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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35440/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19483/2023
tra
Parte_1
ATTRICE opponente
e
CP_1
CONVENUTA opposta
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 11,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice opponente l'avv. Francesco Tamborino,
- per parte convenuta l'avv. Caterina Crisante, in sostituzione nell'avv. Stefania Gallo giusta delega verbale,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, ribadendo che la pretesa creditoria è illegittima alla luce di quanto esposto ed anche alla luce della testimonianza resa in giudizio;
si precisa inoltre che, a fronte delle reiterate denunce di pagina 1 di 8 malfunzionamento (doc. 4) ed il distributore locale non hanno mai proceduto alla CP_1 verifica del corretto funzionamento del contatore e chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda avversaria.
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, insiste per la conferma del decreto ingiuntivo opposto poiché la fornitura è avvenuta, è stato dimostrato che i quantitativi fatturati sono conformi a quelli erogati dal distributore locale e quindi vi è prova documentale che supera qualsiasi prova orale, irrilevante essendo la circostanza dell'attività o meno dell'utente.
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 19,00 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 11,08.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 19,01, il giudice
deposita la sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 35440/2023
promossa da
Parte_1
C.F./P.IVA P.IVA_1
Attrice opponente con gli avv.ti Francesca De Florio e Francesco Tamborino
contro
CP_1
C.F./P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta con l'avv.to Stefania Gallo
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione di energia elettrica
CONCLUSIONI come da verbale odierno:
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Milano adìto, in accoglimento della proposta opposizione, contrariis rejectiis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 3 di 8 Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa dalla Parte_1
, e per l'effetto, dichiarare non dovute le somme azionate e revocare e/o annullare
[...]
il decreto ingiuntivo n. 11963/2023 emesso dal Tribunale di Milano, Dott. Maurizio Giuseppe
Ciocca, in data 11.07.2023, nel procedimento R.G. n. 18747/2023, depositato in data
14.07.2023, notificato in data 02.08.2023, per tutti i motivi esposti in fatto e diritto della narrativa del presente giudizio.
Con integrale rifusione di compensi e spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge”
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e/o deduzione, così decidere:
- In via principale: rigettare in toto le domande svolte da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare in toto il Decreto Ingiuntivo opposto n. 11963/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
- In ogni caso: accertare e dichiarare che è tenuta al Parte_1 pagamento di € 17.051,59 in favore di e per l'effetto condannare l'attrice opponente, CP_1 per tutte le causali meglio esposte in narrativa, al pagamento di € 17.051,59 oltre agli interessi convenzionalmente dovuti da contratto o, in subordine, dovuti ex art. 1284 c.c. comma n. 4, decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa;
- In via subordinata: condannare parte attrice all'immediato pagamento delle somme dovute in virtù della somministrazione di energia elettrica presso la fornitura sita in Milano, Via Pestagalli
7, identificata dal POD IT012E00607630 nel periodo di competenza indicato in narrativa, per un importo pari ad € 17.051,59, oltre agli interessi convenzionalmente dovuti da contratto o, in subordine, dovuti ex art. 1284 c.c. comma n. 4, decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che è Parte_1 tenuta a pagare a la somma di € 14,88 in forza della fattura C317314 dell'11 maggio CP_1
2023 con scadenza al 12 giugno 2023, e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento di € 14,88 oltre agli interessi convenzionalmente dovuti da contratto o, in subordine, dovuti ex art. 1284 c.c. comma n. 4, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa;
pagina 4 di 8 − Con vittoria di spese, competenze, 15% per spese generali, ed accessori di legge, oltre a spese ed onorari di CTP e CTU“.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
a ottenuto nei confronti di ingiunzione di CP_1 Parte_1 pagamento n° 11963/2023 per € 17.051,59=, di cui immediatamente € 972,91= oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito per la fornitura di energia elettrica, nel periodo marzo 2022-dicembre 2022, in favore dell'utenza E0002213 ubicata in Milano, Via Pestagalli n° 7, di cui:
alla fattura n° C311648 del 22.06.2022, scaduta il 22.07.2022,
alla fattura n° C314848 del 21.07.2022, scaduta il 22.08.2022,
alla fattura n° C318290 del 18.08.2022, scaduta il 19.09.2022,
alla fattura n° C320195 del 16.09.2022, scaduta il 17.10.2022,
alla fattura n° C324276 del 15.10.2022, scaduta il 14.11.2022,
alla fattura n° C301761 del 13.01.2023, scaduta il 13.02.2023,
alla nota di credito n° C306256 del 13.02.2023, scaduta il 15.03.2023.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando i consumi fatturati stante la chiusura dell'attività di produzione dal mese di luglio 2020 e denunciando di essersi avveduta che un terzo si era allacciato alla rete elettrica.
costituendosi, ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando CP_1
l'intervenuto riconoscimento del debito da parte di e la perfetta Parte_1
coincidenza tra i dati di misura trasmessi dal distributore locale e quelli esposti nelle fatture azionate con la procedura monitoria.
In via riconvenzionale, parte convenuta opposta ha altresì chiesto il pagamento della somma di € 14,88, esposta nella fattura C317314 dell'11.05.2023.
Con le memorie integrative, ha eccepito l'inammissibilità delle memorie Parte_1
di controparte in quanto depositate oltre i termini di legge.
Espletata la prova orale di cui alla memoria integrativa n° 2 di parte attrice opponente, la causa
è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Atteso il deposito oltre la scadenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c., va dapprima dichiarata l'inammissibilità delle memorie integrative depositate da CP_1
pagina 5 di 8 Quanto al merito della causa, il Tribunale osserva che l'opposizione è infondata e va respinta.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Altro criterio probatorio rilevante al fine del decidere è costituito dall'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.
Prova del credito
Il riconoscimento di debito datato 06.07.2022 (doc. 4 del fascicolo monitorio), con cui
[...]
si è impegnata a saldare il debito scaduto non riguarda le fatture oggetto della Parte_1
procedura monitoria, riportanti scadenze comprese tra il 22.07.2022 ed il 13.02.2023:
pagina 6 di 8 In ogni caso, attrice in senso sostanziale, ha fornito la prova del credito vantato CP_1 attraverso la produzione del contratto n° CO0002550 sottoscritto da Parte_1
l'01.09.19 (doc 2 del fascicolo monitorio), delle fatture elettroniche rimaste insolute (doc. 3 e 5 del fascicolo monitorio), dei consumi trasmessi dal distributore locale (docc.
1-7 del fascicolo di parte convenuta) e dal prospetto condiviso dal distributore (doc. 8 del fascicolo di CP_2 parte convenuta opposta) nel corso del secondo incontro della procedura conciliativa chiusa con verbale negativo (doc. 7 del fascicolo di parte attrice opponente).
Da parte sua , convenuta in senso sostanziale, in questa sede non ha Parte_1
dimostrato fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ingiunto.
L'attrice in opposizione, con l'escussione della teste signora , Testimone_1
responsabile amministrativa della società opponente, ha dimostrato la chiusura e cessazione definitiva, nel luglio del 2020, dell'impianto di produzione della tuttavia, Parte_1
da un attento esame della corrispondenza scambiata tra le parti nelle giornate del 14 e
15.03.2023 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice opponente) emerge che:
- in data 16.02.2022, l'utente ha richiesto al distributore locale una verifica della corretta funzionalità del contatore,
- successivamente, ha informato del rinvenimento da parte del proprio elettricista di CP_1
fiducia di un allaccio elettrico abusivo in derivazione da un quadro elettrico di una centralina tecnologica.
L'utente era quindi al corrente che, nel mercato della somministrazione di energia elettrica, la responsabilità della contabilizzazione dei consumi ricade in capo al distributore locale, proprietario dell'unità di misura, tanto da avergli richiesto la verifica della corretta funzionalità del contatore nel febbraio 2022; la circostanza gli è anche stata evidenziata dal gestore nel mese di marzo 2023:
pagina 7 di 8 Nonostante ciò, non vi è prova agli atti che, a propria tutela e per ottenere la rettifica degli addebiti dei consumi, l'utente abbia denunciato al distributore locale il prelievo abusivo di energia elettrica da parte di terzi.
La conseguenza è che il credito ingiunto da parte creditrice debba ritenersi dovuto.
Va infine rigettata la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
Preme infatti sottolineare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena ove non possono fare ingresso domande o eccezioni nuove.
Con la richiesta di condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 14,88=, parte opposta ha invece ampliato il thema decidendum di cui all'azione monitoria, infatti la fattura ove risulta esposto l'importo richiesto è stata emessa a fronte di diverso contratto (n° CO0002549) rispetto a quello per cui è causa (n° CO0002550).
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta da parte vittoriosa ed al valore della causa (scaglione € 5.201,00-€
26.000,00):
Fase di studio € 919,00=
Fase introduttiva € 777,00=
Fase decisionale € 851,00=
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza per territorio, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto
- CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n° 11963/2023, emesso dal Tribunale di
Milano che acquista così definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta,
- CONDANNA parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite del presente procedimento che si liquidano nel 50% di € 2.547,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Milano, lì 19 marzo 2024
ll giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19483/2023
tra
Parte_1
ATTRICE opponente
e
CP_1
CONVENUTA opposta
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 11,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice opponente l'avv. Francesco Tamborino,
- per parte convenuta l'avv. Caterina Crisante, in sostituzione nell'avv. Stefania Gallo giusta delega verbale,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, ribadendo che la pretesa creditoria è illegittima alla luce di quanto esposto ed anche alla luce della testimonianza resa in giudizio;
si precisa inoltre che, a fronte delle reiterate denunce di pagina 1 di 8 malfunzionamento (doc. 4) ed il distributore locale non hanno mai proceduto alla CP_1 verifica del corretto funzionamento del contatore e chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda avversaria.
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, insiste per la conferma del decreto ingiuntivo opposto poiché la fornitura è avvenuta, è stato dimostrato che i quantitativi fatturati sono conformi a quelli erogati dal distributore locale e quindi vi è prova documentale che supera qualsiasi prova orale, irrilevante essendo la circostanza dell'attività o meno dell'utente.
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 19,00 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 11,08.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 19,01, il giudice
deposita la sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 35440/2023
promossa da
Parte_1
C.F./P.IVA P.IVA_1
Attrice opponente con gli avv.ti Francesca De Florio e Francesco Tamborino
contro
CP_1
C.F./P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta con l'avv.to Stefania Gallo
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione di energia elettrica
CONCLUSIONI come da verbale odierno:
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Milano adìto, in accoglimento della proposta opposizione, contrariis rejectiis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 3 di 8 Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa dalla Parte_1
, e per l'effetto, dichiarare non dovute le somme azionate e revocare e/o annullare
[...]
il decreto ingiuntivo n. 11963/2023 emesso dal Tribunale di Milano, Dott. Maurizio Giuseppe
Ciocca, in data 11.07.2023, nel procedimento R.G. n. 18747/2023, depositato in data
14.07.2023, notificato in data 02.08.2023, per tutti i motivi esposti in fatto e diritto della narrativa del presente giudizio.
Con integrale rifusione di compensi e spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge”
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e/o deduzione, così decidere:
- In via principale: rigettare in toto le domande svolte da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare in toto il Decreto Ingiuntivo opposto n. 11963/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
- In ogni caso: accertare e dichiarare che è tenuta al Parte_1 pagamento di € 17.051,59 in favore di e per l'effetto condannare l'attrice opponente, CP_1 per tutte le causali meglio esposte in narrativa, al pagamento di € 17.051,59 oltre agli interessi convenzionalmente dovuti da contratto o, in subordine, dovuti ex art. 1284 c.c. comma n. 4, decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa;
- In via subordinata: condannare parte attrice all'immediato pagamento delle somme dovute in virtù della somministrazione di energia elettrica presso la fornitura sita in Milano, Via Pestagalli
7, identificata dal POD IT012E00607630 nel periodo di competenza indicato in narrativa, per un importo pari ad € 17.051,59, oltre agli interessi convenzionalmente dovuti da contratto o, in subordine, dovuti ex art. 1284 c.c. comma n. 4, decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che è Parte_1 tenuta a pagare a la somma di € 14,88 in forza della fattura C317314 dell'11 maggio CP_1
2023 con scadenza al 12 giugno 2023, e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento di € 14,88 oltre agli interessi convenzionalmente dovuti da contratto o, in subordine, dovuti ex art. 1284 c.c. comma n. 4, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa;
pagina 4 di 8 − Con vittoria di spese, competenze, 15% per spese generali, ed accessori di legge, oltre a spese ed onorari di CTP e CTU“.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
a ottenuto nei confronti di ingiunzione di CP_1 Parte_1 pagamento n° 11963/2023 per € 17.051,59=, di cui immediatamente € 972,91= oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito per la fornitura di energia elettrica, nel periodo marzo 2022-dicembre 2022, in favore dell'utenza E0002213 ubicata in Milano, Via Pestagalli n° 7, di cui:
alla fattura n° C311648 del 22.06.2022, scaduta il 22.07.2022,
alla fattura n° C314848 del 21.07.2022, scaduta il 22.08.2022,
alla fattura n° C318290 del 18.08.2022, scaduta il 19.09.2022,
alla fattura n° C320195 del 16.09.2022, scaduta il 17.10.2022,
alla fattura n° C324276 del 15.10.2022, scaduta il 14.11.2022,
alla fattura n° C301761 del 13.01.2023, scaduta il 13.02.2023,
alla nota di credito n° C306256 del 13.02.2023, scaduta il 15.03.2023.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando i consumi fatturati stante la chiusura dell'attività di produzione dal mese di luglio 2020 e denunciando di essersi avveduta che un terzo si era allacciato alla rete elettrica.
costituendosi, ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando CP_1
l'intervenuto riconoscimento del debito da parte di e la perfetta Parte_1
coincidenza tra i dati di misura trasmessi dal distributore locale e quelli esposti nelle fatture azionate con la procedura monitoria.
In via riconvenzionale, parte convenuta opposta ha altresì chiesto il pagamento della somma di € 14,88, esposta nella fattura C317314 dell'11.05.2023.
Con le memorie integrative, ha eccepito l'inammissibilità delle memorie Parte_1
di controparte in quanto depositate oltre i termini di legge.
Espletata la prova orale di cui alla memoria integrativa n° 2 di parte attrice opponente, la causa
è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Atteso il deposito oltre la scadenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c., va dapprima dichiarata l'inammissibilità delle memorie integrative depositate da CP_1
pagina 5 di 8 Quanto al merito della causa, il Tribunale osserva che l'opposizione è infondata e va respinta.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Altro criterio probatorio rilevante al fine del decidere è costituito dall'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.
Prova del credito
Il riconoscimento di debito datato 06.07.2022 (doc. 4 del fascicolo monitorio), con cui
[...]
si è impegnata a saldare il debito scaduto non riguarda le fatture oggetto della Parte_1
procedura monitoria, riportanti scadenze comprese tra il 22.07.2022 ed il 13.02.2023:
pagina 6 di 8 In ogni caso, attrice in senso sostanziale, ha fornito la prova del credito vantato CP_1 attraverso la produzione del contratto n° CO0002550 sottoscritto da Parte_1
l'01.09.19 (doc 2 del fascicolo monitorio), delle fatture elettroniche rimaste insolute (doc. 3 e 5 del fascicolo monitorio), dei consumi trasmessi dal distributore locale (docc.
1-7 del fascicolo di parte convenuta) e dal prospetto condiviso dal distributore (doc. 8 del fascicolo di CP_2 parte convenuta opposta) nel corso del secondo incontro della procedura conciliativa chiusa con verbale negativo (doc. 7 del fascicolo di parte attrice opponente).
Da parte sua , convenuta in senso sostanziale, in questa sede non ha Parte_1
dimostrato fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ingiunto.
L'attrice in opposizione, con l'escussione della teste signora , Testimone_1
responsabile amministrativa della società opponente, ha dimostrato la chiusura e cessazione definitiva, nel luglio del 2020, dell'impianto di produzione della tuttavia, Parte_1
da un attento esame della corrispondenza scambiata tra le parti nelle giornate del 14 e
15.03.2023 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice opponente) emerge che:
- in data 16.02.2022, l'utente ha richiesto al distributore locale una verifica della corretta funzionalità del contatore,
- successivamente, ha informato del rinvenimento da parte del proprio elettricista di CP_1
fiducia di un allaccio elettrico abusivo in derivazione da un quadro elettrico di una centralina tecnologica.
L'utente era quindi al corrente che, nel mercato della somministrazione di energia elettrica, la responsabilità della contabilizzazione dei consumi ricade in capo al distributore locale, proprietario dell'unità di misura, tanto da avergli richiesto la verifica della corretta funzionalità del contatore nel febbraio 2022; la circostanza gli è anche stata evidenziata dal gestore nel mese di marzo 2023:
pagina 7 di 8 Nonostante ciò, non vi è prova agli atti che, a propria tutela e per ottenere la rettifica degli addebiti dei consumi, l'utente abbia denunciato al distributore locale il prelievo abusivo di energia elettrica da parte di terzi.
La conseguenza è che il credito ingiunto da parte creditrice debba ritenersi dovuto.
Va infine rigettata la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
Preme infatti sottolineare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena ove non possono fare ingresso domande o eccezioni nuove.
Con la richiesta di condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 14,88=, parte opposta ha invece ampliato il thema decidendum di cui all'azione monitoria, infatti la fattura ove risulta esposto l'importo richiesto è stata emessa a fronte di diverso contratto (n° CO0002549) rispetto a quello per cui è causa (n° CO0002550).
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta da parte vittoriosa ed al valore della causa (scaglione € 5.201,00-€
26.000,00):
Fase di studio € 919,00=
Fase introduttiva € 777,00=
Fase decisionale € 851,00=
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza per territorio, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto
- CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n° 11963/2023, emesso dal Tribunale di
Milano che acquista così definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta,
- CONDANNA parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite del presente procedimento che si liquidano nel 50% di € 2.547,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Milano, lì 19 marzo 2024
ll giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
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