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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4027/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 370/2019 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10 giugno 2025, la sig.ra Ricorrente_5 e i sigg. Ricorrente_2, Ricorrente_3
, Ricorrente_1 e Ricorrente_4, quali eredi del sig. Nominativo_1, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, hanno impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta un avviso di accertamento IMU – anno d'imposta 2020 dell'importo di € 100,05. I ricorrenti indicano l'atto come avviso n. 370/2019, notificato in pari data.
Con il ricorso i contribuenti hanno dedotto, in sintesi:
a) difetto di legittimazione passiva, non essendo essi possessori dell'immobile con titolo reale nell'anno 2020;
b) inesistenza del presupposto impositivo in quanto il de cuius era deceduto in epoca anteriore all'anno d'imposta e non sarebbe intervenuta accettazione (anche tacita) dell'eredità con possesso del bene;
c) nullità/inefficacia della notifica dell'atto, eseguita genericamente agli “eredi di” senza individuazione nominativa, in violazione dell'art. 65 D.P.R. 600/1973;
d) che l'immobile risulterebbe, per il 2020, in usufrutto a Ricorrente_5 (per quota 54/126) e, per la residua quota, a Ricorrente_1, con esclusione degli altri eredi dalla soggettività passiva. Hanno quindi chiesto l'annullamento dell'avviso e la condanna alle spese in favore dei ricorrenti.
Si è costituita Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., in qualità di concessionario per la riscossione delle entrate del Comune di San Marcellino, difesa dall'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto del gravame. La resistente ha dedotto:
1. la legittimità della soggettività passiva sulla base delle risultanze catastali, dalle quali emergerebbe la titolarità, in capo al de cuius, di un diritto di usufrutto sull'immobile anche con riferimento all'anno 2020;
2. il trasferimento agli eredi delle obbligazioni tributarie del defunto (art. 752 c.c. e art. 1, commi 743 e 769,
L. 160/2019), potendo l'accettazione tacita desumersi da condotte concludenti e dalla permanenza dell'intestazione catastale;
3. la validità della notifica “collettiva e impersonale” agli eredi ex art. 65 D.P.R. 600/1973, in mancanza della comunicazione delle generalità e del domicilio da parte degli stessi;
4. la legittimazione del concessionario ad agire e il rispetto dei termini di legge. Ha altresì formulato istanza di discussione da remoto e depositato il ricorso notificato e l'atto impugnato, identificato come avviso n. 370 del 13 marzo 2025.
In atti è stata segnalata una divergenza sulla numerazione e data dell'avviso impugnato (per i ricorrenti n.
370/2019, per la resistente n. 370 del 13/03/2025). Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti, con richiesta di spese secondo soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Quadro normativo
Ai sensi dell'art. 1, comma 743, L. 160/2019, l'IMU colpisce il possesso qualificato dell'immobile in base a un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). È principio pacifico che, in presenza di usufrutto, soggetto passivo sia l'usufruttuario, restando esente il nudo proprietario per la porzione gravata dal diritto di godimento.
Rilevano altresì: l'art. 459 c.c. (acquisto della qualità di erede mediante accettazione, con effetti retroattivi alla data di apertura della successione); l'art. 65 D.P.R. 600/1973 (notificazione degli atti intestati al contribuente deceduto ai chiamati all'eredità in mancanza di preventiva comunicazione); l'art. 7 L. 212/2000
(obbligo di motivazione degli atti impositivi); l'art. 2697 c.c. (onere della prova) circa l'esistenza del presupposto d'imposta, gravante sull'ente impositore.
2. Soggettività passiva IMU e titolarità dell'usufrutto
Va premesso che la soggettività passiva IMU presuppone la titolarità effettiva del diritto reale nell'anno d'imposta considerato, da dimostrarsi mediante elementi obiettivi (titoli, atti traslativi, volture, visure, provvedimenti). Le mere risultanze catastali, sebbene utilizzabili quale indizio, non sostituiscono la prova del titolo.
Nel caso in esame, la documentazione in atti segnala che l'eventuale soggettività passiva attenga agli usufruttuari (Ricorrente_5 e, pro quota, Ricorrente_1). L'intestazione generica dell'avviso agli « eredi di …», priva di individualizzazione nominativa e di specificazione delle quote e dei titoli riferiti all'anno
2020, non soddisfa l'onere motivazionale e non legittima la pretesa nei confronti dei chiamati non titolari del diritto reale.
3. Chiamati all'eredità, accettazione (espressa/tacita) e presupposto soggettivo
La qualità di erede si acquista solo mediante accettazione (espressa o tacita: art. 459 c.c.). Il mero chiamato all'eredità, in assenza di accettazione o di comportamenti concludenti qualificabili come accettazione tacita
(quali: atti dispositivi incompatibili con la rinuncia;
godimento uti dominus;
volture dirette ad ascrivere a sé la titolarità del diritto reale), non è soggetto passivo IMU, difettando il presupposto soggettivo.
L'assunto difensivo dell'Amministrazione, che fa discendere l'accettazione tacita dalla semplice permanenza dell'intestazione catastale al de cuius, non è condivisibile: tale permanenza può dipendere da inerzia amministrativa o da mancata voltura, e non integra, di per sé, un indice univoco di accettazione. L'onere probatorio dell'intervenuta accettazione (o dei relativi comportamenti concludenti) incombe su chi intenda farne derivare effetti impositivi (art. 2697 c.c.) e deve essere riferito ai singoli chiamati. Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
4. Notifica collettiva e impersonale ex art. 65 D.P.R. 600/1973: natura e limiti
L'art. 65 D.P.R. 600/1973 prevede, in assenza di comunicazione delle generalità e del domicilio degli eredi, la notifica degli atti presso l'ultimo domicilio del defunto, con effetti verso i chiamati. Trattasi di regime speciale di notificazione che assicura la prosecuzione del rapporto tributario, senza tuttavia incidere sull'accertamento del presupposto soggettivo dell'imposta.
Ne consegue che la regolarità formale della notifica collettiva e impersonale è neutra ai fini del merito: essa non sana la mancata individualizzazione dei soggetti passivi né supplisce alla assenza di prova della titolarità del diritto reale in capo ai destinatari per l'anno 2020.
5. Obbligo di motivazione (art. 7 L. 212/2000) e incertezza identificativa dell'atto
Gli atti impositivi devono essere motivati in modo chiaro e sufficiente (art. 7 L. 212/2000), mediante l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche idonee a consentire al contribuente la piena intelligibilità della pretesa e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nella fattispecie, la genericità del destinatario («eredi di …»), unita alla mancata indicazione delle quote e dei titoli pertinenti all'anno 2020, si cumula con la divergenza identificativa dell'atto (indicazione come n.
370/2019 ovvero n. 370 del 13/03/2025), generando incertezza sull'oggetto della pretesa (anno di formazione, numerazione, riferimenti) e ostacolando la verifica della sequenza procedimentale. Tale incertezza, non meramente formale, integra difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa, imponendo l'annullamento dell'avviso.
Dalla combinazione: (a) del difetto del presupposto soggettivo IMU nei confronti dei chiamati che, per l'anno
2020, non risultano titolari di diritto reale né eredi accettanti;
(b) della inidoneità della notifica collettiva/ impersonale a colmare la mancata individualizzazione dei soggetti passivi;
(c) del difetto di motivazione e della conseguente incertezza sull'identità dell'atto; consegue l'illegittimità dell'avviso impugnato e l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto.
6. Spese
La Corte ritiene che, nel caso di specie, ricorrano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
In particolare, la controversia trae origine da un evidente disallineamento delle risultanze catastali e dalla persistenza dell'intestazione dell'usufrutto in capo al de cuius nonostante il decesso intervenuto da tempo.
Tale situazione, pur non idonea a fondare la pretesa impositiva, ha tuttavia ingenerato un oggettivo errore sull'individuazione del soggetto passivo, favorito dalla mancata tempestiva voltura e dalla presenza di dati formali non aggiornati.
Sussiste pertanto una obiettiva incertezza sulla portata degli obblighi dichiarativi e sull'affidabilità delle risultanze catastali, che ha contribuito in misura rilevante all'insorgenza della lite.
Tali circostanze, sommate al fatto che la questione ha richiesto un'apprezzabile attività interpretativa sull'interazione tra normativa IMU e disciplina civilistica dell'usufrutto, giustificano la compensazione delle spese in via equitativa.
La Corte in composizione monocratica:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2020, notificato agli «eredi di Nominativo_1», identificato in atti come n. 370/2019 ovvero n. 370 del 13/03/2025, per carenza del presupposto soggettivo e difetto di motivazione/certezza dell'atto;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. Ordina all'Amministrazione la restituzione di quanto eventualmente riscosso in esecuzione dell'atto annullato, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento
IMU relativo all'anno 2020, compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4027/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 370/2019 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10 giugno 2025, la sig.ra Ricorrente_5 e i sigg. Ricorrente_2, Ricorrente_3
, Ricorrente_1 e Ricorrente_4, quali eredi del sig. Nominativo_1, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, hanno impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta un avviso di accertamento IMU – anno d'imposta 2020 dell'importo di € 100,05. I ricorrenti indicano l'atto come avviso n. 370/2019, notificato in pari data.
Con il ricorso i contribuenti hanno dedotto, in sintesi:
a) difetto di legittimazione passiva, non essendo essi possessori dell'immobile con titolo reale nell'anno 2020;
b) inesistenza del presupposto impositivo in quanto il de cuius era deceduto in epoca anteriore all'anno d'imposta e non sarebbe intervenuta accettazione (anche tacita) dell'eredità con possesso del bene;
c) nullità/inefficacia della notifica dell'atto, eseguita genericamente agli “eredi di” senza individuazione nominativa, in violazione dell'art. 65 D.P.R. 600/1973;
d) che l'immobile risulterebbe, per il 2020, in usufrutto a Ricorrente_5 (per quota 54/126) e, per la residua quota, a Ricorrente_1, con esclusione degli altri eredi dalla soggettività passiva. Hanno quindi chiesto l'annullamento dell'avviso e la condanna alle spese in favore dei ricorrenti.
Si è costituita Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., in qualità di concessionario per la riscossione delle entrate del Comune di San Marcellino, difesa dall'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto del gravame. La resistente ha dedotto:
1. la legittimità della soggettività passiva sulla base delle risultanze catastali, dalle quali emergerebbe la titolarità, in capo al de cuius, di un diritto di usufrutto sull'immobile anche con riferimento all'anno 2020;
2. il trasferimento agli eredi delle obbligazioni tributarie del defunto (art. 752 c.c. e art. 1, commi 743 e 769,
L. 160/2019), potendo l'accettazione tacita desumersi da condotte concludenti e dalla permanenza dell'intestazione catastale;
3. la validità della notifica “collettiva e impersonale” agli eredi ex art. 65 D.P.R. 600/1973, in mancanza della comunicazione delle generalità e del domicilio da parte degli stessi;
4. la legittimazione del concessionario ad agire e il rispetto dei termini di legge. Ha altresì formulato istanza di discussione da remoto e depositato il ricorso notificato e l'atto impugnato, identificato come avviso n. 370 del 13 marzo 2025.
In atti è stata segnalata una divergenza sulla numerazione e data dell'avviso impugnato (per i ricorrenti n.
370/2019, per la resistente n. 370 del 13/03/2025). Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti, con richiesta di spese secondo soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Quadro normativo
Ai sensi dell'art. 1, comma 743, L. 160/2019, l'IMU colpisce il possesso qualificato dell'immobile in base a un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). È principio pacifico che, in presenza di usufrutto, soggetto passivo sia l'usufruttuario, restando esente il nudo proprietario per la porzione gravata dal diritto di godimento.
Rilevano altresì: l'art. 459 c.c. (acquisto della qualità di erede mediante accettazione, con effetti retroattivi alla data di apertura della successione); l'art. 65 D.P.R. 600/1973 (notificazione degli atti intestati al contribuente deceduto ai chiamati all'eredità in mancanza di preventiva comunicazione); l'art. 7 L. 212/2000
(obbligo di motivazione degli atti impositivi); l'art. 2697 c.c. (onere della prova) circa l'esistenza del presupposto d'imposta, gravante sull'ente impositore.
2. Soggettività passiva IMU e titolarità dell'usufrutto
Va premesso che la soggettività passiva IMU presuppone la titolarità effettiva del diritto reale nell'anno d'imposta considerato, da dimostrarsi mediante elementi obiettivi (titoli, atti traslativi, volture, visure, provvedimenti). Le mere risultanze catastali, sebbene utilizzabili quale indizio, non sostituiscono la prova del titolo.
Nel caso in esame, la documentazione in atti segnala che l'eventuale soggettività passiva attenga agli usufruttuari (Ricorrente_5 e, pro quota, Ricorrente_1). L'intestazione generica dell'avviso agli « eredi di …», priva di individualizzazione nominativa e di specificazione delle quote e dei titoli riferiti all'anno
2020, non soddisfa l'onere motivazionale e non legittima la pretesa nei confronti dei chiamati non titolari del diritto reale.
3. Chiamati all'eredità, accettazione (espressa/tacita) e presupposto soggettivo
La qualità di erede si acquista solo mediante accettazione (espressa o tacita: art. 459 c.c.). Il mero chiamato all'eredità, in assenza di accettazione o di comportamenti concludenti qualificabili come accettazione tacita
(quali: atti dispositivi incompatibili con la rinuncia;
godimento uti dominus;
volture dirette ad ascrivere a sé la titolarità del diritto reale), non è soggetto passivo IMU, difettando il presupposto soggettivo.
L'assunto difensivo dell'Amministrazione, che fa discendere l'accettazione tacita dalla semplice permanenza dell'intestazione catastale al de cuius, non è condivisibile: tale permanenza può dipendere da inerzia amministrativa o da mancata voltura, e non integra, di per sé, un indice univoco di accettazione. L'onere probatorio dell'intervenuta accettazione (o dei relativi comportamenti concludenti) incombe su chi intenda farne derivare effetti impositivi (art. 2697 c.c.) e deve essere riferito ai singoli chiamati. Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
4. Notifica collettiva e impersonale ex art. 65 D.P.R. 600/1973: natura e limiti
L'art. 65 D.P.R. 600/1973 prevede, in assenza di comunicazione delle generalità e del domicilio degli eredi, la notifica degli atti presso l'ultimo domicilio del defunto, con effetti verso i chiamati. Trattasi di regime speciale di notificazione che assicura la prosecuzione del rapporto tributario, senza tuttavia incidere sull'accertamento del presupposto soggettivo dell'imposta.
Ne consegue che la regolarità formale della notifica collettiva e impersonale è neutra ai fini del merito: essa non sana la mancata individualizzazione dei soggetti passivi né supplisce alla assenza di prova della titolarità del diritto reale in capo ai destinatari per l'anno 2020.
5. Obbligo di motivazione (art. 7 L. 212/2000) e incertezza identificativa dell'atto
Gli atti impositivi devono essere motivati in modo chiaro e sufficiente (art. 7 L. 212/2000), mediante l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche idonee a consentire al contribuente la piena intelligibilità della pretesa e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nella fattispecie, la genericità del destinatario («eredi di …»), unita alla mancata indicazione delle quote e dei titoli pertinenti all'anno 2020, si cumula con la divergenza identificativa dell'atto (indicazione come n.
370/2019 ovvero n. 370 del 13/03/2025), generando incertezza sull'oggetto della pretesa (anno di formazione, numerazione, riferimenti) e ostacolando la verifica della sequenza procedimentale. Tale incertezza, non meramente formale, integra difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa, imponendo l'annullamento dell'avviso.
Dalla combinazione: (a) del difetto del presupposto soggettivo IMU nei confronti dei chiamati che, per l'anno
2020, non risultano titolari di diritto reale né eredi accettanti;
(b) della inidoneità della notifica collettiva/ impersonale a colmare la mancata individualizzazione dei soggetti passivi;
(c) del difetto di motivazione e della conseguente incertezza sull'identità dell'atto; consegue l'illegittimità dell'avviso impugnato e l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto.
6. Spese
La Corte ritiene che, nel caso di specie, ricorrano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
In particolare, la controversia trae origine da un evidente disallineamento delle risultanze catastali e dalla persistenza dell'intestazione dell'usufrutto in capo al de cuius nonostante il decesso intervenuto da tempo.
Tale situazione, pur non idonea a fondare la pretesa impositiva, ha tuttavia ingenerato un oggettivo errore sull'individuazione del soggetto passivo, favorito dalla mancata tempestiva voltura e dalla presenza di dati formali non aggiornati.
Sussiste pertanto una obiettiva incertezza sulla portata degli obblighi dichiarativi e sull'affidabilità delle risultanze catastali, che ha contribuito in misura rilevante all'insorgenza della lite.
Tali circostanze, sommate al fatto che la questione ha richiesto un'apprezzabile attività interpretativa sull'interazione tra normativa IMU e disciplina civilistica dell'usufrutto, giustificano la compensazione delle spese in via equitativa.
La Corte in composizione monocratica:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2020, notificato agli «eredi di Nominativo_1», identificato in atti come n. 370/2019 ovvero n. 370 del 13/03/2025, per carenza del presupposto soggettivo e difetto di motivazione/certezza dell'atto;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. Ordina all'Amministrazione la restituzione di quanto eventualmente riscosso in esecuzione dell'atto annullato, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento
IMU relativo all'anno 2020, compensa integralmente tra le parti le spese di lite.