Sentenza 7 novembre 2019
Massime • 1
Il reato di infedele patrocinio non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli interessi della parte.(Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata ritenuta la sussistenza del reato unicamente in base a una sorta di "colpa di organizzazione" del professionista, senza verificare se da tale comportamento negligente fossero o meno derivati concreti effetti pregiudizievoli per gli assistiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2019, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
Testo completo
05764-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Andrea Tronci - Presidente - Sent. n. sez. 1595/2019 Stefano Mogini UP 07/11/2019- R.G.N. 17475/2019 Maria Silvia Giorgi Riccardo Amoroso Martino Rosati - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2018 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione e la revoca della pena accessoria;
uditi i difensori, avv. Valerio Spigarelli e Giovanni Aricò, difensori di fiducia di LU FO, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 novembre 2015, il Tribunale di Siracusa condannava LU FO per quanto qui d'interesse per i delitti di promozione ed organizzazione di un'associazione per delinquere, di falso ideologico in certificazioni rilasciate nell'esercizio di attività forense e di patrocinio infedele, puniti, rispettivamente, dagli artt. 416, comma 1, 481 e 380, cod. pen.. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 16 novembre 2018, in parziale riforma di tale decisione, ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione dei delitti di cui al citato art. 380 ed all'art. 477, cod. pen., così riqualificati quelli dal primo giudice sussunti sub art. 481, stesso codice, ed ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato associativo, rideterminando la pena in ragione del venir meno degli altri reati, già ritenuti con esso in continuazione.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando quattro motivi di doglianza, sintetizzati - a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - nei termini che seguono.
2.1. Con il primo, si deducono violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati-scopo dell'ipotizzata associazione, mancando i quali, verrebbe meno anche quest'ultima. In particolare, con riferimento a quello di cui all'art. 380, cod. pen., la Corte d'appello, travisando il materiale istruttorio a sua disposizione ed omettendo di motivare sulle relative allegazioni difensive, avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputato fosse consapevole del fatto che l'originaria coindagata IA, autrice dei ricorsi recanti la falsa sottoscrizione di esso ricorrente, non avesse il titolo di avvocato né, ancor meno, le relative competenze nella specifica materia oggetto di tali atti professionali. Inoltre, quella Corte avrebbe del tutto trascurato di considerare l'assenza di qualsiasi danno derivato, per effetto di tale attività professionale, agli assistiti dello FO, avendo erroneamente ravvisato quell'elemento costitutivo del reato nella mera predisposizione di un'organizzazione insufficiente della relativa attività professionale, ma non considerando che la presentazione di quei ricorsi, quand'anche manifestamente infondati o carenti dei relativi presupposti normativi, comunque ha determinato un effetto favorevole per i cittadini stranieri interessati, consistente nel rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo durante la pendenza del relativo procedimento. Riguardo, invece, alla fattispecie di cui all'art. 477, cod. pen., la difesa di FO ha evidenziato come i giudici d'appello, del tutto obliando quanto rappresentato loro con i motivi aggiunti al ricorso, abbiano omesso di motivare sull'inoffensività del falso commesso dalla IA nell'apporre la falsa sottoscrizione di esso ricorrente per autentica in calce al mandato professionale, rilevando con richiami di precedenti di legittimità come la sottoscrizione del cliente non debba necessariamente essere apposta in presenza del difensore e come la mancata autenticazione della stessa non comporti la nullità del mandato alle liti.
2.2. Il secondo motivo di censura attiene, invece, alla violazione dell'art. 416, cod. pen., ed al correlato vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza 2 impugnata ha ritenuto sussistente il numero minimo di tre persone, richiesto dalla legge per configurare un'associazione per delinquere. FO, infatti, secondo la sua difesa, non avrebbe affidato alcun incarico alla coindagata BR Di RO di coadiuvare la IA nell'attività di predisposizione dei ricorsi per suo conto, avendole affidato soltanto compiti di segreteria e di operatrice allo sportello. La collaborazione tra le due donne sarebbe stata, dunque, il prodotto di un'iniziativa ascrivibile esclusivamente alle stesse, della quale FO è sempre rimasto all'oscuro, come risulterebbe da una serie di evidenze, dettagliatamente indicate in ricorso: ragione per cui nessuna condivisione di un comune programma criminoso tra almeno tre persone sarebbe intervenuta e, in ogni caso, giammai il ricorrente avrebbe avuto la consapevolezza di far parte di un'associazione, avendo intrattenuto le sue relazioni, in ipotesi, illecite soltanto con la IA.
2.3. Il terzo motivo di ricorso attinge la sentenza nella parte in cui ha stabilito la cessazione dell'ipotizzato sodalizio all'8 ottobre 2009: data in cui FO ha reso interrogatorio al pubblico ministero nell'ambito di quel procedimento e, solo allora, ha deciso secondo la Corte distrettuale - di recidere ogni rapporto con la IA e la Di RO, inviando loro una missiva in tal senso. Rappresenta, invece, la difesa che ogni accordo illecito tra costoro, semmai esistente, fosse già venuto meno tra il 24 ed il 26 agosto precedenti, a seguito della perquisizione subita dalla IA e dell'incontro tra i due avvenuto in un albergo della città, nel corso del quale FO non avrebbe cercato di riorganizzare l'attività e di precostituirsi una prova liberatoria (come ipotizzato dall'accusa), ma avrebbe solamente finto di volersi ulteriormente avvalere della collaborazione della IA, potendo solo attraverso quest'ultima raggiungere tutti i cittadini stranieri nel cui interesse erano stati presentati i ricorsi con false firme di autentica dei mandati, al fine di raccogliere nuovamente questi ultimi e, in tal modo, regolarizzare il tutto. Pertanto, il relativo termine di prescrizione, che, quand'anche prorogato nel massimo, sarebbe pari ad otto anni e nove mesi da quella data, pur con l'aggiunta di 135 giorni complessivi di sospensione del relativo decorso, sarebbe spirato in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello.
2.4. Con il quarto motivo, infine, si lamenta la violazione degli artt. 30 e 31, cod. pen., per avere la sentenza impugnata confermato quella di primo grado nella parte in cui ha disposto l'interdizione dell'imputato dall'esercizio della professione. Trattandosi, infatti, quest'ultima, di pena accessoria alla condanna per il delitto di cui all'art. 380, cod. pen., ed essendo stato questo dichiarato prescritto, anche la prima avrebbe dovuto essere eliminata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini di cui in motivazione.
2. Il delitto di patrocinio o consulenza infedele non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri professionali, occorrendo la verificazione di un nocumento agli interessi della parte: che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato. Se, pertanto, manca la prova di tale nocumento, derivato all'assistito dal comportamento del patrocinatore, detto reato non si configura, finanche quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato (Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015, Rv. 263919; Sez. 6, n. 29653 del 26/05/2011, Rv. 250551; Sez. 6, n. 31678 del 28/03/2008, Rv. 240645). Il nocumento, d'altro canto, non deve necessariamente essere inteso in senso civilistico, quale danno patrimoniale, dovendo ritenersi tale anche il mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che sarebbero potuti conseguire dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale (Sez. 5, n. 22978 del 03/02/2017, Rv. 270200; Sez. 2, n. 22702 del 20/05/2008, Rv. 240417). La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione di tali principi, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed aderenti al nitido testo normativo, poiché ha ritenuto di poter ravvisare detta fattispecie sostanzialmente sulla base di una sorta di "colpa di organizzazione" del ricorrente. Quei giudici, infatti, muovendo dalla considerazione per cui quella del professionista legale è un'obbligazione di mezzi, hanno reputato FO responsabile di tale reato, per non avere apprestato «una struttura idonea, quanto meno astrattamente, al raggiungimento del risultato (...) così come organizzata e gestita (anzi non gestita)» (pagg. 12 s., sent.). La sentenza, però, ha completamente trascurato di esaminare se, da quelle negligenze, ancorché gravi, siano derivati effetti pregiudizievoli per gli assistiti dello FO: se, cioè, anche soltanto uno di costoro, in ragione di tale inadeguatezza, abbia subito un pregiudizio, non ottenendo, ad esempio, il permesso di soggiorno od altra provvidenza o beneficio, pur avendone i requisiti giuridici e, dunque, essendo titolare di una legittima aspettativa in tal senso. secondoIn presenza di uno specifico motivo di doglianza del ricorrente cui, anzi, dalla presentazione di quei ricorsi, quantunque manifestamente infondati, sarebbe derivato un effetto favorevole per i propri assistiti il profilo in rassegna dev'essere comunque scandagliato, benché i relativi reati siano stati dichiarati prescritti, in ragione della pretesa civilistica azionata nel processo e riconosciuta dai giudici di merito. Tale indagine compete ovviamente al giudice di merito, che dovrà verificare, nel rispetto degli anzidetti principi di diritto, l'esistenza o meno del ridetto nocumento, oltre che, in caso affermativo, la volontarietà di tale evento da parte del ricorrente.
3. La motivazione della sentenza si presenta lacunosa pure sotto il profilo del dolo del reato associativo. Nel caso specifico - stando alla contestazione si sarebbe in presenza di una fattispecie associativa del tutto peculiare, poiché composta dal numero minimo legale di tre persone: FO, la sedicente collega IA e la collaboratrice di studio Di RO. Il ricorrente, già con l'atto d'appello, si era difeso sostenendo in sintesi di aver intrattenuto rapporti professionali con la sola IA, di ritenere che la Di RO svolgesse soltanto le mansioni di segretaria di costei e di essere all'oscuro dell'attività tipicamente legale, invece da lei esercitata, dovendo tale situazione attribuirsi all'esclusiva iniziativa individuale della IA. In tal modo, egli contestava l'esistenza di un'associazione per delinquere, cioè di un accordo tra almeno tre persone per la commissione di una serie non predeterminata di reati;
e comunque negava la consapevolezza, da parte sua, di tale imprescindibile dato strutturale della fattispecie. La sentenza impugnata non risponde a tali obiezioni, poiché giunge all'affermazione di colpevolezza di FO sulla base di un dato, si accertato, ma inconferente: quello, ossia, per cui la Di RO collaborasse con la IA nella istruttoria delle pratiche e nella presentazione dei ricorsi, e fosse altresì consapevole, per sua stessa ammissione, del fatto che i ricorsi a firma di FO fossero, in realtà, redatti e sottoscritti dalla IA, la quale ne falsificava la sottoscrizione, con il consapevole assenso di costui. Dal che la Corte d'appello ha correttamente dedotto che anche la Di RO partecipasse attivamente al sodalizio. Tanto non basta, però, per ritenere dimostrato che, di tale sua collaborazione, nell'esercizio di un'attività tipicamente legale e non di mero supporto dell'altrui attività professionale, fosse consapevole anche FO: dalla sentenza, infatti, non emergono contatti diretti tra questi e la Di RO, né, comunque, risultati probatori univoci, od anche soltanto logicamente stringenti, in tal senso. 5 Ragione per cui, essendo tale profilo specificamente contestato dal ricorrente, con dettagliata indicazione di dati probatori a sostegno, anche su di esso s'impone un nuovo esame, quantunque soltanto -pure in questo caso ai soli effetti civili. Il reato, infatti, quand'anche sussistente, è ormai prescritto, essendo oramai interamente spirato, il 20 novembre 2018 (ovvero quattro giorni dopo la pronuncia della sentenza impugnata), il relativo termine massimo prorogato, pari ad otto anni e nove mesi dalla data della commissione (fissata, al più tardi, all'8 ottobre 2009), pur con l'aggiunta ad esso di ulteriori quattro mesi e quindici giorni di sospensione (vds. pag. 2, sent.).
4. In ragione di quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata dev'essere annullata, agli affetti penali, nella parte relativa alla condanna per il delitto di cui all'art. 416, cod. pen.. Debbono, altresì, essere annullate le statuizioni civili, sia con riferimento a tale delitto che a quello di cui all'art. 380, cod. pen.. Limitatamente a quest'ultimo, infine, l'annullamento ai fini civili deve necessariamente estendersi pure alle conformi statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
5. Non colgono nel segno, invece, le censure proposte dal ricorrente con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 477, cod. pen.. Gli argomenti per cui la sottoscrizione non debba essere necessariamente apposta in presenza dell'avvocato e, quand'anche essa non sia affatto autenticata, ciò non determina la nullità della procura alle liti, infatti, possono rilevare nei rapporti tra professionista e cliente e, al più, ai fini della regolare costituzione del procuratore legale nel procedimento. Essi sono, però, inconferenti ai fini della fattispecie in discussione. Qui si tratta, infatti, di un'attestazione di veridicità, destinata ad operare nei rapporti con i terzi, e segnatamente con l'Erario, in quanto l'autenticazione della sottoscrizione del richiedente, da parte del difensore, è condizione di ammissibilità dell'istanza di accesso patrocinio a spese dello Stato: quello che, poi, era l'obiettivo finale di tutto questo garbuglio.
6. L'annullamento della sentenza in punto di colpevolezza, infine, comporta evidentemente l'irrilevanza del quarto motivo di ricorso, relativo all'irrogazione della pena accessoria. 6
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali, relativamente al reato di cui all'art. 416, cod. pen., perché estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza medesima e quella di primo grado, limitatamente alla statuizioni civili concernenti detto reato e quello di cui all'art. 380, cod. pen., e rinvia, ai fini civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Trenci Martino Rosati Andua Prove Погода DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB 2020 MA DIC E R IL CANCELLIERE E. P O Patrizia Laurenzio 7