Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il principio, secondo il quale il provvedimento che dispone la misura cautelare reale perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il prescritto termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti al tribunale, deve essere inteso nel senso che è necessario e sufficiente, affinché non si produca l'effetto caducatorio, che, entro il termine predetto, il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta ed abbia depositato il dispositivo, mentre è irrilevante la data di deposito della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2015, n. 14603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14603 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 24/03/2015
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 670
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 41042/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 16/05/2014 del TR di Isernia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M.,in persona del S. Proc. Gen. Dott. FIMIANI Pasquale che che ha concluso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16/05/2014, depositata in cancelleria il 27/05/2014, il TR di Isernia rigettava la richiesta di riesame, proposta da CC AN, avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso il 15/04/2014 dal G.i.p. del TR di Isernia, con cui, ritenuto il fumus del reato D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10 ter era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili ed immobili di proprietà del CC fino alla concorrenza della somma di Euro 1.125.759,69, pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Ricorre per cassazione il CC, a mezzo dei difensori, denunciando, con un unico motivo, la inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto degli art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10. Nel decreto 9/05/2014, con cui il Presidente del TR del riesame fissava l'udienza camerale, si dava atto, in premessa, che gli atti erano stati trasmessi il 9/5/2014.
All'esito dell'udienza camerale il TR si riservava la decisione che veniva depositata, unitamente alla motivazione, soltanto in data 27/05/2014.
Risulta pertanto, per tabulas, che l'ordinanza è stata emessa ben oltre il termine di dieci giorni, previsto a pena di decadenza e/o inefficacia della misura cautelare reale dal combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Secondo giurisprudenza, ormai consolidata di questa Corte (a partire dalla sent. delle Sezioni Unite n. 7 del 1996, Rv. 205256), l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non intervenga entro il prescritto termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti al TR (per le misure reali l'art. 324, comma 7 rinvia all'art. 309, commi 9 e 10). Il principio deve essere, però, inteso nel senso che è necessario e sufficiente perché non si produca l'effetto caducatorio che, entro il termine predetto, il TR del riesame abbia deliberato in merito alla richiesta ed abbia depositato il dispositivo, attraverso il quale viene reso noto agli interessati che la decisione è intervenuta in termini e che essa rende possibili la assunzione di altri, eventuali e conseguenti provvedimenti. Viceversa, la motivazione del provvedimento, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale, potrà essere depositata nel previsto termine ordinatorio, senza che ciò abbia influenza sulla efficacia del provvedimento e salve eventuali conseguenze, a carico del responsabile del ritardo, sul piano civile, amministrativo ed anche penale, da riconnettere al mancato rispetto del predetto termine ordinatorio (cfr. anche Cass. sez. 6 n. 198 del 18/1/1999, Rv. 212878; sez. 3 n. 40502 del 16/10/2002, Rv.222819;
sez. 3 n. 21007 del 18/3/2003, Rv. 225655).
3. Tanto premesso, risulta dalla stessa prospettazione difensiva, che gli atti furono trasmessi al TR il 9/5/2014.
Il ricorrente, però, erroneamente fa riferimento alla data del 27/5/2014 per eccepire il mancato rispetto del termine di dieci giorni per la decisione.
Il dispositivo dell'ordinanza, con cui il TR rigettava la richiesta di riesame, fu infatti depositato in cancelleria in data 16/5/2014, con riserva della motivazione nei termini di legge. Essendo la decisione del TR intervenuta (mediante pubblicazione del dispositivo) ampiamente nel termine di 10 giorni, non vi è stata l'eccepita violazione del combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10. 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2015