione degli «oggetti» che possono essere ricevuti dall'esterno, nozione che si presta a ricomprendere anche libri, riviste e giornali (fra tante, Sez. 1, n. 5211 del 10/09/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365). 4.2. La disciplina descritta è stata ritenuta compatibile con i principi della Carta fondamentale, da parte della Corte costituzionale, la quale — con sentenza n. 122 del 08/02/2017 — ha sancito come le disposizioni in questione non siano violative della libertà di manifestazione del pensiero (intesa, questa, nel suo significato passivo di diritto ad essere informati); il Giudice delle Leggi ha ritenuto che il diritto dei detenuti in regime speciale, di studiare, nonché di ricevere e tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta, non sia, in sé, limitato da tale disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi — per la relativa acquisizione — dell'Istituto penitenziario. Ciò allo specifico fine di evitare che il libro o la rivista si possano trasformare, peraltro agevolmente, e in maniera ben difficilmente controllabile, in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno. Come osservato dalla Consulta, le misure in discussione, nella loro concreta operatività, non devono tradursi in negazione surrettizia di diritti fondamentali. Nel momento in cui si impone al detenuto di avvalersi — in via esclusiva — dell'Istituto penitenziario per l'acquisizione della stampa, mediante il ricorso al cd. sopravvitto, o mediante abbonamenti appositamente sottoscritti dalla Direzione, «l'Amministrazione si impegna a fornire un servizio efficiente, evitando lungaggini e "barriere di fatto" che penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto». Questa Corte di legittimità ha, del resto, già affermato che «il meccanismo dovrà in concreto assicurare che le riviste e gli stampati — tutte le riviste e tutti gli stampati autorizzati — giungano ai detenuti destinatari in un tempo ragionevole [...]. li Magistrato di Sorveglianza potrà svolgere anche su questo aspetto la sua funzione di controllo» (Sez. 1, n. 6889 del 16/10/2014, dep. 2015, Lioce, n.m.). Tale assunto non implica, tuttavia, che ogni pubblicazione possa e debba, tramite i canali di acquisto sopra evidenziati, fare il proprio ingresso in Istituto. Rileva sempre, infatti, la compatibilità di tale ingresso con le finalità proprie del regime detentivo speciale in atto per il detenuto, nonché con le ineludibili esigenze organizzative dell'amministrazione, a quelle finalità anche correlate e, infine, con l'effettiva inerenza dello stampato all'esercizio di diritti fondamentali, 10 che dovrà essere in concreto allegato e comprovato (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907). 5. Nella concreta fattispecie, il detenuto ha presentato una generica richiesta di acquisto di giornali, anche a tiratura nazionale, riviste in libera vendita, singoli numeri anche con allegati, non compresi in quelli inseriti nel mod. 72, nonché libri in libera vendita. L'Amministrazione ha ritenuto, del tutto legittimamente, che l'accoglimento di siffatta istanza fosse inibito dalla concreta possibilità e facilità — validata dai dati provenienti da una pluriennale esperienza — che all'interno delle suddette riviste possano venire celati messaggi criptici, convenzionali e simbolicamente allusivi;
messaggi che risulterebbero, poi, di non agevole decifrazione, quindi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e tali da aggirare le finalità intimamente connesse al regime speciale. Inoltre, si è rimarcata, nel quadro di un impiego razionale delle risorse, materiali e umane, a disposizione e tenuto conto dell'ampiezza del catalogo di riviste inserite nel mod. 72, l'inesigibilità del delineato onere di controllo, posto a base del rifiuto ad autorizzarne la diffusione, nell'ambito delle sezioni detentive speciali. 6. Le ragioni preclusive così addotte dall'Amministrazione, a giustificazione di tale rifiuto, sono esattamente rispondenti all'enunciato fine di tutelare le esigenze di prevenzione oggetto del regime differenziato e perseguite dalla normativa primaria e secondaria che si è sin qui ripercorsa. Tali ragioni non appaiono né illogiche, né pretestuose e, pertanto, non erano giudizialmente sindacabili. L'inibizione all'ingresso in Istituto di non meglio precisate «riviste in libera vendita, anche con allegati, pur se non comprese nell'elenco di cui al cd. mod. 72, libri in libera vendita, giornali a tiratura nazionale, nel caso che ci occupa, risponde quindi a finalità di ordine e sicurezza pubblica non arbitrariamente perseguite, né tale divieto frustra alcun diritto fondamentale di rilevanza costituzionale — quali quello all'informazione e allo studio, né potendo considerarsi tale il diritto all'intrattenimento — venendo al più ad incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del descritto diritto all'informazione e allo studio, il quale è, comunque, garantito mediante i canali di vendita consentiti dall'Amministrazione. Del resto, va notato che, dall'esame dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza emerge che il detenuto non ha impugnato il rifiuto della Direzione di acquistare una determinata rivista, non compresa nel mod. 72, ma ha contestato la legittimità della Circolare DAP del 2017, senza dedurre, quindi, un grave 11 Il Consigliere estensore opregiudizio al proprio diritto, come conseguenza della violazione di legge o di regolamento (art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen), censurando, anzi, una normativa generale di carattere regolamentare. Peraltro, è pacifico che la legge penitenziaria e il regolamento citato non stabiliscano il diritto dei detenuti, anche in regime diverso da quello differenziato, a ricevere qualunque tipo di pubblicazione. Infine, è pacifico e ritenuto legittimo anche dalla Corte Costituzionale, nella pronuncia già citata, che l'art. 41 -bis, comma 2 -quater, lett. c) Ord. pen., nello stabilire che l'Amministrazione può limitare la ricezione di oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno, si riferisce anche alle pubblicazioni. Infine, è evidente che la Circolare del DAP del 2017 costituisce esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione che permette di non gravare, eccessivamente, le direzioni degli istituti penitenziari nell'attività di controllo sulle pubblicazioni in entrata;
si deve notare, da ultimo, che nessuna censura specifica viene mossa in ordine al ventaglio di pubblicazioni che sono comprese nel mod. 72, che garantisce, quindi, il diritto all'informazione dei detenuti. 7. In conclusione, l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, non ricorrendo i presupposti per l'intervento dell'Autorità giudiziaria in un ambito riservato alla discrezionale valutazione dell'amministrazione penitenziaria, devono essere annullate senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 21 marzo 2022. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Presidente
(›Tea,o Preo-A 6,vsri - bi9P- ZZ OB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA g I udita la relazione svolta dal Consi g liere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del PG ) C-0191-C(2 d ai( t,) Penale Sent. Sez. 1 Num. 26593 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 19/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo, proposto da RO AR, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, del 21 marzo 2022, con il quale è stato consentito l'acquisto al detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., presso la Casa circondariale di Spoleto, di riviste non ricomprese nel mod. 72, nonché ha rigettato quello proposto, avverso lo stesso provvedimento, dall'Amministrazione penitenziaria. 1.1. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo proposto dal detenuto disponendo che lo stesso potesse acquistare riviste in libera vendita, anche con allegati, pur se non comprese nell'elenco di cui al cd. Mod. 72, previa attività rituale di controllo di sicurezza. Tanto, secondo il Magistrato, era consentito in ossequio alla circolare, del 2 ottobre 2017, dell'Amministrazione penitenziaria, che poneva limitazione all'ingresso della stampa in carcere, disponendo che l'acquisto della stessa dovesse avvenire per il tramite dell'Istituto di pena e vietando la ricezione autonoma da parte di familiari o colloqui. Tali modalità, però, a parere del Magistrato, non giustificavano alcun divieto ad acquisti di stampa al di fuori dell'elenco indicato nell'allegato alla medesima circolare, il quale doveva intendersi come meramente indicativo. 1.2.Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sostenendo che non era mai stato delineato adeguatamente il pregiudizio lamentato dal detenuto e che, comunque, non vige un divieto di acquisto di stampa ma soltanto delle cautele per evitare inopportuni o pericolosi messaggi con la criminalità esterna, rimarcando che il diritto di acquistare il quotidiano è diverso da quello di acquistare una qualsiasi rivista poiché, spesso, queste ultime afferiscono a mero intrattenimento e non a informazione o studio e si prestano a veicolare messaggi. Il provvedimento è stato, altresì, oggetto di reclamo da parte dell'interessato che si doleva del fatto che il Magistrato di sorveglianza non si era pronunciato con riferimento a libri che pure gli era stato impedito di acquistare e a quotidiani, diversi da quelli di cui all'elenco individuato nella circolare del mese di ottobre del 2017. 1.3. Il provvedimento impugnato ha respinto il reclamo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per le ragioni esposte a p. 2 e ss. e, quanto alla richiesta di acquistare libri e quotidiani con tiratura nazionale proposta dall'interessato, si è richiamato alla motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza ma precisando che le statuizioni, ivi contenute, devono ritenersi applicabili a tutta la stampa in libera vendita a diffusione nazionale. 2 Sotto questo profilo, il provvedimento ha chiarito che il dispositivo del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza andava inteso come riferibile anche a libri e quotidiani, salvo sempre il previsto controllo ex art. 18- ter Ord. pen. essendo quello il contesto in cui eventuali contenuti controindicati possono essere oggetto di censura se ritenuti inappropriati da parte della competente Autorità giudiziaria e non da parte dell'Amministrazione. Sicché, il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo dell'interessato delimitando il perimetro entro il quale deve muoversi l'Amministrazione, quindi ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria medesima e ha accolto quello dell'interessato, nella parte in cui il provvedimento impugnato disponeva che la Direzione della casa circondariale di Spoleto potesse autorizzare l'acquisto, da parte di AR, di riviste in libera vendita, singoli numeri, anche con gli allegati, non compresi nell'elenco di cui al mod. 72, previa sottoposizione ai necessari controlli, chiarendo che l'autorizzazione era relativa a tutta la stampa a tiratura nazionale, compresi i giornali quotidiani, non inseriti nel mod. 72, i libri di libera vendita, fatti salvi controlli di cui agli artt. 18-ter, 41-bis, comma 2- quater lett. e) ord. pen. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale, affidando le proprie doglianze a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis, 69 Ord. pen. e vizio di motivazione. L'ordinanza ha ritenuto che il reclamo dell'Amministrazione non avesse coltivato la doglianza diretta a far rilevare l'assenza di un pregiudizio grave, presupposto per l'operatività dell'art 69 Ord. pen., a tenore del quale il magistrato di sorveglianza provvede sui reclami del detenuto concernenti inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni previste dalla legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto l'internato un attuale grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. Invece, sostiene la ricorrente che, in assenza di un attuale grave pregiudizio dei diritti del detenuto, il reclamo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che denunciava questa mancanza come si rileva a p. 2 del detto reclamo, avrebbe dovuto essere accolto e quello del detenuto rigettato. Tanto più che il Tribunale di sorveglianza ha specificamente accertato che non fosse rinvenibile alcun rigetto di specifica istanza, proposta anteriormente al reclamo del detenuto, con riferimento a libri e quotidiani poiché quanto alle riviste risultava pacifica l'assenza di istanze specifiche. 3 Il Tribunale di sorveglianza ha poi omesso di considerare che/ se nel reclamo proposto risulta escluso che possa essere stato leso un diritto del detenuto, al contrario, l'autorizzazione onnicomprensiva all'acquisto di qualsiasi rivista, diversa da quelle catalogate a mod. 72, imporrebbe un'inesigibile attività di controllo all'Amministrazione. Si ribadisce che il detenuto non ha contestato il diniego ricevuto alla richiesta di acquisto di una specifica rivista libro o quotidiano, ma ha preteso ed ottenuto una generica autorizzazione ad acquistare qualsiasi rivista libro o quotidiano, con salvezza di controlli successivi all'intervento acquisto. Si tratta tuttavia di attività inesigibile e diretta ad incidere negativamente sull'organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria. Si richiamano precedenti di legittimità secondo i quali l'attività di controllo da esercitare, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in grado di incidere gravemente sull'organizzazione del carcere in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, non è considerata esigibile (n. 29819 del 2021; n. 13995 del 2021; Sez. 1, 20155 del 2023, quest'ultima riferita a caso analogo, concluso con la pronuncia di annullamento con rinvio). L'attuale disciplina, quindi, non comporta, di per sé, alcun attuale grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto. Invero, nessuna disposizione vieta, in astratto, l'acquisto di stampa, intesa come quotidiani e riviste;
sicché, in assenza di specifica richiesta avente ad oggetto l'acquisto di una rivista o di un determinato quotidiano, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo del detenuto per genericità e non rigettare il reclamo dell'Amministrazione presupponendo non coltivata la censura relativa alla mancata denuncia di un attuale grave lesione di un diritto. In definitiva, si contesta che il Tribunale di sorveglianza abbia compiuto una valutazione di merito, in assenza dei presupposti legittimanti, relativi all'intervento ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., il quale stabilisce che il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'art. 35-bis Ord. pen., laddove vi sia, da un lato, un'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di attuazione, dall'altro un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto. La Corte di legittimità, per l'amministrazione ricorrente, da tempo ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione con le mere modalità di esercizio di tale diritto assoggettate a regolamentazione. Sussiste, dunque, una riserva alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria nel caso in cui questa eserciti soltanto il proprio potere di regolamentazione delle concrete modalità dell'esercizio del diritto riconosciuto al detenuto. 4 Dunque, il reclamo si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile e l'Autorità giudiziaria che non avrebbe potuto ordinare all'Amministrazione penitenziaria di autorizzare l'acquisto di qualsiasi rivista a tiratura nazionale, giornale quotidiano, libro in libera vendita. Non vi sarebbero, nella specie, i presupposti per l'intervento dell'Autorità giudiziaria, per assenza di una violazione di disposizioni dell'Ordinamento penitenziario, essendo garantito, comunque, il diritto del detenuto all'informazione e per mancanza di un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto. Si sostiene, infatti, che la possibilità di avere qualsiasi rivista, giornale quotidiano, libero in libera vendita, non è prevista dalla legge e non costituisce un diritto fondamentale del detenuto;
inoltre, l'attuale regolamentazione della materia non è incidente su il diritto all'informazione ampiamente garantito. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 41-bis Ord. pen., 606 lett. b) cod. proc. pen. con vizio di violazione di legge nella forma del travisamento del fatto e conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza impugnata, nell'autorizzare senza limiti l'acquisto di qualsiasi rivista in libera vendita oltre a qualsiasi giornale o libro in vendita, si pone in contrasto con i principi affermati con la sentenza Corte Cost. n. 122 del 2017. Il meccanismo garantito deve, in concreto, assicurare che le riviste e gli stampati giungano ai detenuti destinatari in tempo ragionevole e il magistrato di sorveglianza potrà svolgere, su questa attività, funzione di controllo ma tale assunto non implica che ogni pubblicazione possa e debba, tramite canali di acquisto, fare il proprio ingresso in istituto, indipendentemente dalla compatibilità di un tale ingresso con le finalità proprio del regime detentivo speciale e con le ineludibili esigenze organizzative dell'amministrazione a quelle finalità correlate, nonché con l'effettiva inerenza dello stampato all'esercizio di diritti fondamentali. La tutela del diritto all'informazione e il conseguente diritto di acquistare quotidiani a tiratura nazionale a prescindere dal loro inserimento ne mod,72 è cosa diversa dal diritto, riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza nel caso di specie, di acquistare qualsiasi giornale, libro o rivista, posto che l'acquisto delle riviste giornale o libero non corrisponde all'esigenza di essere informati / potendo risultare diretta soltanto a soddisfare una mera esigenza di trattenimento che, comunque, può costituire strumento di veicolazione di messaggi all'esterno soprattutto quando si tratti di riviste di nicchia o specializzate. La ricezione dei quotidiani a tiratura nazionale da un lato e la ricezione di quotidiani a tiratura locale come la ricezione di una rivista dall'altro non può essere equiparata né può essere ammessa come acquisto a priori senza visto successivo (si richiama Sez. 1, n. 28819 del 2021, n. 21803 del 2019). Del resto, per l'impugnante, non sarebbe sufficiente la cautela prevista, cioè l'introduzione del visto di controllo, in quanto scarsamente funzionale e oneroso. Se dunque, inevitabilmente, come chiarito dalla sentenza n. 21803 del 2019, il diritto all'informazione, mediante lettura di quotidiani a diffusione nazionale, deve prevalere sull'esigenza di sicurezza, in ragione delle caratteristiche di questi, al contrario le esigenze di sicurezza e prevenzione di veicolare messaggi all'esterno non può ritenersi soccombente in relazione alla distribuzione di riviste che nulla hanno a che fare con il diritto all'informazione e alla cultura, costituendo una mera forma di intrattenimento. Si richiama l'indirizzo di legittimità secondo il quale imporre alla direzione di applicare il visto di censura per qualsiasi rivista richiesta dal detenuto, comporterebbe una serie di controlli, da esercitare su ogni singola rivista introdotta in istituto, di diretta e grave incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse e materiali da destinare relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative (Sez. 1, n. 29819 del 2021 e giurisprudenza di merito richiamata a p. 15 e ss. del ricorso con riferimento alla questione delle riviste di nicchia, ritenute contenere l'inserzione di messaggistica non controllabile). In definitiva, si ritiene che la scelta dell'Amministrazione di limitare l'acquisto alle pubblicazioni di cui al mod. 72, salvo vagliare specifiche, ulteriori richieste del detenuto, non è illegittima perché la giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha già chiarito che ogni scelta dell'Amministrazione, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative o informative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientra in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. Scelta che deve implicare un impegno sostenibile da parte dell'Amministrazione dovendosi escludere la doverosità di scelte che possano implicare rilevanti ricadute sulla complessiva organizzazione del carcere, a fronte di esigenze che seppur apprezzabili sul piano trattamentale non sono riferibili a diritti fondamentali del detenuto (n. 29817 del 29 luglio 2021). La sottoposizione dei detenuti a regime speciale impone di sottoporre le varie attività interne a soluzioni operative e a specifici protocolli organizzativi che contemperano il diritto al trattamento del detenuto con quelle esigenze che stanno alla base di quel regime, cioè, in particolare, quelle di evitare di comunicare liberamente con l'esterno, mantenendo il legame con il contesto delinquenziale di provenienza e continuando a partecipare ad attività proprie del gruppo criminale di appartenenza. 3.11 Sostituto Procuratore generale, L. Cuomo, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Va precisato che il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", che risultino incise da condotte dell'Amministrazione che si rivelino violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, «dalle quali derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». 2.1.1 presupposti essenziali di tale strumento, dunque, sono costituiti dall'esistenza — in capo al detenuto — di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in una situazione di illegittimo contrasto (tra le altre, Sez. 1, n. 36865 del 03/06/2021, Rv. 281907). È evidente, peraltro, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi adottati dall'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, nonché a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo;
misure e provvedimenti che — laddove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità — incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del detenuto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc. Strangio, Rv. 280532). La giurisprudenza di questa Corte precisa che non va confuso il diritto soggettivo del detenuto (nel suo nucleo intangibile, al quale è garantita protezione) con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (tra le altre, Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasío, Rv. 258398). 2.2. Ciò premesso, si osserva che il provvedimento impugnato non apporta argomentazioni atte a indurre alla rimeditazione di questo consolidato e risalente orientamento. La sola negazione del diritto, in quanto tale, integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto stesso restano affidate alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria, in 7 funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che — ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto — non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549). 3. Ciò posto, in linea generale, occorre ora considerare la regolamentazione in tema di acquisizione e circolazione di libri, riviste e stampa in genere, vigente nei confronti dei detenuti assoggettati allo speciale regime di sospensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Tale regime detentivo è volto a far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, oltre che ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali, tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno, che l'ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale. Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). In questa prospettiva, il vigente comma 2-quater dell'art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso. Figurano nell'elenco, tra l'altro, la «limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno» (lettera c). L'Amministrazione penitenziaria, nella circolare dipartimentale, del 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del circuito detentivo speciale, ha dettato disposizioni attuative del precetto generale, con riferimento all'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa nell'ambito delle sezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale. Si è così stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) possa essere acquistata dai detenuti in regime speciale esclusivamente nell'ambito dell'Istituto, tramite l'impresa di mantenimento o personale delegato dalla Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo). Correlativamente, è stata vietata la ricezione di libri e riviste provenienti dall'esterno — in particolare dai familiari — sia a mezzo pacco postale, sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all'esterno 8 di tale materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quinto paragrafo). 4. A fronte del delineato regime, la Corte di legittimità ha ribadito come spetti all'Amministrazione penitenziaria l'esplicazione del potere regolamentare, in vista della concreta applicazione delle restrizioni;
potere che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, senza rendere vanamente gravoso lo speciale trattamento detentivo e senza cagionare una compressione dei diritti costituzionalmente garantiti anche al soggetto ristretto (tra le altre, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532-01; Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-01; Sez. 1, n. 46783 del 23/9/2013, Gullotti, Rv. 257473-01). La circolare ministeriale citata ha introdotto, in linea con tale indirizzo, misure limitative, che reiterano quelle già antecedentemente adottate in fonti di pari grado e che si giustificano alla luce di dati emersi dalla «pluriennale esperienza delle concrete vicende [dello] specifico settore»: vale a dire che «libri, giornali e stampa in genere [sono] molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno, [...] ricevendo o inviando messaggi in codice L.] che, da un lato, non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall'altro, costituiscono concreti pericoli per l'ordine interno degli istituti» (Sez. 1, n. 5211 del 10/09/2019, dep. 2021, Attanasio, Rv. 278365 - 01; Sez. 1, n. 42902 del 27/09/2013, Cesarano, Rv. 257299 - 01), finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale. 4.1. Le prescrizioni indicate, quindi, non pregiudicano, in modo significativo, il diritto del detenuto a informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi, in quanto non ne precludono la ricezione, ma la indirizzano verso «canali sicuri» (l'impresa di mantenimento o il personale delegato dalla direzione penitenziaria); ciò al fine di impedire un'utilizzazione di tale materiale in funzione elusiva rispetto alle restrizioni connesse al regime speciale e, in particolare, per evitare che esso venga adoperato per effettuare scambi di messaggi criptici, che risulterebbero non facilmente individuabili ad opera del personale addetto alla censura (Sez. 1, n. 32469 del 07/04/2015, Ennmanuello, n.m.). Né varrebbe obiettare che, per le limitazioni nella ricezione della stampa, l'art. 18-ter, comma 1, lett. a), Ord. pen. esige l'intervento dell'Autorità giudiziaria;
tale disposizione generale, infatti, non esclude forme ulteriori di restrizione, aventi pur sempre base legale, che discendano dalla sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Tale ultima disposizione assume, nell'ambito specifico, la valenza di norma speciale derogatoria;
il più elevato livello di pericolosità del detenuto, 9 sancito dal provvedimento ministeriale di adozione di detto regime, suscettibile di controllo giurisdizionale, legittima, infatti, le misure previste dal comma 2- quater dello stesso art. 41-bis, tra cui quelle in tema di limitazione degli «oggetti» che possono essere ricevuti dall'esterno, nozione che si presta a ricomprendere anche libri, riviste e giornali (fra tante, Sez. 1, n. 5211 del 10/09/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365). 4.2. La disciplina descritta è stata ritenuta compatibile con i principi della Carta fondamentale, da parte della Corte costituzionale, la quale — con sentenza n. 122 del 08/02/2017 — ha sancito come le disposizioni in questione non siano violative della libertà di manifestazione del pensiero (intesa, questa, nel suo significato passivo di diritto ad essere informati); il Giudice delle Leggi ha ritenuto che il diritto dei detenuti in regime speciale, di studiare, nonché di ricevere e tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta, non sia, in sé, limitato da tale disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi — per la relativa acquisizione — dell'Istituto penitenziario. Ciò allo specifico fine di evitare che il libro o la rivista si possano trasformare, peraltro agevolmente, e in maniera ben difficilmente controllabile, in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno. Come osservato dalla Consulta, le misure in discussione, nella loro concreta operatività, non devono tradursi in negazione surrettizia di diritti fondamentali. Nel momento in cui si impone al detenuto di avvalersi — in via esclusiva — dell'Istituto penitenziario per l'acquisizione della stampa, mediante il ricorso al cd. sopravvitto, o mediante abbonamenti appositamente sottoscritti dalla Direzione, «l'Amministrazione si impegna a fornire un servizio efficiente, evitando lungaggini e "barriere di fatto" che penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto». Questa Corte di legittimità ha, del resto, già affermato che «il meccanismo dovrà in concreto assicurare che le riviste e gli stampati — tutte le riviste e tutti gli stampati autorizzati — giungano ai detenuti destinatari in un tempo ragionevole [...]. li Magistrato di Sorveglianza potrà svolgere anche su questo aspetto la sua funzione di controllo» (Sez. 1, n. 6889 del 16/10/2014, dep. 2015, Lioce, n.m.). Tale assunto non implica, tuttavia, che ogni pubblicazione possa e debba, tramite i canali di acquisto sopra evidenziati, fare il proprio ingresso in Istituto. Rileva sempre, infatti, la compatibilità di tale ingresso con le finalità proprie del regime detentivo speciale in atto per il detenuto, nonché con le ineludibili esigenze organizzative dell'amministrazione, a quelle finalità anche correlate e, infine, con l'effettiva inerenza dello stampato all'esercizio di diritti fondamentali, 10 che dovrà essere in concreto allegato e comprovato (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907). 5. Nella concreta fattispecie, il detenuto ha presentato una generica richiesta di acquisto di giornali, anche a tiratura nazionale, riviste in libera vendita, singoli numeri anche con allegati, non compresi in quelli inseriti nel mod. 72, nonché libri in libera vendita. L'Amministrazione ha ritenuto, del tutto legittimamente, che l'accoglimento di siffatta istanza fosse inibito dalla concreta possibilità e facilità — validata dai dati provenienti da una pluriennale esperienza — che all'interno delle suddette riviste possano venire celati messaggi criptici, convenzionali e simbolicamente allusivi;
messaggi che risulterebbero, poi, di non agevole decifrazione, quindi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e tali da aggirare le finalità intimamente connesse al regime speciale. Inoltre, si è rimarcata, nel quadro di un impiego razionale delle risorse, materiali e umane, a disposizione e tenuto conto dell'ampiezza del catalogo di riviste inserite nel mod. 72, l'inesigibilità del delineato onere di controllo, posto a base del rifiuto ad autorizzarne la diffusione, nell'ambito delle sezioni detentive speciali. 6. Le ragioni preclusive così addotte dall'Amministrazione, a giustificazione di tale rifiuto, sono esattamente rispondenti all'enunciato fine di tutelare le esigenze di prevenzione oggetto del regime differenziato e perseguite dalla normativa primaria e secondaria che si è sin qui ripercorsa. Tali ragioni non appaiono né illogiche, né pretestuose e, pertanto, non erano giudizialmente sindacabili. L'inibizione all'ingresso in Istituto di non meglio precisate «riviste in libera vendita, anche con allegati, pur se non comprese nell'elenco di cui al cd. mod. 72, libri in libera vendita, giornali a tiratura nazionale, nel caso che ci occupa, risponde quindi a finalità di ordine e sicurezza pubblica non arbitrariamente perseguite, né tale divieto frustra alcun diritto fondamentale di rilevanza costituzionale — quali quello all'informazione e allo studio, né potendo considerarsi tale il diritto all'intrattenimento — venendo al più ad incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del descritto diritto all'informazione e allo studio, il quale è, comunque, garantito mediante i canali di vendita consentiti dall'Amministrazione. Del resto, va notato che, dall'esame dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza emerge che il detenuto non ha impugnato il rifiuto della Direzione di acquistare una determinata rivista, non compresa nel mod. 72, ma ha contestato la legittimità della Circolare DAP del 2017, senza dedurre, quindi, un grave 11 Il Consigliere estensore opregiudizio al proprio diritto, come conseguenza della violazione di legge o di regolamento (art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen), censurando, anzi, una normativa generale di carattere regolamentare. Peraltro, è pacifico che la legge penitenziaria e il regolamento citato non stabiliscano il diritto dei detenuti, anche in regime diverso da quello differenziato, a ricevere qualunque tipo di pubblicazione. Infine, è pacifico e ritenuto legittimo anche dalla Corte Costituzionale, nella pronuncia già citata, che l'art. 41 -bis, comma 2 -quater, lett. c) Ord. pen., nello stabilire che l'Amministrazione può limitare la ricezione di oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno, si riferisce anche alle pubblicazioni. Infine, è evidente che la Circolare del DAP del 2017 costituisce esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione che permette di non gravare, eccessivamente, le direzioni degli istituti penitenziari nell'attività di controllo sulle pubblicazioni in entrata;
si deve notare, da ultimo, che nessuna censura specifica viene mossa in ordine al ventaglio di pubblicazioni che sono comprese nel mod. 72, che garantisce, quindi, il diritto all'informazione dei detenuti. 7. In conclusione, l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, non ricorrendo i presupposti per l'intervento dell'Autorità giudiziaria in un ambito riservato alla discrezionale valutazione dell'amministrazione penitenziaria, devono essere annullate senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 21 marzo 2022. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Presidente