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10 luglio 2025
10 luglio 2025
Art. 3. Istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20 1. E' istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca. Le attivita' di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero.
2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 e' inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 e' inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7463Provvedimento: […] Deve infine darsi atto dell'irrilevanza del riferimento, formulato in sede di scritti conclusivi dagli appellanti nel giudizio n. 341/2025, all'art. 3 della legge n. 91/2025 (Delega al Governo per il recepimento di direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024), con il quale è stato istituito « un tavolo tecnico a fini ricognitivi » avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, resa nella causa C-590/20.Leggi di più...
- responsabilità per inadempimento·
- dies a quo prescrizione·
- direttive comunitarie·
- contributo unificato·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 96 c.p.c.·
- risarcimento danni·
- mancata trasposizione direttive·
- perdita di chance·
- prescrizione decennale