TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11286 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dr. Vincenzo Pappalardo, nel procedimento n. 19965/2023 R.G., vertente TRA
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
e difes ura in atti, dagli Avv.ti Guglielmo ed Oreste Cantillo, con cui è elettivamente domiciliata presso lo studio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 58 RICORRENTE E P.I. , in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_2 [...]
elett iciliata in Napoli, alla Via G. Carduc Controparte_2
i LU PA e RU PA RESISTENTE
CF. in persona del Controparte_3 P.IVA_3 tura dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Via Armando Diaz n.11 domicilia ope legis CHIAMATA IN CAUSA all'esito dell'udienza del 01/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA Con ricorso (in riassunzione di altro precedente analogo depositato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva dichiarato la pro territoriale) ritualmente otificato alla resistente, la Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di sentire “...conda CP_1 CP_1 in persona del legale rap al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro 20.975,00 corrispondente all'importo versato, a titolo di addizionali provinciali sulle accise negli anni 2010 e 2011, oltre alla quota parte dell'Iva applicata sull'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (in quanto ricompresa nella base imponibile), inte lege”; con vittoria di spese, con attribuzione. La si costituiva, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1 esp o del tentativo di conciliazione previsto dal cd. T.I.C.O. ovvero del tentativo di negoziazione assistita, e l'infondatezza della pretesa, sia per la non operabilità delle direttive comunitarie tra privati (cd. effetti orizzontali), sia per non aver la ricorrente effettivamente provato il pagamento della addizionale provinciale all'accisa di cui è chiesta la ripetizione;
domandava inoltre la sospensione del giudizio e la rimessione deg onale, nonché la chiamata in causa dell' onde vedersi Controparte_3 manlevare nell'ipotesi di ev Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva detta Pubblica Amministrazione, che contestava l'avverso dedotto, eccependo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale con riferimento alla pretesa azionata nei suoi confronti, nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Così brevemente sintetizzate le difese delle parti, si osserva che il giudizio ben può essere definito secondo il rito prescelto, avendo la causa natura documentale. Con riferimento al mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie in materia di forniture, esso non appare applicabile nel caso in esame. Invero l'art.
2.3 del T.I.C.O. espressamente dispone che “Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali…”, e nel caso in esame la ricorre restituzione di quanto pagato a titolo di accise sulle fatture emesse dalla per gli anni CP_1
2010 - 2011. Per quanto concerne, invece, il mancato invito alla cd. negoziazione assistita, il mancato esperimento dell'anzidetta procedura non potrebbe giammai comportare la chiusura in rito del procedimento bensì, al più, l'assegnazione di un termine onde attivare la negoziazione, incombente, quest'ultimo, che si risolverebbe in un indebito aggravio di attività processuali, destinato a determinare esclusivamente un inutile allungamento dei tempi di definizione del giudizio, non essendo emersa alcuna ipotesi conciliativa o transattiva. È infondata la doglianza della resistente, secondo cui l'accoglimento della domanda violerebbe l'art. 288, comma 3, TFUE (già art. 249 TCE) che afferma che “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” (cd. effetti diretti verticali delle direttive). Ed invero, autorevolissima dottrina ricorda che la distinzione tra effetti verticali ed orizzontali delle direttive finisce per svuotare l'“effetto utile” del diritto comunitario, giacché comporta trattamenti ingiustificatamente differenziati, secondo che il destinatario della disposizione comunitaria sia un soggetto pubblico o privato. D'altronde, è la stessa CGUE ad avere mitigato le conseguenze negative correlate alla distinzione tra effetti verticali, ammessi, ed effetti orizzontali, esclusi, dalle direttive. Invero è stato innanzitutto affermato dalla CGUE l'obbligo, per il giudice interno, di interpretare la normativa nazionale, precedente o successiva all'adozione della direttiva, in modo conforme al contenuto precettivo di quest'ultima (CGUE 13 novemb 0, Marleasing, causa C-106/89, 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner 10 febbraio 2000, cause riunite C270/97 e C-271/97, Deutsche Post, 5 Per_1 luglio 2 usa C- 160/01, Mau). Bisogna sottolineare, sul punto, come la Corte, per “interpretazione conforme”, sembri intendere un vero e proprio obbligo, a carico del giudice nazionale, di eliminare l'applicazione della norma interna non compatibile con la direttiva non recepita o recepita in maniera non corretta. Nella più recente giurisprudenza comunitaria, inoltre, è stata prospettata la distinzione tra “effetti diretti orizzontali delle direttive non recepite” o “effetto sostituzione” (esclusi dalla CGUE) ed “effetti di esclusione delle norme interne difformi”, implicanti l'obbligo del giudice nazionale e della P.A. di disapplicare le norme interne non conformi alle direttive comunitarie, anche qualora le stesse non siano in grado di esplicare effetti diretti, ad esempio nei rapporti tra privati. Si è parlato, in proposito, di “effetto di esclusione” che, in forza del principio di supremazia del diritto comunitario, impone la disapplicazione della disposizione della norma interna incompatibile con il diritto comunitario, anche ove quest'ultima non sia produttiva di effetti diretti (CGUE 30 aprile 1996, CIA Security International, 19 settembre 2000, causa C-287, Linster, 26 settembre 2000, Unlever, 28 giugno 2001, causa C-118, Larsy, 9 settembre 2003, causa C- 198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi). Peraltro, la giurisprudenza della S.C., sulla medesima scia, ha ammonito che
“ancorché una controversia sorga fra privati bisogna distinguere a seconda che la disposizione imperativa contraria alla direttiva limiti l'autonomia negoziale a tutela di interessi esclusivamente privati ovvero limiti o sopprima l'autonomia privata per la realizzazione di interessi di cui è titolare direttamente la P.A. in quanto ente esponenziale di interessi collettivi. In tale ultimo caso la norma può essere disapplicata senza contravvenire al principio dell'efficacia esclusivamente "verticale" delle direttive comunitarie” (Cass. nn. 4817/1999, 2627/2001). D'altro canto, il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte del cliente nei confronti del fornitore, è conforme alla stessa giurisprudenza sovranazionale. La Corte di giustizia, difatti, tutamente sottolineato (tra le tante, CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15, che, in mancanza di disciplina dell'Unione in Per_2 materia di domande di rim elle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37). Proprio quest'ultima pronuncia ha sottolineato come un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l'IVA può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività, consentendo all'acquirente, gravato dell'imposta erroneamente, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (in termini, anche CGUE 20 ottobre 2011, causa C-94/10). Il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un'azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica (cfr., in tema di IVA, CGUE 15 dicembre 2011, causa C-427/10, Banca popolare antoniana veneta, punto 42; e, in tema di accise, CGUE 20 ottobre 2011, causa C94/10, Danfoss) ed eccezionalmente una azione diretta nei confronti dell'Erario, ove venga dedotta in relazione all'azione nei confronti del fornitore la violazione del principio di effettività (come nel caso di fallimento del venditore: CGUE 27 aprile 2017, causa C- 564/15, cit.; 31 maggio 2018, cause C660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66). Sostiene inoltre la resistente che il rigetto della domanda non si porrebbe in contrasto con le pronunce della S.C. n. 27099/2019 e 27101/2019, in quanto queste ultime decisioni non avevano ad oggetto un rapporto tra privati, ma tra un privato e lo Stato. Tuttavia, da un'attenta lettura, appare del tutto evidente il contrasto con le decisioni della Corte di Cassazione. Quest'ultima, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sopra richiamata, dopo aver dichiarato l'illegittimità dell'addizionale provinciale alle accise per cui è causa (“l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 1in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C- 103/17” (Cass. n. 27101/2019), ha espressamente affermato che “Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del dl. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito” (Cass. n. 27099/2019). Trattasi di soluzione ribadita dalla S.C.: “nel caso di addebito delle accise al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando, l'azione esperibile nei confronti del fornitore sia oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (Cass. n. 24799/2020 e, nel medesimo senso, Cass. n. 27649/2020). Ed ancora, più recentemente: “In tema di accise sull'energia elettrica, la legittimazione a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, in caso di pagamento indebito, spetta al fornitore, quale esclusivo titolare passivo del rapporto d'imposta, e non al consumatore finale, sul quale viene traslato il solo peso del tributo, salvo che quest'ultimo dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di esercitare l'azione di ripetizione nei confronti del primo, potendo in tal caso, in via di eccezione, chiedere il rimborso direttamente all'erario, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (Cass. n.25149/2023, che ha dichiarato la carenza della eccezionale legittimazione del consumatore finale che, anziché dimostrare l'eccessiva difficoltà di agire nei confronti del fornitore, si era limitato a dedurre la non debenza del pagamento per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise). Sussiste di conseguenza la legittimazione passiva della resistente, mentre non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alla Corte di Giustizia e/o alla Corte Costituzionale, attesa la possibilità della resistente di agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (“il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”: Cass. n. 27099/2019). E' quanto accaduto nella specie, in sede di chiamata in causa dell'amministrazione competente, nei confronti della quale, tuttavia, la domanda formulata sconta la carenza di giurisdizione di questo Tribunale. Come correttamente eccepito dalla difesa erariale, infatti, nella specie trova applicazione l'art.2 d.lgs. n. 546/1992, secondo cui “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio” (ex plurimis v. in tal senso da ultimo Cass. SS.UU., Ordinanza n. 16984 del 25/05/2022). Nel merito, parte ricorrente ha depositato le fatture da cui risultano gli importi indebitamente versati;
parte resistente non ha sostanzialmente contestato di avere ricevuto il pagamento degli importi nelle stesse indicati (anzi asserendo la legittimità dei pagamenti ricevuti), e del resto, se la ricorrente fosse stata inadempiente nel pagamento delle fatture, il predetto ina ento sarebbe risultato dalle fatture o da eventuali messe in mora, da parte della CP_1
Il ricorso va, dunque, accolto e la re condannata al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, di € 20.975,00 oltre Iva interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, d'ufficio, in dispositivo, con la precisazione che, per quanto attiene la parte ricorrente, non può disporsene la chiesta distrazione, stante l'assistenza di due difensori e l'assenza di solidarietà dal lato attivo del rapporto creditorio, né essendo possibile distinguere le attività poste in essere da ciascun difensore.
P.Q.M.
Disattesa o stanza: nna in persona del l.r. p.t. al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
per cui in motivazione, della somma complessiva di
[...]
a ed oltre interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale sino al sodd
- condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali in € 118,50 per esborsi compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in favore del competente roposta nei lla e condanna al Controparte_3 CP_1 ministrazio se processuali che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Napoli, il 01/12/2025 Il GU dr. Vincenzo Pappalardo L'originale del presente provvedimento è un file informatico sottoscritto con firma digitale
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
e difes ura in atti, dagli Avv.ti Guglielmo ed Oreste Cantillo, con cui è elettivamente domiciliata presso lo studio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 58 RICORRENTE E P.I. , in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_2 [...]
elett iciliata in Napoli, alla Via G. Carduc Controparte_2
i LU PA e RU PA RESISTENTE
CF. in persona del Controparte_3 P.IVA_3 tura dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Via Armando Diaz n.11 domicilia ope legis CHIAMATA IN CAUSA all'esito dell'udienza del 01/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA Con ricorso (in riassunzione di altro precedente analogo depositato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva dichiarato la pro territoriale) ritualmente otificato alla resistente, la Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di sentire “...conda CP_1 CP_1 in persona del legale rap al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro 20.975,00 corrispondente all'importo versato, a titolo di addizionali provinciali sulle accise negli anni 2010 e 2011, oltre alla quota parte dell'Iva applicata sull'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (in quanto ricompresa nella base imponibile), inte lege”; con vittoria di spese, con attribuzione. La si costituiva, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1 esp o del tentativo di conciliazione previsto dal cd. T.I.C.O. ovvero del tentativo di negoziazione assistita, e l'infondatezza della pretesa, sia per la non operabilità delle direttive comunitarie tra privati (cd. effetti orizzontali), sia per non aver la ricorrente effettivamente provato il pagamento della addizionale provinciale all'accisa di cui è chiesta la ripetizione;
domandava inoltre la sospensione del giudizio e la rimessione deg onale, nonché la chiamata in causa dell' onde vedersi Controparte_3 manlevare nell'ipotesi di ev Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva detta Pubblica Amministrazione, che contestava l'avverso dedotto, eccependo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale con riferimento alla pretesa azionata nei suoi confronti, nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Così brevemente sintetizzate le difese delle parti, si osserva che il giudizio ben può essere definito secondo il rito prescelto, avendo la causa natura documentale. Con riferimento al mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie in materia di forniture, esso non appare applicabile nel caso in esame. Invero l'art.
2.3 del T.I.C.O. espressamente dispone che “Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali…”, e nel caso in esame la ricorre restituzione di quanto pagato a titolo di accise sulle fatture emesse dalla per gli anni CP_1
2010 - 2011. Per quanto concerne, invece, il mancato invito alla cd. negoziazione assistita, il mancato esperimento dell'anzidetta procedura non potrebbe giammai comportare la chiusura in rito del procedimento bensì, al più, l'assegnazione di un termine onde attivare la negoziazione, incombente, quest'ultimo, che si risolverebbe in un indebito aggravio di attività processuali, destinato a determinare esclusivamente un inutile allungamento dei tempi di definizione del giudizio, non essendo emersa alcuna ipotesi conciliativa o transattiva. È infondata la doglianza della resistente, secondo cui l'accoglimento della domanda violerebbe l'art. 288, comma 3, TFUE (già art. 249 TCE) che afferma che “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” (cd. effetti diretti verticali delle direttive). Ed invero, autorevolissima dottrina ricorda che la distinzione tra effetti verticali ed orizzontali delle direttive finisce per svuotare l'“effetto utile” del diritto comunitario, giacché comporta trattamenti ingiustificatamente differenziati, secondo che il destinatario della disposizione comunitaria sia un soggetto pubblico o privato. D'altronde, è la stessa CGUE ad avere mitigato le conseguenze negative correlate alla distinzione tra effetti verticali, ammessi, ed effetti orizzontali, esclusi, dalle direttive. Invero è stato innanzitutto affermato dalla CGUE l'obbligo, per il giudice interno, di interpretare la normativa nazionale, precedente o successiva all'adozione della direttiva, in modo conforme al contenuto precettivo di quest'ultima (CGUE 13 novemb 0, Marleasing, causa C-106/89, 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner 10 febbraio 2000, cause riunite C270/97 e C-271/97, Deutsche Post, 5 Per_1 luglio 2 usa C- 160/01, Mau). Bisogna sottolineare, sul punto, come la Corte, per “interpretazione conforme”, sembri intendere un vero e proprio obbligo, a carico del giudice nazionale, di eliminare l'applicazione della norma interna non compatibile con la direttiva non recepita o recepita in maniera non corretta. Nella più recente giurisprudenza comunitaria, inoltre, è stata prospettata la distinzione tra “effetti diretti orizzontali delle direttive non recepite” o “effetto sostituzione” (esclusi dalla CGUE) ed “effetti di esclusione delle norme interne difformi”, implicanti l'obbligo del giudice nazionale e della P.A. di disapplicare le norme interne non conformi alle direttive comunitarie, anche qualora le stesse non siano in grado di esplicare effetti diretti, ad esempio nei rapporti tra privati. Si è parlato, in proposito, di “effetto di esclusione” che, in forza del principio di supremazia del diritto comunitario, impone la disapplicazione della disposizione della norma interna incompatibile con il diritto comunitario, anche ove quest'ultima non sia produttiva di effetti diretti (CGUE 30 aprile 1996, CIA Security International, 19 settembre 2000, causa C-287, Linster, 26 settembre 2000, Unlever, 28 giugno 2001, causa C-118, Larsy, 9 settembre 2003, causa C- 198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi). Peraltro, la giurisprudenza della S.C., sulla medesima scia, ha ammonito che
“ancorché una controversia sorga fra privati bisogna distinguere a seconda che la disposizione imperativa contraria alla direttiva limiti l'autonomia negoziale a tutela di interessi esclusivamente privati ovvero limiti o sopprima l'autonomia privata per la realizzazione di interessi di cui è titolare direttamente la P.A. in quanto ente esponenziale di interessi collettivi. In tale ultimo caso la norma può essere disapplicata senza contravvenire al principio dell'efficacia esclusivamente "verticale" delle direttive comunitarie” (Cass. nn. 4817/1999, 2627/2001). D'altro canto, il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte del cliente nei confronti del fornitore, è conforme alla stessa giurisprudenza sovranazionale. La Corte di giustizia, difatti, tutamente sottolineato (tra le tante, CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15, che, in mancanza di disciplina dell'Unione in Per_2 materia di domande di rim elle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37). Proprio quest'ultima pronuncia ha sottolineato come un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l'IVA può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività, consentendo all'acquirente, gravato dell'imposta erroneamente, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (in termini, anche CGUE 20 ottobre 2011, causa C-94/10). Il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un'azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica (cfr., in tema di IVA, CGUE 15 dicembre 2011, causa C-427/10, Banca popolare antoniana veneta, punto 42; e, in tema di accise, CGUE 20 ottobre 2011, causa C94/10, Danfoss) ed eccezionalmente una azione diretta nei confronti dell'Erario, ove venga dedotta in relazione all'azione nei confronti del fornitore la violazione del principio di effettività (come nel caso di fallimento del venditore: CGUE 27 aprile 2017, causa C- 564/15, cit.; 31 maggio 2018, cause C660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66). Sostiene inoltre la resistente che il rigetto della domanda non si porrebbe in contrasto con le pronunce della S.C. n. 27099/2019 e 27101/2019, in quanto queste ultime decisioni non avevano ad oggetto un rapporto tra privati, ma tra un privato e lo Stato. Tuttavia, da un'attenta lettura, appare del tutto evidente il contrasto con le decisioni della Corte di Cassazione. Quest'ultima, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sopra richiamata, dopo aver dichiarato l'illegittimità dell'addizionale provinciale alle accise per cui è causa (“l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 1in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C- 103/17” (Cass. n. 27101/2019), ha espressamente affermato che “Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del dl. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito” (Cass. n. 27099/2019). Trattasi di soluzione ribadita dalla S.C.: “nel caso di addebito delle accise al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando, l'azione esperibile nei confronti del fornitore sia oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (Cass. n. 24799/2020 e, nel medesimo senso, Cass. n. 27649/2020). Ed ancora, più recentemente: “In tema di accise sull'energia elettrica, la legittimazione a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, in caso di pagamento indebito, spetta al fornitore, quale esclusivo titolare passivo del rapporto d'imposta, e non al consumatore finale, sul quale viene traslato il solo peso del tributo, salvo che quest'ultimo dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di esercitare l'azione di ripetizione nei confronti del primo, potendo in tal caso, in via di eccezione, chiedere il rimborso direttamente all'erario, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (Cass. n.25149/2023, che ha dichiarato la carenza della eccezionale legittimazione del consumatore finale che, anziché dimostrare l'eccessiva difficoltà di agire nei confronti del fornitore, si era limitato a dedurre la non debenza del pagamento per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise). Sussiste di conseguenza la legittimazione passiva della resistente, mentre non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alla Corte di Giustizia e/o alla Corte Costituzionale, attesa la possibilità della resistente di agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (“il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”: Cass. n. 27099/2019). E' quanto accaduto nella specie, in sede di chiamata in causa dell'amministrazione competente, nei confronti della quale, tuttavia, la domanda formulata sconta la carenza di giurisdizione di questo Tribunale. Come correttamente eccepito dalla difesa erariale, infatti, nella specie trova applicazione l'art.2 d.lgs. n. 546/1992, secondo cui “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio” (ex plurimis v. in tal senso da ultimo Cass. SS.UU., Ordinanza n. 16984 del 25/05/2022). Nel merito, parte ricorrente ha depositato le fatture da cui risultano gli importi indebitamente versati;
parte resistente non ha sostanzialmente contestato di avere ricevuto il pagamento degli importi nelle stesse indicati (anzi asserendo la legittimità dei pagamenti ricevuti), e del resto, se la ricorrente fosse stata inadempiente nel pagamento delle fatture, il predetto ina ento sarebbe risultato dalle fatture o da eventuali messe in mora, da parte della CP_1
Il ricorso va, dunque, accolto e la re condannata al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, di € 20.975,00 oltre Iva interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, d'ufficio, in dispositivo, con la precisazione che, per quanto attiene la parte ricorrente, non può disporsene la chiesta distrazione, stante l'assistenza di due difensori e l'assenza di solidarietà dal lato attivo del rapporto creditorio, né essendo possibile distinguere le attività poste in essere da ciascun difensore.
P.Q.M.
Disattesa o stanza: nna in persona del l.r. p.t. al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
per cui in motivazione, della somma complessiva di
[...]
a ed oltre interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale sino al sodd
- condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali in € 118,50 per esborsi compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in favore del competente roposta nei lla e condanna al Controparte_3 CP_1 ministrazio se processuali che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Napoli, il 01/12/2025 Il GU dr. Vincenzo Pappalardo L'originale del presente provvedimento è un file informatico sottoscritto con firma digitale